Sentenza 20 gennaio 2012
Massime • 1
La dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, formulata dall'imputato nel procedimento principale, non si estende automaticamente a quello incidentale di riesame, nel quale è tuttavia ammissibile una rinuncia implicita, che deve essere desumibile da indicatori chiari ed univoci, in mancanza dei quali la stessa presentazione del ricorso nel periodo feriale evidenzia la volontà di una sollecita trattazione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2012, n. 7380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7380 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 20/01/2012
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 161
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 39739/2011
ha pronunciato la seguente: 39754/2011 39756/2011 41058/2011
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA OC, nato a [...] il [...];
US IO, nato a [...] il [...];
VO MI PA, nato a [...] l'[...];
indagati D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
avverso le ordinanze:
- del Tribunale per il Riesame di Potenza in data 13.9.11;
- del G.i.p. presso il Tribunale di Lagonegro in data 10.9.11;
Sentita la relazione del Cons. Dr. MULLIRI Guicla;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dr. Volpe Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Potenza e trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza qualificato il ricorso come appello nei confronti dell'ordinanza del G.i.p. di Potenza del 10.9.11.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Gli odierni ricorrenti, sottoposti a misura cautelare con ordinanza del 3.8.11, in data 13.8.11, avevano proposto richiesta di riesame dinanzi al Tribunale competente. In pendenza di tale procedimento incidentale, con istanza in data 8.9.11, rivolta al G.i.p., essi avevano chiesto la declaratoria di perdita di efficacia della misura sul rilievo che il Tribunale non si era pronunciato nei termini di legge di 10 giorni (risultando l'udienza fissata il 22.9.11, ben oltre la scadenza di detto termine), e ciò, sebbene - in data 22.8.11 - fosse stata depositata una dichiarazione di rinuncia alla sospensione feriale dei termini. Vi era stata, quindi, una violazione del disposto di cui all'art. 309 c.p.p., comma 9. L'istanza è stata delibata, prima, dal G.i.p. che (il 10.9.11) ha respinto e, quindi, anche dal Tribunale per il Riesame (che si è pronunciato nello stesso senso in data 13.9.11) cui lo stesso G.i.p. l'aveva inoltrata.
Avverso tali decisioni è stato proposto ricorso da ciascun indagato, tramite i rispettivi difensori, deducendo:
1) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. alla L. n.742 del 1969, art. 2) in quanto la norma non contiene ne' termini perentori ne' forme particolari con le quali indicare la propria volontà di rinuncia alla sospensione feriale dei termini. Anzi, essa può essere addirittura desunta implicitamente dalla stessa attivazione di una procedura urgente, come è quella dinanzi al Tribunale per il Riesame. A tale stregua, non può essere considerata valida l'obiezione - del G.i.p. e del Tribunale - secondo cui la dichiarazioni di rinuncia non avrebbe dovuto essere ritenuta valida perché depositata dinanzi al G.i.p.;
2) violazione di legge processuale (art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. all'art. 309 c.p.p., comma 10) in quanto vi è giurisprudenza di legittimità (sez. 1, 27.1.93, Santomauro, Rv. 193102) in base alla quale la dichiarazioni di rinuncia alla sospensione dei termini feriali ha valore anche con riguardo ai procedimenti incidentali che si collocano nell'ambito di quello principale;
3) violazione di legge processuale (art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. all'art. 306 c.p.p., comma 1) perché il G.i.p. ha ritenuto erroneamente preclusa a lui qualsiasi decisione sul presupposto della pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale per il Riesame ed ha rigettato, comunque, la richiesta trasmettendo arbitrariamente copia dell'istanza al Tribunale per il Riesame (che ha, quindi, extra petitum rigettato con l'ordinanza del 13.9.11, qui impugnata). I ricorrenti concludono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Preliminarmente, deve essere precisato che, per la esistenza di ragioni di connessione oggettiva, il collegio ha disposto la riunione, al presente, dei procedimenti nn. 39754/11, 39756/11 e 41058/11.
Ed infatti, con il medesimo atto (avente lo stesso contenuto ancorché promanante da indagati e difensori diversi) sono stati impugnati contestualmente l'ordinanza del G.i.p. e quella del Tribunale per il Riesame con cui è stata respinta l'istanza dei ricorrenti di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare (cui essi erano sottoposti) sul presupposto che la stessa si fosse caducata a seguito della mancata fissazione (e conseguente decisione) entro dieci giorni, da parte del Tribunale per il Riesame, dell'udienza camerale volta a decidere su una richiesta di riesame. E ciò, sebbene i ricorrenti avessero depositato dinanzi al G.i.p. una dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale.
Il ricorso è, però, infondato.
2.1. (quanto al primo motivo). È ben vero che la norma non indica termini perentori entro i quali esercitare la facoltà di rinunciare alla sospensione feriale (cui imputati ed indagati hanno diritto) e che non sono neppure richieste forme particolari per presentarla ma è anche vero che, in sede interpretativa, da questa giurisprudenza di legittimità sono stati enucleati principi decisamente chiari sia in tema di rapporti tra procedimento principale ed incidentale che in punto di rinuncia implicita alla sospensione dei termini feriali (quale si vorrebbe fosse quella in discussione).
In altri termini, quando nel procedimento principale se ne innesti uno incidentale, determinate attività formali compiute in uno dei due non si estendono necessariamente all'altro. Tale, ad esempio, è il caso della nomina defensionale (sez. 1, 18.9.08, Narcisi, Rv. 241303 - che ha enunciato il chiaro concetto che la nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato nel procedimento incidentale de liberiate non dispiega effetto nel procedimento principale). Ma, soprattutto, per quello che qui rileva, esiste un chiaro e compatto filone giurisprudenziale in base al quale la dichiarazione di rinuncia alla sospensione feriale dei termini formulata dall'imputato nel procedimento principale non si estende automaticamente al procedimento incidentale di riesame, con la conseguenza che il termine stabilito dall'art. 309 c.p.p., comma 9, inizia a decorrere dal momento in cui tale rinuncia sia portata a conoscenza del giudice del riesame (sez. 3, 19.1.01, Sallaku, Rv 219503; Conf. Sez. 1, 15.3.02, Leone. Rv. 221415; Sez. 1, 25.2.03, Sangenmano, Rv. 223581). Il diverso precedente di questa S.C. - evocato dai ricorrenti (Sez. 1, 23.2.93, n. 335) - è, all'evidenza, datato e, comunque, decisamente superato da più pronunzie recenti e di contenuto differente.
Quanto, poi, alla "forma" della rinuncia, è proprio alla luce delle decisioni di questa S.C., citate dal ricorrente - e delle generali argomentazioni dallo stesso sviluppate - che si deve, per un verso, convenire sulla piena ammissibilità di una rinuncia "implicita" alla sospensione feriale dei termini ma, anche, al contempo, affermare la necessità che detta volontà di rinuncia sia desumibile, sia pure per facta concludentia da indicatori chiari ed univoci. Di certo, in assenza di tali requisiti (per eventuale rinuncia implicita), ovvero in difetto di una esplicita rinuncia, si deve seguire l'orientamento di questa S.C. (sez. 6, 28.1.08, Komani, n. 8419) secondo cui "la semplice presentazione del ricorso in periodo feriale non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini".
2.2. (quanto al secondo motivo). Nel richiamare parte delle argomentazioni spese a proposito del motivo che precede, pur convenendo sul fatto che (come si puntualizzerà di qui a breve) la decisione del Gip è caratterizzata da alcune imprecisioni, deve affermarsi che essa è sostanzialmente corretta.
Ed infatti, l'ordinanza del G.i.p. esordisce con il fare proprie le argomentazioni del P.M. che, nel parere scritto, aveva opportunamente sottolineato l'anomalia procedurale degli odierni ricorrenti che avevano depositato dinanzi al G.i.p. la propria dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini (sebbene essa fosse diretta ad ottenere una sollecita trattazione della richiesta di riesame pendente dinanzi al Tribunale di cui all'art. 309 c.p.p.). L'ordinanza del G.i.p. prosegue, quindi, nel dare atto della successione temporale degli eventi e sottolinea che "ove gli istanti avessero voluto accelerare l'iter avrebbero dovuto rivolgere l'istanza al Tribunale per il Riesame per eventuali anticipazioni". A tale stregua, la decisione del G.i.p. qui impugnata risulta adeguata nei suoi contenuti e non viene scalfita dall'ulteriore - ed inesatta - considerazione finale secondo cui al G.i.p. è "precluso qualsiasi intervento che possa sostituire o scavalcare le determinazioni del Tribunale per il Riesame stesso". In realtà, ove, effettivamente, si fosse verificata la ragione di perdita di efficacia della misura che gli indagati qui invocano, (in difetto di un provvedimento motu proprio dello stesso Tribunale per il Riesame che avrebbe potuto rilevare di ufficio la propria intempestiva decisione), gli stessi avrebbero dovuto rivolgersi proprio al G.i.p. per ottenere la conseguente declaratoria (analogamente a quanto accade per altre cause di caducazione - ad esempio, mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia nel termine di legge ovvero mancata emissione della nuova misura ex art. 27 c.p.p. nel corso delle indagini preliminari).
Si tratta, però, di un obiter dictum, da parte del G.i.p., non incidente sulla sostanza della decisione adottata sul punto in contestazione. Analogamente dicasi dell'ulteriore statuizione (peraltro, conseguente alla imprecisione appena evidenziata) di disporre la trasmissione dell'istanza al Tribunale per il Riesame che, poi, (con la propria ordinanza dei 13.9.11) ha ribadito il concetto secondo cui la dichiarazione di rinuncia alla sospensione feriale dei termini (essendo stata presentata al G.i.p.) era da considerare priva di efficacia dinnanzi a quel Tribunale per il Riesame e, per l'effetto, anche l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura avrebbe dovuto essere considerata infondata. Ne consegue che anche il gravame qui proposto avverso la decisione del Tribunale per il Riesame del 13.9.11, è destituito di fondamento.
2.3. (quanto al terzo motivo). La sua infondatezza è stata già evidenziata nel punto precedente.
Nel respingere i ricorsi, seguono, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la comunicazione, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, alle autorità penitenziarie.
P.Q.M.
Visti l'art. 637 c.p.p., e ss.;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Visto l'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Ordina che a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Udienza, il 20 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2012