CASS
Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2024, n. 46994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46994 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA VA nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 21/06/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le richieste del difensore di parte ricorrente, avv. Mario Girardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata o, in subordine, il rinvio per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice d'appello avverso l'ordinanza in materia di misura cautelare reale, ha rigettato il gravame proposto da RR OV, amministratore unico della EM Glass s.r.I., volto ad ottenere il dissequestro della medesima società, disposto in data 05/10/2022 dal Tribunale di Noia per il reato di bancarotta distrattiva, in danno della EM Commerciale s.r.I., in considerazione anche dell'esposizione debitoria nei confronti dell'RI pari ad euro 14.043.826,00. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46994 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 11/11/2024 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il RR. 2.1. Col primo motivo lamenta la violazione degli artt. 321, comma 1, e 125 cod. proc. pen., per motivazione apparente circa l'attualità del periculum in mora. Ha evidenziato parte ricorrente che il sequestro era stato disposto per evitare ulteriori atti dispositivi dei beni distratti, in pregiudizio ulteriore dei creditori sociali, dovendo lo stesso convertirsi, in caso di condanna, in sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., o essere seguito dalla confisca. Tuttavia, atteso che era sopraggiunto un accordo transattivo tra la EM Glass s.r.l. e la curatela fallimentare della EM Commerciale s.r.I., per un importo pari a euro 300.000,00 a soddisfacimento di tutte le pretese della massa creditoria, ciò determinava l'insussistenza del pericolo indicato nell'ordinanza genetica, essendosi in sostanza fatto fronte all'intera esposizione debitoria: sicché il rischio di aggravare le conseguenze del reato doveva dirsi del tutto scongiurato. Asserendo che l'accordo in questione non potesse avere effetto sugli illeciti penali commessi, sulle sanzioni conseguenti e sulla necessità di evitare il reiterarsi di condotte criminose, il giudice d'appello aveva negato la revoca del sequestro sulla base di una motivazione meramente apparente, tanto più in regione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il periculum in mora, ai fini del sequestro preventivo, deve presentarsi concreto ed attuale, ovvero tale da far emergere con ragionevole certezza la possibile utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quelli per cui si procede. Ha rimarcato, ancora, parte ricorrente come la società in sequestro fosse stata costituita il 22/01/2015, 7 anni prima del fallimento della EM Commerciale s.r.l. (avvenuto il 16/06/2022), allorché quest'ultima era in attivo, mentre i trasferimenti dei beni oggetto di accusa di bancarotta distrattiva erano avvenuti non oltre il 2018: dato temporale che non poteva non essere considerato nella valutazione di concretezza e attualità del periculum di reiterazione dei reati. Al riguardo, infine, si rimarca come impropriamente RR LE fosse stato indicato come socio di maggioranza della società in sequestro, avendo questi ceduto le sue quote a favore del figlio, RR OV, in data 30/07/2020. 2.2. Col secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli articoli 321, comma 1, cod. proc. pen. e 216, comma 1, numero 1, r.d. 267/1942, per essere la motivazione del provvedimento impugnato apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, avendo omesso di considerare la proporzionalità tra quanto in sequestro e l'oggetto delle condotte distrattive. Ed infatti, il provvedimento impugnato era motivato essenzialmente sulle 2 violazioni di carattere tributario, che nulla avevano a che fare col delitto posto a base del sequestro e non erano state oggetto di imputazione. In realtà, focalizzando l'attenzione sull'assunta bancarotta distrattiva, inerente attrezzature e merci, la produzione del verbale contenente la deposizione del luogotenente della Polizia, AL Vincenzo, mirava a dimostrare che non si fosse trattato di cessioni fittizie, essendo stato versato un corrispettivo congruo, che le uniche fatture non saldate riguardassero solo acquisti di merci, che non vi fosse uno stato di insolvenza all'epoca delle dette cessioni e che esse non avessero provocato il fallimento della cedente. Su tali elementi, tuttavia, il giudice d'appello aveva omesso qualsivoglia valutazione, anche solo in relazione alla proporzionalità tra l'intero patrimonio aziendale in sequestro e l'importo delle merci non pagate, che il menzionato teste aveva indicato in un valore pari a tre milioni di euro. Per giunta, la cessionaria aveva una sua autonomia organizzativa, era nata 7 anni prima del fallimento e non aveva acquisito l'intero know-how e l'avviamento della cedente: per cui, stando alla giurisprudenza di questa Corte, non si sarebbe potuto disporre il sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione del Procuratore Generale circa l'ipotizzato difetto di legittimazione dell'istante all'impugnazione del provvedimento, quale legale rappresentante della SOVEM Glass s.r.I., per essere questa ora in sequestro giudiziario e gestita da un amministratore nominato dal Tribunale. Infatti, come già evidenziato in precedenza da questa Corte: «soggetto attivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, anche nel caso di nomina di un amministratore giudiziario a seguito di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione delle quote e dell'azienda di una società, è l'amministratore di questa, in quanto il sequestro non comporta la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, rivestendo l'amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il ruolo di mero custode dei beni sequestrati e non di legale rappresentante o nuovo amministratore della società oggetto di sequestro» (Sez. 5, n. 14689 del 21/02/2020, Rv. 279151-01). Analoga conclusione non può che valere per la nomina dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro preventivo, tanto più che l'art. 104-bis, comma 1- 3 bis, disp. att. cod. proc. pen. rinvia (per i casi in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione) proprio al libro I, titolo III, d.lgs. 159/2011, per individuare «la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni»: e, dunque, anche all'art. 35, comma 5, del citato d.lgs., che delinea, si ripete, per l'amministratore il ruolo di mero custode dei beni sequestrati. 3. Come anticipato, il ricorso va disatteso. Infatti, il provvedimento impugnato ha evidenziato che: l'ipotesi d'accusa inerisse, oltre la bancarotta fraudolenta, anche reati fiscali che avevano portato ad un'esposizione debitoria verso l'RI pari ad euro 14.043.826,00, da parte della fallita, che aveva proceduto con la cessione al fine di impedire il soddisfacimento delle pretese creditorie;
tramite la registrazione di operazioni contabili fittizie, secondo il teste AL Vincenzo, si erano generati ingiustificati crediti IVA, poi utilizzati dalla stessa fallita per compensare debiti IVA propri e altrui, in quest'ultimo caso tramite l'accolto, i quali venivano estinti senza l'effettivo pagamento di denaro, con conseguente insorgere del rilevante debito verso lo Stato;
il bilancio della EM Commerciale s.r.l. risultava artificiosamente attivo sol perché basato su dati falsi;
la EM Commerciale s.r.l. era stata lentamente svuotata a favore della la EM Glass s.r.I.; era dunque necessario evitare che il RR ponesse in essere analoghi atti anche con riferimento a quest'ultima società; irrilevante era dunque l'accordo transattivo con la curatela, ininfluente sugli illeciti già commessi e su quelli futuri che avrebbero potuto esserlo in virtù della revoca del sequestro. L'ordinanza genetica, peraltro, ha chiaramente evidenziato (ed il punto non risulta censurato e deve ritenersi oramai cristallizzato) la superfluità di un ulteriore vincolo, per garantire il credito tributario, proprio perché quello apposto già svolgeva tale funzione. In particolare, si legge in essa: "la possibilità di imporre sui medesimi beni un ulteriore vincolo strumentale alla loro confisca (il sequestro preventivo a fine di confisca diretta del profitto del reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 dlgs 74/00), giacché tale ulteriore vincolo risulterebbe inutilmente apposto qualora dei beni venga disposta la confisca in relazione al reato di bancarotta o se il precedente sequestro preventivo sia mantenuto a fini conservativi, in quanto tali esiti impedirebbero al secondo sequestro, disposto in 4 relazione al reato tributario, di esplicare l'effetto cui è preordinato, e cioè la confisca del profitto di tale reato". È tanto vero quanto appena detto che, nel giustificare il sequestro per equivalente dei beni degli amministratori delle società, nella detta ordinanza genetica si fa espressa menzione della strumentalità del sequestro in esame al fine di soddisfare il debito tributario: "L'eventuale capienza dei beni di cui è stato disposto il sequestro in via diretta in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, o, comunque, la loro idoneità a soddisfare il debito tributario (privilegiato ex art. 2752 c.c.)" non impediscono "di disporre anche il sequestro per equivalente dei beni degli amministratori della società". Del resto, il capo 1 della rubrica risulta espressamente connesso al capo 5), ove si legge che "gli atti fraudolenti di cui ai capi 1) e 3)" erano "idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva" finalizzata al recupero delle imposte evase per C 14.043.826,00. Da quanto detto e, si ripete, in larga parte - specie circa il rilevantissimo debito tributario ancora in essere - non oggetto di contestazione alcuna, da parte ricorrente, si desume con assoluta chiarezza che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia scevra da vizi logici di sorta, avendo semplicemente preso atto che, quanto sottratto alla fallita, potrebbe, se lasciato nella libera disponibilità degli indagati, verosimilmente essere ulteriormente trasferito e disperso in via definitiva, pregiudicando le ragioni creditorie dello Stato per i crediti tributari. E, alla luce dello spregiudicato modus operandi del ricorrente, l'ordinanza ha dato correttamente atto della necessità di evitare che questi ponga in essere delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede: ciò che, peraltro, dipende dalla carica rivestita dal ricorrente, di legale rappresentante della società, che la amministra grazie ad essa, indipendentemente da chi ne sia socio. Al riguardo, poi, del tutto generica e, dunque, inammissibile è la deduzione circa l'assunto difetto di motivazione sulla proporzionalità della misura. Parte ricorrente rimarca come il teste d'accusa, il luogotenente di Polizia, Vincenzo AL, abbia chiarito che dei beni venduti dalla fallita alla EM Glass s.r.I., per sette milioni e mezzo di euro, quest'ultima risultava aver pagato alla EM Commerciale s.r.l. quattro milioni e mezzo di euro. Tuttavia, nulla ha dedotto con l'appello, e comunque in questa sede, circa l'oggettivo superiore valore di quanto in sequestro, al fine di rimarcare l'assunta sproporzione della misura de qua. Sicché non si comprende quale sia la lacuna motivazionale in cui sarebbe incorso il giudice d'appello e cosa avrebbe sul punto omesso di statuire. Infondate in diritto sono, infine, le ulteriori deduzioni di parte ricorrente. Anche a prescindere da quanto detto, circa la strumentalità del sequestro 5 pure al fine di far fronte al rilevantissimo debito tributario della fallita, va chiarito esser vero che la bancarotta fraudolenta distrattiva di un ramo di azienda presuppone la cessione, oltre che di singoli beni e rapporti giuridici, anche dell'avviamento commerciale (Sez. 5, n. 31703 del 03/03/2015, Rv. 264347-01), ma esser vero pure che integra certamente il reato la distrazione di quest'ultimo il trasferimento di tutti gli elementi positivi - clientela, locali, autorizzazioni, attrezzature - determinanti il detto avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272108-01). E nella specie nulla si contesta circa quanto affermato nell'ordinanza genetica, secondo cui: «dal 2016, subito dopo la creazione della "EM Glass s.r.l.", la "EM Commerciale s.r.l." ha determinato un volontario svuotamento del proprio patrimonio attraverso la cessione dei propri dipendenti, di beni strumentali in favore di quest'ultima per un valore di C 288.759,35 e di rimanenze di magazzino per un valore di C 1.706.762,68; per poi proseguire con il trasferimento di merci, negli anni 2016-2018, per un valore di C 9.606.559,17 ma pagati solo per C 4.539.043,65». Tanto che la fallita restò, di fatto, priva di qualsivoglia capacità operativa, del tutto svuotata. Ed ancora, pure a non considerare che la fallita, per quanto acclarato e in nessun modo contrastato da parte ricorrente, fosse solo per i menzionati artifici contabili in apparente attivo, al momento delle cessioni, andrebbe comunque tenuto presente che non occorre che la distrazione abbia direttamente causato il dissesto e che esso sia stato voluto o comunque prefigurato dall'agente, essendo sufficiente, per l'integrazione del delitto di pericolo in esame, che dissesto e fallimento siano effettivamente intervenuti e che la condotta abbia causato una distrazione e correlata diminuzione patrimoniale a scapito dei creditori, ove pure remota e non diretta a causare il dissesto, come si desume chiaramente dall'art. 223 r.d. 267/1942 (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01; Sez. 5, n. 29431 del 06/07/2006, Rv. 235216-01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11/11/2024 6
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le richieste del difensore di parte ricorrente, avv. Mario Girardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata o, in subordine, il rinvio per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice d'appello avverso l'ordinanza in materia di misura cautelare reale, ha rigettato il gravame proposto da RR OV, amministratore unico della EM Glass s.r.I., volto ad ottenere il dissequestro della medesima società, disposto in data 05/10/2022 dal Tribunale di Noia per il reato di bancarotta distrattiva, in danno della EM Commerciale s.r.I., in considerazione anche dell'esposizione debitoria nei confronti dell'RI pari ad euro 14.043.826,00. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46994 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 11/11/2024 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il RR. 2.1. Col primo motivo lamenta la violazione degli artt. 321, comma 1, e 125 cod. proc. pen., per motivazione apparente circa l'attualità del periculum in mora. Ha evidenziato parte ricorrente che il sequestro era stato disposto per evitare ulteriori atti dispositivi dei beni distratti, in pregiudizio ulteriore dei creditori sociali, dovendo lo stesso convertirsi, in caso di condanna, in sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., o essere seguito dalla confisca. Tuttavia, atteso che era sopraggiunto un accordo transattivo tra la EM Glass s.r.l. e la curatela fallimentare della EM Commerciale s.r.I., per un importo pari a euro 300.000,00 a soddisfacimento di tutte le pretese della massa creditoria, ciò determinava l'insussistenza del pericolo indicato nell'ordinanza genetica, essendosi in sostanza fatto fronte all'intera esposizione debitoria: sicché il rischio di aggravare le conseguenze del reato doveva dirsi del tutto scongiurato. Asserendo che l'accordo in questione non potesse avere effetto sugli illeciti penali commessi, sulle sanzioni conseguenti e sulla necessità di evitare il reiterarsi di condotte criminose, il giudice d'appello aveva negato la revoca del sequestro sulla base di una motivazione meramente apparente, tanto più in regione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il periculum in mora, ai fini del sequestro preventivo, deve presentarsi concreto ed attuale, ovvero tale da far emergere con ragionevole certezza la possibile utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quelli per cui si procede. Ha rimarcato, ancora, parte ricorrente come la società in sequestro fosse stata costituita il 22/01/2015, 7 anni prima del fallimento della EM Commerciale s.r.l. (avvenuto il 16/06/2022), allorché quest'ultima era in attivo, mentre i trasferimenti dei beni oggetto di accusa di bancarotta distrattiva erano avvenuti non oltre il 2018: dato temporale che non poteva non essere considerato nella valutazione di concretezza e attualità del periculum di reiterazione dei reati. Al riguardo, infine, si rimarca come impropriamente RR LE fosse stato indicato come socio di maggioranza della società in sequestro, avendo questi ceduto le sue quote a favore del figlio, RR OV, in data 30/07/2020. 2.2. Col secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli articoli 321, comma 1, cod. proc. pen. e 216, comma 1, numero 1, r.d. 267/1942, per essere la motivazione del provvedimento impugnato apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, avendo omesso di considerare la proporzionalità tra quanto in sequestro e l'oggetto delle condotte distrattive. Ed infatti, il provvedimento impugnato era motivato essenzialmente sulle 2 violazioni di carattere tributario, che nulla avevano a che fare col delitto posto a base del sequestro e non erano state oggetto di imputazione. In realtà, focalizzando l'attenzione sull'assunta bancarotta distrattiva, inerente attrezzature e merci, la produzione del verbale contenente la deposizione del luogotenente della Polizia, AL Vincenzo, mirava a dimostrare che non si fosse trattato di cessioni fittizie, essendo stato versato un corrispettivo congruo, che le uniche fatture non saldate riguardassero solo acquisti di merci, che non vi fosse uno stato di insolvenza all'epoca delle dette cessioni e che esse non avessero provocato il fallimento della cedente. Su tali elementi, tuttavia, il giudice d'appello aveva omesso qualsivoglia valutazione, anche solo in relazione alla proporzionalità tra l'intero patrimonio aziendale in sequestro e l'importo delle merci non pagate, che il menzionato teste aveva indicato in un valore pari a tre milioni di euro. Per giunta, la cessionaria aveva una sua autonomia organizzativa, era nata 7 anni prima del fallimento e non aveva acquisito l'intero know-how e l'avviamento della cedente: per cui, stando alla giurisprudenza di questa Corte, non si sarebbe potuto disporre il sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione del Procuratore Generale circa l'ipotizzato difetto di legittimazione dell'istante all'impugnazione del provvedimento, quale legale rappresentante della SOVEM Glass s.r.I., per essere questa ora in sequestro giudiziario e gestita da un amministratore nominato dal Tribunale. Infatti, come già evidenziato in precedenza da questa Corte: «soggetto attivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, anche nel caso di nomina di un amministratore giudiziario a seguito di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione delle quote e dell'azienda di una società, è l'amministratore di questa, in quanto il sequestro non comporta la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, rivestendo l'amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il ruolo di mero custode dei beni sequestrati e non di legale rappresentante o nuovo amministratore della società oggetto di sequestro» (Sez. 5, n. 14689 del 21/02/2020, Rv. 279151-01). Analoga conclusione non può che valere per la nomina dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro preventivo, tanto più che l'art. 104-bis, comma 1- 3 bis, disp. att. cod. proc. pen. rinvia (per i casi in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione) proprio al libro I, titolo III, d.lgs. 159/2011, per individuare «la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni»: e, dunque, anche all'art. 35, comma 5, del citato d.lgs., che delinea, si ripete, per l'amministratore il ruolo di mero custode dei beni sequestrati. 3. Come anticipato, il ricorso va disatteso. Infatti, il provvedimento impugnato ha evidenziato che: l'ipotesi d'accusa inerisse, oltre la bancarotta fraudolenta, anche reati fiscali che avevano portato ad un'esposizione debitoria verso l'RI pari ad euro 14.043.826,00, da parte della fallita, che aveva proceduto con la cessione al fine di impedire il soddisfacimento delle pretese creditorie;
tramite la registrazione di operazioni contabili fittizie, secondo il teste AL Vincenzo, si erano generati ingiustificati crediti IVA, poi utilizzati dalla stessa fallita per compensare debiti IVA propri e altrui, in quest'ultimo caso tramite l'accolto, i quali venivano estinti senza l'effettivo pagamento di denaro, con conseguente insorgere del rilevante debito verso lo Stato;
il bilancio della EM Commerciale s.r.l. risultava artificiosamente attivo sol perché basato su dati falsi;
la EM Commerciale s.r.l. era stata lentamente svuotata a favore della la EM Glass s.r.I.; era dunque necessario evitare che il RR ponesse in essere analoghi atti anche con riferimento a quest'ultima società; irrilevante era dunque l'accordo transattivo con la curatela, ininfluente sugli illeciti già commessi e su quelli futuri che avrebbero potuto esserlo in virtù della revoca del sequestro. L'ordinanza genetica, peraltro, ha chiaramente evidenziato (ed il punto non risulta censurato e deve ritenersi oramai cristallizzato) la superfluità di un ulteriore vincolo, per garantire il credito tributario, proprio perché quello apposto già svolgeva tale funzione. In particolare, si legge in essa: "la possibilità di imporre sui medesimi beni un ulteriore vincolo strumentale alla loro confisca (il sequestro preventivo a fine di confisca diretta del profitto del reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 dlgs 74/00), giacché tale ulteriore vincolo risulterebbe inutilmente apposto qualora dei beni venga disposta la confisca in relazione al reato di bancarotta o se il precedente sequestro preventivo sia mantenuto a fini conservativi, in quanto tali esiti impedirebbero al secondo sequestro, disposto in 4 relazione al reato tributario, di esplicare l'effetto cui è preordinato, e cioè la confisca del profitto di tale reato". È tanto vero quanto appena detto che, nel giustificare il sequestro per equivalente dei beni degli amministratori delle società, nella detta ordinanza genetica si fa espressa menzione della strumentalità del sequestro in esame al fine di soddisfare il debito tributario: "L'eventuale capienza dei beni di cui è stato disposto il sequestro in via diretta in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, o, comunque, la loro idoneità a soddisfare il debito tributario (privilegiato ex art. 2752 c.c.)" non impediscono "di disporre anche il sequestro per equivalente dei beni degli amministratori della società". Del resto, il capo 1 della rubrica risulta espressamente connesso al capo 5), ove si legge che "gli atti fraudolenti di cui ai capi 1) e 3)" erano "idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva" finalizzata al recupero delle imposte evase per C 14.043.826,00. Da quanto detto e, si ripete, in larga parte - specie circa il rilevantissimo debito tributario ancora in essere - non oggetto di contestazione alcuna, da parte ricorrente, si desume con assoluta chiarezza che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia scevra da vizi logici di sorta, avendo semplicemente preso atto che, quanto sottratto alla fallita, potrebbe, se lasciato nella libera disponibilità degli indagati, verosimilmente essere ulteriormente trasferito e disperso in via definitiva, pregiudicando le ragioni creditorie dello Stato per i crediti tributari. E, alla luce dello spregiudicato modus operandi del ricorrente, l'ordinanza ha dato correttamente atto della necessità di evitare che questi ponga in essere delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede: ciò che, peraltro, dipende dalla carica rivestita dal ricorrente, di legale rappresentante della società, che la amministra grazie ad essa, indipendentemente da chi ne sia socio. Al riguardo, poi, del tutto generica e, dunque, inammissibile è la deduzione circa l'assunto difetto di motivazione sulla proporzionalità della misura. Parte ricorrente rimarca come il teste d'accusa, il luogotenente di Polizia, Vincenzo AL, abbia chiarito che dei beni venduti dalla fallita alla EM Glass s.r.I., per sette milioni e mezzo di euro, quest'ultima risultava aver pagato alla EM Commerciale s.r.l. quattro milioni e mezzo di euro. Tuttavia, nulla ha dedotto con l'appello, e comunque in questa sede, circa l'oggettivo superiore valore di quanto in sequestro, al fine di rimarcare l'assunta sproporzione della misura de qua. Sicché non si comprende quale sia la lacuna motivazionale in cui sarebbe incorso il giudice d'appello e cosa avrebbe sul punto omesso di statuire. Infondate in diritto sono, infine, le ulteriori deduzioni di parte ricorrente. Anche a prescindere da quanto detto, circa la strumentalità del sequestro 5 pure al fine di far fronte al rilevantissimo debito tributario della fallita, va chiarito esser vero che la bancarotta fraudolenta distrattiva di un ramo di azienda presuppone la cessione, oltre che di singoli beni e rapporti giuridici, anche dell'avviamento commerciale (Sez. 5, n. 31703 del 03/03/2015, Rv. 264347-01), ma esser vero pure che integra certamente il reato la distrazione di quest'ultimo il trasferimento di tutti gli elementi positivi - clientela, locali, autorizzazioni, attrezzature - determinanti il detto avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272108-01). E nella specie nulla si contesta circa quanto affermato nell'ordinanza genetica, secondo cui: «dal 2016, subito dopo la creazione della "EM Glass s.r.l.", la "EM Commerciale s.r.l." ha determinato un volontario svuotamento del proprio patrimonio attraverso la cessione dei propri dipendenti, di beni strumentali in favore di quest'ultima per un valore di C 288.759,35 e di rimanenze di magazzino per un valore di C 1.706.762,68; per poi proseguire con il trasferimento di merci, negli anni 2016-2018, per un valore di C 9.606.559,17 ma pagati solo per C 4.539.043,65». Tanto che la fallita restò, di fatto, priva di qualsivoglia capacità operativa, del tutto svuotata. Ed ancora, pure a non considerare che la fallita, per quanto acclarato e in nessun modo contrastato da parte ricorrente, fosse solo per i menzionati artifici contabili in apparente attivo, al momento delle cessioni, andrebbe comunque tenuto presente che non occorre che la distrazione abbia direttamente causato il dissesto e che esso sia stato voluto o comunque prefigurato dall'agente, essendo sufficiente, per l'integrazione del delitto di pericolo in esame, che dissesto e fallimento siano effettivamente intervenuti e che la condotta abbia causato una distrazione e correlata diminuzione patrimoniale a scapito dei creditori, ove pure remota e non diretta a causare il dissesto, come si desume chiaramente dall'art. 223 r.d. 267/1942 (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01; Sez. 5, n. 29431 del 06/07/2006, Rv. 235216-01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11/11/2024 6