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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/08/2025, n. 6624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6624 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 46943/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46943/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADOLFINI Parte_1 C.F._1 ALFREDO ed elettivamente domiciliato in VIA MARCO ANTONIO COLONNA, 43 20149 MILANO presso il difensore avv. ADOLFINI ALFREDO
ATTORE contro
(C.F. e P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. Francesco Pambieri (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato in Milano, via Losanna, n. 23 presso il difensore C.F._2 avv. Francesco Pambieri CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la per sentir accogliere le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni:
“NEL MERITO
- accertare e dichiarare che in virtù di tutto quanto esposto in premessa e sulla base dei CP_1 documenti prodotti agli atti, è debitrice nei confronti del sig. della somma di € Parte_1 9.434,66 e, per l'effetto, condannare a corrispondere al sig. la somma di € CP_1 Parte_1 9.434,66, ovvero quella diversa maggiore o minore che risulterà in corso di causa ad espletata istruttoria, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo saldo. IN OGNI CASO
pagina 1 di 4 - con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, interamente rifusi in favore dell'attore, oltre oneri fiscali accessori e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014”.
Si è costituita la con comparsa di risposta del 16 marzo 2023 instando: Controparte_1
“In via preliminare, accertare che parte attrice non ha invitato parte convenuta alla negoziazione assistita e dichiarare pertanto l'improcedibilità del giudizio fino all'avveramento della condizione di procedibilità; nel merito, rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto” .
Il g.i. ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita e aggiornato la causa all'udienza del 14 settembre 2023. Preso atto dell'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita e vista l'istanza formulata dall'attore, ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 18 gennaio 2024. Con ordinanza del 23 gennaio 2024 ha:
✓ ritenuto l'ammissibilità dei capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. nn. 1,2,3 con i testi ivi indicati dall'attore Parte_2
e
[...] Tes_1
✓ ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (cap, 1,2,3, 4, 5) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 6,7,8);
✓ ammesso la convenuta alla prova contraria con la teste Testimone_2
✓ fissato l'udienza del 26 marzo 2024 ore 10.00 per l'escussione dei testi delegando per l'incombente la G.O.P. dott.ssa Francesca Malesci Baccani.
In quella sede sono stati escussi i testi e (come precisato dal Testimone_3 Testimone_2 patrono attoreo in quella sede) e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2025. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 – ter c.p.c..
La domanda è infondata e va respinta. E' noto che la ripartizione dell'onere probatorio dell'inadempimento di una obbligazione è governato dal principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533; arg. anche, tra le altre, da. Cass. 27.10.2009 n. 22666). La prova del titolo nell'ambito della compravendita di beni mobili include necessariamente quella dell'esecuzione della prestazione dedotta nella primaria delle obbligazioni che gravano sul venditore ovvero quella di consegna di cui all'art. 1476 comma primo n 1) c.c. “Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore…”. In assenza di patto contrario, il diritto alla riscossione del prezzo e, quindi, il titolo spendibile in sede giudiziaria dal venditore, non può che riguardare la prova della consegna del bene. Ciò a prescindere da quella della conclusione del contratto. Senza la prova dell'esecuzione della prestazione, la prova della formazione del vincolo pagina 2 di 4 giuridico appare inutile in quanto irrilevante a fondare il diritto al conseguimento del prezzo in via giurisdizionale. La prova della consegna della merce è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti posti dalla legge, e tale rimane anche quando siano state rilasciate bolle di consegna (Cass. III, 22 giugno 2007, n. 14594). L'onere di tale prova non può che incombere sull'attore – venditore stante la chiara ed immediata contestazione tout court della sussistenza del titolo sollevata dalla convenuta sia rispetto al contratto (per come riferito alla famigerata fattura 7/2022) sia rispetto alla consegna stessa dei beni che sarebbero stati oggetto di compravendita in quella “sede”. A fronte di tale atteggiamento processuale avrebbe dovuto dimostrare l'esecuzione della prestazione. Parte_1 A tal fine ha dedotto unicamente un capitolo di prova (il n 1) della seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.). Deduzione istruttoria, tuttavia, che non ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi. La circostanza che gli stessi appartengano alla compagine sociale della convenuta non rileva di per sé atteso che l'attore li ha indicati come testimoni non deducendo altrimenti alcun'altra prova. La teste non ha fornito alcuna informazione circa l'esecuzione della prestazione, Testimone_3 avendo, tra l'altro affermato di non ricordare la fattura 7/2022 altrui né di essere al corrente dei messagg p tra il venditore e la figlia. La teste è stata, di contro, perentoria laddove ha affermato:” Non è vera la circostanza Testimone_2 di cui al il Sig. in quel periodo ci ha consegnato della merce ma non era quella Pt_1 indicata nella fattura doc. 1 che mi viene rammostrato, mentre con riguardo ai messaggi scambiati di cui al doc. n. 2 che mi viene mostrato preciso che della merce è stata consegnata ma non riguarda la fattura doc.1:..”. Va premesso che la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite ( infra Cass. VI-III, Ord. 30 settembre 2021, n. 26547). In questo caso non si pone alcuna questione intrinseca di attendibilità della dichiarazione sotto il profilo oggettivo non essendovi alcun elemento di fatto neanche allegato dalla parte attrice a supporto della individuazione del fatto giuridico “consegna della cosa”. Nella stessa fattura azionata non vi è indicato, nonostante la genesi unilaterale del documento, alcun elemento riguardante l'esecuzione della prestazione. Da qui la stessa irrilevanza di un giudizio di attendibilità o meno della teste in quanto il fatto stesso necessario ai fini della prova del titolo non è stato allegato in termini processuali dall'attore Ad abundatiam, comunque, non si ravvisano elementi di distonia rappresentativa della percezione che la teste possa aver avuto della realtà fattuale sicchè può predicarsi, al contrario, la prova dell'accertamento negativo del fatto allegato in modo “stringato” dall'attore: la mancata consegna della cosa. Questo accertamento assorbe quello della prova della conclusione del contratto, per come allegato dall'attore, e contestato dalla convenuta, essendo inutile ai fini della odierna azione creditoria. Peraltro, pagina 3 di 4 giova sottolineare come l'impianto probatorio documentale dell'attore si fondi su una deduzione istruttoria documentale di per sé “generica” ovvero la produzione dell'estratto delle “conversazioni” intrattenute (sulla piattaforma telematica whatsapp) anche con i due testimoni dalle quali dovrebbe ritrarsi la fondatezza della pretesa. Orbene non può obliterarsi la circostanza che l'attore abbia riversato in giudizio:
- un file di ben 59 pagine (doc. 2 fasc. ); Pt_1
- recante un coacervo di conversazioni con diversi soggetti in modo indistinto;
- inclusivo di un arco temporale che va dal 2019 al 2022 quando la fattura per cui è causa si riferirebbe ad un contratto concluso nel 2022;
- priva di qualsivoglia allegazione in via assertiva tanto in citazione che nelle memorie circa la portata e rilevanza delle sue risultanze. Questa valutazione cinge tanto la prova della consegna che quella della stessa conclusione del contratto.
Tanto basta per rigettare la pretesa attorea essendo irrilevante ogni altra considerazione ex art. 2697 c.c. (compreso il tema dell'asserito acconto).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla e Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 28 agosto 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46943/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADOLFINI Parte_1 C.F._1 ALFREDO ed elettivamente domiciliato in VIA MARCO ANTONIO COLONNA, 43 20149 MILANO presso il difensore avv. ADOLFINI ALFREDO
ATTORE contro
(C.F. e P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. Francesco Pambieri (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato in Milano, via Losanna, n. 23 presso il difensore C.F._2 avv. Francesco Pambieri CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la per sentir accogliere le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni:
“NEL MERITO
- accertare e dichiarare che in virtù di tutto quanto esposto in premessa e sulla base dei CP_1 documenti prodotti agli atti, è debitrice nei confronti del sig. della somma di € Parte_1 9.434,66 e, per l'effetto, condannare a corrispondere al sig. la somma di € CP_1 Parte_1 9.434,66, ovvero quella diversa maggiore o minore che risulterà in corso di causa ad espletata istruttoria, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo saldo. IN OGNI CASO
pagina 1 di 4 - con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, interamente rifusi in favore dell'attore, oltre oneri fiscali accessori e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014”.
Si è costituita la con comparsa di risposta del 16 marzo 2023 instando: Controparte_1
“In via preliminare, accertare che parte attrice non ha invitato parte convenuta alla negoziazione assistita e dichiarare pertanto l'improcedibilità del giudizio fino all'avveramento della condizione di procedibilità; nel merito, rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto” .
Il g.i. ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita e aggiornato la causa all'udienza del 14 settembre 2023. Preso atto dell'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita e vista l'istanza formulata dall'attore, ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 18 gennaio 2024. Con ordinanza del 23 gennaio 2024 ha:
✓ ritenuto l'ammissibilità dei capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. nn. 1,2,3 con i testi ivi indicati dall'attore Parte_2
e
[...] Tes_1
✓ ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (cap, 1,2,3, 4, 5) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 6,7,8);
✓ ammesso la convenuta alla prova contraria con la teste Testimone_2
✓ fissato l'udienza del 26 marzo 2024 ore 10.00 per l'escussione dei testi delegando per l'incombente la G.O.P. dott.ssa Francesca Malesci Baccani.
In quella sede sono stati escussi i testi e (come precisato dal Testimone_3 Testimone_2 patrono attoreo in quella sede) e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2025. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 – ter c.p.c..
La domanda è infondata e va respinta. E' noto che la ripartizione dell'onere probatorio dell'inadempimento di una obbligazione è governato dal principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533; arg. anche, tra le altre, da. Cass. 27.10.2009 n. 22666). La prova del titolo nell'ambito della compravendita di beni mobili include necessariamente quella dell'esecuzione della prestazione dedotta nella primaria delle obbligazioni che gravano sul venditore ovvero quella di consegna di cui all'art. 1476 comma primo n 1) c.c. “Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore…”. In assenza di patto contrario, il diritto alla riscossione del prezzo e, quindi, il titolo spendibile in sede giudiziaria dal venditore, non può che riguardare la prova della consegna del bene. Ciò a prescindere da quella della conclusione del contratto. Senza la prova dell'esecuzione della prestazione, la prova della formazione del vincolo pagina 2 di 4 giuridico appare inutile in quanto irrilevante a fondare il diritto al conseguimento del prezzo in via giurisdizionale. La prova della consegna della merce è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti posti dalla legge, e tale rimane anche quando siano state rilasciate bolle di consegna (Cass. III, 22 giugno 2007, n. 14594). L'onere di tale prova non può che incombere sull'attore – venditore stante la chiara ed immediata contestazione tout court della sussistenza del titolo sollevata dalla convenuta sia rispetto al contratto (per come riferito alla famigerata fattura 7/2022) sia rispetto alla consegna stessa dei beni che sarebbero stati oggetto di compravendita in quella “sede”. A fronte di tale atteggiamento processuale avrebbe dovuto dimostrare l'esecuzione della prestazione. Parte_1 A tal fine ha dedotto unicamente un capitolo di prova (il n 1) della seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.). Deduzione istruttoria, tuttavia, che non ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi. La circostanza che gli stessi appartengano alla compagine sociale della convenuta non rileva di per sé atteso che l'attore li ha indicati come testimoni non deducendo altrimenti alcun'altra prova. La teste non ha fornito alcuna informazione circa l'esecuzione della prestazione, Testimone_3 avendo, tra l'altro affermato di non ricordare la fattura 7/2022 altrui né di essere al corrente dei messagg p tra il venditore e la figlia. La teste è stata, di contro, perentoria laddove ha affermato:” Non è vera la circostanza Testimone_2 di cui al il Sig. in quel periodo ci ha consegnato della merce ma non era quella Pt_1 indicata nella fattura doc. 1 che mi viene rammostrato, mentre con riguardo ai messaggi scambiati di cui al doc. n. 2 che mi viene mostrato preciso che della merce è stata consegnata ma non riguarda la fattura doc.1:..”. Va premesso che la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite ( infra Cass. VI-III, Ord. 30 settembre 2021, n. 26547). In questo caso non si pone alcuna questione intrinseca di attendibilità della dichiarazione sotto il profilo oggettivo non essendovi alcun elemento di fatto neanche allegato dalla parte attrice a supporto della individuazione del fatto giuridico “consegna della cosa”. Nella stessa fattura azionata non vi è indicato, nonostante la genesi unilaterale del documento, alcun elemento riguardante l'esecuzione della prestazione. Da qui la stessa irrilevanza di un giudizio di attendibilità o meno della teste in quanto il fatto stesso necessario ai fini della prova del titolo non è stato allegato in termini processuali dall'attore Ad abundatiam, comunque, non si ravvisano elementi di distonia rappresentativa della percezione che la teste possa aver avuto della realtà fattuale sicchè può predicarsi, al contrario, la prova dell'accertamento negativo del fatto allegato in modo “stringato” dall'attore: la mancata consegna della cosa. Questo accertamento assorbe quello della prova della conclusione del contratto, per come allegato dall'attore, e contestato dalla convenuta, essendo inutile ai fini della odierna azione creditoria. Peraltro, pagina 3 di 4 giova sottolineare come l'impianto probatorio documentale dell'attore si fondi su una deduzione istruttoria documentale di per sé “generica” ovvero la produzione dell'estratto delle “conversazioni” intrattenute (sulla piattaforma telematica whatsapp) anche con i due testimoni dalle quali dovrebbe ritrarsi la fondatezza della pretesa. Orbene non può obliterarsi la circostanza che l'attore abbia riversato in giudizio:
- un file di ben 59 pagine (doc. 2 fasc. ); Pt_1
- recante un coacervo di conversazioni con diversi soggetti in modo indistinto;
- inclusivo di un arco temporale che va dal 2019 al 2022 quando la fattura per cui è causa si riferirebbe ad un contratto concluso nel 2022;
- priva di qualsivoglia allegazione in via assertiva tanto in citazione che nelle memorie circa la portata e rilevanza delle sue risultanze. Questa valutazione cinge tanto la prova della consegna che quella della stessa conclusione del contratto.
Tanto basta per rigettare la pretesa attorea essendo irrilevante ogni altra considerazione ex art. 2697 c.c. (compreso il tema dell'asserito acconto).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla e Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 28 agosto 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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