Art. 3.
E' data facolta' all'Associazione, subordinatamente sempre alle sue possibilita' finanziarie ed organizzative e previo consenso dell'autorita' di vigilanza e tutela, di estendere la propria attivita':
a) alla istituzione e gestione di opere assistenziali permanenti, ai fini di particolari esigenze sociali;
b) all'integrazione dell'azione di tutela della salute dell'infanzia, svolta dagli enti a cio' appositamente chiamati, mediante colonie periodiche e permanenti e con l'assistenza medico-scolastica a mezzo di ambulatori scolastici;
c) alla distribuzione di soccorsi alla popolazione civile e alle istituzioni di beneficenza e di assistenza;
d) all'intervento in tutti quei casi ed in quelle circostanze in cui la sua opera sia richiesta dalle competenti autorita' di vigilanza e tutela.
E' data facolta' all'Associazione, subordinatamente sempre alle sue possibilita' finanziarie ed organizzative e previo consenso dell'autorita' di vigilanza e tutela, di estendere la propria attivita':
a) alla istituzione e gestione di opere assistenziali permanenti, ai fini di particolari esigenze sociali;
b) all'integrazione dell'azione di tutela della salute dell'infanzia, svolta dagli enti a cio' appositamente chiamati, mediante colonie periodiche e permanenti e con l'assistenza medico-scolastica a mezzo di ambulatori scolastici;
c) alla distribuzione di soccorsi alla popolazione civile e alle istituzioni di beneficenza e di assistenza;
d) all'intervento in tutti quei casi ed in quelle circostanze in cui la sua opera sia richiesta dalle competenti autorita' di vigilanza e tutela.