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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/12/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2150 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIN LUCA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIN LUCA, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
“a) disporre l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] - SV, il 20 novembre Per_1
2016 dall'unione di fatto tra i Sig.ri e ad entrambi i genitori, Parte_1 CP_1
collocandola presso l'abitazione materna;
b) regolamentare la frequentazione genitori/figlia sulla base del piano genitoriale riportato in ricorso, che di seguito si ritrascrive:
Frequentazione e calendarizzazione: durante il periodo scolastico, stante la collocazione anagrafica della minore presso la residenza della madre, i genitori hanno congiuntamente deliberato una frequentazione padre/figlia nei giorni di lunedì e martedì, allorquando il Sig. provvederà a CP_1
prelevare la figlia presso l'Istituto Scolastico (alle ore 16:20) per poi riaccompagnarla a scuola il giorno successivo. Per quanto riguarda i fine settimana, gli stessi saranno alternati dal venerdì
dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21:30, salvo diversi accordi differenti tra i genitori,
con la possibilità di recuperare eventualmente un week end spostato per esigenze personali o professionali di uno dei genitori e/o degli impegni della piccola . Per_1
I genitori convengono che la gestione e turnazione dei fine settimana di ciascun mese dovrà essere concordata per iscritto tra essi genitori entro l'ultimo giorno del mese precedente, per il tramite di e-mail o di messaggistica whatsapp. Fermi restando i doveri e gli oneri di ciascun genitore nei periodi di collocazione/frequentazione della minore con l'uno o con l'altro, essi convengono e concordano che entrambi potranno accedere alle informazioni relative alla piccola (di natura Per_1
scolastica, sanitaria e ludico-ricreativa), con particolare riguardo alla necessità che entrambi siano iscritti sul “registro elettronico scolastico”. In ordine ai periodi di vacanze e/o pause scolastiche, entrambi i genitori sono disponibili ad una parificazione dei tempi di affidamento, con la previsione che segue, fatti salvi accordi differenti: le principali festività verranno trascorse dalla figlia con l'uno o con l'altro genitore con il criterio dell'alternanza, ben potendo i genitori concordare di anno in anno un differente regime temporale nel tenere la prole. Al contempo, i genitori potranno tenere con sé la figlia per almeno 5 giorni consecutivi nel periodo invernale (durante le cosiddette vacanze natalizie), alternando la gestione della piccola , sulla base delle esigenze di questa ultima, ovvero alternando la permanenza Per_1
della stessa presso i genitori, compatibilmente con le necessità e le esigenze della figlia. In
particolare, i genitori concordano, pertanto, di voler applicare il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività civili e religiose durante l'anno, indicando fin da ora, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'alternanza del S. Natale e del giorno di Santo Stefano, della SS. Pasqua e del Lunedì
dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 24 giugno, Ognissanti e l'8 dicembre. Relativamente alle vacanze estive, intendendosi per tali il periodo di sospensione scolastica, la piccola Per_1
trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno 20 giorni, anche consecutivi, ciascuno, da concordarsi per iscritto (anche via e-mail o whatsapp) tra le parti con congruo anticipo
(indicativamente entro il 31 maggio di ciascun anno), tenendo in considerazione i rispettivi impegni di lavoro e la reciproca disponibilità di ferie.
Comunicazioni con la figlia: durante la frequentazione di un genitore, potrà sempre sentire Per_1
telefonicamente l'altro genitore, impegnandosi entrambi a darsi vicendevole comunicazione delle località prescelte per le vacanze, di eventuali recapiti telefonici ed a consentire i contatti, anche quotidiani, della figlia con l'altro genitore. Resta inteso tra i genitori che essi non potranno accedere all'abitazione dell'altro, fatta salva specifica autorizzazione in tal senso, da effettuarsi per iscritto quantomeno a mezzo messaggistica whatsapp.
c) onerare e dichiarare tenuto il Sig. a provvedere alle necessità della figlia minore CP_1
, nella misura di € 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese sul conto Per_1
corrente della Sig. , oltre il 50% delle spese straordinarie resesi necessarie, sulla base Parte_1 del Protocollo in uso presso il Tribunale di Savona e dell'orientamento giurisprudenziale di codesto
Ill.mo Tribunale, noto alle parti;
d) per quanto riguarda i viaggi all'estero ed il rilascio del passaporto per la piccola , le parti Per_1
convengono che, ove occorra, ciascun genitore dovrà richiedere ed ottenere idoneo ed espresso consenso scritto dell'altro;
e) salve le pattuizioni di carattere economico-patrimoniale innanzi riportate, le parti pertanto dichiarano di non vantare e, comunque, rinunciano ad ogni altra pretesa patrimoniale, avendo già
provveduto a regolare i rispettivi rapporti patrimoniali entro l'udienza presidenziale;
f) le spese della presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo