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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa RI PI DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1060/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4000/2025, del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Pietrosanti ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Velletri, Via Privata Jori n. 17; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
RI PI TE (, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , conveniva in giudizio l chiedendo al giudice adito di Parte_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice designato, ogni contraria istanza CP_ disattesa: a) Dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dall in data 02.08.2023 con cui è stata richiesta la restituzione della complessiva somma di € 4.049,14 ovvero dichiararne l'irripetibilità, condannando l alla restituzione di tutte CP_2 le somme medio tempore recuperate a tale titolo oltre agli accessori di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”. Esponeva la ricorrente di aver presentato in data 25.2.2020, domanda di pensione di vecchiaia;
che l accoglieva la domanda CP_2 precisando l'importo in € 515,07, comprensivo di integrazione al minimo spettante in base ai redditi posseduti;
che l'importo della pensione senza integrazione era pari a € 420,37; che con provvedimento del 17.7.2020, l confermava quanto comunicato CP_2 precedentemente e la prestazione veniva posta in pagamento;
che in data 2.8.2023 l' comunicava l' esistenza di un indebito pari a € 4.049,14 e che l' importo della CP_2 pensione era stato ricalcolato sulla base della comunicazione dei redditi per l' anno 2020; che parte ricorrente impugnava il provvedimento con ricorso amministrativo che veniva respinto. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente argomentava in merito alla irripetibilità delle somme richieste in forza degli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge 412/91. Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_2 siccome infondato in fatto ed in diritto. Il Tribunale affermava che “Il ricorso è infondato. Come fatto rilevare dall CP_2 nel caso in esame “Non potendosi applicare alla fattispecie in esame l'art. 13 della l. n. 412/91, di interpretazione autentica dell'art. 52 della l. 88/89, si deve applicare il generale principio enunciato nell'art. 2033 cod. civ., secondo cui «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato». Pertanto, dato il generale principio enunciato nell'art. 2033 cod. civ ne deriva che il recupero dell'indebito è pienamente legittimo. L'art. 2033 del cod. civ. stabilisce che chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto corrisposto indebitamente. Tale impostazione appare in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 26580/2024 in cui viene ribadita l'applicazione del rimedio di cui all' art. 2033 c.c. in tema di indebito previdenziale. Orbene, atteso che nel caso in esame, CP_ quanto dedotto dall' circa il superamento dei limiti reddituali non è stato in alcun modo contestato dalla parte ricorrente, il ricorso va respinto. Atteso il reddito della parte ricorrente, le spese di lite vanno compensate”. Pertanto, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 29.4.2025 ha proposto appello. Parte_1
L si è costituito, opponendosi all'avverso gravame. CP_2
Invero, con l'atto di appello la censura la sentenza del Tribunale per Pt_1
1) “1. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 88/89 così come interpretata dall'art. 13 della legge 412/91”. Sostiene l'appellante che la sentenza gravata “risulta essere del tutto erronea oltre che smentita dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, la quale – contrariamente a quanto sancito dal Giudice di prime cure – non ha mai affermato (neanche con la sentenza citata) l'applicazione tout court delle disposizioni di cui all'art. 2033 c.c. agli indebiti aventi natura previdenziale … giova sottolineare che nel caso di specie la sig.ra - oltre ad Parte_1 aver da sempre dichiarato i propri redditi all'Amministrazione Pubblica – ha CP_ altresì comunicato all in sede di domanda amministrativa di essere coniugata con il sig. , facendo presente che quest'ultimo non Parte_2 CP_ era titolare di altri redditi oltre quelli direttamente versati dall stesso, essendo il coniuge titolare di una prestazione pensionistica versata dall come da Certificazione Unica presente in atti (doc. 07 del CP_1 fascicolo di primo grado) … Va da sé, dunque, che nessun dolo possa essere attribuito alla ricorrente (peraltro mai eccepito da controparte) né è CP_ possibile sostenere che l non fosse stato a conoscenza dei redditi percepiti alla luce di quanto chiarito non solo dalla giurisprudenza costante CP_ ma anche dall stesso, il quale con circolare n. 195 del 30.11.2015 ha affermato che “L'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all ”. CP_1
Chiarito quanto sopra e tenuto conto che sia la ricorrente sia il marito di quest'ultima sig. hanno sempre regolarmente dichiarato la Parte_2 propria condizione reddituale (già prima della presentazione della domanda) a mezzo 730 presenti in atti (08 Dichiarazioni dei redditi coniugali 2020 – 09 Dichiarazioni dei redditi coniugali 2021 – 10 Dichiarazioni dei redditi coniugali 2022 del fascicolo di primo grado) ne deriva che nessun dolo possa essere imputabile alla sig.ra e conseguentemente nessuna Pt_1 richiesta restitutoria possa essere avanzata nei suoi confronti.”; 2) “2. Violazione dei principi costituenti diritto vivente in materia di prestazioni indebite”. Dice appellante: “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura CP_ (previdenziale o assistenziale) erogata dall' stesso e che quindi l CP_1 già conosce.”.
L'appello è fondato. Infatti, è noto che “In tema di indebito previdenziale [la pensione di vecchiaia ha natura previdenziale, ndr], l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta CP_ nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 29689 del 19/11/2024
Del pari, “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo).”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019. Al riguardo, è comunque sufficiente richiamare, in merito, quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità del tutto in conformità con il sopra richiamato indirizzo, che ha avuto modo, altresì, di precisare che “In tema di indebito assistenziale
[tanto più in quello previdenziale n.d.r.], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020. Da ultimo non può non richiamarsi quanto ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall' a titolo di trattamento pensionistico di anzianità CP_2 carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso già prima della liquidazione della pensione e nel corso CP_2 dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore)”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 10337 del 18/04/2023. CP_ Ebbene, nel caso di specie, l avrebbe ben potuto conoscere esso stesso la situazione reddituale dell'appellante a prescindere dalla sua dichiarazione al riguardo, ma, nel caso di specie, non omessa perché fiscalmente comunicata e, di certo, non omessa per suo atteggiamento o intento doloso, di cui non v'è prova alcuna. Ne consegue l'accoglimento del gravame e, in integrale riforma dell'appellata CP_ sentenza, deve dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito preteso dall nei confronti della . CP_3
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
- in integrale riforma dell'appellata sentenza, dichiara l'irripetibilità dell'indebito CP_ preteso dall nei confronti dell'appellante;
- condanna l alla restituzione di tutte le somme recuperate a tale titolo oltre CP_2 agli accessori di legge;
- condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che CP_2 liquida, per il primo grado, in € 852,00 e in € 962,00, per il presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA e distrazione ex art. 93 c.p.c. Roma, 18.11.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
ILPRESIDENTE Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa RI PI DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1060/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4000/2025, del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Pietrosanti ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Velletri, Via Privata Jori n. 17; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
RI PI TE (, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , conveniva in giudizio l chiedendo al giudice adito di Parte_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice designato, ogni contraria istanza CP_ disattesa: a) Dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dall in data 02.08.2023 con cui è stata richiesta la restituzione della complessiva somma di € 4.049,14 ovvero dichiararne l'irripetibilità, condannando l alla restituzione di tutte CP_2 le somme medio tempore recuperate a tale titolo oltre agli accessori di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”. Esponeva la ricorrente di aver presentato in data 25.2.2020, domanda di pensione di vecchiaia;
che l accoglieva la domanda CP_2 precisando l'importo in € 515,07, comprensivo di integrazione al minimo spettante in base ai redditi posseduti;
che l'importo della pensione senza integrazione era pari a € 420,37; che con provvedimento del 17.7.2020, l confermava quanto comunicato CP_2 precedentemente e la prestazione veniva posta in pagamento;
che in data 2.8.2023 l' comunicava l' esistenza di un indebito pari a € 4.049,14 e che l' importo della CP_2 pensione era stato ricalcolato sulla base della comunicazione dei redditi per l' anno 2020; che parte ricorrente impugnava il provvedimento con ricorso amministrativo che veniva respinto. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente argomentava in merito alla irripetibilità delle somme richieste in forza degli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge 412/91. Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_2 siccome infondato in fatto ed in diritto. Il Tribunale affermava che “Il ricorso è infondato. Come fatto rilevare dall CP_2 nel caso in esame “Non potendosi applicare alla fattispecie in esame l'art. 13 della l. n. 412/91, di interpretazione autentica dell'art. 52 della l. 88/89, si deve applicare il generale principio enunciato nell'art. 2033 cod. civ., secondo cui «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato». Pertanto, dato il generale principio enunciato nell'art. 2033 cod. civ ne deriva che il recupero dell'indebito è pienamente legittimo. L'art. 2033 del cod. civ. stabilisce che chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto corrisposto indebitamente. Tale impostazione appare in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 26580/2024 in cui viene ribadita l'applicazione del rimedio di cui all' art. 2033 c.c. in tema di indebito previdenziale. Orbene, atteso che nel caso in esame, CP_ quanto dedotto dall' circa il superamento dei limiti reddituali non è stato in alcun modo contestato dalla parte ricorrente, il ricorso va respinto. Atteso il reddito della parte ricorrente, le spese di lite vanno compensate”. Pertanto, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 29.4.2025 ha proposto appello. Parte_1
L si è costituito, opponendosi all'avverso gravame. CP_2
Invero, con l'atto di appello la censura la sentenza del Tribunale per Pt_1
1) “1. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 88/89 così come interpretata dall'art. 13 della legge 412/91”. Sostiene l'appellante che la sentenza gravata “risulta essere del tutto erronea oltre che smentita dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, la quale – contrariamente a quanto sancito dal Giudice di prime cure – non ha mai affermato (neanche con la sentenza citata) l'applicazione tout court delle disposizioni di cui all'art. 2033 c.c. agli indebiti aventi natura previdenziale … giova sottolineare che nel caso di specie la sig.ra - oltre ad Parte_1 aver da sempre dichiarato i propri redditi all'Amministrazione Pubblica – ha CP_ altresì comunicato all in sede di domanda amministrativa di essere coniugata con il sig. , facendo presente che quest'ultimo non Parte_2 CP_ era titolare di altri redditi oltre quelli direttamente versati dall stesso, essendo il coniuge titolare di una prestazione pensionistica versata dall come da Certificazione Unica presente in atti (doc. 07 del CP_1 fascicolo di primo grado) … Va da sé, dunque, che nessun dolo possa essere attribuito alla ricorrente (peraltro mai eccepito da controparte) né è CP_ possibile sostenere che l non fosse stato a conoscenza dei redditi percepiti alla luce di quanto chiarito non solo dalla giurisprudenza costante CP_ ma anche dall stesso, il quale con circolare n. 195 del 30.11.2015 ha affermato che “L'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all ”. CP_1
Chiarito quanto sopra e tenuto conto che sia la ricorrente sia il marito di quest'ultima sig. hanno sempre regolarmente dichiarato la Parte_2 propria condizione reddituale (già prima della presentazione della domanda) a mezzo 730 presenti in atti (08 Dichiarazioni dei redditi coniugali 2020 – 09 Dichiarazioni dei redditi coniugali 2021 – 10 Dichiarazioni dei redditi coniugali 2022 del fascicolo di primo grado) ne deriva che nessun dolo possa essere imputabile alla sig.ra e conseguentemente nessuna Pt_1 richiesta restitutoria possa essere avanzata nei suoi confronti.”; 2) “2. Violazione dei principi costituenti diritto vivente in materia di prestazioni indebite”. Dice appellante: “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura CP_ (previdenziale o assistenziale) erogata dall' stesso e che quindi l CP_1 già conosce.”.
L'appello è fondato. Infatti, è noto che “In tema di indebito previdenziale [la pensione di vecchiaia ha natura previdenziale, ndr], l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta CP_ nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 29689 del 19/11/2024
Del pari, “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo).”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019. Al riguardo, è comunque sufficiente richiamare, in merito, quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità del tutto in conformità con il sopra richiamato indirizzo, che ha avuto modo, altresì, di precisare che “In tema di indebito assistenziale
[tanto più in quello previdenziale n.d.r.], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020. Da ultimo non può non richiamarsi quanto ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall' a titolo di trattamento pensionistico di anzianità CP_2 carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso già prima della liquidazione della pensione e nel corso CP_2 dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore)”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 10337 del 18/04/2023. CP_ Ebbene, nel caso di specie, l avrebbe ben potuto conoscere esso stesso la situazione reddituale dell'appellante a prescindere dalla sua dichiarazione al riguardo, ma, nel caso di specie, non omessa perché fiscalmente comunicata e, di certo, non omessa per suo atteggiamento o intento doloso, di cui non v'è prova alcuna. Ne consegue l'accoglimento del gravame e, in integrale riforma dell'appellata CP_ sentenza, deve dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito preteso dall nei confronti della . CP_3
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
- in integrale riforma dell'appellata sentenza, dichiara l'irripetibilità dell'indebito CP_ preteso dall nei confronti dell'appellante;
- condanna l alla restituzione di tutte le somme recuperate a tale titolo oltre CP_2 agli accessori di legge;
- condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che CP_2 liquida, per il primo grado, in € 852,00 e in € 962,00, per il presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA e distrazione ex art. 93 c.p.c. Roma, 18.11.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
ILPRESIDENTE Dr. Alberto Celeste