Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di GG
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Aquilina Picciocchi Dopo l'udienza con trattazione scritta del 19/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 173/2021 R.G. promossa da:
nato in [...] il [...], residente in [...] alla Parte_1 loc. Costella, 25, c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Giuseppe FALCONE, c.f.: in virtù di procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale del proprio Difensore e Procuratore in Peschici (FG) al viale Libetta, 23, RICORRENTE
contro
:
(P.I. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Fatigato (C.F.:
[...]
), (C.F. e C.F._3 Parte_3 C.F._4 [...]
( ), ed elettivamente domiciliati presso Parte_4 CodiceFiscale_5 il loro studio in GG al C.so Cairoli 37
RESISTENTE OGGETTO: differenze retributive
conclusioni parte ricorrente:
CP_ 1.accertare e dichiarare che il Sig. ha prestato, alle dipendenze della Parte_1 resistente, attività lavorativa a tempo determinato, nei periodi e con gli orari specificati nella parte narrativa del presente atto, con le mansioni di addetto alle pulizie, ricevendo, negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, la somma complessiva lorda di €43.612,41 a titolo di emolumenti;
2. per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, in favore del Sig. , della Parte_1 somma lorda di € 26.314,34 (già detratto quanto percepito negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), ovvero della diversa somma che il Giudicante riterrà di Giustizia, a titolo di emolumenti, con aggiunta di interessi legali e di rivalutazione monetaria come per legge;
1
4. condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, delle spese della fase stragiudiziaria e delle eventuali spese di ctp e di ctu, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto Difensore e
Procuratore distrattario.
Parte resistente:
1. dichiarare nullo e, comunque, rigettare il ricorso perché infondato in fatto prima ancora che in diritto;
2. con ogni conseguenza in ordine alle spese, ai diritti e agli onorari di giudizio.
MOTIVI
Con ricorso depositato l'11.1.2021 il Sig. deduceva di aver prestato attività Parte_1 lavorativa a tempo determinato alle dipendenze della resistente, presso la struttura ricettiva CP_2 all'insegna , sita in Vieste (FG) alla loc. Molinella, snc, con la qualifica di Parte_2 addetto alle pulizie, dal 14.05.12 al 15.09.12, dal 02.04.13 al 30.09.13, dall'1.4.14 al 30.9.14, dall'1.4.15 al 30.9.15, dall'1.4.16 al 30.9.16, dall'1.4.17 al 30.9.17, dal 3.4.18 al 30.9.18, dall'1.4.19 al 30.9.19 e dal 20.5.20 al 31.8.20; con orario di lavoro dalle 6.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00, con mansioni appartenenti al VII livello del CCNL “Alberghi e camp. minori”. Precisava che l'attività lavorativa era stata prestata ogni giorno, domenica e festivi compresi e che le mansioni di addetto alle pulizie erano consistite nella pulizia dei bagni, dei pozzi, dei pozzi neri e dei vari ambienti esterni del complesso turistico sopra citato, nella raccolta dell'immondizia e nel suo trasporto presso i bidoni, nel rastrellamento delle foglie, nell'attività di giardinaggio e nella manutenzione, interna ed esterna, dei vari immobili facenti parte del complesso ricettivo.
Indicava di non aver mai usufruito di riposi settimanali e le ferie;
che l'orario di lavoro straordinario, eccedente le ore settimanali prescritte (40 ore), non era stato mai retribuito (87 ore in aprile 2016, 87,50 in maggio 2016, 79 in giugno 2016, 95,50 in luglio
2016, 79,50 in agosto 2016, 79 in settembre 2016, 95 in aprile 2016, 79,50 in maggio 2017, 79 in giugno 2017, 95,50 in luglio 2017, 79,50 in agosto 2017, 87 in settembre 2017, 78 in aprile 2018,
79,50 in maggio 2018, 87 in giugno 2018, 87,50 in luglio 2018, 79,50 in agosto 2018, 95 in settembre 2018, 79 in aprile 2019, 79,50 in maggio 2019, 95 in giugno 2019, 79,50 in luglio 2019,
87,50 in agosto 2019, 87 in settembre 2019, 38 in maggio 2020, 79 in giugno 2020, 79,50 in luglio
2020, 95,50 in agosto 2020); pertanto, detratto quanto già percepito, rivendicava le seguenti somme:
-anno 2016: € 6.073,12 di differenza;
-anno 2017: € 6.112,83 di differenza;
-anno 2018: € 5.027,09 di differenza;
-anno 2019: € 6.519,50 di differenza;
-anno 2020: € 2.581,80 di differenza;
nonché il risarcimento del danno non patrimoniale per non aver mai usufruito delle ferie e dei riposi settimanali, non avendo mai recuperato le energie psico-fisiche destinate al lavoro, avendo sempre
2 prestato la sua attività lavorativa ogni giorno, compresi festivi e domeniche;
danni quantificati equitativamente nella somma di € 13.500,00 (€ 1.500,00 per ogni stagione lavorativa).
Su tali premesse rassegnava le conclusioni in epigrafe indicate.
Si costitutiva parte resistente che confutava le avverse deduzioni, anche producendo documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso deducendo che il ricorrente aveva sempre osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle ore 17.00 e per tutta la durata del rapporto di lavoro, nei mesi di luglio ed agosto, “ha sempre lavorato solo dal lunedì al sabato”.
Aggiungeva inoltre che il lavoratore, durante l'orario di lavoro era solito osservare anche pause intermedie anche di una o due ore in cui si recava in spiaggia senza svolgere alcuna attività lavorativa;
che spesso si assentava, non prestando alcuna attività lavorativa, come comprovato dai prospetti paga ove risultano le giornate e le ore non lavorate;
che aveva sempre usufruito di ferie, percependo anche la indennità sostitutiva delle ferie in caso di mancato godimento, fruendo dei riposi compensativi nelle rare occasioni di attività lavorativa svolta nelle giornate festive.
Su tali premesse e eccepita la nullità del ricorso e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Ammessi e sentiti i testimoni, formulata proposta conciliativa per euro 4000,00 omnia accettata da parte resistente, espletata CTU contabile, dopo l'udienza del 19.12.2024 il giudizio viene deciso nei termini e nei modi di cui all'art. 127 ter cpc.
Occorre pregiudizialmente delibare la questione di nullità del ricorso introduttivo sollevata da parte convenuta e di inammissibilità della prova testimoniale.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 cpc. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc). In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e
156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97;
Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
3 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n.
3777).
In particolare la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento (Cass. lav. 29.1.99, n. 817).
Resta irrilevante sia l'omessa notificazione dei conteggi degli emolumenti retributivi richiesti (Cass.
30.12.94, n. 11318; Cass. 28.5.85, n. 3231; Cass. 15.12.89, n. 5648), sia la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice in ordine all'individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere (Cass. lav. 26.11.98 n. 12019; Cass. lav. 7.4.98, n. 3594; Cass. lav., 4.8.94, n. 7221).
Nella fattispecie, va esclusa la nullità in quanto il ricorso contiene gli elementi che consentono di individuare con esattezza la pretesa dell'attore, ponendo controparte in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
In particolare, dalla sua lettura emergono il periodo di attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa dal ricorrente ed i titoli posti a fondamento della domanda da individuarsi tenuto conto della lettura complessiva dell'atto introduttivo nello svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattuale svolto oltre l'orario ordinario, con impegno lavorativo ogni giorno della settimana, compreso domenica e festivi, senza usufruire di ferie e di riposi settimanali .
Nel merito il ricorso può essere accolto nei limiti della presente motivazione .
E' pacifico e documentato che il ricorrente per gli anni dal 2012 al 2020 ha lavorato per i mesi estivi per parte resistente che gestisce un villaggio , camping vacanze nella stagione balneare.
Così è pacifico e documentato che ha lavorato, presso la struttura ricettiva Parte_1 all'insegna , sita in Vieste (FG) alla loc. , con la qualifica di Parte_2 Parte_2 addetto alle pulizie, mansioni appartenenti al VII livello del CCNL “Alberghi e camp. minori”, dal 14.05.12 al 15.09.12, dal 02.04.13 al 30.09.13, dall'1.4.14 al 30.9.14, dall'1.4.15 al 30.9.15, dall'1.4.16 al 30.9.16, dall'1.4.17 al 30.9.17, dal 3.4.18 al 30.9.18, dall'1.4.19 al 30.9.19 e dal
20.5.20 al 31.8.20.
E' inoltre pacifico che il ricorrente è stato assunto con orario di lavoro ordinario. E' inoltre incontestato che per gli anni per i quali si rivendicano differenze retributive (dal 2016 al
2020) il ricorrente ha percepito le somme indicate nelle buste paga, corrispondenti agli importi indicati come percepiti nei conteggi allegati al ricorso.
Pacifici tali dati, quello di cui si discute sono le modalità orarie della prestazione e il pagamento delle ore straordinarie avendo il ricorrente dedotto di aver lavorato dalle 6:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 17:00 tutti i giorni della settimana, comprese le domeniche e i giorni festivi, senza godere di permessi, riposi e ferie;
deduzioni contestate da parte resistente avendo il ricorrente lavorato dalle 7:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 17:00 dal lunedì al sabato , anche nei mesi di luglio e agosto, con pause intermedie.
Tanto premesso va osservato che in ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al 4 livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale (r.o.l., maggiorazioni per lavoro straordinario con le aliquote stabilite dal ccnl, maggiorazioni per lavoro nei giorni festivi etc.).
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore.
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, secondo le modalità anche orarie dedotte.
In ordine all'orario di lavoro, va osservato che, ancora una volta, deve tenersi conto della distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Parametro base di riferimento è costituito dall'orario di lavoro stabilito dalla legge o dal contratto.
Secondo quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare, il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto "part - time", nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 5518 del 18/03/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2033 del 23/02/2000).
Per converso, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro a tempo pieno, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1389 del 29/01/2003).
Nel caso di specie deve ritenersi provato che il ricorrente abbia lavorato per otto ore al giorno dal lunedì al sabato poiché , pur se non risulta con certezza provato l' orario di lavoro dedotto in ricorso, è pacifico che il ricorrente lavorasse per otto ore al giorno , dal lunedì al sabato, secondo gli orari e nei giorni indicati dalla stessa parte convenuta.
Il ricorrente non ha dato prova certa di aver lavorato secondo le indicazioni orarie dedotte in ricorso, anche nei giorni festivi e la domenica, ed infatti i testi escussi nell'interesse del Pt_1 hanno solo in parte confermato le deduzioni attore.
In particolare il teste ha riferito Testimone_1
« Sono indifferente.
Ho lavorato per la convenuta dal 2014 al 2019. I primi due anni, per tre mesi, da giugno ad agosto.
Negli anni successivi perciò dal 2016 al 2019 da maggio a fine settembre.
Ho conosciuto il ricorrente in ragione del rapporto di lavoro.
Ero addetto alle pulizie.
Il ricorrente lavorava dalle 6:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:00.
5 Io facevo l'orario dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00 perciò so che il ricorrente lavorava dalle 6:00 perché quando arrivavo già stava a lavoro.
A luglio ed agosto lavoravamo tutti i giorni anche quelli festivi.
Mentre negli altri mesi , di domenica, qualche volta avevamo il giorno di riposo. Tanto di solito avveniva due volte al mese. Dette circostante sono riferibili anche al ricorrente perché lavoravamo insieme. “
Il giudice chiede se godevano delle ferie.
Lavv.to di parte resistente si oppone perché trattasi di circostanza non capitolata.
Il giudice procede alla domanda e il teste risponde: “Non godevamo di ferie. Anche il signor
non godeva di ferie perché abbiamo lavorato insieme”. Pt_1
Tuttavia la deposizione non appare convincente poiché il testimone lavorava con orari di lavoro differenti rispetto al ricorrente e incompatibili con la indicata certezza di conoscere il preciso orario osservato dal ricorrente.
Nulla sul preciso orario di lavoro ha poi saputo riferire il testimone il Testimone_2 quale ha riferito
“ Io andavo al camping verso le 12:00 ogni giorno dal lunedì al sabato e vedevo il ricorrente lavorare. Non posso precisare l'orario di lavoro……
Non posso indicare i precisi orari di lavoro del ricorrente.
Non sono mai andato di pomeriggio., perché rifornivo il market che apriva dopo le 17.00.
Il ricorrente faceva il manutentore.
Non so quanti giorni a settimana il ricorrente lavorava.
Non so se il ricorrente lavorasse di domenica o i giorni festivi.”.
E nel contrasto con quanto riferito anche dai testimoni di parte resistente , la prova secondo le cadenze orarie indicate in ricorso e anche nei giorni festivi e di domenica non si può ritenere raggiunta con la sola deposizione del testimone , moglie del ricorrente e pertanto Testimone_3 interessata all'esito favorevole del giudizio.
Tuttavia l'orario dalle 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17:00 e con impegno lavorativo dal lunedì al sabato, dunque per 48 ore settimanali, come detto, è incontestato ed è stato anche riferito dai testimoni di parte resistente (cfr. teste ). Testimone_4
Così incontestati i periodi di lavoro, il livello di inquadramento e l'applicazione del CCNL di settore Alberghi e campeggi Minori, nella contestazione dei conteggi riformulati da parte ricorrente su ordine del giudice, è stato affidato incarico alla dott. per accertare con consulenza Per_1 contabile le differenze retributive in ipotesi dovute al ricorrente in ragione dell'orario di lavoro incontestato e accertato.
Al Consulente è stato posto il seguente quesito:
“letti gli atti, viste le buste paga in atti e il CCNL di settore Alberghi e campeggi Minori (in particolare artt. 265
e 114) calcoli il CTU le differenze economiche eventualmente dovute a titolo di retribuzione straordinaria,
48 ore settimanali (8 ore al giorno dal lunedì al sabato) , in ragione del rapporto di lavoro subordinato 6 dall'1.4.16 al 30.9.16, dall'1.4.17 al 30.9.17, dal 3.4.18 al 30.9.18, dall'1.4.19 al 30.9.19 e dal 20.5.20 al 31.8.20 con mansioni appartenenti al VII livello del CCNL “Alberghi e camp. minori”. sottraendo dal dovuto le somme percepite, come da prospetti contabili allegati al ricorso.”
Nel rispondere al quesito il CTU con precisi conteggi, che si condividono, ha indicato che la somma spettante al signor “al lordo delle imposte” è complessivamente pari ad euro Pt_1
5.885,80 (“Tenendo conto di quanto percepito, al lordo, dal ricorrente per complessivi euro
43.612,41 è possibile affermare che la somma spettante al signor , al lordo delle imposte, Pt_1 sia complessivamente pari ad euro 5.885,80”).
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. possono essere fatte proprie dal giudicante, in quanto la perizia appare redatta in conformità dei quesiti posti, alla stregua di criteri di calcolo precisi e corretti, anche in ragione delle osservazioni pervenute nel corso delle operazioni peritali da parte resistente.
La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 5.885,80 .
Su tali somme, ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Non può essere accolta la domanda formulata con le note di udienza dalla resistente di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpc poiché pur se l'importo lordo accertato corrisponde alla somma netta omnia indicata nella proposta conciliativa formulata dal giudice e accettata solo da parte resistente all'udienza del 21.1.2023 , nella incertezza delle questioni controverse le spese di lite devono essere interamente compensate.
Le spese di ctu, svolta allorquando parte ricorrente non ha accettato la proposta conciliativa, vengono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di GG , in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente , in virtù del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, della somma di € 5.885,80 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo, rigettando per il resto il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
c) pone le spese di CTU a carico di parte resistente come da separato decreto.
GG dopo l'udienza ex art. 127 ter del 19.12.2024
Il giudice
Aquilina Picciocchi
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