Ordinanza cautelare 26 febbraio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2026, proposto da
IM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B8A22724FC, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Martinelli e Pietro De Corato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Usl Umbria 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Baldoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Puntozero S.C. a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Amici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
della FA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Renzo Ristuccia, Mario Di Carlo e Giuseppe Antonio Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Mario Di Carlo in Roma, piazza Cavour n. 17;
per l'annullamento
- della determinazione dell’Amministratore unico di PuntoZero del 30 dicembre 25 avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA E PER LA FORNITURA DI FONIA E ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA REGIONALE 116117. Progetto "Sistema di Risposta Sanitaria 116117 - Istituzione della Centrale Operativa". CIG B8A22724FC -AGGIUDICAZIONE”, pubblicata in pari data, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara in favore di FA;
- ove occorrer possa: di tutti gli atti di gara e, in particolare, dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del 2025, nonché dell’allegato 1 al verbale n. 6, nelle parti in cui FA non è stata esclusa nei termini meglio precisati nel ricorso; della graduatoria della gara, sempre nella parte in cui FA non è stata esclusa e IM non è stata collocata al primo posto; della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nel verbale n. 8 del 30 dicembre 2025 e del documento istruttorio di pari data di proposta dell’aggiudicazione sempre in favore di FA;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui, ove occorrer possa, in parte qua, dei §§ 17 e 18.1 del disciplinare di gara e 9.25 del capitolato tecnico;
e per il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, previa declaratoria di inefficacia di quello eventualmente stipulato nelle more tra l’Azienda USL Umbria n. 1 e FA, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso, ai sensi degli articoli 122 e 124 cod. proc. amm.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Usl Umbria 1, di FA S.p.A., di Puntozero S.C. A R.L., del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. UI IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. La Puntozero s.c. a r.l. indiceva una “ procedura aperta per l’acquisizione di un sistema informativo e relativi servizi di manutenzione e assistenza e per la fornitura di fonia e arredi per la realizzazione della centrale operativa regionale 116117 ”.
Il disciplinare di gara disponeva che il contratto sarebbe stato affidato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l’attribuzione di 80 punti per l’offerta tecnica e di 20 punti per l’offerta economica.
Alla procedura evidenziale in esame partecipavano IM SP e FA SP e, all’esito delle operazioni di gara, FA SP si aggiudicava il contratto con un punteggio complessivo di 67,80 (punti 47,80 per l’offerta tecnica e punti 20 per l’offerta economica), mentre la ricorrente si collocava al secondo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 57,49 (punti 53,60 per l’offerta tecnica e punti 3,89 per l’offerta economica).
2. Avverso la predetta aggiudicazione, la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di impugnazione:
- “ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 17, 95, c. 1, lett e), 98, c. 3, lett. b), 99 e 100 del d.lgs. 36/2023; dei §§ 6 e 6.3. del Disciplinare; del principio dell’autovincolo. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, falsità dei presupposti di fatto e di diritto ”.
Con il primo mezzo, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ammissione in gara della controinteressata, perché, a suo dire, essa avrebbe dovuto essere esclusa per non aver dimostrato il possesso del requisito speciale di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 6.3, lett. a), del disciplinare di gara, avente ad oggetto l’esecuzione “ … negli ultimi dieci anni dalla data di indizione dell’appalto di almeno due contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli in appalto (realizzazione centrali 112 e/o 116117 o similari) ”.
La predetta disposizione ha precisato che il predetto requisito avrebbe dovuto essere documentalmente provato nei seguenti modi alternativi: “ - certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. ”.
Nel proprio DGUE FA SP ha indicato due referenze: un contratto con la Regione Veneto e un contratto con Ares 118, che, a dire della ricorrente, non rientrerebbero nei servizi similari volti a dimostrare il requisito esperienziale e che, comunque, sarebbero assistiti da documentazione inidonea ad attestarne la sussistenza.
- “ II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 17 c. 4; 107, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/23; §§ 17, 18.1, 22 e 23 del Disciplinare; §§ 1, 5.3.1, 9 e 9.25 del Capitolato; del principio della par condicio. Offerta condizionata, indeterminata e parziale. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, falsità dei presupposti di fatto e di diritto ”.
In via dichiaratamente subordinata, la ricorrente ritiene che l’offerta presentata dalla aggiudicataria sia parziale, condizionata e indeterminata.
Nella sua prospettazione, essa assume che FA non avrebbe offerto “ un sistema interoperabile e integrato con le piattaforme 118 Umbria e NUE 112 ”, come invece richiesto dalla lex specialis .
In primis , nella prospettiva attorea, l’offerta sarebbe condizionata perché l’aggiudicataria avrebbe offerto l’integrazione solo a condizione che “ la stazione appaltante già disponga di connessioni dirette ”.
In sostanza, come desumibile anche dai giustificativi dell’offerta economica, FA non avrebbe offerto una soluzione integrata, ma essa si sarebbe limitata “ a una mera enunciazione di obiettivi, tecnicamente irrealizzabili senza specifici accordi con il fornitore attuale per conseguire una soluzione customizzata di integrazione. ”.
Peraltro, l’offerta di FA sarebbe anche parziale e indeterminata per non avere “ specificato in alcun modo le modalità di implementazione dell’integrazione. ”.
Nel contesto delineato, la ricorrente assume che la stessa Commissione di gara, nel motivare l’attribuzione dei punteggi per il criterio della integrazione con le piattaforme, ha affermato che: “ La soluzione offerta da IM presenta le integrazioni con 118 Umbria e NUE 112 a differenza della soluzione offerta da FA ”.
Per dette ragioni, secondo la ricorrente, FA avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in esame.
In ulteriore subordine, nel caso in cui l’operato della Commissione fosse ritenuto conforme alla lex specialis , la ricorrente impugna espressamente “ i §§9 e 9.25 del Capitolato e 18.1 del Disciplinare, nella parte in cui, pur configurando l’integrazione delle piattaforme NUE 112 e 118 come essenziale, non ne prevederebbero la sanzione dell’esclusione in caso di mancata offerta. ”.
Peraltro, a dire della ricorrente, una diversa interpretazione della lex specialis determinerebbe anche un vulnus al principio di parità di trattamento.
In ultimo, la ricorrente deduce che la mancata previsione di un sistema di integrazione avrebbe consentito a FA di abbattere i propri costi, offrendo un ribasso pari al 19,14%.
3. Si è costituita in giudizio FA.
3.1 Sul primo motivo, FA assume che esso prende le mosse da una lettura restrittiva dell’art. 6.3 del disciplinare, atteso che la predetta disposizione si riferisce a servizi analoghi o similari e non a servizi identici, come pretenderebbe IM.
3.2 In ordine al secondo motivo, la controinteressata deduce che, diversamente da quanto assunto da IM, la propria offerta contempla l’integrazione con le piattaforme 118 e NUE 112 in conformità alle previsioni del capitolato tecnico.
4. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, si sono costituite in giudizio Puntozero, quale Stazione appaltante, e l’Azienda USL Umbria 1.
4.1 In via preliminare, entrambe le parti resistenti hanno dichiarato che la commessa in esame rientra nella misura 6, Componente 1, relativa ai “ Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale ”, come divisati dal d.m. del 23 maggio 2022, n. 77 adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4.2 Nel merito, sul primo motivo di ricorso, la Stazione appaltante fa propri i rilievi già svolti dalla controinteressata, atteso il chiaro riferimento della lex specialis a servizi analoghi e non identici.
Sulle affermate incongruenze dichiarative, la Stazione appaltante ha dedotto che trattasi di elementi formali emendabili tramite soccorso istruttorio.
4.3 Quanto al secondo motivo, la Stazione appaltante deduce che esso si fonda su presupposti erronei.
In particolare, sarebbe fuorviante il concetto di interoperabilità utilizzato in ricorso, perché la lex specialis non avrebbe richiesto la titolarità di contratti o partnership con fornitori particolari per la formulazione dell’offerta, avente piuttosto ad oggetto la proposta di soluzioni progettuali.
Peraltro, le soluzioni di interoperabilità e di integrazione con le piattaforme costituiva un elemento di valutazione dell’offerta tecnica, come tale assunto dalla Commissione di gara nel verbale che, a dire della ricorrente, comproverebbe la parzialità dell’offerta della aggiudicataria.
5. Con ordinanza del 26 febbraio 2026, n. 24, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 13 marzo 2026, n. 936, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, sulla ritenuta ascrivibilità della commessa in esame alla attuazione del PNRR, disponendo la notifica del ricorso nei confronti delle amministrazioni statali.
6. A seguito della esecuzione della notifica del ricorso così disposta, con memoria di stile, si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
7. In vista dell’udienza, le parti hanno scambiato memorie.
7.1 In particolare, la ricorrente ha dedotto che la procedura in esame non rientrerebbe negli appalti ricompresi nelle misure finanziate con il PNRR, atteso che il servizio in gara esulerebbe dalla misura richiamata dal d.m. del Ministero della Salute n. 77/2022 e stante il carattere eccezionale del rito PNRR, insuscettibile, a suo dire, di estensione analogica.
8. All’udienza del 28 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.
9. In via preliminare, dando seguito a quanto già sommariamente delibato in sede cautelare, il Collegio ritiene che la procedura evidenziale in esame ricada nell’ambito dei procedimenti amministrativi riguardanti l’attuazione del PNRR.
9.1 In detta prospettiva, deve premettersi che l’art. 48, comma 4, del d.l. n.77/2021, conv. in legge 29 luglio 2021, n. 108, prescrive che “ In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR. ”.
Dal suo canto, l’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022, conv. In legge 5 agosto 2022, n. 108, prevede l’applicazione delle norme di accelerazione processuale laddove “… il ricorso [abbia] ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR ”.
Già sul piano semantico, il riferimento nel testo legislativo a “ qualsiasi procedimento che riguardi ” interventi finanziati con risorse attinte al PNRR evoca una relazione di strumentalità tra l’oggetto della procedura e i progetti finanziati.
In altre parole, ai predetti fini, è necessario e sufficiente che la commessa “ riguardi ”, nel senso che sia relativa, concernente progetti finanziati dal PNRR, in tal modo ricomprendendo anche i servizi strumentali alla realizzazione degli obiettivi del PNRR.
Peraltro, l’interpretazione letterale delle divisate disposizioni è coerente anche con l’interpretazione teleologica, nel senso che è evidente che le medesime disposizioni processuali vadano applicate anche alle procedure di gara aventi oggetti legati da un nesso di strumentalità con i progetti finanziati dal PNRR; ad opinare diversamente, si svuoterebbe di senso la previsione del rito speciale, consentendo l’assoggettamento all’ordinario rito appalti di commesse strumentali alla realizzazione degli obiettivi del Piano di Resilienza, con potenziale compromissione dei traguardi in esso previsti.
9.2 Nel caso di specie, la misura 6.1 gravante sul PNRR, come delineata dal Ministero della Salute nel d.m. n. 77/2022, si riferisce espressamente alla implementazione di modelli per lo sviluppo della assistenza sanitaria territoriale, da articolare attraverso tre diverse tipologie di strutture: le Centrali Operative Territoriali (COT), le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità.
In detto contesto, l’implementazione a livello regionale della Centrale operativa 116117 per la gestione integrata delle richieste di assistenza sanitaria non urgente con funzione di filtro rispetto alle diverse strutture competenti, costituisce un servizio legato da un nesso di strumentalità necessaria con la misura 6.1 finanziata nei sensi precisati a carico del PNRR, nel senso che l’attivazione del servizio oggetto della gara in scrutinio costituisce un presupposto necessario di funzionamento delle strutture previste dalla misura 6.1.
9.3 Infine, deve rilevarsi che lo stesso capitolato speciale, al punto 5, nell’individuare il contesto regionale, assume che” “ Per supportare il funzionamento delle COT, la Regione Umbria ha attivato specifici progetti finalizzati all’interconnessione aziendale tra i servizi sanitari, mediante piattaforme informatiche centralizzate, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 – Componente 1 – Investimento 1.2.2 “Casa come primo luogo di cura: Centrali Operative Territoriali”. ”.
9.4 Nei predetti sensi, ritiene pertanto il Collegio che il ricorso in esame ricada nell’alveo della categoria dei gravami assoggettati al rito super-accelerato PNRR, come regolato dall’art. 48, comma 4, del d.l. n. 77/2021 e dall’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022.
10. Sempre in via preliminare, va dichiarata la procedibilità del ricorso, atteso che IM ha dichiarato nella propria memoria difensiva di avere interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, al fine di proporre azione di risarcimento danni per equivalente, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., così come richiesto dall’art. 125 c.p.a., a cui fa espresso rinvio l’art. 48, comma 4, del d.l. n.77/2021.
11. Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato sulla base delle considerazioni che seguono.
12. Anzitutto è infondato il primo motivo di ricorso.
12.1 In detta prospettiva, si rileva che, in conformità a quanto disposto dall’art. 100, comma 11, del d. lgs. n. 36/2023, l’art. 6.3 del disciplinare di gara ha previsto quale requisito di capacità tecnica e professionale la “ Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione dell’appalto di almeno due contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli in appalto (realizzazione centrali 112 e/o 116117 o similari) ”.
FA ha dichiarato l’esecuzione delle seguenti commesse:
- la prima eseguita in favore di Azienda Zero – Regione Veneto, concernente la “ Adesione al Contratto Quadro per i Servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) stipulato da Consip S.p.A. per l’acquisizione di servizi di trasporto dati, di comunicazione evoluta e di supporto specialistico necessari per l’implementazione delle Centrali Operative NEA 116117 ”;
- la seconda riguardante il servizio di fonia e connettività reso in favore di ARES 118.
A supporto, FA ha allegato all’offerta il benestare alla fatturazione di Azienda Zero e, quanto alla seconda commessa, lo schema di contratto esecutivo per servizi di connettività del sistema pubblico, con relativo ordine di fornitura.
12.2 Nel predetto contesto fattuale, va anzitutto rilevato come la documentazione in atti sia idonea ad attestare l’esecuzione delle commesse dichiarate come requisito esperienziale da FA e come, in tale ambito, debba riconoscersi la possibilità di provare il possesso del requisito con ogni mezzo idoneo, onde le corrispondenti indicazioni recate dalla lex specialis sui documenti a comprova vanno intese come una elencazione di carattere esemplificativo.
Ad opinare diversamente, le previsioni della lex specialis sarebbero indubbiate di illegittimità, attesa la portata escludente delle stesse, in violazione del principio del favor partecipationis .
12.3 Inoltre, deve rilevarsi che entrambe le commesse dichiarate come referenze per il requisito di capacità tecnica operativa si riferiscono a servizi di connettività con le piattaforme, senza che possa rilevare un rapporto di identità con l’oggetto della procedura evidenziale in esame.
Difatti, l’art. 100, comma 11, del d. lgs. n. 36/2023, si riferisce a “ contratti analoghi a quello in affidamento ”, con ciò evidentemente volendo fare riferimento ad oggetti ricadenti in ambiti sovrapponibili anche se non coincidenti a quelli posti a gara, atteso che la relazione di analogia ha margini di maggiore ampiezza rispetto a quella di similarità.
Peraltro, la condivisibile giurisprudenza ritiene che i requisiti speciali di partecipazione, ove previsti, devono essere interpretati in modo tale da evitare che essi ridondino in misure restrittive della concorrenza, in violazione del principio di massima partecipazione; nei predetti sensi è stato infatti affermato che: “ il requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira quindi all’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell’esperienza pregressa. Pertanto, nel caso in cui il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico relativo a precedenti servizi analoghi all’oggetto dell’appalto le precedenti esperienze utili alla dimostrazione del requisito della capacità tecnico-professionale devono essere collegate secondo un criterio di analogia o inerenza ma non è richiesta l’identità con le prestazioni oggetto dell’appalto in gara ” (ex multis: Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 22 aprile 2025 n. 3458).
Ciò anche in conformità al dato per cui “l’interpretazione della lex specialis di gara deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale, e ciò in omaggio al pacifico insegnamento della giurisprudenza che impone, in caso di dubbi esegetici, la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara ” (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 15 febbraio 2024 n. 1510).
Pertanto, l’analogia fra i servizi nei quali è stata acquisita esperienza da parte dell’operatore economico e i servizi oggetto di gara deve essere valutata considerando plurimi aspetti, quali le prestazioni concretamente rese, la similitudine, anche parziale, delle stesse, la rilevanza, anche in termini di perizia richiesta, il settore di appartenenza, la funzione svolta dalle prestazioni e ogni altro profilo dal quale possa desumersi l’acquisizione di un’esperienza che, seppur non identica, assicuri l’affidabilità professionale del concorrente, così da escludere l’analogia nel caso in cui non si riscontrino profili di similitudine o comunanza e considerando comunque anche il mercato di riferimento e le caratteristiche dello stesso in termini di situazione concorrenziale (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 11 dicembre 2025, n. 9770; cfr. anche Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 25 novembre 2025, n. 9228, secondo cui “ la nozione di servizi analoghi coincide con quella di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale ”, nonché Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 14 luglio 2025, n. 6139, secondo cui “ Per “servizi “analoghi” non si intende servizi “identici”, essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti ”).
In sintesi: “ Nel diritto vivente, quindi, l’operazione di sussunzione viene declinata alla stregua di una verifica in concreto della similitudine e delle analogie dei servizi già prestati con quello oggetto di affidamento. ” (Tar Lazio, Sezione I Quater, sentenza del 28 gennaio 2026, n. 1649).
12.4 Nel predetto contesto normativo e giurisprudenziale, la censura proposta da IM è destituita di fondamento, perché le commesse dichiarate da FA rientrano nel predetto significato di senso riferibile al sintagma “ servizio analogo o similare ”, atteso che le commesse svolte per Azienda Zero Veneto e per ARES 118 hanno ad oggetto servizi di connettività con le piattaforme 118 ovvero con le Centrali Operative NEA 116117,in quanto tali riguardanti oggetti sovrapponibili a quello della gara in esame.
12.5 Pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato.
13. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
13.1 Deve invero osservarsi che esso poggia su una interpretazione manipolativa della lex specialis , volta a dimostrare che l’offerta dell’aggiudicataria non sia conforme a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con particolare riguardo alla interoperabilità del sistema.
Diversamente da quanto assunto in ricorso, l’art. 9.25 del Capitolato ha previsto che “ Il Fornitore dovrà sviluppare le integrazioni, sfruttando il Digital Integration HUB regionale, qualora non avesse già previsto integrazioni dirette o diversamente richiesto dal committente ”.
In sostanza, la lex specialis ha richiesto lo sviluppo delle integrazioni con le piattaforme ivi elencate, attraverso la mera predisposizione del modulo offerto ovvero tramite la proposizione di soluzioni che prevedano l’integrazione logica della centrale operativa NEA 116117 con NUE 112 anche attraverso componenti tecnologiche già operative.
La circostanza che vi sia un solo fornitore, TA, proprietario della piattaforma Life 1st, non costituisce circostanza ostativa alla proposizione di un’offerta corrispondente all’oggetto richiesto dalla lex specialis .
13.2 Peraltro, l’art. 12.3 dello stesso Capitolato prevede che l’aggiudicatario avrebbe dovuto garantire le attività di implementazione “ in collaborazione con i referenti tecnici dei sistemi esterni da integrare ” e che “ la responsabilità dello sviluppo o dell'ingaggio diretto dei fornitori di tali sistemi esterni non è a carico dell’aggiudicatario designato ”, in tal modo riferendosi al fatto che l’offerta avrebbe dovuto avere ad oggetto soluzioni per l’integrazione della centrale con le piattaforme senza tuttavia estendersi sino a ricomprendere l’onere di assicurare l’impegno dei fornitori dei sistemi esterni, e tanto meno quello di prospettare soluzioni per così dire solo “ native ”, che, invece, avrebbero potuto costituire oggetto di valutazione al fine dell’attribuzione del punteggio previsto dal criterio 2.2, previsto dall’art. 18 del disciplinare.
13.3 In detta prospettiva, deve infatti rilevarsi che IM ha ricevuto un punteggio premiale superiore per il predetto criterio valutativo, che, per ciò solo, non poteva costituire requisito di ammissibilità dell’offerta.
In altre parole, con il mezzo in esame, IM utilizza la soluzione da essa offerta come paradigma di ammissibilità anche dell’offerta di FA, mentre, come visto, la diversità di soluzioni ha costituito oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara per l’attribuzione di un punteggio premiale.
13.4 Per le stesse ragioni, va anche respinta la medesima censura come proposta avverso il capitolato di gara, atteso che l’oggetto ivi determinato e le prescrizioni sopra esaminate non determinano un’alterazione della par condicio , ma anzi esse perseguono un fine pro-concorrenziale, e risultano coerenti rispetto alle finalità che la Stazione appaltante ha inteso perseguire con l’indizione della procedura evidenziale in esame.
14. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
15. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’AUSL Umbria 1, della Puntozero scarl e di FA SP e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; mentre, il mancato espletamento di attività difensiva costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Puntozero s.c.a r.l., della AUSL Umbria 1 e di FA SP, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per ciascuna delle predette parti resistenti, oltre oneri di legge, se dovuti; spese compensate nei confronti delle amministrazioni statali costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NG, Presidente
Elena Daniele, Referendario
UI IE, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| UI IE | ES NG |
IL SEGRETARIO