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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
HI GI, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3340/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B072401344/2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B072403382/2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1 impugnava una comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ER) di Milano.
La comunicazione era riferita ad una serie di atti tributari fra cui, per quel che ivi interessa, due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I (DP I) di Milano.
Preme evidenziare, per completezza espositiva, che la presente causa era dapprima avviata davanti al
Giudice ordinario, che però declinava la propria giurisdizione a favore del Giudice tributario.
Il sig. Ricorrente_1 riassumeva quindi la controversia davanti a questa Corte Tributaria.
Si costituivano nel presente giudizio sia ER sia l'Agenzia delle Entrate-DP I, concludendo entrambe per la reiezione del gravame.
All'udienza di trattazione del 16.1.2026 la causa era discussa e spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'unico ed articolato motivo di ricorso l'esponente contesta la pretesa tributaria di cui ai due sopra citati avvisi di accertamento.
Sul punto occorre premettere che il sig. Ricorrente_1 è socio nella misura del 2% del capitale della società Società_1 Srl, nei confronti della quale l'Ufficio emetteva due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2016 e 2018 relativi al maggior reddito IRES (imposta sui redditi delle società).
I due avvisi concernenti la società non erano impugnati nel termine di legge e sono quindi divenuti definitivi ed inoppugnabili (cfr. il doc. 3 allegato alle controdeduzioni dell'Agenzia DP I per la prova della regolare notificazione degli avvisi di accertamento).
L'Amministrazione accertava altresì che per i suindicati anni fiscali la società non dichiarava né effettuava alcuna ritenuta a titolo di imposta sui redditi di capitale nella misura prevista dalla legge (12,50% per l'anno
2016 e 26% per l'anno 2018).
A questo punto l'Ufficio procedeva al recupero delle somme dovute dai singoli soci, fra cui appunto il sig. Ricorrente_1.
In particolare, a fronte dell'omessa dichiarazione e dell'omesso versamento delle ritenute nei riguardi dei soci, trova applicazione nella presente fattispecie l'art. 35 del DPR n. 602 del 1973 in forza del quale quando il sostituto è iscritto a ruolo per imposte sui redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute né i relativi versamenti, il sostituito (nel caso di specie il singolo socio) è obbligato in solido.
Fermo restando quanto sopra esposto si rileva altresì che la società Società_1 ha una compagine sociale molto ristretta, formata da tre soli soci persone fisiche, per cui nella presente vicenda può operare il noto orientamento giurisprudenziale secondo il quale per le società di capitali a ristretta base sociale oppure a base familiare, gli utili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci (cfr. da ultimo, fra le tante, Cassazione civile, Sezione tributaria, ordinanza n. 13915 del 2025).
In tale caso spetta al contribuente la prova che i citati utili sono stati destinati ad altro impiego, ma tale prova non è stata concretamente offerta.
Ne consegue il rigetto integrale del gravame.
2. La particolare natura delle parti coinvolte induce la Corte a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione II, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Milano, 16 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore
IO OL AN UC
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
HI GI, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3340/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B072401344/2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B072403382/2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1 impugnava una comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ER) di Milano.
La comunicazione era riferita ad una serie di atti tributari fra cui, per quel che ivi interessa, due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I (DP I) di Milano.
Preme evidenziare, per completezza espositiva, che la presente causa era dapprima avviata davanti al
Giudice ordinario, che però declinava la propria giurisdizione a favore del Giudice tributario.
Il sig. Ricorrente_1 riassumeva quindi la controversia davanti a questa Corte Tributaria.
Si costituivano nel presente giudizio sia ER sia l'Agenzia delle Entrate-DP I, concludendo entrambe per la reiezione del gravame.
All'udienza di trattazione del 16.1.2026 la causa era discussa e spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'unico ed articolato motivo di ricorso l'esponente contesta la pretesa tributaria di cui ai due sopra citati avvisi di accertamento.
Sul punto occorre premettere che il sig. Ricorrente_1 è socio nella misura del 2% del capitale della società Società_1 Srl, nei confronti della quale l'Ufficio emetteva due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2016 e 2018 relativi al maggior reddito IRES (imposta sui redditi delle società).
I due avvisi concernenti la società non erano impugnati nel termine di legge e sono quindi divenuti definitivi ed inoppugnabili (cfr. il doc. 3 allegato alle controdeduzioni dell'Agenzia DP I per la prova della regolare notificazione degli avvisi di accertamento).
L'Amministrazione accertava altresì che per i suindicati anni fiscali la società non dichiarava né effettuava alcuna ritenuta a titolo di imposta sui redditi di capitale nella misura prevista dalla legge (12,50% per l'anno
2016 e 26% per l'anno 2018).
A questo punto l'Ufficio procedeva al recupero delle somme dovute dai singoli soci, fra cui appunto il sig. Ricorrente_1.
In particolare, a fronte dell'omessa dichiarazione e dell'omesso versamento delle ritenute nei riguardi dei soci, trova applicazione nella presente fattispecie l'art. 35 del DPR n. 602 del 1973 in forza del quale quando il sostituto è iscritto a ruolo per imposte sui redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute né i relativi versamenti, il sostituito (nel caso di specie il singolo socio) è obbligato in solido.
Fermo restando quanto sopra esposto si rileva altresì che la società Società_1 ha una compagine sociale molto ristretta, formata da tre soli soci persone fisiche, per cui nella presente vicenda può operare il noto orientamento giurisprudenziale secondo il quale per le società di capitali a ristretta base sociale oppure a base familiare, gli utili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci (cfr. da ultimo, fra le tante, Cassazione civile, Sezione tributaria, ordinanza n. 13915 del 2025).
In tale caso spetta al contribuente la prova che i citati utili sono stati destinati ad altro impiego, ma tale prova non è stata concretamente offerta.
Ne consegue il rigetto integrale del gravame.
2. La particolare natura delle parti coinvolte induce la Corte a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione II, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Milano, 16 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore
IO OL AN UC