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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 906/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv. Pierpaolo Andreoni e Massimo Lalla ed elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata :
- Email_1
Email_2
- OPPONENTE -
CONTRO
(CF Controparte_1
PI in persona del legale rappresentante e pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell' in Rimini, CP_1
Via Macanno n. 25
- OPPOSTO –
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da finalizzata Parte_1 all'accertamento giudiziale della insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione d'ufficio alla gestione alla Gestione Commercianti in qualità di titolare di impresa individuale attiva dal 19/05/2011 svolgente attività di “commercio su aree pubbliche non alimentare su posteggio” e della conseguente inesistenza della pretesa contributiva vantata dall' con l'Avviso di Addebito n. 437 CP_2 2023 00006783 87 000 formato dall' ( notificato in data 01\02\2024) del CP_2 valore di € 37.807,74 relativo a contribuzione fissa IVS dovuta alla Gestione Commercianti per il periodo 05/2016-12/2022 e relative sanzioni , è risultato immeritevole di accoglimento .
A titolo di premessa generale, va ricordato che la disciplina della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dalla L. n. 662 del 1966 art. 1 comma 203 che così sostituisce la L. n. 160 del
1975 art. 29 primo comma:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale.
Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.
Sul criterio della abitualità e prevalenza di cui al comma 203, lett. a) e c) si è pronunciata Cass. SS.UU. n. 3240/2010, rilevando che "la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno". Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa.
Quanto sopra esposto non esclude, comunque, che, come evidenziato anche dalle
SS.UU., debba essere in primo luogo verificato se ricorrano tutti i requisiti previsti dall' art. 1 comma 203 L. n. 662 del 1996 per l'iscrizione alla Gestione commercianti: in particolare, se l'interessato sia titolare o gestore in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
se abbia la piena responsabilità dell'impresa ed assuma tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (eccezion fatta per i soci di s.r.l.); se partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
se sia in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o se sia iscritto in albi, registri o ruoli.
Nel caso di specie è allora documentalmente provato come :
− la ricorrente svolge attività di commercio su aree pubbliche non alimentare presso il Comune di Vasto : attività questa che può essere esercitata esclusivamente da una persona fisica in possesso della prescritta autorizzazione;
− la ditta individuale della ricorrente , che risulta attiva alla Camera di Commercio, non aveva alcun dipendente e/o collaboratore.
− la ricorrente non ha svolto né svolge alcuna diversa attività lavorativa;
− i contratti di cessione prodotti dalla ricorrente non risultano registrati e non hanno data certa;
- nel documento 4 allegato al ricorso la ha dichiarato con valore Pt_1 confessorio “ …quest'anno ( 2018) ho deciso di tenere io il box e di non affittare a terzi la mia attività…”.
- nel doc.n.7 allegato al ricorso la riferisce testualmente di avere “ Pt_1
…vissuto a Vasto per sei anni per motivi lavorativi (negozio di bigiotteria/abbigliamento)…”.
Ne discende come risulti corretta la sua iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti per l'attività abituale e prevalente ex art. 1, comma 203 della legge n. 662/1996 svolta dalla ricorrente .
A fronte di tali rilievi, l' può correttamente presumere l'obbligo di CP_2 iscrizione alla Gestione Commercianti : sarebbe stato onere esclusivo della ricorrente superare con prova contraria la suddetta presunzione e, in particolare, dimostrare la propria estraneità all'attività aziendale o, comunque, la presenza di altri soggetti deputati al perseguimento dell'oggetto sociale.
Non avendo la ricorrente adeguatamente provato, non solo e non tanto la propria estraneità ad alcuna attività volta al perseguimento dell'oggetto sociale, quanto piuttosto che altri soggetti siano a ciò dediti, deve ritenersi corretta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti disposta dall' . CP_2
Tardivamente proposta e quindi inammissibile è l'eccezione sollevata dalla elativa ai presunti vizi formali dell'AVA . Pt_1
Infatti nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora , deve proposta l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni ampiamente scaduto nel caso di specie in cui l'AVA è stato notificato in data 01\02\2024 e l'opposizione è stata proposta in data 07\03\2024 .
Le spese del giudizio , in dispositivo liquidate , cedono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da
[...] con ricorso depositato in data 7\03\2024, disattesa ogni Parte_1 altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_2
1) Rigetta l'opposizione .
2) Condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese CP_2 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 3.604,00 oltre oneri riflessi nella misura del 23,80 % e spese generali al 15 % come per legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 13\02\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'