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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 14/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN SC, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore MEMMO SERGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 109/2021 depositato il 14/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola, 2 73100 Lecce LE Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE Email_2 elettivamente domiciliato presso
Studio Legale Avv.ti Resistente_1 - X
elettivamente domiciliato presso Via X
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 798/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 10/06/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0592017002096248000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si rimette.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 798/05/2020 pronunciata il 20/01/2020 e depositata in Segreteria il 10/06/2020, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. V - ha dichiarato “... estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.” instaurato a seguito di ricorso presentato dallo
Resistente_1 di Lecce avverso la cartella di pagamento n.
05920170020962480000, notificata il 19/02/2018 per l'importo complessivo di € 6.104,56 a titolo di
IRAP 2014 e a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.
Preliminarmente lo Studio legale aveva ricevuto una comunicazione di irregolarità concernente la dichiarazione presentata per l'anno 2014, con cui era stato richiesto il pagamento di € 5.747,00, comprensivo di sanzione ridotta al 10%. I contribuenti avevano quindi accettato l'esito del ricalcolo, optando per il versamento delle somme dovute dilazionato in 20 rate.
La prima rata tuttavia, per un mero errore, veniva versata con otto giorni di ritardo - il 31/08/2016 e non il 22/08/2016 - mentre le rate successive venivano versate tempestivamente. Detto ritardo, tenuto conto del disposto di cui all'art. 15 ter comma 3 lett. b) del D.P.R. n. 602/1973, determinava la decadenza dal beneficio della rateizzazione e della sanzione ridotta e, quando ormai erano state pagate le successive sei rate, i contribuenti ricevevano la notifica della cartella recante il ricalcolo delle somme dovute che veniva dagli stessi impugnata.
In conseguenza di tale circostanza, e tenuto conto del disposto di cui all'art. 15 ter terzo comma lett.
b) del D.P.R. n. 602/1973 che prevedeva la decadenza dal beneficio della rateizzazione, nonché della sanzione ridotta, i contribuenti - quando ormai erano state tempestivamente pagate le successive sei rate - si vedevano notificare la cartella innanzi indicata, oggetto del presente contenzioso, recante il ricalcolo delle somme dovute.
La cartella veniva impugnata dai professionisti con ricorso depositato il 17.09.2018 per eccepire la nullità della stessa in ragione della violazione del principio di collaborazione e buona fede sancito dall'art. 10 della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente); con costituzione in giudizio del 12/10/2018 l'Agenzia delle Entrate di Lecce chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
La CTP, con la sentenza opposta, sottolineava che “I contribuenti avevano accettato l'esito del ricalcalo optando per il versamento delle somme dovute dilazionato in 20 rate. La prima rata, per un mero errore, veniva versata con otto giorni di ritardo, il 31/08 e non il 22/08. Le rate successive venivano, invece, versate tempestivamente. ... All'udienza odierna veniva depositata la comunicazione del 14.06.2019 con cui l'Agenzia delle Entrate ammetteva parte ricorrente alla definizione agevolata (rottamazione ter) relativamente all'iscrizione a ruolo oggetto di controversia.”.
Di conseguenza dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite. Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Lecce rappresentando che:
- la documentazione innanzi richiamata non era stata allegata al verbale di udienza e, pertanto,
l'Ufficio non ne conosceva il contenuto;
- contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, la comunicazione che ammette al beneficio della definizione agevolata (rottamazione-ter) non è una comunicazione emessa dall'Agenzia delle Entrate (Ente creditore), ma dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ente della riscossione), soggetto che non era nemmeno parte in causa nel giudizio de quo;
- sottolineava, inoltre, l'irritualità del deposito del documento da parte del ricorrente, avvenuto in sede di udienza, in violazione della norma di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 secondo cui
“Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1” e tale termine, nel caso de quo, non è stato rispettato, pregiudicando la difesa della parte resistente;
- infine, nel merito, l'Ufficio appellante rilevava che i giudici hanno dichiarato l'estinzione del giudizio senza che vi fossero le condizioni previste dall'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992. Infatti la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018 (c.d. rottamazione ter), non è motivo di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, in quanto l'estinzione del giudizio è subordinata all'integrale pagamento degli importi previsti dalla c.d. “rottamazione delle cartelle” - circostanza rimasta indimostrata nel caso di specie - né vi è, da parte dei contribuenti, alcuna formale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 546/1992.
Conclude pertanto per la riforma della sentenza impugnata, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione XXIII staccata di Lecce, riunita in camera di consiglio:
VISTI gli atti della causa contrassegnata dall'RGA n. 109/2021 a seguito di impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Lecce, della sentenza n. 798/05/2020 della Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce - Sez. V, pronunciata il 20/01/2020 e depositata in Segreteria il 10/06/2020;
TENUTO CONTO che, secondo quanto di recente statuito dalla Suprema Corte (si veda per tutte Cass. Civ. Sez. V 24/07/2024 n. 20626), in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018
(cd. “rottamazione-ter”), per l'estinzione del processo non è richiesto il pagamento integrale del debito, ma è sufficiente che la procedura di definizione agevolata si sia perfezionata (con la domanda del contribuente e la comunicazione di accoglimento dell'Agenzia) e che siano stati documentati in giudizio i pagamenti effettuati fino a quel momento, come avvenuto nel caso di specie;
PRESO ATTO che è da ritenersi pertanto sufficiente il perfezionamento dell'accordo con il Fisco, senza dover attendere l'integrale pagamento del debito.
RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate. Lecce, 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
NN IT EN NC DI
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN SC, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore MEMMO SERGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 109/2021 depositato il 14/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola, 2 73100 Lecce LE Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE Email_2 elettivamente domiciliato presso
Studio Legale Avv.ti Resistente_1 - X
elettivamente domiciliato presso Via X
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 798/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 10/06/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0592017002096248000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si rimette.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 798/05/2020 pronunciata il 20/01/2020 e depositata in Segreteria il 10/06/2020, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. V - ha dichiarato “... estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.” instaurato a seguito di ricorso presentato dallo
Resistente_1 di Lecce avverso la cartella di pagamento n.
05920170020962480000, notificata il 19/02/2018 per l'importo complessivo di € 6.104,56 a titolo di
IRAP 2014 e a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.
Preliminarmente lo Studio legale aveva ricevuto una comunicazione di irregolarità concernente la dichiarazione presentata per l'anno 2014, con cui era stato richiesto il pagamento di € 5.747,00, comprensivo di sanzione ridotta al 10%. I contribuenti avevano quindi accettato l'esito del ricalcolo, optando per il versamento delle somme dovute dilazionato in 20 rate.
La prima rata tuttavia, per un mero errore, veniva versata con otto giorni di ritardo - il 31/08/2016 e non il 22/08/2016 - mentre le rate successive venivano versate tempestivamente. Detto ritardo, tenuto conto del disposto di cui all'art. 15 ter comma 3 lett. b) del D.P.R. n. 602/1973, determinava la decadenza dal beneficio della rateizzazione e della sanzione ridotta e, quando ormai erano state pagate le successive sei rate, i contribuenti ricevevano la notifica della cartella recante il ricalcolo delle somme dovute che veniva dagli stessi impugnata.
In conseguenza di tale circostanza, e tenuto conto del disposto di cui all'art. 15 ter terzo comma lett.
b) del D.P.R. n. 602/1973 che prevedeva la decadenza dal beneficio della rateizzazione, nonché della sanzione ridotta, i contribuenti - quando ormai erano state tempestivamente pagate le successive sei rate - si vedevano notificare la cartella innanzi indicata, oggetto del presente contenzioso, recante il ricalcolo delle somme dovute.
La cartella veniva impugnata dai professionisti con ricorso depositato il 17.09.2018 per eccepire la nullità della stessa in ragione della violazione del principio di collaborazione e buona fede sancito dall'art. 10 della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente); con costituzione in giudizio del 12/10/2018 l'Agenzia delle Entrate di Lecce chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
La CTP, con la sentenza opposta, sottolineava che “I contribuenti avevano accettato l'esito del ricalcalo optando per il versamento delle somme dovute dilazionato in 20 rate. La prima rata, per un mero errore, veniva versata con otto giorni di ritardo, il 31/08 e non il 22/08. Le rate successive venivano, invece, versate tempestivamente. ... All'udienza odierna veniva depositata la comunicazione del 14.06.2019 con cui l'Agenzia delle Entrate ammetteva parte ricorrente alla definizione agevolata (rottamazione ter) relativamente all'iscrizione a ruolo oggetto di controversia.”.
Di conseguenza dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite. Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Lecce rappresentando che:
- la documentazione innanzi richiamata non era stata allegata al verbale di udienza e, pertanto,
l'Ufficio non ne conosceva il contenuto;
- contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, la comunicazione che ammette al beneficio della definizione agevolata (rottamazione-ter) non è una comunicazione emessa dall'Agenzia delle Entrate (Ente creditore), ma dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ente della riscossione), soggetto che non era nemmeno parte in causa nel giudizio de quo;
- sottolineava, inoltre, l'irritualità del deposito del documento da parte del ricorrente, avvenuto in sede di udienza, in violazione della norma di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 secondo cui
“Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1” e tale termine, nel caso de quo, non è stato rispettato, pregiudicando la difesa della parte resistente;
- infine, nel merito, l'Ufficio appellante rilevava che i giudici hanno dichiarato l'estinzione del giudizio senza che vi fossero le condizioni previste dall'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992. Infatti la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018 (c.d. rottamazione ter), non è motivo di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, in quanto l'estinzione del giudizio è subordinata all'integrale pagamento degli importi previsti dalla c.d. “rottamazione delle cartelle” - circostanza rimasta indimostrata nel caso di specie - né vi è, da parte dei contribuenti, alcuna formale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 546/1992.
Conclude pertanto per la riforma della sentenza impugnata, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione XXIII staccata di Lecce, riunita in camera di consiglio:
VISTI gli atti della causa contrassegnata dall'RGA n. 109/2021 a seguito di impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Lecce, della sentenza n. 798/05/2020 della Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce - Sez. V, pronunciata il 20/01/2020 e depositata in Segreteria il 10/06/2020;
TENUTO CONTO che, secondo quanto di recente statuito dalla Suprema Corte (si veda per tutte Cass. Civ. Sez. V 24/07/2024 n. 20626), in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018
(cd. “rottamazione-ter”), per l'estinzione del processo non è richiesto il pagamento integrale del debito, ma è sufficiente che la procedura di definizione agevolata si sia perfezionata (con la domanda del contribuente e la comunicazione di accoglimento dell'Agenzia) e che siano stati documentati in giudizio i pagamenti effettuati fino a quel momento, come avvenuto nel caso di specie;
PRESO ATTO che è da ritenersi pertanto sufficiente il perfezionamento dell'accordo con il Fisco, senza dover attendere l'integrale pagamento del debito.
RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate. Lecce, 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
NN IT EN NC DI