Articolo 8 della Legge 3 agosto 1999, n. 280
Articolo 7Articolo 9
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28 agosto 1999
Art. 8. 1. Dopo l' articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Sono abrogati:
a) la legge 25 luglio 1952, n. 1009 , recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256 , recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009 ;
c) la legge 3 febbraio 1963, n. 126 , recante disciplina della riproduzione bovina;
d) la legge 3 febbraio 1963, n. 127 , recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618 , recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127 .
2. L' articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74 , e' abrogato.
3. L' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 , e' abrogato".
Entrata in vigore il 28 agosto 1999