Ordinanza collegiale 17 marzo 2020
Ordinanza cautelare 28 maggio 2020
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 21/11/2023, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2023
N. 02744/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Catalano e Fabrizio Negrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Fatebenefratelli 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-; non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’informazione interdittiva antimafia del Prefetto di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 89 bis del D.lgs. 159/2011, prot. n. -OMISSIS-, dell'11 dicembre 2019, e di tutte le note informative ivi richiamate ed in particolare: 1) nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2019 e prot. n. -OMISSIS- del 2 di-cembre 2019; 2) nota della Questura di -OMISSIS- – Divisione Anti-crimine prot. n. -OMISSIS- del 22 ottobre 2019; 3) nota della DIAdi -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 25 novembre 2019; 4) nota del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 3 dicembre 2019; 5) della nota della Questura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 22 novembre 2019;
- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2019 con cui l’Amministrazione ha disposto la decadenza del titolo abilitativo (SCIA) relativa all’esercizio dell’attività a carico del Sig. -OMISSIS- in qualità di legale rappresentante dell’impresa individuale ricorrente; nonché il divieto immediato di prosecuzione dell’attività, e di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti;
nonché per la condanna delle Amministrazioni odierne intimate al risarcimento del danno derivante alla ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia in epigrafe indicata della Prefettura di -OMISSIS-, ed il provvedimento con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto la decadenza del titolo abilitativo (SCIA) relativo all’esercizio dell’attività della ricorrente.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale ha disposto adempimenti istruttori a carico del Ministero dell’Interno, e con la n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la n. -OMISSIS-, ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza straordinaria del 16.11.2023, senza che la ricorrente abbia presentato ulteriori memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, che è tuttavia infondato atteso che, per giurisprudenza costante, ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, essendo i relativi procedimenti tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria, e caratterizzati da ragioni di urgenza (C.S., Sez. III, 20.6.22, n. 5026, 20.4.21, n. 3182).
II) Quanto alle censure indirizzate avverso il contenuto dei provvedimenti impugnati, in via preliminare, il Collegio dà atto che, per costante giurisprudenza, l’accertamento di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, non richiede la prova dell’“occupazione” mafiosa dell’azienda, né presuppone l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa sospettata, essendo sufficiente che, dalle informazioni acquisite, si evinca un quadro indiziario sintomatico del pericolo di collegamento con la criminalità organizzata.
Inoltre, la presenza di elementi di fatto significativi dell’esistenza di tale collegamento, non presuppone la riferibilità di specifici reati al soggetto dotato dei poteri gestionali, il quale ben potrebbe trovarsi in una situazione di contiguità di fatto subita, non provocata, ma comunque esistente, sicché il riferimento al fatto che il titolare dell’impresa interdetta non sia gravato da precedenti penali, non è decisivo al fine di valutare il pericolo di infiltrazione mafiosa.
III) Con riferimento al caso di specie, l’interdittiva impugnata è incentrato sul fatto che, -OMISSIS-, titolare della ditta individuale ricorrente, risultava sottoposto ad esecuzione penale con ammissione ad una misura alternativa, condannato per una pluralità di reati, compreso quello di estorsione, ed aveva partecipato a traffici internazionali di stupefacenti, oltre ad essere stato condannato in Italia e all’estero anche per reati in materia di stupefacenti.
Ulteriormente, il predetto, aveva rapporti con -OMISSIS-, anch’egli titolare di un’-OMISSIS-, il quale, figlio e nipote di noti capi clan, risulta individuato in un’ordinanza del Gip emessa dal Tribunale di Catanzaro, richiamata nel provvedimento interdittivo, come soggetto contiguo ad un’associazione criminale di matrice mafiosa di tipo ‘ndranghetista, operante nella città di -OMISSIS-.
-OMISSIS-, è inoltre coniugato con -OMISSIS-, sorella del suindicato -OMISSIS-, nonché figlia e nipote, rispettivamente, di -OMISSIS- detto -OMISSIS- e di -OMISSIS- detto -OMISSIS-, entrambi deceduti, indicati negli atti di indagine come storici capi mafia -OMISSIS-.
IV) Quanto al tema dell’attualità degli elementi valutati, e fermo restando che le frequentazioni suindicate risalgono ad un’epoca prossima a quella di emanazione del provvedimento impugnato, la giurisprudenza consolidata evidenzia che il mero decorso del tempo sia in sé un elemento neutro, che non smentisce, da solo, la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari.
La natura stessa delle organizzazioni criminali dalle quali promana l’infiltrazione mafiosa, e la durevolezza dei legami che esse instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti, e una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare un ampio lasso temporale (Consiglio di Stato, III, 7 ottobre 2015, n. 4657).
V) Il fatto che il predetto -OMISSIS- abbia tenuto buona condotta nell’ambito dell’affidamento in prova ex art. 94 DPR 309/90 in una Comunità di recupero, come evidenziato nel ricorso, è circostanza irrilevante ai fini del suo accoglimento, essendo l’interdittiva impugnata incentrata sul pericolo di infiltrazione in un complesso aziendale da parte di organizzazione criminali, piuttosto che su aspetti soggettivi del suo titolare, che per quanto in astratto non siano irrilevanti, di per sé, non incidono sull’oggettività del quadro indiziario su cui la stessa si fonda.
VI) Quanto al provvedimento comunale di decadenza del titolo abilitativo (SCIA) relativa all’esercizio dell’attività della ricorrente, è conseguenza vincolata dell’interdittiva adottata dal Prefetto di -OMISSIS-, e si sottrae pertanto alle censure dedotte nei suoi confronti.
Incidendo l’interdittiva antimafia sui requisiti di capacità generale dell’impresa (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 9.10.13, n. 1377), laddove la stessa accerti un pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, non residua in capo ad altri Enti alcuna possibilità di sindacato dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione, trattandosi di un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico, attinenti all'ordine e alla sicurezza nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti contemplati dalla normativa in materia, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all’Autorità di Pubblica Sicurezza, e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che alla misura di interdittiva devono prestare osservanza, sicché ogni successiva statuizione di questi ultimi si configura dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa, e non deve essere corredata da alcuna specifica motivazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653).
Conseguentemente, anche le attività soggetta a s.c.i.a., soggiacciono alle informative antimafia, essendo infatti superata la rigida bipartizione e la tradizionale alternatività tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni (Corte Costituzionale n. 57/20, C.S. n. 565/17, n. 565; C.S. n. 1500/19), come del resto stabilito dallo stesso D.Lgs. n. 159/2011, che impone l’applicazione delle informazioni antimafia anche a rapporti a contenuto autorizzatorio.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.000,00,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabrizio Fornataro, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Fabrizio Fornataro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.