Articolo 10 della Legge 3 agosto 1998, n. 269
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 agosto 1998
Art. 10. (Fatto commesso all'estero) 1. L' articolo 604 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresi quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ".
Entrata in vigore il 11 agosto 1998
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