CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. VA D'AN Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 243/2025 del R.G.V.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado
da
nato ad [...] il giorno 8.6.1966, e Parte_1 Parte_2
nata ad [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avvocato
[...]
PEC: Parte_1 Email_1
con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni congiunte per i ricorrenti:
1) Dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Diocesano Agrigentino in data 08.04.2024, munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in data 26.11.2024, oramai divenuta definitiva.
1 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
3) Porre le spese di procedura e gli onorari di causa a carico del procuratore costituito.
Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 3.6.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata
[...]
efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Diocesano Agrigentino in data 8.4.2024, dichiarata esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 26.11.2024, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario, da loro contratto ad
Agrigento il 14.2.2003, “per grave difetto di discrezione di giudizio circa i doveri e diritti matrimoniali, da parte di entrambi i coniugi, e per incapacità dell'uomo di assumere gli obblighi essenziali matrimoniali, per cause di natura psichica”.
2. Instaurato il contraddittorio col P.G., che il 12.6.2025 ha chiesto l'accoglimento del ricorso, il procedimento è stato assunto in deliberazione in esito alla camera di consiglio del 17.9.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda proposta congiuntamente dalle parti va accolta.
4. È noto che, ai sensi dell'art. 8 n. 2 del c.d. Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985
n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali
Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
2 a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
5. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, celebrato ad Agrigento
e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo nel corso del quale è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa delle parti, constando che la il hanno presentato un libello in qualità di “co-attori”. Pt_2 Pt_1
6. Va peraltro tenuto conto della definitività della decisione, decretata il
26.11.2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di “superiore organo ecclesiastico di controllo” ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
7. Non consta che davanti al giudice italiano sia pendente altro procedimento avente lo stesso oggetto.
8. Per quanto attiene ai motivi e all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, il matrimonio tra le parti è stato dichiarato nullo per grave difetto di discrezione di giudizio circa i doveri e diritti matrimoniali, da parte di entrambi i coniugi, e per incapacità dell'uomo di assumere gli obblighi essenziali matrimoniali, per cause di natura psichica, ovverosia per motivi che non ostano all'accoglimento della domanda.
È stato infatti condivisibilmente ritenuto che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave, anche in uno soltanto dei coniugi, della “capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali”, al pari dell'incapacità psichica assumendi onera
3 coniugalia non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento, come nella specie è appunto avvenuto avuto riguardo alle dichiarazioni testimoniali assunte dal Tribunale Ecclesiastico, poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico e ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale (Cass. n. 1262/2011; n. 19691/2014). La comunanza del primo vizio ad entrambi i coniugi, non pone, peraltro, necessità di ulteriori accertamenti in ordine alla buona fede.
9. Il riconoscimento dei citati vizi, indipendentemente da qualsiasi considerazione in ordine alla durata della convivenza (la convivenza triennale
"come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è infatti oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio), valutato congiuntamente al fatto che, in sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione dei "bona matrimonii", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria, con acquisizione di nuovi materiali probatori), esaurisce l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
10. Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico e la domanda dei ricorrenti va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
11. Trattandosi di decisione emessa su ricorso congiunto, non v'è materia di regolamentazione delle spese tra le parti.
4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, sentito il procuratore dei ricorrenti e il
Procuratore Generale, dichiara efficace in Italia la sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Diocesano Agrigentino, in data 8.4.2024, dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 26.11.2024, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto ad
Agrigento il 14.2.2003 presso la , e trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Agrigento, al n° 8, Parte II,
Serie A, dell'anno 2003, da nata ad [...] il Parte_2
28.11.1968, e nato ad [...] il giorno 8.6.1966. Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento di procedere ai prescritti conseguenziali adempimenti.
Lascia a carico solidale dei ricorrenti le spese del giudizio dagli stessi sostenute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 settembre 2025.
Il Presidente est.
VA D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. VA D'AN Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 243/2025 del R.G.V.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado
da
nato ad [...] il giorno 8.6.1966, e Parte_1 Parte_2
nata ad [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avvocato
[...]
PEC: Parte_1 Email_1
con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni congiunte per i ricorrenti:
1) Dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Diocesano Agrigentino in data 08.04.2024, munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in data 26.11.2024, oramai divenuta definitiva.
1 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
3) Porre le spese di procedura e gli onorari di causa a carico del procuratore costituito.
Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 3.6.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata
[...]
efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Diocesano Agrigentino in data 8.4.2024, dichiarata esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 26.11.2024, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario, da loro contratto ad
Agrigento il 14.2.2003, “per grave difetto di discrezione di giudizio circa i doveri e diritti matrimoniali, da parte di entrambi i coniugi, e per incapacità dell'uomo di assumere gli obblighi essenziali matrimoniali, per cause di natura psichica”.
2. Instaurato il contraddittorio col P.G., che il 12.6.2025 ha chiesto l'accoglimento del ricorso, il procedimento è stato assunto in deliberazione in esito alla camera di consiglio del 17.9.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda proposta congiuntamente dalle parti va accolta.
4. È noto che, ai sensi dell'art. 8 n. 2 del c.d. Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985
n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali
Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
2 a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
5. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, celebrato ad Agrigento
e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo nel corso del quale è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa delle parti, constando che la il hanno presentato un libello in qualità di “co-attori”. Pt_2 Pt_1
6. Va peraltro tenuto conto della definitività della decisione, decretata il
26.11.2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di “superiore organo ecclesiastico di controllo” ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
7. Non consta che davanti al giudice italiano sia pendente altro procedimento avente lo stesso oggetto.
8. Per quanto attiene ai motivi e all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, il matrimonio tra le parti è stato dichiarato nullo per grave difetto di discrezione di giudizio circa i doveri e diritti matrimoniali, da parte di entrambi i coniugi, e per incapacità dell'uomo di assumere gli obblighi essenziali matrimoniali, per cause di natura psichica, ovverosia per motivi che non ostano all'accoglimento della domanda.
È stato infatti condivisibilmente ritenuto che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave, anche in uno soltanto dei coniugi, della “capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali”, al pari dell'incapacità psichica assumendi onera
3 coniugalia non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento, come nella specie è appunto avvenuto avuto riguardo alle dichiarazioni testimoniali assunte dal Tribunale Ecclesiastico, poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico e ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale (Cass. n. 1262/2011; n. 19691/2014). La comunanza del primo vizio ad entrambi i coniugi, non pone, peraltro, necessità di ulteriori accertamenti in ordine alla buona fede.
9. Il riconoscimento dei citati vizi, indipendentemente da qualsiasi considerazione in ordine alla durata della convivenza (la convivenza triennale
"come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è infatti oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio), valutato congiuntamente al fatto che, in sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione dei "bona matrimonii", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria, con acquisizione di nuovi materiali probatori), esaurisce l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
10. Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico e la domanda dei ricorrenti va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
11. Trattandosi di decisione emessa su ricorso congiunto, non v'è materia di regolamentazione delle spese tra le parti.
4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, sentito il procuratore dei ricorrenti e il
Procuratore Generale, dichiara efficace in Italia la sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Diocesano Agrigentino, in data 8.4.2024, dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 26.11.2024, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto ad
Agrigento il 14.2.2003 presso la , e trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Agrigento, al n° 8, Parte II,
Serie A, dell'anno 2003, da nata ad [...] il Parte_2
28.11.1968, e nato ad [...] il giorno 8.6.1966. Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento di procedere ai prescritti conseguenziali adempimenti.
Lascia a carico solidale dei ricorrenti le spese del giudizio dagli stessi sostenute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 settembre 2025.
Il Presidente est.
VA D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
5