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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 257/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE OLIVERI;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VALENTINA
SCHILIRO';
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: pensione di anzianità;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, l'odierno appellante esponeva: che, giusta domanda di pensione n° 2038841300073, presentata in data 18/02/2020, aveva chiesto all sede di Catania, il riconoscimento e la liquidazione della CP_1
pensione di vecchiaia con il sistema del calcolo contributivo;
in data 26/03/2020 la domanda era stata respinta e pertanto egli aveva proposto ricorso al competente
Comitato Provinciale il 16/04/2021, chiedendo, ai fini dell'accoglimento della domanda, che venisse “neutralizzata” la contribuzione figurativa relativa al periodo del servizio militare, erroneamente accreditata nell'estratto contributivo, ostativa all'applicazione del calcolo con il sistema contributivo;
il predetto ricorso era stato accolto e in data 06/05/2021 era stata liquidata la prestazione cat.
VOCOM n° 36046754, ma con decorrenza errata, successiva alla rinuncia all'accredito figurativo;
pertanto aveva adito il Giudice del lavoro al fine di chiedere la retrodatazione della prestazione a data antecedente.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con la sentenza n. 3489, pubblicata il 17.10.2022, appellata dal soccombente.
Instauratosi il contraddittorio, l resisteva al gravame. CP_1
La causa era decisa all'esito dell'udienza 30/01/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di appello, censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui afferma che “Il nodo centrale della domanda giudiziale attiene alla pretesa di retrodatare la liquidazione del trattamento pensionistico a data antecedente la rinuncia all'accredito figurativo dei contributi maturati durante il servizio militare. La pretesa è del tutto priva di fondamento. Dalle concordi deduzioni delle parti si ricava che la rinuncia all'accredito della contribuzione per il servizio militare rappresentata il presupposto di fatto per l'insorgenza del diritto al trattamento pensionistico. In conseguenza di ciò, difettando il presupposto necessario per la maturazione del relativo diritto, non è possibile retrodatare la decorrenza della pensione al periodo antecedente alla rinuncia al citato accredito figurativo”. L'appellante deduce, che il giudice di prime cure non ha applicato correttamente quanto disposto dal Legislatore in materia di contribuzione figurativa (D. Lgs n°564/1996, D. Lgs n°278/98 e art. 8 Legge 155/81) e quanto acclarato dalla circolare n° 11/2013 in ordine alla rinunciabilità a detta CP_1
contribuzione. Rileva a tal fine che il giudicante non ha approfondito le motivazioni a sostegno del ricorso di primo grado, ritenendo lo stesso infondato in virtù della rinuncia all'accredito figurativo.
2. L'appello è infondato. E' pacifico che dopo l'accoglimento del ricorso amministrativo e la rinuncia alla contribuzione figurativa accreditata in favore dell'appellante in relazione al periodo di servizio militare, l , acconsentendo CP_1
alla rinuncia, ha liquidato la pensione di vecchiaia con il calcolo previsto dal sistema contributivo.
Antecedentemente alla rinuncia, dichiarata il 13.1.2020, era precluso all'appellante l'accesso alla pensione di vecchiaia con il sistema del calcolo contributivo, avendo contribuzione figurativa accreditata per un periodo anteriore al gennaio 1996. E' rimasto incontestato quanto affermato dall ovvero che, CP_1
originariamente iscritto alla gestione separata con decorrenza aprile 1996, a seguito di accertamento d'ufficio, era stato poi iscritto con decorrenza Parte_1
dall'aprile 1999 alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali come soggetto privo di anzianità contributiva e quindi con applicazione di massimali superiori rispetto a quelli applicati ai “vecchi iscritti”, ma per tali anni aveva prodotto redditi inferiori ai minimali della gestione;
l'odierno appellante aveva chiesto, quindi, il 3.12.2019, che gli fosse accreditata la contribuzione figurativa, salvo poi rinunciarvi, con conseguente accesso al calcolo con il sistema contributivo.
Prima della rinuncia pertanto difettavano i presupposti per ottenere la pensione.
Questa è stata liquidata sulla base dei contributi versati da aprile 1999 ad aprile
2016 e con decorrenza da febbraio 2020, come si evince dal prospetto di liquidazione prodotto dallo stesso appellante. La decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda (e alla rinuncia alla contribuzione figurativa) è corretta e l'appellante, peraltro, nemmeno indica la data anteriore dalla quale avrebbe maturato il diritto alla pensione, con evidente difetto di allegazione.
3. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 1458,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 30/01/2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese