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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 993/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 993/2024 RG, promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in p.zza F. Crispi n. 31, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Simona
Vaccarisi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato ad [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Avola, via Montegrappa n. 153, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Corrado
Spriveri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
***
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2025 la causa è stata rimessa dal Giudice relatore dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 12.3.2024 esponeva che con decreto del 10.3.2022 il Parte_1
Tribunale ordinario di Siracusa, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dalle parti sopra indicate, disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre e, per quel che rileva in questa sede, poneva in capo a l'obbligo di corrispondere la somma di € 280,00 al mese – comprensivi degli assegni CP_1 familiari spettantegli per via dell'attività lavorativa svolta – quale contributo per il mantenimento del figlio minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di modificare le condizioni sopra indicate ponendo a carico dell'ex compagno l'obbligo di versarle un assegno mensile non inferiore ad € 280,00, già defalcato della quota del 50% dell'assegno unico, pari ad€ 85,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della pretesa avanzata in questa sede, la evidenziava che, pur non essendosi Pt_1
CP_ verificati mutamenti sul piano reddituale, tuttavia, una volta entrato in vigore l'assegno unico, il aveva acconsentito al versamento in favore dell'ex compagna del detto assegno– di € 175,00 al mese
-, così riducendo unilateralmente l'importo dovuto per il mantenimento ordinario del figlio minore alla somma di € 105,00.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale chiedeva di rigettare la CP_1 pretesa avversaria perché infondata in fatto e in diritto, non essendo state neppure prospettate circostanze sopravvenute rispetto al momento della pronuncia del decreto camerale n. 1294/2022 del
10.3.2022.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data 23.1.2025, non adottando provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice relatore rinviava la causa per la decisione, autorizzando le parti al deposito di note conclusive.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2025 la causa veniva dal Giudice relatore posta dinanzi al Collegio per la decisione.
Passando al merito, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, è pacifico che non siano intervenute circostanze nuove e/o sopravvenute sul piano economico-reddituale rispetto a quelle valutate nel momento in cui le parti pattuivano le condizioni dell'accordo omologato con decreto camerale del marzo 2022.
Va, inoltre, ulteriormente chiarito che espressamente gli ex partners prevedevano che, nella somma CP_ di euro 280,00 al mese dovuta mensilmente dal per il mantenimento ordinario del figlio minore, dovessero ritenersi ricompresi gli assegni familiari eventualmente “corrisposti dall'ente previdenziale”, tanto che l'odierno resistente veniva autorizzato a trattenere detti assegni “a prescindere dal loro sussistere e ammontare” (cfr. pag. 1 del ricorso congiunto). pagina 2 di 4 Tanto premesso, si osserva che l'entrata in vigore dell'assegno unico – e la conseguente soppressione degli assegni familiari – non può condurre, in assenza di elementi sopravvenuti in ordine alla condizione reddituale delle parti, a modificare l'importo complessivo di euro 280,00 che le parti hanno originariamente stimato come equo e proporzionato in relazione non solo alle risorse economiche di ognuna di esse, ma anche all'età e alle esigenze del figlio minore.
Ora, nel caso che ci occupa va ad ogni modo precisato che – essendo stato adottato il regime di affidamento condiviso del minore – l'assegno unico – pari all'importo di euro 175,00 al mese - spetterebbe per legge ai genitori nella misura del 50% ciascuno (e, quindi, euro 87,50 alla madre ed euro 87,50 al padre). CP_ Di conseguenza se, come affermato dalla stessa ricorrente, il ha acconsentito al versamento da parte dell'Inps dell'intero importo di euro 175,00 mensili alla madre collocataria del minore, dalla somma di 280,00 euro da lui dovuta per il mantenimento ordinario di deve sottrarsi solo il Per_1
50% della quota che ha rilasciato all'ex compagna, ossia euro 87,50.
L'importo mensile che – al netto della metà dell'assegno unico – deve corrispondere CP_1 alla ammonta, pertanto, ad euro 192,50 e non alla minor somma di euro 105,00. Pt_1
In caso contrario, lo si ribadisce, si giungerebbe al paradosso di liberare il residente di parte della obbligazione di mantenimento del figlio computando anche la quota di assegno unico spettante, per legge, all'altro genitore.
In definitiva, pur non apparendo meritevole di accoglimento la domanda di modifica delle condizioni dell'accordo raggiunto nel 2022 per insussistenza di circostanze sopravvenute, preme al Collegio precisare che – proprio al fine di mantenere immutata l'obbligazione di mantenimento a carico dell'odierno resistente – la somma mensile che quest'ultimo deve corrispondere all'ex compagna per raggiungere l'importo complessivo di euro 280,00, avendo acconsentito al versamento in favore della stessa l'intero assegno unico, deve calcolarsi al netto solo del 50% della quota di assegno unico di cui per legge dovrebbe beneficiare lui.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337 quinquies
c.c.: rigetta la domanda di modifica avanzata da , con le precisazioni meglio esposte in Parte_1 parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali. pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, in data 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 993/2024 RG, promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in p.zza F. Crispi n. 31, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Simona
Vaccarisi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato ad [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Avola, via Montegrappa n. 153, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Corrado
Spriveri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
***
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2025 la causa è stata rimessa dal Giudice relatore dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 12.3.2024 esponeva che con decreto del 10.3.2022 il Parte_1
Tribunale ordinario di Siracusa, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dalle parti sopra indicate, disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre e, per quel che rileva in questa sede, poneva in capo a l'obbligo di corrispondere la somma di € 280,00 al mese – comprensivi degli assegni CP_1 familiari spettantegli per via dell'attività lavorativa svolta – quale contributo per il mantenimento del figlio minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di modificare le condizioni sopra indicate ponendo a carico dell'ex compagno l'obbligo di versarle un assegno mensile non inferiore ad € 280,00, già defalcato della quota del 50% dell'assegno unico, pari ad€ 85,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della pretesa avanzata in questa sede, la evidenziava che, pur non essendosi Pt_1
CP_ verificati mutamenti sul piano reddituale, tuttavia, una volta entrato in vigore l'assegno unico, il aveva acconsentito al versamento in favore dell'ex compagna del detto assegno– di € 175,00 al mese
-, così riducendo unilateralmente l'importo dovuto per il mantenimento ordinario del figlio minore alla somma di € 105,00.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale chiedeva di rigettare la CP_1 pretesa avversaria perché infondata in fatto e in diritto, non essendo state neppure prospettate circostanze sopravvenute rispetto al momento della pronuncia del decreto camerale n. 1294/2022 del
10.3.2022.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data 23.1.2025, non adottando provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice relatore rinviava la causa per la decisione, autorizzando le parti al deposito di note conclusive.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2025 la causa veniva dal Giudice relatore posta dinanzi al Collegio per la decisione.
Passando al merito, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, è pacifico che non siano intervenute circostanze nuove e/o sopravvenute sul piano economico-reddituale rispetto a quelle valutate nel momento in cui le parti pattuivano le condizioni dell'accordo omologato con decreto camerale del marzo 2022.
Va, inoltre, ulteriormente chiarito che espressamente gli ex partners prevedevano che, nella somma CP_ di euro 280,00 al mese dovuta mensilmente dal per il mantenimento ordinario del figlio minore, dovessero ritenersi ricompresi gli assegni familiari eventualmente “corrisposti dall'ente previdenziale”, tanto che l'odierno resistente veniva autorizzato a trattenere detti assegni “a prescindere dal loro sussistere e ammontare” (cfr. pag. 1 del ricorso congiunto). pagina 2 di 4 Tanto premesso, si osserva che l'entrata in vigore dell'assegno unico – e la conseguente soppressione degli assegni familiari – non può condurre, in assenza di elementi sopravvenuti in ordine alla condizione reddituale delle parti, a modificare l'importo complessivo di euro 280,00 che le parti hanno originariamente stimato come equo e proporzionato in relazione non solo alle risorse economiche di ognuna di esse, ma anche all'età e alle esigenze del figlio minore.
Ora, nel caso che ci occupa va ad ogni modo precisato che – essendo stato adottato il regime di affidamento condiviso del minore – l'assegno unico – pari all'importo di euro 175,00 al mese - spetterebbe per legge ai genitori nella misura del 50% ciascuno (e, quindi, euro 87,50 alla madre ed euro 87,50 al padre). CP_ Di conseguenza se, come affermato dalla stessa ricorrente, il ha acconsentito al versamento da parte dell'Inps dell'intero importo di euro 175,00 mensili alla madre collocataria del minore, dalla somma di 280,00 euro da lui dovuta per il mantenimento ordinario di deve sottrarsi solo il Per_1
50% della quota che ha rilasciato all'ex compagna, ossia euro 87,50.
L'importo mensile che – al netto della metà dell'assegno unico – deve corrispondere CP_1 alla ammonta, pertanto, ad euro 192,50 e non alla minor somma di euro 105,00. Pt_1
In caso contrario, lo si ribadisce, si giungerebbe al paradosso di liberare il residente di parte della obbligazione di mantenimento del figlio computando anche la quota di assegno unico spettante, per legge, all'altro genitore.
In definitiva, pur non apparendo meritevole di accoglimento la domanda di modifica delle condizioni dell'accordo raggiunto nel 2022 per insussistenza di circostanze sopravvenute, preme al Collegio precisare che – proprio al fine di mantenere immutata l'obbligazione di mantenimento a carico dell'odierno resistente – la somma mensile che quest'ultimo deve corrispondere all'ex compagna per raggiungere l'importo complessivo di euro 280,00, avendo acconsentito al versamento in favore della stessa l'intero assegno unico, deve calcolarsi al netto solo del 50% della quota di assegno unico di cui per legge dovrebbe beneficiare lui.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337 quinquies
c.c.: rigetta la domanda di modifica avanzata da , con le precisazioni meglio esposte in Parte_1 parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali. pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, in data 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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