Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/12/2025, n. 9583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9583 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09583/2025REG.PROV.COLL.
N. 05532/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5532 del 2023, proposto da
EN RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Colella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ariccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dirigente Area IV Sviluppo Territorio del Comune di Ariccia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1959/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariccia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. OR LA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha impugnato avanti il Tar per il Lazio l’ordinanza di demolizione n. 43 del 15.03.2010, concernente le opere abusive realizzate in Ariccia (RM), Via Del Crocefisso n. 36/E.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
3 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia.
4 – Con atto depositato in data 15 ottobre 2025 l’appellante ha dichiarato di rinunciare all’appello.
5 – Il Comune appellato ha accettato detta rinuncia, pur insistendo per la liquidazione delle spese di lite a proprio favore.
6 – Vista la dichiarazione di rinuncia, ritualmente notifica alla controparte, il Collegio non può che prenderne atto, dichiarando l’estinzione del processo di appello (artt. 35 e 84 del c.p.a.).
7 – Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, tenuto anche conto che il Comune non era neppure costituito in primo grado, possono essere compensate (cfr. art. 84, comma 2, del c.p.a.).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) dichiara estinto il giudizio indicato in epigrafe e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
FA NI, Presidente FF
OR LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR LA | FA NI |
IL SEGRETARIO