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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10430 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 13.6.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23244 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
( ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
04.03.1951, rapp.to e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Antonio Parisi (c.f. presso C.F._2
il quale elegge domicilio in Napoli, alla via G. Carducci n. 37.
ATTORE
sentenza proc. n. 2344/23 r.g. pag. 1 E
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'avv. Angelo Spena (C.F. ), presso il C.F._4
cui studio sito in Napoli, al V.le Gramsci n. 18 elettivamente domicilia, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
con atto di compravendita del 27.5.1993 per notar (rep. n. Per_1
155207 - racc. 17710) aveva acquistato dalla sig.ra Persona_2
madre e dante causa della dott.ssa , un piccolo Controparte_1
appartamento, edificato anteriormente al 1967 e, quindi, non necessitante di licenza edilizia, sito in Ischia alla via Vittoria Colonna
n. 78/b che era stato oggetto di un intervento di ampliamento senza titolo per il quale venne presentata, come dichiarato all'art. 4 del contratto, domanda di sanatoria ex L. n. 47/85, esibita in sede di rogito in uno alla prova del versamento dell'oblazione;
la pratica di condono non trovava positiva definizione;
l'istante, pertanto, doveva farsi carico delle spese per il ricorso al TAR
e di quelle per l'ottenimento della sanatoria, per un totale di €
12.380,84;
sentenza proc. n. 2344/23 r.g. pag. 2 deduceva che, nonostante varie richieste, la convenuta non ha provveduto al rimborso di tali spese;
chiedeva quindi condannarsi la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 12.380,84 oltre interessi legali dalla domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il convenuto deduceva che:
l'unica somma che la convenuta è tenuta a restituire all'attore in virtù della garanzia prestata dalla madre, è quella per il completamento della pratica di condono che ammontano ad € 1.381,59;
le ricevute di pagamento, necessarie per la verifica da parte della convenuta della sussistenza e ammontare dell'obbligo di rimborso a suo carico, sono state prodotte dall'attore per la prima volta con la sua citazione;
per le altre spese si eccepisce anzitutto la prescrizione poiché il diritto al rimborso decorrerebbe dell'annullamento da parte della
Soprintendenza dell'“autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Sindaco del Comune di Ischia”, emesso il 1.9.01, mentre la diffida al loro pagamento è stata comunicata il 1.2.2023, ben oltre il decennio;
in ogni caso la convenuta non è responsabile dei danni causati dall'illegittimo atto della Soprintendenza, poi annullato dal TAR;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
sentenza proc. n. 2344/23 r.g. pag. 3 Tanto premesso si osserva che l'art. 4 del citato contratto di compravendita prevede che la venditrice “…dichiara inoltre di obbligarsi comunque al completamento della pratica di condono restando a proprio carico il pagamento a saldo della stessa”.
La convenuta ha provveduto, nel corso del giudizio, al pagamento della somma di € 1.457,95 corrispondenti agli oneri sostenuti dall'attore per il rilascio della sanatoria maggiorati degli interessi maturati.
Sul punto, quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere.
L'attore richiede il pagamento delle spese sostenute al provvedimento di annullamento, da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione in sanatoria ritenendo che la venditrice, avendo garantito la legittimità urbanistica dell'immobile, sia tenuta al pagamento anche delle medesime.
Si osserva che l'obbligo assunto dalla venditrice riguarda il pagamento dei prevedibili oneri dovuti per il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria e non può essere esteso a circostanze imprevedibili e non ricollegabili a comportamenti della venditrice stessa quali un atto erroneo della PA.
Nella specie l'atto di annullamento emesso dalla Soprintendenza è stato ritenuto del tutto illegittimo dal TAR, come da sentenza prodotta agli atti.
sentenza proc. n. 2344/23 r.g. pag. 4 L'autorizzazione in sanatoria è stata poi ottenuta il che dimostra che la venditrice aveva assolto ai propri obblighi in materia.
La convenuta, pertanto, non può essere ritenuta responsabile delle spese originate da tale atto illegittimo.
Il resto della somma richiesta, quindi, non è dovuto.
Vista la parziale soccombenza dell'attore le spese del giudizio vengono compensate per la metà e, per il residuo, vengono poste a carico del convenuto e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di con atto Parte_1 Controparte_1
di citazione notificato il 2.11.23, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della somma di € 1.457,95;
2. rigetta nel residuo la domanda;
3. dichiara compensate per la metà le spese del giudizio e condanna il convenuto al pagamento del residuo, che si liquida in euro 851 per onorario ed euro 264 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'avv. Antonio Parisi.
Così deciso in Napoli il 13.11.25.
sentenza proc. n. 2344/23 r.g. pag. 5 IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 2344/23 r.g. pag. 6