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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 3142/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZANGARI LUANA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IDEM STEFANO che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e non Persona_1 Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 14.02.2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore enga affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La sig.ra ha già effettuato CP_1 la procedura di cambio di residenza ed è in attesa del completamento della stessa;
DISPONE che l padre tenga con sé la figlia minore con le seguenti modalità: a fine settimana alternati (2^ e 4^ settimana del mese), dall'uscita di scuola oppure dalle ore 16:00 presso la casa della madre in caso di vacanza da scuola, precisamente come segue:
➢ 2^ settimana dal venerdì sino alla domenica sera entro le ore 20:00 allorquando la accompagnerà a casa della madre;
➢ 4^ settimana dal sabato mattina dalle ore 10:00 sino al mercoledì mattina allorquando la accompagnerà a scuola;
- Giorni infrasettimanali come segue:
➢ 1^ settimana nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì con pernotto e riaccompagno a scuola al giovedì mattina;
➢ 3^ settimana nelle giornate di martedì dall'uscita di scuola, mercoledì e giovedì con pernotto e riaccompagno a scuola al venerdì mattina;
➢ 4^ settimana nella giornata di lunedì dall'uscita della scuola con pernotto presso il padre e riaccompagno a scuola al martedì mattina.
- Almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura;
ad analogo periodo di ferie avrà diritto la madre.
- Per metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio (in particolare o il 24/12 -vigilia di Natale- o il 25/12 -giorno di Natale - un anno ciascuno).
- Festività infrasettimanali e ponti in alternanza con l'altro genitore;
l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni.
- La minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata del rispettivo compleanno di questi ultimi;
mentre i compleanni della minore verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore.
- La minore trascorrerà rispettivamente con mamma e papà le ricorrenze della festa della mamma e la festa del papà.
DISPONE che ciascun genitore provveda in via diretta ed autonoma al mantenimento della figlia quando l'ha con sé e che il padre, in ragione della leggera differenza tra i giorni di visita tra le parti, versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 200,00 rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto necessitate o preventivamente concordate e documentate, oltre quelle scolastiche e quelle sportive, richiamando espressamente il Protocollo in vigore dei Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.10.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 3142/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZANGARI LUANA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IDEM STEFANO che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e non Persona_1 Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 14.02.2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore enga affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La sig.ra ha già effettuato CP_1 la procedura di cambio di residenza ed è in attesa del completamento della stessa;
DISPONE che l padre tenga con sé la figlia minore con le seguenti modalità: a fine settimana alternati (2^ e 4^ settimana del mese), dall'uscita di scuola oppure dalle ore 16:00 presso la casa della madre in caso di vacanza da scuola, precisamente come segue:
➢ 2^ settimana dal venerdì sino alla domenica sera entro le ore 20:00 allorquando la accompagnerà a casa della madre;
➢ 4^ settimana dal sabato mattina dalle ore 10:00 sino al mercoledì mattina allorquando la accompagnerà a scuola;
- Giorni infrasettimanali come segue:
➢ 1^ settimana nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì con pernotto e riaccompagno a scuola al giovedì mattina;
➢ 3^ settimana nelle giornate di martedì dall'uscita di scuola, mercoledì e giovedì con pernotto e riaccompagno a scuola al venerdì mattina;
➢ 4^ settimana nella giornata di lunedì dall'uscita della scuola con pernotto presso il padre e riaccompagno a scuola al martedì mattina.
- Almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura;
ad analogo periodo di ferie avrà diritto la madre.
- Per metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio (in particolare o il 24/12 -vigilia di Natale- o il 25/12 -giorno di Natale - un anno ciascuno).
- Festività infrasettimanali e ponti in alternanza con l'altro genitore;
l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni.
- La minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata del rispettivo compleanno di questi ultimi;
mentre i compleanni della minore verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore.
- La minore trascorrerà rispettivamente con mamma e papà le ricorrenze della festa della mamma e la festa del papà.
DISPONE che ciascun genitore provveda in via diretta ed autonoma al mantenimento della figlia quando l'ha con sé e che il padre, in ragione della leggera differenza tra i giorni di visita tra le parti, versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 200,00 rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto necessitate o preventivamente concordate e documentate, oltre quelle scolastiche e quelle sportive, richiamando espressamente il Protocollo in vigore dei Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.10.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.