Sentenza 29 aprile 2015
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2016
Rigetto
Sentenza 25 agosto 2017
Sentenza 29 giugno 2021
Accoglimento
Sentenza 27 settembre 2023
Improcedibile
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/12/2025, n. 9524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9524 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09524/2025REG.PROV.COLL.
N. 05162/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5162 del 2025, proposto da Società Autamarocchi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Pellerano, Mario Alberto Quaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società per Cornigliano S.p.A., non costituita in giudizio;
nei confronti
Società Spinelli S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 8559/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il Cons. ER LI e udito per le parti l’avvocato Mario Alberto Quaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorre per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 27 settembre 2023, n. 8559, che, in accoglimento dell’appello, ha condannato la Società per Cornigliano S.p.A. a formulare alla Società Autamarocchi S.p.A. una proposta di risarcimento ai sensi dell’art. 34, comma 4, Cod.proc.amm. per il danno per la perdita della chance di aggiudicarsi la procedura negoziata indetta dalla suddetta società, annullata dal TAR della Liguria, Sezione Prima, con la Sentenza n. 433 del 10 maggio 2019.
Dopo avere ricostruito i fatti di causa e riferito in ordine al comportamento tenuto, in seguito alla sentenza, dalla predetta società intimata, la parte ricorrente ha, innanzitutto, denunciato la violazione e l’elusione del suddetto giudicato, da parte della convenuta, con conseguente richiesta di adottare i più opportuni provvedimenti onde ovviare alla suddetta inottemperanza.
In secondo luogo ha chiesto, alla luce delle sopravvenienze di fatto nel frattempo intervenute, che non erano deducibili nella sede di cognizione, di disporsi la liquidazione del danno spettante in base alla sentenza, anche per gli ulteriori tre anni, successivi alla sentenza ottemperanda.
2. Benché sia stata ritualmente citata, la Società per Conegliano S.p.A. non si è costituita in giudizio.
3. In diritto si osserva che con nota depositata il 29 ottobre del 2025, il Rappresentante Legale della società ricorrente, dopo avere comunicato di avere raggiunto un accordo transattivo con la società intimata, che ha anche versato l’importo concordato, ha dichiarato che intende rinunciare al ricorso, che va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’u.c. dell’art.84 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.
L’esito della controversia giustifica la virtuale ed integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CL TE, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
ER LI, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LI | CL TE |
IL SEGRETARIO