Sentenza 18 ottobre 2006
Massime • 2
In tema di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, non esiste alcun rapporto di interdipendenza tra la nullità, o meno, ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge n. 297 del 1992, delle indennità a carico del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, e l'assoggettamento, o meno, a contribuzione in favore dell'Inps, dei contributi a carico dei prestatori di lavoro a favore del Fondo medesimo.
I contributi a carico dei lavoratori a favore del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime non possono essere inseriti nella base imponibile per la contribuzione obbligatoria in favore dell'Inps, in quanto l'art. 1 del d.l. n.44 del 1985, convertito in legge n. 155 del 1985 - in base al quale l'art. 12 della legge n.153 del 1969, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - non consente distinzioni basate sulla diversa qualità del soggetto, datore di lavoro o lavoratore, tenuto al versamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2006, n. 22345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22345 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI Antonino, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GASPERAT SRL in liquidazione, già GASPERAT S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PACIFICI Paolo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO D'ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6/2004 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 06/02/2004 - R.G.N. 111/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/09/2006 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'oggetto del giudizio è costituito dall'opposizione, da parte della società Gasperat s.r.l., ad un decreto ingiuntivo notificatole da parte dell'I.N.P.S. per contributi e somme aggiuntive determinati sulla quota a carico dei lavoratori delle somme versate dal maggio 1985 al gennaio 1990 al Fondo Nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione ed agenzie marittime. L'opposizione veniva respinta dal Giudice di primo grado. Il Giudice d'appello, vale a dire la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, andava in contrario avviso, accoglieva l'impugnazione della società e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
2. La sentenza riteneva che l'esclusione, prevista dal D.L. n. 44 del 1985, art. 1, comma 1, dalla contribuzione previdenziale obbligatoria riguardasse anche le quote a carico dei lavoratori e non solo quelle a carico dei datori di lavoro, e, d'altra parte, che - contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado - queste quote avessero una natura diversa rispetto al trattamento di fine rapporto, e non fossero soggette perciò alla sanzione di nullità prevista dalla L. n. 297 del 1982, art. 4, comma.
3. Avverso la sentenza, n. 6/04, in data 28 gennaio / 6 febbraio 2004, notificata il 27 febbraio 2004, l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi, notificato, a mezzo del servizio postale, con plico inviato il 24 aprile 2004, in termine, e pervenuto a destinazione il successivo giorno 27. Resiste l'intimata società Gasperat s.r.l,, in liquidazione con controricorso notificato in termine il 7 giugno 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione l'istituto assicuratore denuncia la violazione falsa applicazione della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 e del D.L. 1 marzo 1985, n. 44, art. 1, comma 4,
convertito in L. 26 aprile 1985, n. 155, ed il vizio di motivazione. Il ricorrente argomenta, in particolare, che nella base di calcolo della contribuzione a carico del datore di lavoro debbano essere inserite non solo le somme poste a carico del lavoratore per il finanziamento della previdenza obbligatoria ma anche quella parte della retribuzione che il prestatore non riceve direttamente ma destina a forme di previdenza obbligatorie.
Inoltre, i contributi alla previdenza obbligatoria dovevano essere pagati anche sulle somme versate, sia dai datori che dai prestatori di lavoro, ai fondi integrativi.
L'istituto previdenziale ricorda che la norma speciale del D.L. n. 44 del 1985, art. 1, comma 4, era stata esaminata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 427 del 3 ottobre 1990, che aveva stabilito che non poteva rappresentare alcuna violazione del principio di uguaglianza in quanto "insuscettibile di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziché l'eliminazione, dei difetti di coerenza di esso ...".
Da questa decisione non sarebbe potuta derivare però una interpretazione per la quale una sola categoria di datori di lavoro fosse esentata dall'obbligo di contribuzione non solo sui versamenti effettuati dagli stessi al fondo integrativo, ma anche sui versamenti effettuati invece dai propri dipendenti.
2. Con il secondo motivo il ricorrente I.N.P.S. deduce un diverso profilo di violazione falsa applicazione della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, del D.L. 1 marzo 1985, n. 44, art. 1, comma 4,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1985, n. 155, art. 1, nonché, in relazione alle precedenti disposizioni della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, ed un diverso profilo di vizio di motivazione.
Lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso che il Fondo per i dipendenti dalle imprese di spedizione debba essere annoverato tra i fondi destinati ad erogare una prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile, e, di conseguenza, che sia , soggetto alla nullità prevista dalla L. n. 297 del 1992, art. 4, comma 11, perché si applicherebbe, invece, il comma 5 dello stesso articolo, che dispone la salvezza delle indennità, pur se corrisposte alla cessazione del rapporto, che abbiano natura e funzione diverse. Secondo il ricorrente l'inserimento del Fondo in questione in una delle due diverse categorie di fondi che erogano, rispettivamente, prestazioni integrative del trattamento di fine rapporto, oppure, invece, prestazioni integrative dei trattamenti pensionistici erogate dalla previdenza obbligatoria, non potrebbe comportare una diversa soluzione della questione controversa.
3. Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. È infondato, innanzi tutto, il primo motivo di impugnazione, sull'assoggettamento a contribuzione previdenziale sulle somme che i dipendenti non ricevevano direttamente, ma destinavano obbligatoriamente al Fondo di previdenza espressamente previsto per gli impiegati del settore delle spedizioni. La materia è disciplinata dal D.L. D.L. 1 marzo 1985, n. 44, art. 1, comma 4, convertito in L. 26 aprile 1985, n. 155, secondo cui "la L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime". La norma è chiara nel suo significato, e non permette distinzioni basate sulla diversa qualità del soggetto che li ha versati;
debbono essere ugualmente esclusi dalla contribuzione previdenziale tutti i contributi versati al Fondo per i dipendenti del settore delle spedizioni, sia quelli a carico dei datori di lavoro, sia quelli a carico dei prestatori di lavoro, indipendentemente dal fatto che vengono versati dagli stessi prestatori, o invece dai datori di lavoro per conto dei loro dipendenti.
4. Il secondo motivo, relativo alla natura del Fondo stesso ed all'inserimento, o meno, delle indennità a carico di quest'ultimo tra quelle soggette a nullità per effetto della L. n. 297 del 1992, art. 4, comma 11, è anche esso infondato, per la ragione assorbente che, indipendentemente dalla loro fondatezza, le argomentazioni svolte su questo punto non possono portare nel merito ad una decisione diversa, ma soltanto alla parziale modificazione della motivazione con conferma del contenuto della sentenza. Nel criticare l'opposto convincimento espresso dal Giudice di primo grado, la Corte d'Appello ha motivato che quelle erogate dal Fondo in questione fossero prestazioni (tuttora ammesse) integrative delle prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza obbligatoria e non prestazioni (non più ammesse) integrative del trattamento di fine rapporto.
La questione però non ha carattere dirimente rispetto alla decisione della controversia.
Non sussiste uri rapporto di interdipendenza logica tra le due questioni: i contributi versati al Fondo a carico dei prestatori, avrebbero potuto allo stesso modo essere, oppure invece non essere, assoggettati a loro volta a contribuzione a favore dell'ente previdenziale, indipendentemente dal fatto che le prestazioni a carico del Fondo stesso fossero, o no, tuttora ammesse dall'ordinamento.
Di conseguenza, indipendentemente dalla sua fondatezza o meno, questo argomento utilizzato dal Giudice d'appello non è idoneo a sorreggere la decisione adottata, che trova però il proprio valido fondamento nell'altro argomento, pure utilizzato nella motivazione, dell'impossibilità, in base alla norma speciale introdotta dal D.L. n. 44 del 1985, di distinguere tra la quota contributiva a carico del datore e quella a carico del lavoratore.
Il secondo motivo di ricorso, perciò, non può essere accolto, ma la motivazione sul punto deve essere opportunamente modificata ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, nel senso che non esiste alcun rapporto di interdipendenza tra la nullità, o meno, ai sensi della L. n. 297 del 1992, art. 4, comma 11, delle indennità a carico del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, e l'assoggettamento, o meno, a contribuzione in favore dell'I.N.P.S., dei contributi a carico dei prestatori di lavoro ed a favore del Fondo stesso.
5. Il ricorso perciò deve essere respinto.
Debbono essere affermati i seguenti principi di diritto:
1. I contributi a carico dei lavoratori a favore del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime non possono essere inseriti nella base imponibile per la contribuzione obbligatoria in favore dell'I.N.P.S., in quanto al D.L. 1 marzo 1985, n. 44, art. 1, convertito in L. 26 aprile 1985, n. 155 - in base al quale la L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - non consente distinzioni basate sulla diversa qualità del soggetto, datore di lavoro o lavoratore, tenuto al loro versamento.
2. Non esiste alcun rapporto di interdipendenza tra la nullità, o meno, ai sensi della L. n. 297 del 1992, art. 4, comma 11, delle indennità a carico del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, e l'assoggettamento, o meno, a contribuzione in favore dell'I.N.P.S., dei contributi a carico dei prestatori di lavoro a favore del Fondo stesso.
Le spese seguono la soccombenza a carico del ricorrente I.N.P.S., e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l'I.N.P.S. alle spese che liquida in Euro 19,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato, oltre a spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2006