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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 688/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
FE IN, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3826/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700210 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700210 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700210 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700210 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 399/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF901P700210/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno e notificato al ricorrente a mezzo P.E.C. in data 28 febbraio
2025, dell'importo complessivo di € 29.308,90.
Con l'atto impugnato, l'Ufficio ha disconosciuto l'applicazione, da parte del contribuente, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27 del d.l. n. 98/2011, rilevando la mancanza dei requisiti sin dall'origine, in quanto il reddito dichiarato, pari a euro 33.728,00, risultava superiore al limite di euro 30.000 previsto dalla normativa agevolativa. Inoltre, il regime in questione non era più accessibile per i nuovi ingressi a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe tributaria e delle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta,
l'Ufficio ha proceduto, ai sensi dell'art. 41-bis del DPR n. 600/1973, alla ricostruzione dei compensi percepiti nell'anno 2019, determinando un reddito complessivo di euro 31.730,00 e un reddito imponibile di euro
27.273,00, da assoggettare a tassazione ordinaria IRPEF, con conseguente maggiore imposta accertata, oltre addizionali.
Accertata la non spettanza del regime agevolato, l'Amministrazione ha altresì ritenuto dovuta l'IVA sui compensi di lavoro autonomo, quantificandola in euro 7.509,00, nonché ha irrogato le relative sanzioni, applicate in misura unitaria mediante cumulo giuridico.
In primo luogo, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per difetto di motivazione, rilevando che l'Amministrazione si sarebbe limitata a un richiamo generico a risultanze istruttorie e/o atti presupposti, senza una puntuale indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 42 del DPR n. 600/1973.
Secondo la prospettazione difensiva, tale carenza non avrebbe consentito al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio né di esercitare pienamente il diritto di difesa.
È stata inoltre dedotta la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, assumendosi che l'accertamento sarebbe stato emesso senza un effettivo e preventivo confronto con il contribuente ovvero senza un'adeguata valutazione delle osservazioni eventualmente formulate, con conseguente illegittimità dell'atto per violazione dei principi di collaborazione e buona fede sanciti dallo Statuto del contribuente.
Nel merito, il ricorrente ha contestato la ricostruzione della base imponibile, sostenendo l'erroneità dei presupposti fattuali utilizzati dall'Ufficio e l'inattendibilità dei criteri di determinazione della maggiore pretesa fiscale, ritenuti astratti e non coerenti con la reale situazione economica e reddituale del contribuente.
È stata in particolare dedotta l'assenza di riscontri concreti e documentali idonei a giustificare il maggior imponibile accertato e, più in generale, la violazione del principio di capacità contributiva e di proporzionalità, poiché l'accertamento si fonderebbe su presunzioni non gravi, non precise e non concordanti, inidonee a sorreggere la pretesa tributaria ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.
Infine, il ricorrente ha dedotto ulteriori vizi formali e procedimentali dell'atto, tra cui l'eventuale incompetenza dell'organo emanante e l'irregolarità della sottoscrizione, concludendo per l'annullamento integrale dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente eccepito l'infondatezza integrale del ricorso, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata.
Dagli atti di causa emerge che l'Agenzia delle Entrate ha correttamente disconosciuto l'applicazione, da parte del contribuente, del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27 del d.l. n. 98/2011 per l'anno d'imposta 2019, avendo il medesimo superato il limite di reddito pari a euro 30.000, previsto dalla normativa agevolativa, nonché in considerazione della cessazione del regime per i nuovi ingressi a decorrere dal 1° gennaio 2016.
È incontestato, inoltre, che il contribuente abbia continuato a compilare il quadro LM della dichiarazione dei redditi, manifestando la volontà di permanere nel regime agevolato, nonostante il venir meno dei relativi presupposti.
È infondata, poi, l'eccezione di omesso contraddittorio preventivo obbligatorio, atteso che l'accertamento è stato emesso ai sensi dell'art. 41-bis del DPR n. 600/1973, sulla base dei dati dichiarativi e delle certificazioni dei sostituti d'imposta presenti nell'Anagrafe tributaria, e rientra pertanto tra gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, per i quali l'art.
6-bis della legge n. 212/2000, come attuato dal decreto MEF
24 aprile 2024, esclude l'obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
In ogni caso, il contribuente ha comunque potuto interloquire con l'Amministrazione in sede di accertamento con adesione, senza che siano emersi elementi idonei a modificare le conclusioni dell'Ufficio.
Quanto alla dedotta illegittimità dell'attribuzione del regime fiscale ordinario in luogo di quello forfetario, deve rilevarsi che il passaggio da un regime agevolato a un altro non avviene automaticamente, ma richiede una specifica manifestazione di volontà o un comportamento concludente, che nella fattispecie non risulta posto in essere dal contribuente, il quale ha formalmente aderito al regime forfetario solo a partire dall'anno d'imposta 2020: ne consegue la legittimità dell'assoggettamento a tassazione ordinaria dei redditi di lavoro autonomo per l'anno 2019.
Parimenti legittimo risulta il recupero dell'IVA, atteso che, una volta esclusa la spettanza del regime agevolato, il contribuente era tenuto al rispetto degli ordinari obblighi previsti dal DPR n. 633/1972, inclusa la presentazione della dichiarazione IVA e il versamento dell'imposta.
Infine, non sussistono i presupposti per l'esclusione delle sanzioni, non potendosi ravvisare obiettive condizioni di incertezza normativa, considerato il chiaro quadro legislativo di riferimento e il comportamento dichiarativo del contribuente, che ha consapevolmente fruito di un regime non più spettante.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
FE IN, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3826/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700210 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700210 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700210 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700210 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 399/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF901P700210/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno e notificato al ricorrente a mezzo P.E.C. in data 28 febbraio
2025, dell'importo complessivo di € 29.308,90.
Con l'atto impugnato, l'Ufficio ha disconosciuto l'applicazione, da parte del contribuente, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27 del d.l. n. 98/2011, rilevando la mancanza dei requisiti sin dall'origine, in quanto il reddito dichiarato, pari a euro 33.728,00, risultava superiore al limite di euro 30.000 previsto dalla normativa agevolativa. Inoltre, il regime in questione non era più accessibile per i nuovi ingressi a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe tributaria e delle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta,
l'Ufficio ha proceduto, ai sensi dell'art. 41-bis del DPR n. 600/1973, alla ricostruzione dei compensi percepiti nell'anno 2019, determinando un reddito complessivo di euro 31.730,00 e un reddito imponibile di euro
27.273,00, da assoggettare a tassazione ordinaria IRPEF, con conseguente maggiore imposta accertata, oltre addizionali.
Accertata la non spettanza del regime agevolato, l'Amministrazione ha altresì ritenuto dovuta l'IVA sui compensi di lavoro autonomo, quantificandola in euro 7.509,00, nonché ha irrogato le relative sanzioni, applicate in misura unitaria mediante cumulo giuridico.
In primo luogo, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per difetto di motivazione, rilevando che l'Amministrazione si sarebbe limitata a un richiamo generico a risultanze istruttorie e/o atti presupposti, senza una puntuale indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 42 del DPR n. 600/1973.
Secondo la prospettazione difensiva, tale carenza non avrebbe consentito al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio né di esercitare pienamente il diritto di difesa.
È stata inoltre dedotta la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, assumendosi che l'accertamento sarebbe stato emesso senza un effettivo e preventivo confronto con il contribuente ovvero senza un'adeguata valutazione delle osservazioni eventualmente formulate, con conseguente illegittimità dell'atto per violazione dei principi di collaborazione e buona fede sanciti dallo Statuto del contribuente.
Nel merito, il ricorrente ha contestato la ricostruzione della base imponibile, sostenendo l'erroneità dei presupposti fattuali utilizzati dall'Ufficio e l'inattendibilità dei criteri di determinazione della maggiore pretesa fiscale, ritenuti astratti e non coerenti con la reale situazione economica e reddituale del contribuente.
È stata in particolare dedotta l'assenza di riscontri concreti e documentali idonei a giustificare il maggior imponibile accertato e, più in generale, la violazione del principio di capacità contributiva e di proporzionalità, poiché l'accertamento si fonderebbe su presunzioni non gravi, non precise e non concordanti, inidonee a sorreggere la pretesa tributaria ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.
Infine, il ricorrente ha dedotto ulteriori vizi formali e procedimentali dell'atto, tra cui l'eventuale incompetenza dell'organo emanante e l'irregolarità della sottoscrizione, concludendo per l'annullamento integrale dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente eccepito l'infondatezza integrale del ricorso, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata.
Dagli atti di causa emerge che l'Agenzia delle Entrate ha correttamente disconosciuto l'applicazione, da parte del contribuente, del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27 del d.l. n. 98/2011 per l'anno d'imposta 2019, avendo il medesimo superato il limite di reddito pari a euro 30.000, previsto dalla normativa agevolativa, nonché in considerazione della cessazione del regime per i nuovi ingressi a decorrere dal 1° gennaio 2016.
È incontestato, inoltre, che il contribuente abbia continuato a compilare il quadro LM della dichiarazione dei redditi, manifestando la volontà di permanere nel regime agevolato, nonostante il venir meno dei relativi presupposti.
È infondata, poi, l'eccezione di omesso contraddittorio preventivo obbligatorio, atteso che l'accertamento è stato emesso ai sensi dell'art. 41-bis del DPR n. 600/1973, sulla base dei dati dichiarativi e delle certificazioni dei sostituti d'imposta presenti nell'Anagrafe tributaria, e rientra pertanto tra gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, per i quali l'art.
6-bis della legge n. 212/2000, come attuato dal decreto MEF
24 aprile 2024, esclude l'obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
In ogni caso, il contribuente ha comunque potuto interloquire con l'Amministrazione in sede di accertamento con adesione, senza che siano emersi elementi idonei a modificare le conclusioni dell'Ufficio.
Quanto alla dedotta illegittimità dell'attribuzione del regime fiscale ordinario in luogo di quello forfetario, deve rilevarsi che il passaggio da un regime agevolato a un altro non avviene automaticamente, ma richiede una specifica manifestazione di volontà o un comportamento concludente, che nella fattispecie non risulta posto in essere dal contribuente, il quale ha formalmente aderito al regime forfetario solo a partire dall'anno d'imposta 2020: ne consegue la legittimità dell'assoggettamento a tassazione ordinaria dei redditi di lavoro autonomo per l'anno 2019.
Parimenti legittimo risulta il recupero dell'IVA, atteso che, una volta esclusa la spettanza del regime agevolato, il contribuente era tenuto al rispetto degli ordinari obblighi previsti dal DPR n. 633/1972, inclusa la presentazione della dichiarazione IVA e il versamento dell'imposta.
Infine, non sussistono i presupposti per l'esclusione delle sanzioni, non potendosi ravvisare obiettive condizioni di incertezza normativa, considerato il chiaro quadro legislativo di riferimento e il comportamento dichiarativo del contribuente, che ha consapevolmente fruito di un regime non più spettante.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.