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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 685/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Isernia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 053 2024 90009978 49 000 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: si riporta e chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza e prescrizione della pretesa impositiva.
Si costiuivano l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate riscossione che nel ribadire la correttezza del proprio operato davano prova dell'avvenuta notifica delle due cartelle esattoriali, il cui mancato pagamento ha determinato l'emissione dell'odierna intimazione. Ribadivano quindi che nessuna prescrizione o decadenza si era verificata e chiedevano il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è completamente infondato, al limite della lite temerararia .
L'intimazione di pagamento è fondata su due cartelle : la cartella n. 05320190000656474000 risulta notifcata a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R ricevuta in mani proprie da Ricorrente_1 il 29.11.2019 la cartella n. 05320190000058143000 con le medesime modalità in data 20/06/2019 .
Pertanto nessuna decadenza o prescrizione si è verificata.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro
259,00, omnicomprensive , in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 685/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Isernia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 053 2024 90009978 49 000 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: si riporta e chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza e prescrizione della pretesa impositiva.
Si costiuivano l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate riscossione che nel ribadire la correttezza del proprio operato davano prova dell'avvenuta notifica delle due cartelle esattoriali, il cui mancato pagamento ha determinato l'emissione dell'odierna intimazione. Ribadivano quindi che nessuna prescrizione o decadenza si era verificata e chiedevano il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è completamente infondato, al limite della lite temerararia .
L'intimazione di pagamento è fondata su due cartelle : la cartella n. 05320190000656474000 risulta notifcata a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R ricevuta in mani proprie da Ricorrente_1 il 29.11.2019 la cartella n. 05320190000058143000 con le medesime modalità in data 20/06/2019 .
Pertanto nessuna decadenza o prescrizione si è verificata.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro
259,00, omnicomprensive , in favore di ciascuna parte resistente costituita.