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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale di Gela in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 372/2019 R.G.
PROMOSSA DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gela, nella via Parioli n. 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Oreste Fiorenza (C.F. ), C.F._2 che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello depositato telematicamente
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Umberto I n. 7, presso lo studio dell'avv. Claudia Alletto
(C.F. , che la rappresenta e difende per procura generale alle liti allegata alla comparsa C.F._3 di costituzione in appello depositata telematicamente
Appellata
, (C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Abba CP_2 C.F._4
n. 3
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 741/2018 il Giudice di Pace di Gela, decidendo sulla domanda di risarcimento del danno proposta da in relazione al sinistro occorso in data 1/2/2015 in Gela, sulla S.P. 115 Km Parte_1
258+700, tra la propria autovettura Nissan RA tg. EB 755 DK, assicurata con e condotta Controparte_1 nell'occorso da e l'autovettura Renault Megane tg. CN 678 ZX, di proprietà di Parte_2 [...]
, assicurata dalla società rigettava le domande attrici perché infondate CP_2 Controparte_3
e compensava tra le parti le spese di lite, osservando:
- che le dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio, terzo trasportato sull'autovettura Testimone_1 dell'attore al momento del sinistro, non potevano essere utilizzate in quanto provenienti da soggetto portatore di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio, sebbene già risarcito per i danni riportati a sua volta nell'occorso;
1 - che non potevano essere date per ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio formale deferito al convenuto, in assenza di ulteriori riscontri probatori;
- che, in applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c., entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa dovevano ritenersi responsabili nella misura del 50%;
- che il CTU nominato, Ing. aveva accertato la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura Persona_1 dell'attore con il sinistro occorso in data 1/2/2015, ed aveva ritenuto le riparazioni antieconomiche in ragione del valore commerciale dell'autovettura, pari ad € 2700,00;
- che, tenuto conto del concorso di colpa del conducente del veicolo di sua proprietà nella causazione del sinistro, l'attore aveva diritto al risarcimento nella misura di € 1200,00, oltre alla somma di € 301,00 per spese di immatricolazione di altro veicolo;
- che le spese di radiazione del veicolo Nissan RA non erano invece dovute poiché l'attore aveva omesso di produrre alcun documento attestante l'esborso delle spese di demolizione e radiazione;
- che il danno subito dall'attore era dunque quantificabile in complessivi € 1.500,00 e che, pertanto, risultava congrua la somma corrisposta dalla compagnia assicurativa in sede stragiudiziale.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello, articolando due motivi di gravame: Parte_1
1) illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza impugnata;
sussistenza di prova piena in ordine alla responsabilità esclusiva del convenuto;
CP_2
2) mancato riconoscimento delle spese dovute per la demolizione del veicolo danneggiato e di quelle necessarie per l'immatricolazione e per l'acquisto di altro veicolo.
Chiedeva pertanto, in accoglimento dei motivi di gravame, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, e di condannarlo, in solido con al CP_2 Controparte_1 pagamento della somma di € 2700,00, corrispondente al valore commerciale della propria autovettura stimato al momento del fatto, nonché al pagamento della somma di € 300,00 per spese di demolizione e di € 300,00 per spese di immatricolazione di un nuovo veicolo, a titolo di risarcimento dei danni riportati nel sinistro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. In via subordinata, chiedeva che venisse dichiarato il prevalente concorso di colpa del convenuto , o il concorso nella CP_2 causazione del sinistro nella misura accertata in giudizio, con consequenziale condanna dello stesso, in solido con la compagnia assicuratrice appellata, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese di demolizione e di immatricolazione di nuovo veicolo come da documentazione in atti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. In via istruttoria, chiedeva disporsi la rinnovazione della CTU, ove ritenuto assolutamente necessario ai fini del decidere.
La compagnia assicurativa costituitasi in giudizio in data 22.07.2019, in via preliminare Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito contestava l'infondatezza delle doglianze avversarie poiché ritenute non provate, deducendo che gli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado non consentivano di accertare in quale misura i soggetti coinvolti nel sinistro avessero contribuito alla causazione dell'evento, né l'odierno appellante era riuscito a fornire prova liberatoria in ordine alla propria responsabilità, a nulla valendo il richiamo alla contumacia o al non reso
2 interrogatorio formale del convenuto , ed essendo inutilizzabili le dichiarazioni rese dal teste escusso, CP_2 terzo trasportato. Affermava quindi la riconducibilità della fattispecie in esame al disposto di cui all'art. 2054, co. 2, c.c.. Chiedeva pertanto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva in giudizio, invece, l'appellato , dichiarato contumace all'udienza del CP_2
18/9/2019.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14/6/2023 veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza dell'1/4/2024, stante la rilevata incompletezza del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, poiché privo degli atti delle parti e della C.T.U. disposta con la nomina dell'ing. Persona_1
(essendo stato rinvenuto in atti solo un fascicolo privo dell'elaborato peritale al suo interno), veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio e veniva al contempo disposta la ricostruzione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, ritenuta indispensabile rispetto ai motivi di gravame per le ragioni esposte con la suddetta ordinanza, con l'acquisizione in copia degli atti mancanti, previo esperimento di opportune ricerche presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace.
A seguito del deposito telematico - effettuato dalle parti ai fini della ricostruzione, nel contraddittorio, del fascicolo del giudizio di primo grado - di copia della relazione di consulenza tecnica espletata e dei relativi allegati, nonché dei rilievi descrittivi della Polizia di Stato intervenuta a seguito del sinistro, la causa, nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza fissata per tale incombente, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva posta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice di Controparte_1 inammissibilità dell'appello spiegato da per insussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. Parte_1
342 e 348 bis c.p.c.. Ed invero, a tal proposito mette conto evidenziare come la Suprema Corte abbia chiarito che, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 2320 del 25/01/2023).
Con riferimento all'art. 348 bis c.p.c., invece, è sufficiente osservare che laddove il giudice di secondo grado ritenga ammissibile l'appello e proceda a decidere l'impugnazione, non può successivamente pronunciare il provvedimento ex art. 348 bis c.p.c. in quanto la pronuncia sull'ammissibilità dell'appello non è più sindacabile.
3 È invero pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la ritenuta "non inammissibilità", che comporti la regolare trattazione nel merito dell'appello, non è ulteriormente censurabile, neppure innanzi allo stesso giudice dell'appello: onde, qualora riproposta quale eccezione dalla controparte, essa sarebbe di per sé inammissibile;
parimenti, ove sottoposta al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, il motivo si palesa inammissibile” (Cass. n. 10422/2019, Cass. n. 5510/2016).
Nel merito, con il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, Parte_1 poiché il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del materiale probatorio offerto in giudizio.
L'appellante ritiene infatti di aver fornito piena prova in ordine all'esclusiva responsabilità di CP_2 nella causazione del sinistro, prova che il giudice avrebbe omesso di considerare.
Sul punto, in particolare, l'appellante si duole di come il giudice abbia erroneamente valutato la contumacia del convenuto, ritenuta indicativa della rinuncia alla difesa e della volontà di sottrarsi all'onere probatorio che spetta alle parti processuali, e il non reso interrogatorio formale del convenuto, equiparabile, a dire dell'appellante, all'ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio stesso. Lamenta, inoltre, l'errata valutazione del rapporto di intervento redatto dagli agenti della Polizia di Stato, della Consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU, Ing. e dell'offerta risarcitoria formulata in via stragiudiziale dalla Persona_1 convenuta compagnia assicurativa (espressione, a suo dire, di un riconoscimento dell'an debeatur). Infine, si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto il teste escusso, incapace di testimoniare. Testimone_1
Orbene, in ordine alle varie censure mosse dall'appellante in seno al primo motivo di gravame, preliminarmente si osserva che la contumacia, scelta processuale della parte citata, costituisce comportamento al quale non può essere attribuita alcuna valenza confessoria. La contumacia, infatti, non equivale ad una non contestazione dei fatti affermati dall'avversario, ma ad un comportamento neutro che non implica né un'ammissione, né una negazione dei fatti.
L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità statuisce che “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (Cass. n. 14372/2023) e che, inoltre, “la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (Cass. n. 7860/2021).
Ne deriva che, come chiarito dalla Suprema Corte, il principio di non contestazione non trova applicazione nei confronti della parte contumace, rimanendo in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda. Il giudice deve comunque accertare la fondatezza della domanda e l'attore deve a sua volta fornire le prove necessarie, secondo il principio dell'onere della prova, che non viene derogato dalla contumacia.
Deve inoltre essere precisato il valore che assume il non reso interrogatorio formale.
Ebbene, la disposizione di cui all'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di
4 ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, al contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. ord. n. 9436/2018). In continuità con tale orientamento, più di recente la
Suprema Corte ha ribadito che “la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.” (Cass. n. 32846/2024).
In ossequio ai principi di diritto sin qui richiamati e tenuto conto della carenza di elementi di prova forniti dall'attore, appare corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure.
A tal proposito, mette conto precisare che l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, e, quindi, non è una dichiarazione confessoria, né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio (“la comunicazione di un'offerta
"congrua" presuppone, ..., un'attività valutativa dell'esistenza e dell'entità dei danni risarcibili che non può mai essere oggetto nè di confessione nè di riconoscimento di debito”, così Cass. sez. III, n. 24205/2015).
Fermo, infatti, lo scopo deflattivo cui è orientata la procedura di liquidazione stragiudiziale, nel giudizio introdotto dal danneggiato per siffatta liquidazione, non si dibatte dell'offerta e della sua congruità, bensì esclusivamente dell'evento dannoso e della sua imputabilità all'assicurato, secondo le regole della responsabilità extracontrattuale. In sede contenziosa, grava sull'attore – danneggiato – l'onere di allegare e provare l'esistenza e l'entità dei danni risarcibili.
Dunque, la comunicazione dell'offerta dell'impresa di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.
209, art. 148, non accettata dal danneggiato, ed il pagamento della somma offerta, non esonerano il danneggiato che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal sinistro medesimo dagli oneri di allegazione e di prova che incombono sull'attore.
D'altra parte, prive di pregio e non supportate da alcun elemento probatorio appaiono le censure mosse in ordine all'errata valutazione del rapporto di intervento redatto dagli agenti della Polizia di Stato e della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU.
Il giudice di prime cure, infatti, ha correttamente aderito alle determinazioni cui è pervenuto il CTU, Ing.
[...] che - con relazione congruamente motivata ed immune da vizi logici - ha concluso per la compatibilità Per_1 dei danni riportati dal veicolo di parte attrice con la dinamica del sinistro e per l'antieconomicità delle riparazioni.
E' d'uopo precisare che, tenuto conto della demolizione dell'autovettura attorea e della contumacia del convenuto, il CTU ha formulato il suo convincimento avvalendosi della documentazione prodotta nei fascicoli Per di parte, ed in particolare delle foto allegate alla perizia del CTP (che, come perito assicurativo, ha accertato per conto della compagnia assicuratrice i danni subiti dal veicolo attoreo prima della radiazione del mezzo), e dei rilievi descrittivi redatti da personale di P.S. del Commissariato di Gela.
5 Inoltre, dai rilievi descrittivi del personale di Polizia intervenuto si apprende che l'incidente tra i due veicoli
Renault Megane tg. CN678ZX, di proprietà di e da costui condotto, e Nissan RA tg. CP_2
EB755DK, di proprietà di e condotto nell'occorso da è consistito in uno Parte_1 Parte_2 scontro frontale – compatibile con i danni alla parte anteriore di entrambi i veicoli (v. constatazione dei danni ai veicoli a pag. 8 dei rilievi degli operanti), rappresentati per la Nissan RA anche nella foto allegata alla Per CTP di parte convenuta del geom. , perito assicurativo -, avvenuto su strada ad unica carreggiata, ed in presenza di pioggia e di fondo stradale bagnato. Nondimeno la ricostruzione della dinamica del sinistro - sommariamente effettuata dagli operanti intervenuti, in carenza di elementi obiettivi circa la posizione dei veicoli al momento dello scontro - non indica come e per quali cause sia avvenuto lo scontro frontale tra i due veicoli. Non vi è dunque alcuna evidenza della dinamica prospettata dall'attore, secondo il quale l'incidente sarebbe interamente imputabile al veicolo antagonista condotto dal , né, in particolare, che questi, CP_2 procedendo a velocità sostenuta, abbia investito la Nissan RA mentre percorreva la propria corsia di marcia nella direzione opposta. La C.T.U. disposta nel giudizio di primo grado, in carenza di elementi di riscontro obiettivi, non aggiunge sulla dinamica del sinistro elementi di conoscenza ulteriori rispetto a quelli accertati nell'immediatezza dei fatti dagli operanti intervenuti;
né appare utile disporre la rinnovazione della C.T.U., essendo invariati i riscontri obiettivi su cui l'accertamento tecnico possa essere sviluppato.
Pertanto, alla luce di quanto precede, tenuto conto della documentazione di cui il consulente si è avvalso e delle determinazioni cui giunge, non merita accoglimento la doglianza mossa dall'appellante – priva di alcun riscontro – per cui la “dinamica del sinistro” citata dal CTU sarebbe necessariamente quella descritta in citazione.
L'ultimo profilo censurato dall'appellante con il primo motivo di gravame attiene alla ritenuta incapacità a testimoniare del teste escusso, Testimone_1
Orbene, premesso in diritto che ex art. 246 c.c., sono incapaci a testimoniare le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, la Suprema Corte, con particolare riferimento a fattispecie analoghe al caso in esame, ha precisato che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, nutre sempre un interesse giuridico – e non di mero fatto – all'esito della lite introdotta dall'altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone stesso, ed è, pertanto, incapace di testimoniare. L'avvenuto risarcimento in suo favore non estingue dunque l'interesse del testimone a deporre nel giudizio relativo al fatto illecito che gli ha provocato il danno (così Cass. sez. VI, n. 19121 del
17.07.2019, cit., che menziona vari precedenti sul punto ed elenca le ipotesi concrete in cui tale interesse può manifestarsi).
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, dunque, la vittima di un sinistro, pur essendo stata ristorata, è incapace di testimoniare perché la valutazione circa la sussistenza di un interesse concreto e attuale, che esclude la capacità a testimoniare, prescinde dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse. L'interesse del testimone va ravvisato anche quando il suo diritto sia prescritto o estinto, poiché potrebbe sempre intervenire nel giudizio
6 per far valere il diritto al risarcimento per danni a decorso occulto, danni lungolatenti o danni sopravvenuti all'adempimento da parte del danneggiante e non prevedibili.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale ora richiamato, il primo giudicante ha correttamente ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dal teste escusso essendo la testimonianza affetta da nullità. Peraltro, come rilevato dal giudice in sentenza, nel caso di specie il testimone escusso ha finanche dichiarato di aver promosso giudizio per il risarcimento dei danni, sulla cui definizione non ha saputo offrire notizia certa (avendo lo stesso dichiarato “forse la causa che ho promosso si è già chiusa”). La conclusione cui giunge il giudice di prime cure appare, dunque, sul punto, corretta ed esente da vizi.
Deve pertanto ritenersi che non sia stata raggiunta in giudizio prova di una responsabilità esclusiva del convenuto ed odierno appellato nella causazione del sinistro, non essendo emersi elementi di CP_2 prova in ordine all'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte del convenuto, indicata dall'attore come causa dello scontro frontale tra i due veicoli coinvolti nel sinistro. Ne consegue l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., secondo il quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In proposito la Suprema Corte ha anche enunciato il principio secondo il quale “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (così Cass. sez. III, 19/12/2024, n.33483). In sostanza, non sarebbe sufficiente la prova che l'autovettura del abbia invaso la corsia di marcia percorsa CP_2 dall'autovettura di proprietà dell'attore – prova, per quanto detto in precedenza, non raggiunta - , essendo necessaria anche la prova che il veicolo attoreo al momento del sinistro procedesse nel rispetto delle regole del codice della strada e dei canoni della diligenza e prudenza, osservando una velocità di marcia commisurata alle condizioni atmosferiche e alla presenza di manto stradale bagnato, e che, ciononostante, non abbia potuto evitare l'evento (la S.C. in proposito afferma che “l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”, così Cass. Sez. 3 ord. n. 29927 del 20/11/2024; conf. Cass. Sez. 3 ord. n. 33483 del 19/12/2024).
Per i motivi esposti, gli elementi in atti non consentono neppure di graduare il concorso delle parti alla verificazione del sinistro.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per aver inteso il concetto di antieconomicità alla stregua di un semplice confronto tra il valore del bene prima del sinistro e l'entità delle riparazioni, ritenendo invece che si debba tener conto anche delle spese di rottamazione e di reimmatricolazione, dell'acquisto di un nuovo mezzo, del costo del bollo e dell'assicurazione non goduti,
7 nonché della funzionalità e dell'utilità che il mezzo avrebbe potuto assolvere in condizioni di perfetta integrità.
Lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento delle spese di radiazione e demolizione.
Orbene, premesso il principio di diritto, desumibile dal combinato disposto degli art. 2058 e 2056 c.c., secondo il quale “il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana, quale che sia il criterio adottato su richiesta del creditore (forma specifica o equivalente pecuniario) ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato ove l'illecito non si fosse verificato, trovando il suo presupposto ed il suo limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio (Cass. civ. sez. 3^ n. 2402/1998)”, la Suprema Corte ha affermato che “è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 8052 del 22/05/2003).
Nel caso in cui l'importo delle riparazioni superi il valore commerciale del mezzo, dunque, il responsabile civile dovrà risarcire solo quest'ultimo, per equivalente (v. Cass. sez. VI, 04/11/2013, n.24718).
Conseguentemente, la riparazione del mezzo è antieconomica quando il costo delle riparazioni supera il valore accertato del veicolo ante sinistrum.
Nel caso di specie, correttamente il primo giudice, avvalendosi delle risultanze della C.T.U., ha determinato il danno subito dall'attore nella misura del valore commerciale del veicolo incidentato alla data del sinistro, pari ad € 2700,00 (con determinazione non censurata in appello), da cui va detratta la somma di € 300,00 per l'avvenuta radiazione dell'autovettura, ritenendo antieconomica la riparazione del mezzo. Né è offerto alcun elemento concreto che consenta di apprezzare l'esistenza di un pregiudizio suscettibile di ristoro economico in relazione alla funzionalità o all'utilità che il veicolo “poteva assolvere in condizioni di perfetta integrità”, non essendo addotta e provata alcuna specifica utilità distinta ed ulteriore rispetto a quella, propria di un qualunque autoveicolo, suscettibile di apprezzamento economico.
D'altra parte, se è vero che oltre al valore del veicolo ante sinistro possono essere liquidate al danneggiato altre voci di spesa (demolizione del veicolo incidentato, soccorso o custodia del veicolo danneggiato, noleggio di un'auto sostitutiva e fermo tecnico, immatricolazione di una nuova vettura), purché debitamente allegate, è altrettanto vero che il rimborso di tali somme non è automatico, e rimane subordinato alla richiesta del danneggiato, che deve necessariamente fornire prova dell'esborso subito.
Tenuto conto di quanto precede, le determinazioni assunte dal giudice di prime cure appaiono del tutto conformi all'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, dal quale non vi è motivo di discostarsi.
Il primo giudice, invero, ha correttamente riconosciuto in favore dell'odierno appellante il risarcimento non solo del valore del mezzo, ma anche delle spese di immatricolazione di altro veicolo, di cui è stata fornita prova. Nessun vizio si rinviene in ordine al mancato riconoscimento delle spese di radiazione e demolizione, del cui mancato ristoro si duole in maniera specifica l'appellante.
A tal proposito priva di pregio è la censura, mossa con l'atto di appello, secondo la quale il certificato di rottamazione o la carta di circolazione sarebbero elementi di per sé sufficienti per fondare la richiesta
8 risarcitoria, non potendo ritenersi che la rottamazione sia operazione gratuita. Invero, i documenti prodotti non costituiscono prova dell'esborso che l'appellante avrebbe sostenuto, e che l'attore è tenuto a provare sia nell'an che nel quantum. L'allegazione di un maggior “valore d'uso” del veicolo è, infine, del tutto priva di riscontro documentale.
La motivazione resa dal primo giudice, avendo dato conto delle ragioni della insufficienza degli elementi ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, ed avendo correttamente ricondotto la fattispecie in esame all'ipotesi disciplinata dall'art. 2054, comma 2 c.c., non è viziata da nullità. Ne consegue che la somma già corrisposta dalla compagnia assicuratrice, sì come affermato dal primo giudice, va ritenuta interamente satisfattiva del risarcimento spettante all'attore.
Per questi motivi
, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata compagnia assicuratrice, che si liquidano, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 1100,01 a € 5200,01), in complessivi
€ 1701,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Nulla per spese in relazione all'appellato dichiarato contumace.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 372/2019 R.G. promossa da Pt_1
contro e , avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice
[...] Controparte_1 CP_2 di Pace di Gela n. 741/2018, depositata il 13/09/2018, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della parte costituita Parte_1
liquidate in complessivi € 1701,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese Controparte_1 generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Gela il 10/03/2025
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale di Gela in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 372/2019 R.G.
PROMOSSA DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gela, nella via Parioli n. 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Oreste Fiorenza (C.F. ), C.F._2 che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello depositato telematicamente
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Umberto I n. 7, presso lo studio dell'avv. Claudia Alletto
(C.F. , che la rappresenta e difende per procura generale alle liti allegata alla comparsa C.F._3 di costituzione in appello depositata telematicamente
Appellata
, (C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Abba CP_2 C.F._4
n. 3
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 741/2018 il Giudice di Pace di Gela, decidendo sulla domanda di risarcimento del danno proposta da in relazione al sinistro occorso in data 1/2/2015 in Gela, sulla S.P. 115 Km Parte_1
258+700, tra la propria autovettura Nissan RA tg. EB 755 DK, assicurata con e condotta Controparte_1 nell'occorso da e l'autovettura Renault Megane tg. CN 678 ZX, di proprietà di Parte_2 [...]
, assicurata dalla società rigettava le domande attrici perché infondate CP_2 Controparte_3
e compensava tra le parti le spese di lite, osservando:
- che le dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio, terzo trasportato sull'autovettura Testimone_1 dell'attore al momento del sinistro, non potevano essere utilizzate in quanto provenienti da soggetto portatore di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio, sebbene già risarcito per i danni riportati a sua volta nell'occorso;
1 - che non potevano essere date per ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio formale deferito al convenuto, in assenza di ulteriori riscontri probatori;
- che, in applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c., entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa dovevano ritenersi responsabili nella misura del 50%;
- che il CTU nominato, Ing. aveva accertato la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura Persona_1 dell'attore con il sinistro occorso in data 1/2/2015, ed aveva ritenuto le riparazioni antieconomiche in ragione del valore commerciale dell'autovettura, pari ad € 2700,00;
- che, tenuto conto del concorso di colpa del conducente del veicolo di sua proprietà nella causazione del sinistro, l'attore aveva diritto al risarcimento nella misura di € 1200,00, oltre alla somma di € 301,00 per spese di immatricolazione di altro veicolo;
- che le spese di radiazione del veicolo Nissan RA non erano invece dovute poiché l'attore aveva omesso di produrre alcun documento attestante l'esborso delle spese di demolizione e radiazione;
- che il danno subito dall'attore era dunque quantificabile in complessivi € 1.500,00 e che, pertanto, risultava congrua la somma corrisposta dalla compagnia assicurativa in sede stragiudiziale.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello, articolando due motivi di gravame: Parte_1
1) illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza impugnata;
sussistenza di prova piena in ordine alla responsabilità esclusiva del convenuto;
CP_2
2) mancato riconoscimento delle spese dovute per la demolizione del veicolo danneggiato e di quelle necessarie per l'immatricolazione e per l'acquisto di altro veicolo.
Chiedeva pertanto, in accoglimento dei motivi di gravame, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, e di condannarlo, in solido con al CP_2 Controparte_1 pagamento della somma di € 2700,00, corrispondente al valore commerciale della propria autovettura stimato al momento del fatto, nonché al pagamento della somma di € 300,00 per spese di demolizione e di € 300,00 per spese di immatricolazione di un nuovo veicolo, a titolo di risarcimento dei danni riportati nel sinistro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. In via subordinata, chiedeva che venisse dichiarato il prevalente concorso di colpa del convenuto , o il concorso nella CP_2 causazione del sinistro nella misura accertata in giudizio, con consequenziale condanna dello stesso, in solido con la compagnia assicuratrice appellata, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese di demolizione e di immatricolazione di nuovo veicolo come da documentazione in atti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. In via istruttoria, chiedeva disporsi la rinnovazione della CTU, ove ritenuto assolutamente necessario ai fini del decidere.
La compagnia assicurativa costituitasi in giudizio in data 22.07.2019, in via preliminare Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito contestava l'infondatezza delle doglianze avversarie poiché ritenute non provate, deducendo che gli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado non consentivano di accertare in quale misura i soggetti coinvolti nel sinistro avessero contribuito alla causazione dell'evento, né l'odierno appellante era riuscito a fornire prova liberatoria in ordine alla propria responsabilità, a nulla valendo il richiamo alla contumacia o al non reso
2 interrogatorio formale del convenuto , ed essendo inutilizzabili le dichiarazioni rese dal teste escusso, CP_2 terzo trasportato. Affermava quindi la riconducibilità della fattispecie in esame al disposto di cui all'art. 2054, co. 2, c.c.. Chiedeva pertanto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva in giudizio, invece, l'appellato , dichiarato contumace all'udienza del CP_2
18/9/2019.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14/6/2023 veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza dell'1/4/2024, stante la rilevata incompletezza del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, poiché privo degli atti delle parti e della C.T.U. disposta con la nomina dell'ing. Persona_1
(essendo stato rinvenuto in atti solo un fascicolo privo dell'elaborato peritale al suo interno), veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio e veniva al contempo disposta la ricostruzione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, ritenuta indispensabile rispetto ai motivi di gravame per le ragioni esposte con la suddetta ordinanza, con l'acquisizione in copia degli atti mancanti, previo esperimento di opportune ricerche presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace.
A seguito del deposito telematico - effettuato dalle parti ai fini della ricostruzione, nel contraddittorio, del fascicolo del giudizio di primo grado - di copia della relazione di consulenza tecnica espletata e dei relativi allegati, nonché dei rilievi descrittivi della Polizia di Stato intervenuta a seguito del sinistro, la causa, nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza fissata per tale incombente, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva posta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice di Controparte_1 inammissibilità dell'appello spiegato da per insussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. Parte_1
342 e 348 bis c.p.c.. Ed invero, a tal proposito mette conto evidenziare come la Suprema Corte abbia chiarito che, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 2320 del 25/01/2023).
Con riferimento all'art. 348 bis c.p.c., invece, è sufficiente osservare che laddove il giudice di secondo grado ritenga ammissibile l'appello e proceda a decidere l'impugnazione, non può successivamente pronunciare il provvedimento ex art. 348 bis c.p.c. in quanto la pronuncia sull'ammissibilità dell'appello non è più sindacabile.
3 È invero pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la ritenuta "non inammissibilità", che comporti la regolare trattazione nel merito dell'appello, non è ulteriormente censurabile, neppure innanzi allo stesso giudice dell'appello: onde, qualora riproposta quale eccezione dalla controparte, essa sarebbe di per sé inammissibile;
parimenti, ove sottoposta al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, il motivo si palesa inammissibile” (Cass. n. 10422/2019, Cass. n. 5510/2016).
Nel merito, con il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, Parte_1 poiché il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del materiale probatorio offerto in giudizio.
L'appellante ritiene infatti di aver fornito piena prova in ordine all'esclusiva responsabilità di CP_2 nella causazione del sinistro, prova che il giudice avrebbe omesso di considerare.
Sul punto, in particolare, l'appellante si duole di come il giudice abbia erroneamente valutato la contumacia del convenuto, ritenuta indicativa della rinuncia alla difesa e della volontà di sottrarsi all'onere probatorio che spetta alle parti processuali, e il non reso interrogatorio formale del convenuto, equiparabile, a dire dell'appellante, all'ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio stesso. Lamenta, inoltre, l'errata valutazione del rapporto di intervento redatto dagli agenti della Polizia di Stato, della Consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU, Ing. e dell'offerta risarcitoria formulata in via stragiudiziale dalla Persona_1 convenuta compagnia assicurativa (espressione, a suo dire, di un riconoscimento dell'an debeatur). Infine, si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto il teste escusso, incapace di testimoniare. Testimone_1
Orbene, in ordine alle varie censure mosse dall'appellante in seno al primo motivo di gravame, preliminarmente si osserva che la contumacia, scelta processuale della parte citata, costituisce comportamento al quale non può essere attribuita alcuna valenza confessoria. La contumacia, infatti, non equivale ad una non contestazione dei fatti affermati dall'avversario, ma ad un comportamento neutro che non implica né un'ammissione, né una negazione dei fatti.
L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità statuisce che “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (Cass. n. 14372/2023) e che, inoltre, “la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (Cass. n. 7860/2021).
Ne deriva che, come chiarito dalla Suprema Corte, il principio di non contestazione non trova applicazione nei confronti della parte contumace, rimanendo in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda. Il giudice deve comunque accertare la fondatezza della domanda e l'attore deve a sua volta fornire le prove necessarie, secondo il principio dell'onere della prova, che non viene derogato dalla contumacia.
Deve inoltre essere precisato il valore che assume il non reso interrogatorio formale.
Ebbene, la disposizione di cui all'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di
4 ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, al contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. ord. n. 9436/2018). In continuità con tale orientamento, più di recente la
Suprema Corte ha ribadito che “la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.” (Cass. n. 32846/2024).
In ossequio ai principi di diritto sin qui richiamati e tenuto conto della carenza di elementi di prova forniti dall'attore, appare corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure.
A tal proposito, mette conto precisare che l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, e, quindi, non è una dichiarazione confessoria, né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio (“la comunicazione di un'offerta
"congrua" presuppone, ..., un'attività valutativa dell'esistenza e dell'entità dei danni risarcibili che non può mai essere oggetto nè di confessione nè di riconoscimento di debito”, così Cass. sez. III, n. 24205/2015).
Fermo, infatti, lo scopo deflattivo cui è orientata la procedura di liquidazione stragiudiziale, nel giudizio introdotto dal danneggiato per siffatta liquidazione, non si dibatte dell'offerta e della sua congruità, bensì esclusivamente dell'evento dannoso e della sua imputabilità all'assicurato, secondo le regole della responsabilità extracontrattuale. In sede contenziosa, grava sull'attore – danneggiato – l'onere di allegare e provare l'esistenza e l'entità dei danni risarcibili.
Dunque, la comunicazione dell'offerta dell'impresa di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.
209, art. 148, non accettata dal danneggiato, ed il pagamento della somma offerta, non esonerano il danneggiato che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal sinistro medesimo dagli oneri di allegazione e di prova che incombono sull'attore.
D'altra parte, prive di pregio e non supportate da alcun elemento probatorio appaiono le censure mosse in ordine all'errata valutazione del rapporto di intervento redatto dagli agenti della Polizia di Stato e della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU.
Il giudice di prime cure, infatti, ha correttamente aderito alle determinazioni cui è pervenuto il CTU, Ing.
[...] che - con relazione congruamente motivata ed immune da vizi logici - ha concluso per la compatibilità Per_1 dei danni riportati dal veicolo di parte attrice con la dinamica del sinistro e per l'antieconomicità delle riparazioni.
E' d'uopo precisare che, tenuto conto della demolizione dell'autovettura attorea e della contumacia del convenuto, il CTU ha formulato il suo convincimento avvalendosi della documentazione prodotta nei fascicoli Per di parte, ed in particolare delle foto allegate alla perizia del CTP (che, come perito assicurativo, ha accertato per conto della compagnia assicuratrice i danni subiti dal veicolo attoreo prima della radiazione del mezzo), e dei rilievi descrittivi redatti da personale di P.S. del Commissariato di Gela.
5 Inoltre, dai rilievi descrittivi del personale di Polizia intervenuto si apprende che l'incidente tra i due veicoli
Renault Megane tg. CN678ZX, di proprietà di e da costui condotto, e Nissan RA tg. CP_2
EB755DK, di proprietà di e condotto nell'occorso da è consistito in uno Parte_1 Parte_2 scontro frontale – compatibile con i danni alla parte anteriore di entrambi i veicoli (v. constatazione dei danni ai veicoli a pag. 8 dei rilievi degli operanti), rappresentati per la Nissan RA anche nella foto allegata alla Per CTP di parte convenuta del geom. , perito assicurativo -, avvenuto su strada ad unica carreggiata, ed in presenza di pioggia e di fondo stradale bagnato. Nondimeno la ricostruzione della dinamica del sinistro - sommariamente effettuata dagli operanti intervenuti, in carenza di elementi obiettivi circa la posizione dei veicoli al momento dello scontro - non indica come e per quali cause sia avvenuto lo scontro frontale tra i due veicoli. Non vi è dunque alcuna evidenza della dinamica prospettata dall'attore, secondo il quale l'incidente sarebbe interamente imputabile al veicolo antagonista condotto dal , né, in particolare, che questi, CP_2 procedendo a velocità sostenuta, abbia investito la Nissan RA mentre percorreva la propria corsia di marcia nella direzione opposta. La C.T.U. disposta nel giudizio di primo grado, in carenza di elementi di riscontro obiettivi, non aggiunge sulla dinamica del sinistro elementi di conoscenza ulteriori rispetto a quelli accertati nell'immediatezza dei fatti dagli operanti intervenuti;
né appare utile disporre la rinnovazione della C.T.U., essendo invariati i riscontri obiettivi su cui l'accertamento tecnico possa essere sviluppato.
Pertanto, alla luce di quanto precede, tenuto conto della documentazione di cui il consulente si è avvalso e delle determinazioni cui giunge, non merita accoglimento la doglianza mossa dall'appellante – priva di alcun riscontro – per cui la “dinamica del sinistro” citata dal CTU sarebbe necessariamente quella descritta in citazione.
L'ultimo profilo censurato dall'appellante con il primo motivo di gravame attiene alla ritenuta incapacità a testimoniare del teste escusso, Testimone_1
Orbene, premesso in diritto che ex art. 246 c.c., sono incapaci a testimoniare le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, la Suprema Corte, con particolare riferimento a fattispecie analoghe al caso in esame, ha precisato che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, nutre sempre un interesse giuridico – e non di mero fatto – all'esito della lite introdotta dall'altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone stesso, ed è, pertanto, incapace di testimoniare. L'avvenuto risarcimento in suo favore non estingue dunque l'interesse del testimone a deporre nel giudizio relativo al fatto illecito che gli ha provocato il danno (così Cass. sez. VI, n. 19121 del
17.07.2019, cit., che menziona vari precedenti sul punto ed elenca le ipotesi concrete in cui tale interesse può manifestarsi).
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, dunque, la vittima di un sinistro, pur essendo stata ristorata, è incapace di testimoniare perché la valutazione circa la sussistenza di un interesse concreto e attuale, che esclude la capacità a testimoniare, prescinde dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse. L'interesse del testimone va ravvisato anche quando il suo diritto sia prescritto o estinto, poiché potrebbe sempre intervenire nel giudizio
6 per far valere il diritto al risarcimento per danni a decorso occulto, danni lungolatenti o danni sopravvenuti all'adempimento da parte del danneggiante e non prevedibili.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale ora richiamato, il primo giudicante ha correttamente ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dal teste escusso essendo la testimonianza affetta da nullità. Peraltro, come rilevato dal giudice in sentenza, nel caso di specie il testimone escusso ha finanche dichiarato di aver promosso giudizio per il risarcimento dei danni, sulla cui definizione non ha saputo offrire notizia certa (avendo lo stesso dichiarato “forse la causa che ho promosso si è già chiusa”). La conclusione cui giunge il giudice di prime cure appare, dunque, sul punto, corretta ed esente da vizi.
Deve pertanto ritenersi che non sia stata raggiunta in giudizio prova di una responsabilità esclusiva del convenuto ed odierno appellato nella causazione del sinistro, non essendo emersi elementi di CP_2 prova in ordine all'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte del convenuto, indicata dall'attore come causa dello scontro frontale tra i due veicoli coinvolti nel sinistro. Ne consegue l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., secondo il quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In proposito la Suprema Corte ha anche enunciato il principio secondo il quale “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (così Cass. sez. III, 19/12/2024, n.33483). In sostanza, non sarebbe sufficiente la prova che l'autovettura del abbia invaso la corsia di marcia percorsa CP_2 dall'autovettura di proprietà dell'attore – prova, per quanto detto in precedenza, non raggiunta - , essendo necessaria anche la prova che il veicolo attoreo al momento del sinistro procedesse nel rispetto delle regole del codice della strada e dei canoni della diligenza e prudenza, osservando una velocità di marcia commisurata alle condizioni atmosferiche e alla presenza di manto stradale bagnato, e che, ciononostante, non abbia potuto evitare l'evento (la S.C. in proposito afferma che “l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”, così Cass. Sez. 3 ord. n. 29927 del 20/11/2024; conf. Cass. Sez. 3 ord. n. 33483 del 19/12/2024).
Per i motivi esposti, gli elementi in atti non consentono neppure di graduare il concorso delle parti alla verificazione del sinistro.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per aver inteso il concetto di antieconomicità alla stregua di un semplice confronto tra il valore del bene prima del sinistro e l'entità delle riparazioni, ritenendo invece che si debba tener conto anche delle spese di rottamazione e di reimmatricolazione, dell'acquisto di un nuovo mezzo, del costo del bollo e dell'assicurazione non goduti,
7 nonché della funzionalità e dell'utilità che il mezzo avrebbe potuto assolvere in condizioni di perfetta integrità.
Lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento delle spese di radiazione e demolizione.
Orbene, premesso il principio di diritto, desumibile dal combinato disposto degli art. 2058 e 2056 c.c., secondo il quale “il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana, quale che sia il criterio adottato su richiesta del creditore (forma specifica o equivalente pecuniario) ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato ove l'illecito non si fosse verificato, trovando il suo presupposto ed il suo limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio (Cass. civ. sez. 3^ n. 2402/1998)”, la Suprema Corte ha affermato che “è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 8052 del 22/05/2003).
Nel caso in cui l'importo delle riparazioni superi il valore commerciale del mezzo, dunque, il responsabile civile dovrà risarcire solo quest'ultimo, per equivalente (v. Cass. sez. VI, 04/11/2013, n.24718).
Conseguentemente, la riparazione del mezzo è antieconomica quando il costo delle riparazioni supera il valore accertato del veicolo ante sinistrum.
Nel caso di specie, correttamente il primo giudice, avvalendosi delle risultanze della C.T.U., ha determinato il danno subito dall'attore nella misura del valore commerciale del veicolo incidentato alla data del sinistro, pari ad € 2700,00 (con determinazione non censurata in appello), da cui va detratta la somma di € 300,00 per l'avvenuta radiazione dell'autovettura, ritenendo antieconomica la riparazione del mezzo. Né è offerto alcun elemento concreto che consenta di apprezzare l'esistenza di un pregiudizio suscettibile di ristoro economico in relazione alla funzionalità o all'utilità che il veicolo “poteva assolvere in condizioni di perfetta integrità”, non essendo addotta e provata alcuna specifica utilità distinta ed ulteriore rispetto a quella, propria di un qualunque autoveicolo, suscettibile di apprezzamento economico.
D'altra parte, se è vero che oltre al valore del veicolo ante sinistro possono essere liquidate al danneggiato altre voci di spesa (demolizione del veicolo incidentato, soccorso o custodia del veicolo danneggiato, noleggio di un'auto sostitutiva e fermo tecnico, immatricolazione di una nuova vettura), purché debitamente allegate, è altrettanto vero che il rimborso di tali somme non è automatico, e rimane subordinato alla richiesta del danneggiato, che deve necessariamente fornire prova dell'esborso subito.
Tenuto conto di quanto precede, le determinazioni assunte dal giudice di prime cure appaiono del tutto conformi all'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, dal quale non vi è motivo di discostarsi.
Il primo giudice, invero, ha correttamente riconosciuto in favore dell'odierno appellante il risarcimento non solo del valore del mezzo, ma anche delle spese di immatricolazione di altro veicolo, di cui è stata fornita prova. Nessun vizio si rinviene in ordine al mancato riconoscimento delle spese di radiazione e demolizione, del cui mancato ristoro si duole in maniera specifica l'appellante.
A tal proposito priva di pregio è la censura, mossa con l'atto di appello, secondo la quale il certificato di rottamazione o la carta di circolazione sarebbero elementi di per sé sufficienti per fondare la richiesta
8 risarcitoria, non potendo ritenersi che la rottamazione sia operazione gratuita. Invero, i documenti prodotti non costituiscono prova dell'esborso che l'appellante avrebbe sostenuto, e che l'attore è tenuto a provare sia nell'an che nel quantum. L'allegazione di un maggior “valore d'uso” del veicolo è, infine, del tutto priva di riscontro documentale.
La motivazione resa dal primo giudice, avendo dato conto delle ragioni della insufficienza degli elementi ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, ed avendo correttamente ricondotto la fattispecie in esame all'ipotesi disciplinata dall'art. 2054, comma 2 c.c., non è viziata da nullità. Ne consegue che la somma già corrisposta dalla compagnia assicuratrice, sì come affermato dal primo giudice, va ritenuta interamente satisfattiva del risarcimento spettante all'attore.
Per questi motivi
, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata compagnia assicuratrice, che si liquidano, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 1100,01 a € 5200,01), in complessivi
€ 1701,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Nulla per spese in relazione all'appellato dichiarato contumace.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 372/2019 R.G. promossa da Pt_1
contro e , avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice
[...] Controparte_1 CP_2 di Pace di Gela n. 741/2018, depositata il 13/09/2018, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della parte costituita Parte_1
liquidate in complessivi € 1701,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese Controparte_1 generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Gela il 10/03/2025
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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