Articolo 3 della Legge 10 luglio 1960, n. 724
Articolo 2
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11 agosto 1960
Art. 3.
Gli organici di cui alle tabelle XXVIII e XXIX contenute, rispettivamente, nell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304 , e nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 , sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella n. 3 allegata alla presente legge.

Entrata in vigore il 11 agosto 1960