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4 novembre 1969
4 novembre 1969
Art. 3. (Domande di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni)
L'articolo 55 e' modificato come segue:
"Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l'obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione.
Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in catasto e' iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono.
Il certificato catastale e' rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.
Le domande di voltura, comprendenti anche le relative note di voltura, devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione, da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento.
L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denuncia di successione, nonche' del pagamento delle relative imposte.
Alla domanda di voltura, da assoggettare all'imposta di bollo, vanno allegati:
a) la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione;
b) il tipo di frazionamento di cui al seguente articolo 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate;
e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere:
c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;
d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domanda di voltura dipendenti da successioni.
Il documento di cui alla lettera a) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione, nonche' gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali.
Per il documento di cui alla lettera b) valgono le norme del seguente articolo 57.
Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera d), l'Ufficio tecnico erariale:
fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioe' ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto;
notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato".
L'articolo 55 e' modificato come segue:
"Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l'obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione.
Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in catasto e' iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono.
Il certificato catastale e' rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.
Le domande di voltura, comprendenti anche le relative note di voltura, devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione, da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento.
L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denuncia di successione, nonche' del pagamento delle relative imposte.
Alla domanda di voltura, da assoggettare all'imposta di bollo, vanno allegati:
a) la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione;
b) il tipo di frazionamento di cui al seguente articolo 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate;
e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere:
c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;
d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domanda di voltura dipendenti da successioni.
Il documento di cui alla lettera a) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione, nonche' gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali.
Per il documento di cui alla lettera b) valgono le norme del seguente articolo 57.
Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera d), l'Ufficio tecnico erariale:
fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioe' ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto;
notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato".
Commentario • 1
- 1. Circolare del 15/10/1973 n. 58 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 15 ottobre 1973 · 0.56167614
Come e\' noto, con l\'art. 3 della L. 1 ottobre 1969, n. 679, e\' stato disposto che le domande di voltura catastale devono essere presentate dalle parti interessate non piu\' agli Uffici del registro ma direttamente agli Uffici Tecnici Erariali. Tali domande restavano comunque soggette al tributo di bollo ai sensi dell\'art. 38, lett. b) della Tar. allegata al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e detto tributo, gia\' riscosso in modo virtuale dagli Uffici del registro come previsto dallo stesso art. 38, veniva corrisposto, dopo l\'entrata in vigore della citata L. n. 679 del 1969 mediante applicazione, sugli appositi moduli, di marche da bollo da parte dei richiedenti come esposto …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 88Provvedimento: […] Parimenti infondato è il motivo relativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, posto che esso è stato formato in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. A ciò si aggiunga, inoltre, che ai sensi dell'art.3 Legge 679/1969 sopra richiamato, la registrazione di una voltura con l'annotazione di Riserva viene effettuata ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto di terzi.Leggi di più...
- art. 8 D.P.R. n.650/1972·
- giurisdizione tributaria·
- usucapione·
- annotazione di riserva·
- giurisdizione ordinaria·
- compensazione spese·
- art. 3 Legge 679/1969·
- voltura catastale