CASS
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2024, n. 21052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21052 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST TR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DPiWAN;
lette/gen—t-ire le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA ct, Penale Sent. Sez. 4 Num. 21052 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bari in data 19/09/2023, con la quale era stata rigettata la richiesta di arresti domiciliari nei confronti di EL PI, ha applicato nei confronti di questi, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 102) e 103) dell'incolpazione, la misura degli arresti domiciliari. 1.2. In particolare, il Tribunale ha ravvisato, nei confronti del prevenuto, la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, contestato al capo 1), esclusa dal Gip. Questi aveva riconosciuto la gravità indiziaria per i reati fine di cui ai capi 102) e 103) ma aveva escluso la sussistenza alla gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione al reato associativo alla luce della natura "occasionale" del coinvolgimento del EL, su iniziativa di RA EM (soggetto apicale nell'ambito del sodalizio), per approvvigionamenti di droga da immettere sul mercato. Aveva osservato che, pur emergendo dal compendio indiziario la contiguità dell'indagato al sodalizio e la sua capacità di immettere sul mercato non esigui quantitativi di droga, non si apprezzavano elementi per ritenere la sussistenza del pericolo di reiterazione. Il Tribunale di Bari, sulla base del compendio indiziario, comprensivo anche di materiale intercettatorio, ha ritenuto che gli elementi fattuali portati alla sua valutazione consentano di ravvisare una grave piattaforma indiziaria con riferimento alla partecipazione del EL al sodalizio, tale da escludere che egli possa essere reputato un fornitore occasionale del RA, ma, se mai, colui che era stabilmente a disposizione delle richieste di quest'ultimo„ in base alle cui indicazioni consegnava stupefacente ad altri associati, nella consapevolezza di partecipare ad un sodalizio criminoso. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari propone ricorso il difensore dell'indagato che solleva tre motivi: 2.1. Con il primo, deduce contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Ricorda come il Gip abbia escluso la gravità indiziaria rispetto al reato associativo e come non sia emersa la prova della consapevolezza in capo al prevenuto di avere prestato la propria adesione ad un patto criminale sotteso ad una struttura organizzata. Quanto ai capo 102) e 103), la difesa ne contesta analiticamente la ricostruzione;
2 2.2. Travisamento degli atti con specifico riferimento al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni telefoniche e dai contatti con altri soggetti facenti parte del sodalizio criminoso: la difesa ne contesta l'interpretazione assumendone l'illogicità, poiché le telefonate tra il EL, il RA e il LA lasciavano emergere soltanto un rapporto amicale tra gli stessi, ove non si poteva riscontrare la cessione di sostanza stupefacente;
2.3. Assenza di concretezza e di attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. La difesa sottolinea che il tempo trascorso dai fatti può integrare l'elemento utile al superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari poiché si tratta di tempo non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Il Giudice avrebbe dovuto valutare il fattore temporale, atteso che, dopo la sentenza irrevocabile richiamata nel ricorso, il prevenuto non aveva commesso altri delitti, di tal che non sussiste la ravvisata pericolosità. 3. Con requisitoria scritta, i! Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 26/01/2024, è pervenuta memoria di replica del difensore, avv. G.G.S.N. Giannandrea. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando Giuseppe, Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione! delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). 3. Tanto premesso, il ricorrente propone una non consentita diversa lettura delle emergenze probatorie rappresentate, in specie, dal compendio intercettativo, assumendosi, in particolare, che il Tribunale ne avrebbe travisato il contenuto e il significato. Va sul punto ribadito che, in materia di 4 intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex multis, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'AN e altri, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, CH e altri, Rv. 257784). L'iter argomentativo, all'esito del quale il giudice del merito attribuisce alla conversazione intercettata un significato invece di un altro, è dunque censurabile in Cassazione soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, essendo possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). 4. Ciò posto, nella fattispecie in esame il Tribunale di Bari ha reso una motivazione coerente, logica e non contraddittoria in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, che ha desunto da una serie di elementi fattuali con i quali il ricorrente non si confronta. Con motivazione analitica e pienamente esplicativa, il Tribunale ha posto in rilievo come il tenore dei colloqui captati evidenzi una sistematicità di rapporti criminali tra il ricorrente e RA EM che vanno oltre i singoli reati fine e che sono tali da integrare raffectio societat,s; e, quanto al ruolo specifico del ricorrente, ne ha dato ampiamente conto e ragione, evidenziando che egli coopera con l'elemento apicale del gruppo (ma non solo) in qualità di 'corriere' stabilmente dedito al trasporto e alla consegna dello stupefacente, sia pure non gratuitamente;
sicché - ha osservato il Tribunale- ciò che conta è la stabilità dei rapporti e la comprovata consapevolezza di operare nell'ambito di un'associazione criminale dedita allo spaccio di sostanza stupefacente e di contribuire con i propri ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. Deve, peraltro, ricordarsi che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - vizio denunciato dal ricorrente in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo - è solo "quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, in quanto l'indagine di legittimità sul 5 discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Sez. U, 24/09/2003, n. 47289„ Petrella, Rv. 226074): vizio, all'evidenza, non ravvisabile nel caso di specie. Quanto, infine, all'asserita assenza di attualità e concretezza del ritenuto pericolo di reiterazione, è sufficiente osservare che, a sostegno dell'opzione decisionale, il Tribunale ha, tra l'altro, evidenziato che il numero di episodi di spaccio, non esiguo se considerati nell'arco di un ristretto periodo temporale, la conoscenza degli altri associati, il rapporto con soggetti apicali (in primis, il RA), nonché l'importanza dei rifornimenti, rappresentano circostanze tali da far ritenere che il EL sia inserito nel sodalizio criminale, con contatti perduranti anche successivamente al suo arresto: circostanza quest'ultima che vale di per sé a fondare l'attualità delle esigenze cautelari in capo al prevenuto. Correttamente il Tribunale afferma che il fatto per cui ii EL, una volta arrestato (e condannato), non risulti avere commesso altri reati, costituisce un dato neutro, in considerazione del principio giurisprudenziale relativo alla presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, in mancanza di elementi di segno diverso. Il ricorrente, invero, non si confronta con il principio giurisprudenziale per il quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri Massimo, Rv. 282766 - 02. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 1° febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/gen—t-ire le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA ct, Penale Sent. Sez. 4 Num. 21052 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bari in data 19/09/2023, con la quale era stata rigettata la richiesta di arresti domiciliari nei confronti di EL PI, ha applicato nei confronti di questi, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 102) e 103) dell'incolpazione, la misura degli arresti domiciliari. 1.2. In particolare, il Tribunale ha ravvisato, nei confronti del prevenuto, la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, contestato al capo 1), esclusa dal Gip. Questi aveva riconosciuto la gravità indiziaria per i reati fine di cui ai capi 102) e 103) ma aveva escluso la sussistenza alla gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione al reato associativo alla luce della natura "occasionale" del coinvolgimento del EL, su iniziativa di RA EM (soggetto apicale nell'ambito del sodalizio), per approvvigionamenti di droga da immettere sul mercato. Aveva osservato che, pur emergendo dal compendio indiziario la contiguità dell'indagato al sodalizio e la sua capacità di immettere sul mercato non esigui quantitativi di droga, non si apprezzavano elementi per ritenere la sussistenza del pericolo di reiterazione. Il Tribunale di Bari, sulla base del compendio indiziario, comprensivo anche di materiale intercettatorio, ha ritenuto che gli elementi fattuali portati alla sua valutazione consentano di ravvisare una grave piattaforma indiziaria con riferimento alla partecipazione del EL al sodalizio, tale da escludere che egli possa essere reputato un fornitore occasionale del RA, ma, se mai, colui che era stabilmente a disposizione delle richieste di quest'ultimo„ in base alle cui indicazioni consegnava stupefacente ad altri associati, nella consapevolezza di partecipare ad un sodalizio criminoso. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari propone ricorso il difensore dell'indagato che solleva tre motivi: 2.1. Con il primo, deduce contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Ricorda come il Gip abbia escluso la gravità indiziaria rispetto al reato associativo e come non sia emersa la prova della consapevolezza in capo al prevenuto di avere prestato la propria adesione ad un patto criminale sotteso ad una struttura organizzata. Quanto ai capo 102) e 103), la difesa ne contesta analiticamente la ricostruzione;
2 2.2. Travisamento degli atti con specifico riferimento al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni telefoniche e dai contatti con altri soggetti facenti parte del sodalizio criminoso: la difesa ne contesta l'interpretazione assumendone l'illogicità, poiché le telefonate tra il EL, il RA e il LA lasciavano emergere soltanto un rapporto amicale tra gli stessi, ove non si poteva riscontrare la cessione di sostanza stupefacente;
2.3. Assenza di concretezza e di attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. La difesa sottolinea che il tempo trascorso dai fatti può integrare l'elemento utile al superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari poiché si tratta di tempo non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Il Giudice avrebbe dovuto valutare il fattore temporale, atteso che, dopo la sentenza irrevocabile richiamata nel ricorso, il prevenuto non aveva commesso altri delitti, di tal che non sussiste la ravvisata pericolosità. 3. Con requisitoria scritta, i! Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 26/01/2024, è pervenuta memoria di replica del difensore, avv. G.G.S.N. Giannandrea. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando Giuseppe, Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione! delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). 3. Tanto premesso, il ricorrente propone una non consentita diversa lettura delle emergenze probatorie rappresentate, in specie, dal compendio intercettativo, assumendosi, in particolare, che il Tribunale ne avrebbe travisato il contenuto e il significato. Va sul punto ribadito che, in materia di 4 intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex multis, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'AN e altri, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, CH e altri, Rv. 257784). L'iter argomentativo, all'esito del quale il giudice del merito attribuisce alla conversazione intercettata un significato invece di un altro, è dunque censurabile in Cassazione soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, essendo possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). 4. Ciò posto, nella fattispecie in esame il Tribunale di Bari ha reso una motivazione coerente, logica e non contraddittoria in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, che ha desunto da una serie di elementi fattuali con i quali il ricorrente non si confronta. Con motivazione analitica e pienamente esplicativa, il Tribunale ha posto in rilievo come il tenore dei colloqui captati evidenzi una sistematicità di rapporti criminali tra il ricorrente e RA EM che vanno oltre i singoli reati fine e che sono tali da integrare raffectio societat,s; e, quanto al ruolo specifico del ricorrente, ne ha dato ampiamente conto e ragione, evidenziando che egli coopera con l'elemento apicale del gruppo (ma non solo) in qualità di 'corriere' stabilmente dedito al trasporto e alla consegna dello stupefacente, sia pure non gratuitamente;
sicché - ha osservato il Tribunale- ciò che conta è la stabilità dei rapporti e la comprovata consapevolezza di operare nell'ambito di un'associazione criminale dedita allo spaccio di sostanza stupefacente e di contribuire con i propri ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. Deve, peraltro, ricordarsi che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - vizio denunciato dal ricorrente in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo - è solo "quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, in quanto l'indagine di legittimità sul 5 discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Sez. U, 24/09/2003, n. 47289„ Petrella, Rv. 226074): vizio, all'evidenza, non ravvisabile nel caso di specie. Quanto, infine, all'asserita assenza di attualità e concretezza del ritenuto pericolo di reiterazione, è sufficiente osservare che, a sostegno dell'opzione decisionale, il Tribunale ha, tra l'altro, evidenziato che il numero di episodi di spaccio, non esiguo se considerati nell'arco di un ristretto periodo temporale, la conoscenza degli altri associati, il rapporto con soggetti apicali (in primis, il RA), nonché l'importanza dei rifornimenti, rappresentano circostanze tali da far ritenere che il EL sia inserito nel sodalizio criminale, con contatti perduranti anche successivamente al suo arresto: circostanza quest'ultima che vale di per sé a fondare l'attualità delle esigenze cautelari in capo al prevenuto. Correttamente il Tribunale afferma che il fatto per cui ii EL, una volta arrestato (e condannato), non risulti avere commesso altri reati, costituisce un dato neutro, in considerazione del principio giurisprudenziale relativo alla presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, in mancanza di elementi di segno diverso. Il ricorrente, invero, non si confronta con il principio giurisprudenziale per il quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri Massimo, Rv. 282766 - 02. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 1° febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente