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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 724/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi l'avv. Francesca Caldonazzo C.F._2
Appellanti contro
c.f. in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale in virtù di atto notarile con l'avv. Francesca Prandini
Appellata
e con
(C.F. ), con sede in Vicenza, Corso SS. Felice e CP_2 P.IVA_2
Fortunato n. 25, corrente in persona del legale rappresentante pro tempore e successivamente in persona del curatore p.t. Controparte_3
(C.F. ) CP_4 C.F._3
(C.F. CP_5 C.F._4 appellati contumaci Oggetto: polizza fideiussoria. Appello sentenza n. 549/2023 Tribunale di Vicenza pubblicata il 21/03/2023
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
In accoglimento del proposto appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Vicenza, 17.03.2023 / 21.03.2023, n. 549/2023, così giudicarsi
NEL MERITO:
A) Quanto alle domande di CP_1
1. - Respingersi le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti dei sigg. Parte_1
e perché palesemente infondate in fatto e in diritto;
[...] Parte_2
B) In via riconvenzionale: 2. - Condannarsi al pagamento a Controparte_1 favore dei sigg. e dell'importo in linea capitale Parte_1 Parte_2 di € 27.120,00, corrispondenti al massimale di polizza, con l'aggiunta degli interessi di legge dalla richiesta di pagamento formulata dai locatori con pec del prof. in Parte_1 data 18.11.2019, subordinatamente dalla data del deposito della comparsa di costituzione in primo grado (25.01.2021), nella misura stabilita dall'art. 1284, co. 4°,
c.c.
C) Con riferimento alle domande sia principali che riconvenzionali:
3. - Condannarsi alle spese e onorari dei due gradi di giudizio, e successive, CP_1 con gli accessori di legge;
4. Condannarsi alla restituzione dell'importo di € 9.874,61 pagato in data CP_1
29.03.203 per spese processali di primo grado a seguito di richiesta dell'avv. Prandini, sempre con gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4°, c.c.
Per l'appellata Controparte_6 voglia l'ecc.ma corte di appello adìta, contrariis reiectis, previe le declaratorie di ragione e di legge,
• in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello avverso per violazione del disposto di cui all'art. 342 cpc;
• nel merito, rigettare l'appello avverso e le domande tutte svolte da parte appellante nei confronti di (ora ) in quanto infondati CP_1 Controparte_6 in fatto e in diritto per i motivi tutti illustrati nelle difese di (ora CP_1 CP_6
pag. 2/11 ), con conseguente integrale conferma della sentenza n.549/2023 Controparte_1 emessa dal tribunale di Vicenza in data 17-21/03/2023;
• in via gradata e nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avverso, accertare il diritto di , nella sua qualità di società incorporante Controparte_6 di , ad ottenere dai sigg.ri (c.f. Controparte_1 CP_4 [...]
) e (c.f. ), in via fra loro solidale, il C.F._5 CP_5 CodiceFiscale_6 rilievo e/o comunque il rimborso integrale di tutte le somme che Controparte_6 fosse dichiarata tenuta a versare ai sigg.ri e
[...] Parte_1 Parte_2 per i titoli di cui è causa per capitale, interessi e spese e per l'effetto dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i sigg.ri (c.f. ) e CP_4 C.F._3
(c.f. , in via fra loro solidale a rilevare e CP_5 C.F._4 comunque a rimborsare a quanto la stessa fosse dichiarata Controparte_6 tenuta a versare ai sigg.ri E e comunque a Parte_1 Parte_2 tenere manlevata ed indenne da ogni eventuale statuizione di Controparte_7 condanna che dovesse essere pronunziata nei suoi confronti e da qualsivoglia conseguenza negativa discendente dal presente giudizio.
• Con vittoria di spese di lite e compensi professionali del presente grado, oltre accessori di legge, ivi incluse spese forfettarie nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito Controparte_1 per brevità, anche solo ), chiedeva di accertare l'insussistenza del diritto CP_1 vantato da e ad escutere la polizza fideiussoria Parte_1 Parte_2
n. 96/172058189, nonché, in via gradata, per ottenere da e dai suoi CP_2 coobbligati e , il rilievo di tutte quelle somme che la CP_4 CP_5 medesima compagnia assicurativa fosse nell'eventualità stata dichiarata tenuta a dover versare in favore dei primi, e conveniva in giudizio i predetti soggetti.
Allegava che in data 18.11.2019 stipulava la polizza fideiussoria n. CP_2
96/172058189 in favore dei locatori in relazione ad un contratto relativo ad un immobile sito in Vicenza, contratto di locazione stipulato in data 10.2.2025 da Parte_1
pag. 3/11 e e, a seguito di cessioni d'azienda, trasferito dal 12.6.2019 Parte_1 Parte_2 con CP_2
Assumeva che e con comunicazioni inviate Parte_1 Parte_2 rispettivamente il 18.11.2019 e il 19.11.2019, rifiutavano la garanzia prestata con la suddetta polizza e dichiaravano di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto di locazione.
Premesso che con comunicazione 28.07.2020 i locatori chiedevano di escutere la polizza per l'intero massimale pari ad € 27.120,00 mentre parte conduttrice confermava che la garanzia fideiussoria prestata con suddetta polizza era stata a suo tempo categoricamente rifiutata dai locatori, chiedeva venisse accertato CP_1 giudizialmente l'insussistenza del diritto all'escussione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ritualmente in giudizio i coniugi chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte dalla Compagnia attrice Controparte_8
e chiedevano in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento in proprio favore dell'importo di € 27.120,00 corrispondente al massimale di polizza, nonché al risarcimento dei danni asseritamente subiti ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 96
c.p.c..
I convenuti rilevavano che il “rifiuto di volerne profittare” non sarebbe in realtà mai stato da loro espresso, né tantomeno voluto, dal momento che, con la comunicazione
PEC del 18.11.2019, il prof. avv. avrebbe riscontrato e, per l'appunto, Parte_1 rifiutato una polizza soltanto “preannunciata” da parte di Evidenziavano CP_2 inoltre che la comunicazione del 18.11.2019 contenente il preteso rifiuto sarebbe stata scritta dal solo prof. avv. e non dalla moglie, che tale comunicazione non Parte_1 aveva partecipato a formare né aveva sottoscritto.
I convenuti svolgevano domanda riconvenzionale di condanna della Controparte_8 compagnia attrice al pagamento in proprio favore della somma di € 27.120,00 corrispondente al massimale di polizza, oltre che di condanna della medesima CP_1 al risarcimento dei danni previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi del terzo comma della medesima norma codicistica.
Rimanevano contumaci i convenuti e e CP_4 CP_5 CP_2
pag. 4/11 Con sentenza n. 549/2023 pubblicata il 21/03/2023 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda formulata da dichiarando l'insussistenza di qualsivoglia diritto in CP_1 capo ai convenuti ad escutere la polizza fideiussoria oggetto di causa e conseguentemente rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti, condannando questi ultimi alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Il giudice di prime cure stante la natura di contratto a favore di terzo della polizza - nel cui ambito ricopre la qualità di promittente, quella di stipulante CP_1 CP_2 ed i locatori quella di terzi - rilevava l'applicabilità dell'art. 1411, terzo Controparte_8 comma cod. civ. assumendo che la pec inviata in data 18.11.2019 dalla parte locatrice doveva qualificarsi quale “rifiuto del terzo di profittarne”. Con tale comunicazione i locatori avevano “inteso eliminare con effetti imperituri dalla propria sfera giuridica quella convenzione negoziale di garanzia stipulata nella medesima data a proprio beneficio dalla conduttrice con la compagnia assicuratrice sì CP_2 CP_1 come confermato dal tenore letterale ( utilizzo del termine “viene rifiutata”) dall'indicazione del motivo (mancata corrispondenza all'importo contrattualmente richiesto) nonché dal fatto che i locatori il giorno successivo si avvalevano della clausola risolutiva espressa in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di fornire la garanzia contrattualmente richiesta. Il giudice rilevava che “nella specie si può dunque ritenere che il rifiuto di volerne profittare opposto dai convenuti alla polizza fideiussoria in parola risulta provato non solo documentalmente (V. Doc. n. 4), bensì anche per facta concludentia (evenienza, quest'ultima, che, come si è appena visto, risulta anche comprovata documentalmente dalla produzione al Doc. n. 5 della summenzionata
“Dichiarazione di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456, co. 2°, c.c.”)” e accoglieva la domanda attorea, con rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 549/2023 del Tribunale di Vicenza hanno proposto appello e chiedendo l'integrale riforma della sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Vicenza n.549/2023 respingendo le domande svolte dall'attrice nei loro confronti e in via riconvenzionale di condannare al pagamento in loro favore CP_1 dell'importo in linea capitale di euro 27.120,00, corrispondente al massimale di polizza pag. 5/11 oltre interessi di legge, con ulteriore condanna alle spese e onorari dei due gradi di giudizio nonché alla restituzione dell'importo di euro 9.874,61 pagato in data 29.03.203 per spese processali di primo grado. si è costituita eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e CP_1 chiedendone la reiezione. Quanto alla domanda riconvenzionale ribadiva l'eccezione di carenza probatoria non risultando esser stata prodotta l'intera polizza e riproponeva, in via subordinata, la domanda di condanna di e CP_2 CP_5 CP_4 in via fra loro solidale, a rilevarla e/o comunque a rimborsarle quanto la stessa fosse dichiarata tenuta a versare agli appellanti e comunque a tenerla manlevata ed indenne da ogni eventuale statuizione di condanna che dovesse essere pronunziata nei suoi confronti.
In data 10.9.2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art.300 c.p.c. che veniva successivamente riassunto con rituale notifica agli appellati e alla liquidazione giudiziale di che rimaneva contumace CP_2
All'udienza del 21 ottobre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite (per giusta Controparte_9 fusione per incorporazione del 23.12.2024).
Motivi d'appello
Quale primo motivo d'impugnazione gli appellanti censurano l'interpretazione data alla comunicazione inviata via PEC in data 18.11.2029 quale rifiuto, ai sensi dell'art. 1411, terzo comma c.c., della prestazione fideiussoria, invece che quale rifiuto di una prestazione solo preannunciata/offerta, perché non conforme alla previsione contrattuale con violazione della regola ermeneutica dell'art. 1363 c.c.
Quale secondo motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano la carenza di allegazione e di prova che la stipulazione della polizza fosse effettivamente anteriore alla dichiarazione di cui alla PEC del 18.11.2019 (ore 19.07) con violazione dell'art. 112 c.p.c.
Quale terzo motivo d'impugnazione gli appellanti assumono che “il supposto “rifiuto” in quanto proveniente dal solo prof. sarebbe in ogni caso invalido, essendo Parte_1
pag. 6/11 inesistenti sia un suo agire rappresentativo per la moglie, sia un potere di rappresentanza con violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.
Quale quarto motivo d'impugnazione gli appellanti assumono l'invalidità del configurato “rifiuto” perché indirizzato alla sola stipulante e non anche, CP_2 come necessario, alla promittente CP_1
Quale quinto motivo d'impugnazione gli appellanti rilevano l'invalidità del preteso
“rifiuto” perché inviato a soggetto non legittimato a ricevere comunicazioni negoziali tenuto conto che l'avv. non aveva un potere rappresentativo di natura CP_10 specificatamente negoziale.
Infine, quale sesto motivo d'impugnazione, gli appellanti assumono che a seguito della successiva richiesta di adempimento rivolta a il rifiuto doveva in ogni caso CP_1 ritenersi revocato.
Ragioni della decisione
L'appello va accolta sulla base del rilievo che, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, non risulta intervenuto un idoneo rifiuto da parte del terzo beneficiario della polizza fideiussoria n. 96/172058189 stipulata da con CP_2 in favore degli appellanti. CP_1
Va in proposito ricordato come secondo l'art.1411 comma secondo c.c. il terzo acquista il diritto alla prestazione nei confronti del promittente come effetto diretto del contratto.
Tale acquisto è provvisorio in quanto può essere rimosso dal rifiuto del terzo o dalla revoca dello stipulante e lo stipulante può modificare la disposizione a favore del terzo.
Da ciò consegue che la dichiarazione di rifiuto di profittare del contratto a favore di terzo integra un atto unilaterale recettizio. Infatti posto che il rifiuto integra una rinuncia ad un diritto già acquisito per effetto della stipulazione, dismettendo l'attribuzione già avvenuta, dev'essere comunicata allo stipulante sì, viceversa, come la revoca o la modifica da parte dello stipulante vanno comunicate al terzo in quanto dirette v a sottrargli o a modificare una posizione già acquisita .
Tanto premesso nel caso di specie non risulta provato che i beneficiari della polizza per cui è causa, e abbiano comunicato a Parte_1 Parte_2 CP_2 il rifiuto a profittare della polizza.
[...]
pag. 7/11 In primo luogo va rilevato come la comunicazione PEC 18.11.2019 inviata da all'avv.to (Pregiatissimo Avvocato, la polizza Parte_1 CP_10 fideiussoria doveva ammontare ad € 80.000 e pertanto quella da Lei preannunciata non
è conforme al contratto e viene rifiutata ”: doc. n. 4 attoreo primo grado) non appare immediatamente integrare un vero e proprio rifiuto della polizza posto che nella medesima, come evidenziato dall'appellante, si fa riferimento ad una polizza solo
“preannunciata” risultando non contestato tra le parti che la polizza veniva trasmessa agli appellanti solo in data 22.11.2019 (doc. 22 appellante).
Non solo. Come correttamente evidenziato dagli appellanti la comunicazione PEC
18.11.2019 proveniva solo da e non dall'altro beneficiario della Parte_1 polizza Parte_2
E' inoltre circostanza incontestata che risulta privo di alcun Parte_1 potere di legale rappresentanza di né, nella comunicazione suindicata Parte_2 risulta alcuna spendita del nome di quest'ultima.
Rileva il Collegio come, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, non appare indice significativo di una contemplatio domini tacita la circostanza che la successiva risoluzione del contratto sia stata firmata da entrambi risultando tale circostanza valorizzabile anche in senso contrario ( se esistente la procura della moglie in favore del marito allora anche la comunicazione relativa alla risoluzione poteva venir posta in essere dal solo rappresentante) e tenuto conto che la risoluzione determinata dalla circostanza dell'inadempimento alle previsioni contrattuali (che prevedevano una polizza di importo molto superiore) non esclude di per sé la volontà di avvalersi della polizza, ancorché per somma inferiore, stipulata in proprio favore.
Né la circostanza che talune interlocuzioni siano state effettuate dal solo Parte_1
ovvero il mero rilievo che nella comunicazione in oggetto lo stesso
[...]
abbia indicato il proprio titolo professionale (quale professore Parte_1 ordinario e avvocato) paiono consentire di ritenere esistente una valida e specifica procura da parte della moglie ad esprimere per suo conto il rifiuto della polizza.
Stante la fondatezza dei suindicati motivi, assorbiti gli ulteriori rilevi, la sentenza di primo grado va integralmente riformata con conseguente rigetto della domanda originariamente formulata in via principale da di accertamento negativo del CP_1
pag. 8/11 diritto da parte dei coniugi ad escutere la polizza fideiussoria n. Controparte_8
96/172058189.
Conseguentemente e in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dai convenuti/odierni appellanti, (quale società incorporante Controparte_6
va condannata al pagamento della somma di euro Controparte_1
27.120,00 corrispondente al massimale della polizza, oltre interessi nella misura di legge dalla richiesta di pagamento (pec del prof. in data 18.11.2019), e dalla Parte_1 data del deposito della comparsa di costituzione in primo grado (25.01.2021) nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, cod.civ.
In proposito è sufficiente osservare come non contestata la stipula della polizza fideiussoria n.96/172058189 (doc. 22 appellante) va osservato come non appare dirimente la generica eccezione svolta sul punto dal patrocinio dell'appellata rispetto al mancato deposito da parte dei convenuti in primo grado delle condizioni generali della polizza in quanto condizioni rilevanti nei rapporti tra le parti del contratto e non rispetto al terzo beneficiario e in assenza dell'evidenza da parte dell'appellata di un concreto interesse rispetto all'eccezione svolta.
Ciò posto va ulteriormente accolta la domanda di manleva formulata da
[...] nei confronti di e tenuto conto della Controparte_6 CP_5 CP_4 previsione contenuta nell'atto di coobbligazione dagli stessi sottoscritto (doc. 8 fasc. 1^ grado appellata), parte integrante e sostanziale della polizza n.96/172058189, in forza del quale i medesimi riconoscevano a la facoltà di ottenere nei loro confronti CP_1 il rilievo nei casi previsti dall'art. 1953 cod.civ.
In accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va, dunque, integralmente riformata con condanna di al pagamento in favore di Controparte_6
e della complessiva somma di euro 27.120,00 Parte_1 Parte_2 oltre interessi nella misura di legge dal 18.11.2019 e dal 25.01.2021 nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, cod.civ. fino al saldo effettivo.
e vanno condannati in solido tra loro a tenere indenne CP_5 CP_4 dalle conseguenze derivanti dall'escussione della polizza. CP_11
Va inoltre disposta la restituzione di quanto già corrisposto da e Parte_1
a per complessivi euro 9.874,61 (come Parte_2 Controparte_1
pag. 9/11 da documentazione dimessa dall'appellante: doc. 1) oltre interessi legali dal 29.3.2023
(data del pagamento) al saldo effettivo
Le spese processuali del primo e del secondo grado sostenute da Parte_1
e vanno poste giusta soccombenza ad integrale carico dell'appellata Parte_2
e vengono liquidate, vista la nota spese, secondo il dm Controparte_6
n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 per le sole fasi effettivamente svolte e tenuto conto dei valori medi per il primo grado in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA e per il secondo grado in euro 6.946,00 per compensi euro 1.081,80 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA. Nei rapporti tra appellata e i coobbligati terzi chiamati, e vanno condannati in solido tra loro a CP_5 CP_4 rifondere a le spese del giudizio che si liquidano per il primo Controparte_6 grado di giudizio in euro 7.616,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado di giudizio in euro 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 549/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza e pubblicata il 21/03/2023:
1. Rigetta la domanda formulata in via principale dall'attrice
[...] di dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia diritto in capo ai Controparte_1 convenuti e ad escutere la polizza fideiussoria Parte_1 Parte_2
n. 96/172058189;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e Parte_1 di escussione della polizza fideiussoria n. 96/172058189 e per l'effetto Parte_2 condanna al pagamento in favore di e Controparte_6 Parte_1
della somma euro 27.120,00 oltre interessi nella misura di legge dal Parte_2
18.11.2019 e dal 25.01.2021 nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, cod.civ. fino al saldo effettivo;
pag. 10/11 3. condanna al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_1
e della somma di euro 9.874,61 oltre interessi legali dal
[...] Parte_2
29.3.2023 al saldo effettivo;
4. condanna a rifondere a e Controparte_6 Parte_1 le spese di lite così liquidate: per il primo grado in euro 7.616,00 per Parte_2 compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 6.946,00 per compensi ed euro 1.081,80 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
5. condanna e in solido tra loro a tenere indenne CP_5 CP_4 dalle conseguenze derivanti dalle statuizioni di cui ai Controparte_6 superiori capi nn. 2) e 4);
6. condanna e in solido tra loro a rifondere a CP_5 CP_4 [...]
le spese del giudizio che si liquidano per il primo grado di giudizio Controparte_6 in euro 7616,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado di giudizio in euro 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 724/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi l'avv. Francesca Caldonazzo C.F._2
Appellanti contro
c.f. in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale in virtù di atto notarile con l'avv. Francesca Prandini
Appellata
e con
(C.F. ), con sede in Vicenza, Corso SS. Felice e CP_2 P.IVA_2
Fortunato n. 25, corrente in persona del legale rappresentante pro tempore e successivamente in persona del curatore p.t. Controparte_3
(C.F. ) CP_4 C.F._3
(C.F. CP_5 C.F._4 appellati contumaci Oggetto: polizza fideiussoria. Appello sentenza n. 549/2023 Tribunale di Vicenza pubblicata il 21/03/2023
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
In accoglimento del proposto appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Vicenza, 17.03.2023 / 21.03.2023, n. 549/2023, così giudicarsi
NEL MERITO:
A) Quanto alle domande di CP_1
1. - Respingersi le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti dei sigg. Parte_1
e perché palesemente infondate in fatto e in diritto;
[...] Parte_2
B) In via riconvenzionale: 2. - Condannarsi al pagamento a Controparte_1 favore dei sigg. e dell'importo in linea capitale Parte_1 Parte_2 di € 27.120,00, corrispondenti al massimale di polizza, con l'aggiunta degli interessi di legge dalla richiesta di pagamento formulata dai locatori con pec del prof. in Parte_1 data 18.11.2019, subordinatamente dalla data del deposito della comparsa di costituzione in primo grado (25.01.2021), nella misura stabilita dall'art. 1284, co. 4°,
c.c.
C) Con riferimento alle domande sia principali che riconvenzionali:
3. - Condannarsi alle spese e onorari dei due gradi di giudizio, e successive, CP_1 con gli accessori di legge;
4. Condannarsi alla restituzione dell'importo di € 9.874,61 pagato in data CP_1
29.03.203 per spese processali di primo grado a seguito di richiesta dell'avv. Prandini, sempre con gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4°, c.c.
Per l'appellata Controparte_6 voglia l'ecc.ma corte di appello adìta, contrariis reiectis, previe le declaratorie di ragione e di legge,
• in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello avverso per violazione del disposto di cui all'art. 342 cpc;
• nel merito, rigettare l'appello avverso e le domande tutte svolte da parte appellante nei confronti di (ora ) in quanto infondati CP_1 Controparte_6 in fatto e in diritto per i motivi tutti illustrati nelle difese di (ora CP_1 CP_6
pag. 2/11 ), con conseguente integrale conferma della sentenza n.549/2023 Controparte_1 emessa dal tribunale di Vicenza in data 17-21/03/2023;
• in via gradata e nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avverso, accertare il diritto di , nella sua qualità di società incorporante Controparte_6 di , ad ottenere dai sigg.ri (c.f. Controparte_1 CP_4 [...]
) e (c.f. ), in via fra loro solidale, il C.F._5 CP_5 CodiceFiscale_6 rilievo e/o comunque il rimborso integrale di tutte le somme che Controparte_6 fosse dichiarata tenuta a versare ai sigg.ri e
[...] Parte_1 Parte_2 per i titoli di cui è causa per capitale, interessi e spese e per l'effetto dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i sigg.ri (c.f. ) e CP_4 C.F._3
(c.f. , in via fra loro solidale a rilevare e CP_5 C.F._4 comunque a rimborsare a quanto la stessa fosse dichiarata Controparte_6 tenuta a versare ai sigg.ri E e comunque a Parte_1 Parte_2 tenere manlevata ed indenne da ogni eventuale statuizione di Controparte_7 condanna che dovesse essere pronunziata nei suoi confronti e da qualsivoglia conseguenza negativa discendente dal presente giudizio.
• Con vittoria di spese di lite e compensi professionali del presente grado, oltre accessori di legge, ivi incluse spese forfettarie nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito Controparte_1 per brevità, anche solo ), chiedeva di accertare l'insussistenza del diritto CP_1 vantato da e ad escutere la polizza fideiussoria Parte_1 Parte_2
n. 96/172058189, nonché, in via gradata, per ottenere da e dai suoi CP_2 coobbligati e , il rilievo di tutte quelle somme che la CP_4 CP_5 medesima compagnia assicurativa fosse nell'eventualità stata dichiarata tenuta a dover versare in favore dei primi, e conveniva in giudizio i predetti soggetti.
Allegava che in data 18.11.2019 stipulava la polizza fideiussoria n. CP_2
96/172058189 in favore dei locatori in relazione ad un contratto relativo ad un immobile sito in Vicenza, contratto di locazione stipulato in data 10.2.2025 da Parte_1
pag. 3/11 e e, a seguito di cessioni d'azienda, trasferito dal 12.6.2019 Parte_1 Parte_2 con CP_2
Assumeva che e con comunicazioni inviate Parte_1 Parte_2 rispettivamente il 18.11.2019 e il 19.11.2019, rifiutavano la garanzia prestata con la suddetta polizza e dichiaravano di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto di locazione.
Premesso che con comunicazione 28.07.2020 i locatori chiedevano di escutere la polizza per l'intero massimale pari ad € 27.120,00 mentre parte conduttrice confermava che la garanzia fideiussoria prestata con suddetta polizza era stata a suo tempo categoricamente rifiutata dai locatori, chiedeva venisse accertato CP_1 giudizialmente l'insussistenza del diritto all'escussione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ritualmente in giudizio i coniugi chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte dalla Compagnia attrice Controparte_8
e chiedevano in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento in proprio favore dell'importo di € 27.120,00 corrispondente al massimale di polizza, nonché al risarcimento dei danni asseritamente subiti ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 96
c.p.c..
I convenuti rilevavano che il “rifiuto di volerne profittare” non sarebbe in realtà mai stato da loro espresso, né tantomeno voluto, dal momento che, con la comunicazione
PEC del 18.11.2019, il prof. avv. avrebbe riscontrato e, per l'appunto, Parte_1 rifiutato una polizza soltanto “preannunciata” da parte di Evidenziavano CP_2 inoltre che la comunicazione del 18.11.2019 contenente il preteso rifiuto sarebbe stata scritta dal solo prof. avv. e non dalla moglie, che tale comunicazione non Parte_1 aveva partecipato a formare né aveva sottoscritto.
I convenuti svolgevano domanda riconvenzionale di condanna della Controparte_8 compagnia attrice al pagamento in proprio favore della somma di € 27.120,00 corrispondente al massimale di polizza, oltre che di condanna della medesima CP_1 al risarcimento dei danni previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi del terzo comma della medesima norma codicistica.
Rimanevano contumaci i convenuti e e CP_4 CP_5 CP_2
pag. 4/11 Con sentenza n. 549/2023 pubblicata il 21/03/2023 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda formulata da dichiarando l'insussistenza di qualsivoglia diritto in CP_1 capo ai convenuti ad escutere la polizza fideiussoria oggetto di causa e conseguentemente rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti, condannando questi ultimi alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Il giudice di prime cure stante la natura di contratto a favore di terzo della polizza - nel cui ambito ricopre la qualità di promittente, quella di stipulante CP_1 CP_2 ed i locatori quella di terzi - rilevava l'applicabilità dell'art. 1411, terzo Controparte_8 comma cod. civ. assumendo che la pec inviata in data 18.11.2019 dalla parte locatrice doveva qualificarsi quale “rifiuto del terzo di profittarne”. Con tale comunicazione i locatori avevano “inteso eliminare con effetti imperituri dalla propria sfera giuridica quella convenzione negoziale di garanzia stipulata nella medesima data a proprio beneficio dalla conduttrice con la compagnia assicuratrice sì CP_2 CP_1 come confermato dal tenore letterale ( utilizzo del termine “viene rifiutata”) dall'indicazione del motivo (mancata corrispondenza all'importo contrattualmente richiesto) nonché dal fatto che i locatori il giorno successivo si avvalevano della clausola risolutiva espressa in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di fornire la garanzia contrattualmente richiesta. Il giudice rilevava che “nella specie si può dunque ritenere che il rifiuto di volerne profittare opposto dai convenuti alla polizza fideiussoria in parola risulta provato non solo documentalmente (V. Doc. n. 4), bensì anche per facta concludentia (evenienza, quest'ultima, che, come si è appena visto, risulta anche comprovata documentalmente dalla produzione al Doc. n. 5 della summenzionata
“Dichiarazione di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456, co. 2°, c.c.”)” e accoglieva la domanda attorea, con rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 549/2023 del Tribunale di Vicenza hanno proposto appello e chiedendo l'integrale riforma della sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Vicenza n.549/2023 respingendo le domande svolte dall'attrice nei loro confronti e in via riconvenzionale di condannare al pagamento in loro favore CP_1 dell'importo in linea capitale di euro 27.120,00, corrispondente al massimale di polizza pag. 5/11 oltre interessi di legge, con ulteriore condanna alle spese e onorari dei due gradi di giudizio nonché alla restituzione dell'importo di euro 9.874,61 pagato in data 29.03.203 per spese processali di primo grado. si è costituita eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e CP_1 chiedendone la reiezione. Quanto alla domanda riconvenzionale ribadiva l'eccezione di carenza probatoria non risultando esser stata prodotta l'intera polizza e riproponeva, in via subordinata, la domanda di condanna di e CP_2 CP_5 CP_4 in via fra loro solidale, a rilevarla e/o comunque a rimborsarle quanto la stessa fosse dichiarata tenuta a versare agli appellanti e comunque a tenerla manlevata ed indenne da ogni eventuale statuizione di condanna che dovesse essere pronunziata nei suoi confronti.
In data 10.9.2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art.300 c.p.c. che veniva successivamente riassunto con rituale notifica agli appellati e alla liquidazione giudiziale di che rimaneva contumace CP_2
All'udienza del 21 ottobre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite (per giusta Controparte_9 fusione per incorporazione del 23.12.2024).
Motivi d'appello
Quale primo motivo d'impugnazione gli appellanti censurano l'interpretazione data alla comunicazione inviata via PEC in data 18.11.2029 quale rifiuto, ai sensi dell'art. 1411, terzo comma c.c., della prestazione fideiussoria, invece che quale rifiuto di una prestazione solo preannunciata/offerta, perché non conforme alla previsione contrattuale con violazione della regola ermeneutica dell'art. 1363 c.c.
Quale secondo motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano la carenza di allegazione e di prova che la stipulazione della polizza fosse effettivamente anteriore alla dichiarazione di cui alla PEC del 18.11.2019 (ore 19.07) con violazione dell'art. 112 c.p.c.
Quale terzo motivo d'impugnazione gli appellanti assumono che “il supposto “rifiuto” in quanto proveniente dal solo prof. sarebbe in ogni caso invalido, essendo Parte_1
pag. 6/11 inesistenti sia un suo agire rappresentativo per la moglie, sia un potere di rappresentanza con violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.
Quale quarto motivo d'impugnazione gli appellanti assumono l'invalidità del configurato “rifiuto” perché indirizzato alla sola stipulante e non anche, CP_2 come necessario, alla promittente CP_1
Quale quinto motivo d'impugnazione gli appellanti rilevano l'invalidità del preteso
“rifiuto” perché inviato a soggetto non legittimato a ricevere comunicazioni negoziali tenuto conto che l'avv. non aveva un potere rappresentativo di natura CP_10 specificatamente negoziale.
Infine, quale sesto motivo d'impugnazione, gli appellanti assumono che a seguito della successiva richiesta di adempimento rivolta a il rifiuto doveva in ogni caso CP_1 ritenersi revocato.
Ragioni della decisione
L'appello va accolta sulla base del rilievo che, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, non risulta intervenuto un idoneo rifiuto da parte del terzo beneficiario della polizza fideiussoria n. 96/172058189 stipulata da con CP_2 in favore degli appellanti. CP_1
Va in proposito ricordato come secondo l'art.1411 comma secondo c.c. il terzo acquista il diritto alla prestazione nei confronti del promittente come effetto diretto del contratto.
Tale acquisto è provvisorio in quanto può essere rimosso dal rifiuto del terzo o dalla revoca dello stipulante e lo stipulante può modificare la disposizione a favore del terzo.
Da ciò consegue che la dichiarazione di rifiuto di profittare del contratto a favore di terzo integra un atto unilaterale recettizio. Infatti posto che il rifiuto integra una rinuncia ad un diritto già acquisito per effetto della stipulazione, dismettendo l'attribuzione già avvenuta, dev'essere comunicata allo stipulante sì, viceversa, come la revoca o la modifica da parte dello stipulante vanno comunicate al terzo in quanto dirette v a sottrargli o a modificare una posizione già acquisita .
Tanto premesso nel caso di specie non risulta provato che i beneficiari della polizza per cui è causa, e abbiano comunicato a Parte_1 Parte_2 CP_2 il rifiuto a profittare della polizza.
[...]
pag. 7/11 In primo luogo va rilevato come la comunicazione PEC 18.11.2019 inviata da all'avv.to (Pregiatissimo Avvocato, la polizza Parte_1 CP_10 fideiussoria doveva ammontare ad € 80.000 e pertanto quella da Lei preannunciata non
è conforme al contratto e viene rifiutata ”: doc. n. 4 attoreo primo grado) non appare immediatamente integrare un vero e proprio rifiuto della polizza posto che nella medesima, come evidenziato dall'appellante, si fa riferimento ad una polizza solo
“preannunciata” risultando non contestato tra le parti che la polizza veniva trasmessa agli appellanti solo in data 22.11.2019 (doc. 22 appellante).
Non solo. Come correttamente evidenziato dagli appellanti la comunicazione PEC
18.11.2019 proveniva solo da e non dall'altro beneficiario della Parte_1 polizza Parte_2
E' inoltre circostanza incontestata che risulta privo di alcun Parte_1 potere di legale rappresentanza di né, nella comunicazione suindicata Parte_2 risulta alcuna spendita del nome di quest'ultima.
Rileva il Collegio come, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, non appare indice significativo di una contemplatio domini tacita la circostanza che la successiva risoluzione del contratto sia stata firmata da entrambi risultando tale circostanza valorizzabile anche in senso contrario ( se esistente la procura della moglie in favore del marito allora anche la comunicazione relativa alla risoluzione poteva venir posta in essere dal solo rappresentante) e tenuto conto che la risoluzione determinata dalla circostanza dell'inadempimento alle previsioni contrattuali (che prevedevano una polizza di importo molto superiore) non esclude di per sé la volontà di avvalersi della polizza, ancorché per somma inferiore, stipulata in proprio favore.
Né la circostanza che talune interlocuzioni siano state effettuate dal solo Parte_1
ovvero il mero rilievo che nella comunicazione in oggetto lo stesso
[...]
abbia indicato il proprio titolo professionale (quale professore Parte_1 ordinario e avvocato) paiono consentire di ritenere esistente una valida e specifica procura da parte della moglie ad esprimere per suo conto il rifiuto della polizza.
Stante la fondatezza dei suindicati motivi, assorbiti gli ulteriori rilevi, la sentenza di primo grado va integralmente riformata con conseguente rigetto della domanda originariamente formulata in via principale da di accertamento negativo del CP_1
pag. 8/11 diritto da parte dei coniugi ad escutere la polizza fideiussoria n. Controparte_8
96/172058189.
Conseguentemente e in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dai convenuti/odierni appellanti, (quale società incorporante Controparte_6
va condannata al pagamento della somma di euro Controparte_1
27.120,00 corrispondente al massimale della polizza, oltre interessi nella misura di legge dalla richiesta di pagamento (pec del prof. in data 18.11.2019), e dalla Parte_1 data del deposito della comparsa di costituzione in primo grado (25.01.2021) nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, cod.civ.
In proposito è sufficiente osservare come non contestata la stipula della polizza fideiussoria n.96/172058189 (doc. 22 appellante) va osservato come non appare dirimente la generica eccezione svolta sul punto dal patrocinio dell'appellata rispetto al mancato deposito da parte dei convenuti in primo grado delle condizioni generali della polizza in quanto condizioni rilevanti nei rapporti tra le parti del contratto e non rispetto al terzo beneficiario e in assenza dell'evidenza da parte dell'appellata di un concreto interesse rispetto all'eccezione svolta.
Ciò posto va ulteriormente accolta la domanda di manleva formulata da
[...] nei confronti di e tenuto conto della Controparte_6 CP_5 CP_4 previsione contenuta nell'atto di coobbligazione dagli stessi sottoscritto (doc. 8 fasc. 1^ grado appellata), parte integrante e sostanziale della polizza n.96/172058189, in forza del quale i medesimi riconoscevano a la facoltà di ottenere nei loro confronti CP_1 il rilievo nei casi previsti dall'art. 1953 cod.civ.
In accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va, dunque, integralmente riformata con condanna di al pagamento in favore di Controparte_6
e della complessiva somma di euro 27.120,00 Parte_1 Parte_2 oltre interessi nella misura di legge dal 18.11.2019 e dal 25.01.2021 nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, cod.civ. fino al saldo effettivo.
e vanno condannati in solido tra loro a tenere indenne CP_5 CP_4 dalle conseguenze derivanti dall'escussione della polizza. CP_11
Va inoltre disposta la restituzione di quanto già corrisposto da e Parte_1
a per complessivi euro 9.874,61 (come Parte_2 Controparte_1
pag. 9/11 da documentazione dimessa dall'appellante: doc. 1) oltre interessi legali dal 29.3.2023
(data del pagamento) al saldo effettivo
Le spese processuali del primo e del secondo grado sostenute da Parte_1
e vanno poste giusta soccombenza ad integrale carico dell'appellata Parte_2
e vengono liquidate, vista la nota spese, secondo il dm Controparte_6
n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 per le sole fasi effettivamente svolte e tenuto conto dei valori medi per il primo grado in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA e per il secondo grado in euro 6.946,00 per compensi euro 1.081,80 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA. Nei rapporti tra appellata e i coobbligati terzi chiamati, e vanno condannati in solido tra loro a CP_5 CP_4 rifondere a le spese del giudizio che si liquidano per il primo Controparte_6 grado di giudizio in euro 7.616,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado di giudizio in euro 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 549/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza e pubblicata il 21/03/2023:
1. Rigetta la domanda formulata in via principale dall'attrice
[...] di dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia diritto in capo ai Controparte_1 convenuti e ad escutere la polizza fideiussoria Parte_1 Parte_2
n. 96/172058189;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e Parte_1 di escussione della polizza fideiussoria n. 96/172058189 e per l'effetto Parte_2 condanna al pagamento in favore di e Controparte_6 Parte_1
della somma euro 27.120,00 oltre interessi nella misura di legge dal Parte_2
18.11.2019 e dal 25.01.2021 nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, cod.civ. fino al saldo effettivo;
pag. 10/11 3. condanna al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_1
e della somma di euro 9.874,61 oltre interessi legali dal
[...] Parte_2
29.3.2023 al saldo effettivo;
4. condanna a rifondere a e Controparte_6 Parte_1 le spese di lite così liquidate: per il primo grado in euro 7.616,00 per Parte_2 compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 6.946,00 per compensi ed euro 1.081,80 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
5. condanna e in solido tra loro a tenere indenne CP_5 CP_4 dalle conseguenze derivanti dalle statuizioni di cui ai Controparte_6 superiori capi nn. 2) e 4);
6. condanna e in solido tra loro a rifondere a CP_5 CP_4 [...]
le spese del giudizio che si liquidano per il primo grado di giudizio Controparte_6 in euro 7616,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado di giudizio in euro 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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