Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 14/01/2026, n. 171
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Sentenza 14 gennaio 2026

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    Violazione principio di collaborazione e buona fede

    La CTP ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ammetteva parte ricorrente alla definizione agevolata (rottamazione ter). La Corte di secondo grado ha confermato tale decisione, ritenendo sufficiente il perfezionamento dell'accordo con il Fisco, senza attendere l'integrale pagamento del debito, in base a un orientamento della Cassazione.

  • Rigettato
    Irregolarità del deposito documentale

    La Corte ha ritenuto che il perfezionamento dell'accordo con il Fisco fosse sufficiente per l'estinzione del processo, confermando la decisione di primo grado.

  • Rigettato
    Mancanza delle condizioni per l'estinzione del giudizio

    La Corte ha ritenuto che il perfezionamento dell'accordo con il Fisco, documentando i pagamenti effettuati fino a quel momento, fosse sufficiente per dichiarare l'estinzione del processo, in base a un orientamento della Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 14/01/2026, n. 171
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 171
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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