Ordinanza cautelare 8 aprile 2022
Sentenza 29 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 29/11/2022, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2022
N. 01883/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2022, proposto da
ID SC, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo D'Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di:
- NL ZO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Caggiula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- OR PP, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- PE AR, rappresentato e difeso dagli avvocati ID Maggiore ed Egidio Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- ZI RC, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Roccaforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale N. Reg. Generale 9672 N Reg. Area 336 del 28.12.2021 e pubblicata in pari data, a firma del Responsabile del Procedimento e della Direzione AA.GG. Affari Legali Legalità e Trasparenza, Albo Notifiche Archivio Generale, Protocollo Generale Risorse Umane, con cui è stata approvata la graduatoria finale dei vincitori del concorso, per soli titoli, indetto dal Comune di Taranto con avviso pubblicato in data 1/12/2021 per la progressione verticale del personale interno inquadrato nella categoria “C” per la copertura di n. 4 posti di categoria “D”, profilo di Ufficiale Vigile Urbano;
- della graduatoria finale, in parte qua, contenuta nell'allegato A, approvata con il provvedimento innanzi indicato, con il quale sono stati dichiarati vincitori i su indicati controinteressati;
- del verbale del 23.12.2021 delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice contenente la tabella recante l'indicazione dei punteggi attribuiti ai candidati, nonché della nota n. 192012 del 23.12.2021 inoltrata alla Direzione competente unitamente al predetto verbale;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali agli atti impugnati;
e per l'accertamento e riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere assunto nel profilo professionale di ufficiale di polizia locale, con inquadramento nella Categoria “D” posizione economica 1, previa inclusione del suo nominativo tra quelli dei vincitori della procedura comparativa;
B) per quanto riguarda i ricorsi incidentali presentati da ZO NL, PP OR e AR PE:
- degli atti concorsuali nella parte in cui non attribuiscono maggior punteggio ai ricorrenti incidentali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e dei controinteressati;
Visti i ricorsi incidentali proposti da ZO NL, PP OR e AR PE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. EA Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. A. D'Abramo, per la parte ricorrente, avv. T. Fazio, in sostituzione degli avv.ti A. M. Buccoliero, G. Liuzzi, per la P.A., avv. M. Roccaforte, avv. D. Maggiore, avv. A. Caggiula, avv. G. Prete per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente si duole degli esiti del concorso, per titoli, per la progressione verticale dalla categoria “C” alla categoria “D” per 4 posti di ufficiale di vigile urbano, svolta dal Comune di Taranto.
2) Risultavano vincitori i seguenti candidati:
- ZO NL, con punti 22,75;
- AR PE EA con punti 19,5;
- PP OR con punti 19,5;
- RC ZI con punti 19,25.
3) Parte ricorrente si collocava invece al sesto posto della graduatoria di merito, con punti 18.
4) L’avviso di selezione prevedeva, all’art. 7, l’assegnazione di massimo 30 punti, così ripartiti:
- a) massimo 7 punti per la valutazione positiva della performance da calcolarsi effettuando la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai candidati nelle schede di valutazione del triennio precedente l’anno di pubblicazione dell’avviso (anni 2018 –2019 –2020);
- b) massimo 5 punti per l’esperienza di servizio nella categoria di appartenenza, mediante calcolo aritmetico degli anni prestati in servizio nella categoria di appartenenza;
- c) massimo 15 punti per gli ulteriori titoli di studio e/o di servizio rispetto all’accesso dall’esterno;
- c.1) con riferimento a quest’ultimo criterio, l’art. 7 prevedeva i seguenti sotto-criteri:
- Ulteriore titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura (con la precisazione che la Laurea Magistrale ed il Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento sarebbero stati considerati titoli ulteriori anche se utilizzati dal dipendente come titolo di accesso alla procedura): 2 punti;
- Abilitazione professionale: 1 punto;
- Master Universitario 1° livello: 1 punto;
- Master Universitario 2° livello: 1,5 punti;
- Dottorato di ricerca universitario: 1,50 punti;
- Certificazione linguistica: 0,25 punti;
- Certificazione informatica: 0,25 punti;
- Incarichi rivestiti presso la P.A. correlati alla categoria di appartenenza –Responsabile del Procedimento: 1 punto per incarico (massimo 6 punti);
- Incarichi esterni (ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001): 2 punti;
- Corsi di Aggiornamento con attestato finale e/o Corsi di Formazione con attestato finale: 0,10 punti per corso (massimo 0,50 punti);
- d) massimo 3 punti per la valutazione complessiva del curriculum vitae.
5) Nel bando si precisava altresì che per gli ulteriori titoli di servizio sarebbe stato considerato il periodo degli ultimi tre anni (v. art. 7).
6) Col primo motivo di ricorso si deduce che non sono stati adeguatamente valutati i seguenti titoli e incarichi del ricorrente, anche esterni:
- i) coordinatore dell’ufficio ordinanze ed informazione;
- ii) ufficiale di polizia giudiziaria;
- iii) responsabile di atti del patrimonio e politiche abitative.
6.1) La Commissione avrebbe erroneamente attribuito 0 punti per tutti i titoli e gli incarichi di servizio presso la P.A., sopra descritti, e ciò in contrasto con i criteri applicabili secondo le previsioni del bando di selezione nonché in palese violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale.
6.2) Parte ricorrente sostiene che avrebbe dovuto vedersi attribuiti n. 3 punti per gli incarichi presso la P.A., come autocertificati e sopra indicati.
7) Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce che non sarebbero legittimi i punteggi attribuiti ai 4 vincitori.
7.1) Con riferimento alla posizione del controinteressato ZO NL, parte ricorrente espone che i servizi e gli incarichi dallo stesso dichiarati sono:
- i) Superamento Corso con attestazione d’Idoneità per il Ruolo di Ispettore conseguito presso la Scuola Regionale di Polizia Locale della Puglia presso la sede di Lecce;
- ii) Incarico di Coordinamento del Reparto Vigilanza sul Territorio, conferito dal Comandante della P.L. di Taranto -Attestazione prot. n. 0176219/2021;
- iii) Incarico di “Aiuto Istruttore nella formazione del personale per il maneggio delle armi in dotazione” -Provvedimento Comandante P.L. TA Prot. n. 80474 del 23.05.2014;
- iv) “Responsabile del Procedimento Amministrativo” (Provvedimento Comandante P.L. TA Prot. n. 80474 del 23.05.2014) per la formazione del personale sulle “Tecniche Operative di Polizia”;
- v) “Responsabile del Procedimento Amministrativo” (Provvedimento Comandante P.L. TA Prot. n. 80474 del 23.05.2014) per il controllo degli Impianti e dei veicoli pubblicitari in riferimento al C.d.S.;
- vi) “Responsabile del Procedimento Amministrativo” (Provvedimento Comandante P.L. TA Prot. n. 80474 del 23.05.2014) per la formazione del Personale sulle Tecniche di maneggio ed uso del dispositivo di tutela Spray al peperoncino;
- vii) “Responsabile del Procedimento Amministrativo” (Provvedimento Comandante P.L. TA Prot. n. 80474 del 23.05.2014) per la redazione degli atti da predisporre per i controlli ispettivi sui cantieri stradali;
- viii) “Pilota di Drone” –Patentino Qualifica A1/A3;
- ix) “Pilota di Drone” –Patentino Qualifica A2;
- x) Assegnatario di Carta Tachigrafica per il controllo in ambito dell’autotrasporto per la rilevazione dei tempi di guida e di riposo;
- xi) Formatore in Educazione e sicurezza stradale nelle scuole.
7.2) Secondo parte ricorrente, tra gli incarichi valutabili potevano annoverarsi solo quelli relativi al coordinamento e controllo del reparto di vigilanza e di aiuto istruttore finalizzato al controllo del maneggio in sicurezza delle armi in dotazione durante le esercitazioni a fuoco da parte degli operatori di P.M. (cfr. incarichi indicati sub n. ii e iii), con la conseguenza che i punti attribuibili potevano essere 2 e non i 5 attribuiti.
7.3) Con riferimento alla posizione del controinteressato AR PE EA, parte ricorrente espone che i servizi e gli incarichi dallo stesso dichiarati sono:
- i) Ufficio contenzioso del giudizio di opposizione dinanzi alla giurisdizione del Giudice di Pace;
- ii) Incarico di formatore istruttore per il conseguimento della patente di servizio per gli operatori di P.L. di Taranto e provincia;
- iii) Nomina esperto in educazione e sicurezza stradale nelle scuole;
- iv) Ufficio di protezione civile responsabile del procedimento;
- v) Coordinatore di turno del servizio controllo del territorio reparto mobile motociclista;
- vi) Attività di indagine di P.G.
7.4) Secondo parte ricorrente sarebbe non motivata l’attribuzione dei 3 punti.
7.5) Con riferimento al controinteressato PP OR, parte ricorrente deduce che quest’ultimo ha indicato i seguenti incarichi:
- i) Responsabile Ufficio Infortunistica Stradale P.L. Taranto –Responsabile del Procedimento;
- ii) Responsabile del Procedimento Formazione del Personale P.L. per rilievi sinistri stradali;
- iii) Addetto al Coordinamento Personale Reparto Vigilanza e Controllo;
- iv) Superamento corso ed esame Ruolo Ispettore di Polizia Locale.
7.6) Al riguardo parte ricorrente deduce che il superamento dell’esame di ispettore di Polizia Locale non è un incarico svolto per la P.A., tantomeno un titolo di servizio e che non si giustificherebbe l’attribuzione dei 4 punti al controinteressato.
7.7) Con riferimento alla controinteressata RC ZI, parte ricorrente, dopo aver elencato le diverse censure avverso le posizioni dei primi tre vincitori, asserisce che anche per tale ultima vincitrice “ valgono le medesime considerazioni sopra svolte ” (pag. 13 ricorso).
8) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Taranto, i controinteressati ZO, PP, AR e RC.
9) Il controinteressato ZO ha proposto ricorso incidentale per l’attribuzione di maggior punteggio rispetto a quello conseguito, nell’ipotesi in cui il Collegio avesse interpretato le disposizioni del bando non in senso restrittivo, cioè ritenendo che negli “incarichi presso la PA-responsabile del procedimento” potessero annoverarsi pure quelli diversi da responsabile del procedimento e quelli diversi da quelli indicati dall’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001.
10) Anche i controinteressati PP e AR hanno presentato ricorso incidentale, per l’attribuzione di punteggio ulteriore.
11) All’udienza pubblica del 16 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
12) Il ricorso principale è infondato per le seguenti ragioni:
- a) secondo parte ricorrente, al complesso delle 3 pregresse esperienze descritte dovrebbe corrispondere un ulteriore punteggio di 3, senza che sia specificata la corrispondenza di tali elencate attività con incarichi, nell’ultimo triennio, implicanti assunzioni di responsabilità (valutabili fino a 6 punti massimo);
- b) le censure in tali termini poste dal ricorrente (v. primo motivo di ricorso) sono quindi generiche e non sono meritevoli di positivo scrutinio;
- c) con riferimento alla posizione dei 4 vincitori (v. secondo motivo di ricorso), va rilevato che i) l’operato della P.A. non è censurato in termini di inattendibilità, ii) l’avviso di selezione predeterminava i singoli punteggi attribuibili per ogni voce, iii) gli incarichi rilevanti ai fini dell’attribuzione di massimo 6 punti erano quelli che implicavano assunzione di responsabilità, iv) il ricorrente propone censure generiche (come quelle con cui non si specifica, in relazione alle posizioni dei controinteressati AR e RC, quali titoli avrebbero dovuto essere sottratti dal conteggio).
13) Dall’infondatezza del ricorso principale deriva l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dei ricorsi incidentali proposti dai controinteressati.
14) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi incidentali, come in epigrafe proposti, respinge il primo e dichiara improcedibili i secondi.
Spese di lite compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
EA Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO