Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2006, n. 22345
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Sentenza 18 ottobre 2006

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In tema di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, non esiste alcun rapporto di interdipendenza tra la nullità, o meno, ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge n. 297 del 1992, delle indennità a carico del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, e l'assoggettamento, o meno, a contribuzione in favore dell'Inps, dei contributi a carico dei prestatori di lavoro a favore del Fondo medesimo.

I contributi a carico dei lavoratori a favore del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime non possono essere inseriti nella base imponibile per la contribuzione obbligatoria in favore dell'Inps, in quanto l'art. 1 del d.l. n.44 del 1985, convertito in legge n. 155 del 1985 - in base al quale l'art. 12 della legge n.153 del 1969, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - non consente distinzioni basate sulla diversa qualità del soggetto, datore di lavoro o lavoratore, tenuto al versamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2006, n. 22345
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22345
    Data del deposito : 18 ottobre 2006

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