Art. 3.
Gli organici di cui alle tabelle XXVIII e XXIX contenute, rispettivamente, nell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304 , e nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 , sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella n. 3 allegata alla presente legge.
Gli organici di cui alle tabelle XXVIII e XXIX contenute, rispettivamente, nell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304 , e nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 , sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella n. 3 allegata alla presente legge.