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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1170/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, nel presente procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1170/2024 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
SCARNATO, domiciliata come in atti ricorrente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rapp.te legale p.t., in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso congiuntamente disgiuntamente dagli Controparte_2 avv.ti GILDA AVENA E UMBERTO FERRATO domiciliato come in atti resistente
OGGETTO: indebito CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.03.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' e la CP_1
deducendo di aver ricevuto, in data 6 febbraio 2024, la notifica dei seguenti avvisi di CP_2 addebito: avviso n. 334 2024 0000081413 000 di € 2.293,89 per revoca disoccupazione agricola dal 01/2006 al 12/2006; avviso n. 334 2024 0000081312 000 di € 1.701,30 per revoca disoccupazione agricola dal 01/2007 al 12/2007; avviso n. 334 2024 0000081211 000di € 692,59 per revoca disoccupazione agricola dal 01/2008 al 12/2008; avviso n. 334 2024 0000081514 000 di € 2.507,21 per revoca disoccupazione agricola DAL 01/2011 al 12/2011; avviso n. 334 2024 0000085958 000 di € 1.371,37 per revoca disoccupazione agricola dal 01/2013 al 12/2013 Ha eccepito, al riguardo, l'intervenuta prescrizione quinquennale e la decadenza ex Art. 25 D.lgs. n. 46/1999, nonché l'irripetibilità delle somme per assenza di malafede e la mancata prova dell'esistenza del credito.
1 Ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione inaudita altera parte, di dichiarare nulli, inefficaci e/o annullare gli avvisi impugnati, con vittoria di spese di lite da distrarre. CP_ L' costituito tempestivamente, ha, in via preliminare, eccepito il difetto di legittimazione passiva della e l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in quanto tardivamente CP_2 proposta. Nel merito ha dedotto: che nella fattispecie opera la prescrizione decennale, interrotta dalla notifica della comunicazione di indebito nonché dalle precedenti comunicazioni inviate entro il termine prescrizionale suddetto, decorrente dalla data dei rispettivi pagamenti e che, in ogni caso opererebbe la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.
8. c.c.; che le giornate di lavoro agricolo relative agli anni 2006, 2007, 2008 e 2011 risultano cancellate a seguito di sentenza della Corte D'appello di Catanzaro numero 262 del 22 febbraio 2016 mentre il disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura per l'anno 2013 è avvenuto con il DDL " ", notificato con pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di Controparte_3 variazione per il quale è maturata decadenza dall'impugnativa. L'istituto ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e di estromettere la nel merito, di rigettare la domanda perché inammissibile e/o Controparte_2 infondata, con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo restitutorio per cui è giudizio e al pagamento degli importi per cui è causa;
il tutto con vittoria di spese e competenze.
La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, il Giudicante decide la causa con sentenza sulla base delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate, per l'udienza sostituita del 05.11.2025, solo nell'interesse della ricorrente.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Tanto premesso si osserva che l'odierna domanda deve essere qualificata come di accertamento CP_ negativo del diritto dell' alla ripetizione di somme già corrisposte sul presupposto del carattere indebito del pagamento effettuato;
invero parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto in pagamento le somme di cui è chiesta la restituzione eccependo, infatti, la prescrizione. A tali rilievi consegue l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall' in quanto parte ricorrente non chiede una prestazione previdenziale ma reagisce ad CP_1 una pretesa restitutoria dell' medesimo. CP_1
Con riferimento alla eccepita decadenza, va evidenziato che la normativa richiamata da parte ricorrente è inconferente al caso che ci occupa. La disposizione, infatti, fa riferimento alla procedura esattoriale in vigore sino al dicembre 2010 che, in forza del D.Lgs.46/99, imponeva all'Istituto di iscrivere a ruolo i crediti contributivi ed all'Esattoria di emettere la relativa cartella esattoriale fino al 2011. Successivamente, invece, in base all'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010 la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente. E, infatti, l'atto che controparte impugna non è una cartella esattoriale, ma un avviso. Ne consegue che non vi è più alcuna iscrizione a ruolo né alcun termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
2 Ad ogni modo, si ricorda che la decadenza non ha natura sostanziale, ma meramente processuale, e dunque non estingue il diritto dell'ente creditore (per tutte Cass. 3486/16). Ne consegue che l'eventuale intervenuta decadenza comporterebbe l'annullamento della singola cartella, ma non inciderebbe sul diritto di credito dell' , che può essere riscosso con le ordinarie modalità CP_1 giudiziarie Ebbene, come noto, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione. In ragione di ciò, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è infondata, atteso che CP_ l' ha fornito prova sia della notifica (oltre che degli avvisi) delle precedenti comunicazioni con le quali parte ricorrente è stata resa edotta della circostanza del pagamento di somme indebite per gli anni in contestazione a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, sia della data in cui sono stati effettuati gli indebiti pagamenti (in nessun modo contestata dalla ricorrente). CP_ Invero in allegato alla memoria dell' è stata offerta idonea documentazione, in particolare (tenuto conto che tutti gli avvisi di addebito sono stati notificati il 06.02.2024):
- per l'avviso di addebito 334 2024 0000081514 000 (indebito dal 01/01/2011 al 31/12/2011) vi è prova del pagamento, avvenuto il 27.11.2015, nonché prova della notifica a mezzo raccomandata del precedente avviso di mora del 20.04.2017 ricevuto dalla ricorrente il 19.05.2017, quindi prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme;
ha fatto seguito al predetto atto l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto.
- per l'avviso di addebito 33420240000081312 000 (indebito dal 01/01/2007 al 31/12/2007) vi è prova del pagamento, avvenuto il 22.07.2008, nonché prova della notifica a mezzo raccomandata del precedente avviso di mora del 20.04.2017 ricevuto dalla ricorrente il 05.05.2017, quindi prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme;
ha fatto seguito al predetto atto l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto
- per l'avviso di addebito 334 2024 0000081211 000 (indebito dal 01/01/2008 al 31/12/2008) vi è prova del pagamento, avvenuto l'11.08.2009, nonché prova della notifica a mezzo raccomandata del precedente avviso di mora del 20.04.2017 ricevuto dalla ricorrente il 05.05.2017, quindi prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme;
ha fatto seguito al predetto atto l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto;
- per l'avviso di addebito 334 2024 0000085958 000 (indebito dal 01/01/2013 al 31/12/2013) vi è prova del pagamento, avvenuto il 19.11.2014 nonché prova della notifica a mezzo raccomandata del precedente avviso di mora del 01.10.2018 ricevuto dalla ricorrente il 22.10.2018, quindi prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme;
ha fatto seguito al predetto atto l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto,
- per l'avviso di addebito 334 2024 0000081413 000 (indebito dal 01/01/2006 al 31/12/2006) vi è prova del pagamento, avvenuto il 09.10.2007, nonché prova della notifica a mezzo
3 raccomandata del precedente avviso di mora del 20.04.2017 ricevuto dalla ricorrente il 05.05.2017 quindi prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme;
ha fatto seguito al predetto atto l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto Va, inoltre, evidenziato che parte ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento delle prestazioni oggetto degli avvisi di addebito impugnati non avendo né allegato né provato l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo oggetto di ripetizione.
CP_ E, anzi, l' ha prodotto agli atti del giudizio la sentenza della Corte D'appello di Catanzaro numero 262 del 22 febbraio 2016 che ha rigettato la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli nelle annualità 2006, 2007, 2008 e 2011 da cui era stata cancellata a seguito di accertamento ispettivo sulla effettività della prestazione lavorativa (vedi sentenza in atti). È indubbio, che la ricorrente non poteva che essere a conoscenza di tale sentenza per cui è da escludere la sua buona fede. Per ciò che concerne, invece, l'annualità 2013 anche qui parte ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento delle prestazioni oggetto degli avvisi di addebito impugnati. Inoltre, il disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura per l'anno 2013 è avvenuto con il DDL " ", notificato con pubblicazione telematica degli elenchi Controparte_3 CP_ trimestrali di variazione sul sito dell' dal 15.09.2017 al 16.10.2017, il tutto sulla scorta degli accertamenti di cui al verbale ispettivo del 04.04.2017 (vedi secondo elenco nominativo CP_ trimestrale 2017 prodotto dall' . CP_ L' al riguardo eccepisce maturata decadenza dall'impugnativa. L'eccezione coglie nel segno. Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato (a far data dal 21.12.2008) a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133 , - è stato in seguito ripristinato (a far data dal 06.07.2011) per effetto dell'art. 38 comma 5 del D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (cosìCass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813).
4 A tale orientamento è stata data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost. A seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura sorge, quindi, a carico CP_ dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata dall' mediante la proposizione di un ricorso amministrativo (nelle forme previste dall'art. 11, d.lgs. 375/1993), ovvero dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d.l. 7/1970, convertito nella l. 83/1970, secondo il quale “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Dalla documentazione allegata si evince che l'elenco nominativo relativo al secondo trimestre dell'anno 2017 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato è rimasto pubblicato sul CP_ sito internet dell' dal 15.09.2017 al 16.10.2017. Successivamente, con comunicazione del 1° ottobre 2018, ricevuta dalla ricorrente il 22.10.2018, CP_ l' avvisava quest'ultima che erano stati corrisposti trattamenti di famiglia e indennità di disoccupazione non spettanti per l'anno 2013, indicando l'importo delle prestazioni già corrisposte e divenute indebite. In data 06.02.2024 la ricorrente ha, inoltre, ricevuto la comunicazione di indebito, nella quale è stata specificata la ragione sottesa all'azione di recupero intrapresa dall' , ovvero la revoca della disoccupazione agricola e degli assegni al nucleo CP_1 familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con il II elenco di variazione del 15.09.2017. CP_ Ora, nel caso di specie, l' resistente ha documentato (vedi all. fasc. la cancellazione CP_1 della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità qui di interesse a seguito degli accertamenti ispettivi (vedi verbale in atti) dai quali è emersa la fittizietà del suo rapporto di lavoro. La ricorrente ha omesso di adire la Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) di prima istanza entro il termine di trenta giorni, decorrente dal 16.10.2017 (ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale) o, al massimo, dal 22.10.2018, né ha proposto l'azione giudiziaria nel successivo termine di 120 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970. Ne consegue che, alla data di deposito del ricorso (18.03.2024), il termine di legge era abbondantemente spirato.
5 L'omessa impugnazione della cancellazione determina l'incontestabilità dell'indebito previdenziale. Posto che in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970 (cfr. Cass. N. 6229/2019) la pretesa restitutoria dell' si rivela fondata. CP_1
Del resto, il principio di irripetibilità delle prestazioni percepite in buona fede opera soltanto per i trattamenti pensionistici e non anche per le altre prestazioni previdenziali e, quindi, non può CP_ essere utilmente invocato dalla ricorrente per trattenere, comunque, le indennità che l' assume di averle indebitamente erogato. Il rigetto del ricorso comporta il rigetto della domanda riconvenzionale con cui parte resistente ha chiesto la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo restitutorio per cui è giudizio e al pagamento degli importi per cui è causa, attesa la sopravvivenza dei titoli esecutivi impugnati. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Assunta Pacelli - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 25.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, nel presente procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1170/2024 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
SCARNATO, domiciliata come in atti ricorrente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rapp.te legale p.t., in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso congiuntamente disgiuntamente dagli Controparte_2 avv.ti GILDA AVENA E UMBERTO FERRATO domiciliato come in atti resistente
OGGETTO: indebito CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.03.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' e la CP_1
deducendo di aver ricevuto, in data 6 febbraio 2024, la notifica dei seguenti avvisi di CP_2 addebito: avviso n. 334 2024 0000081413 000 di € 2.293,89 per revoca disoccupazione agricola dal 01/2006 al 12/2006; avviso n. 334 2024 0000081312 000 di € 1.701,30 per revoca disoccupazione agricola dal 01/2007 al 12/2007; avviso n. 334 2024 0000081211 000di € 692,59 per revoca disoccupazione agricola dal 01/2008 al 12/2008; avviso n. 334 2024 0000081514 000 di € 2.507,21 per revoca disoccupazione agricola DAL 01/2011 al 12/2011; avviso n. 334 2024 0000085958 000 di € 1.371,37 per revoca disoccupazione agricola dal 01/2013 al 12/2013 Ha eccepito, al riguardo, l'intervenuta prescrizione quinquennale e la decadenza ex Art. 25 D.lgs. n. 46/1999, nonché l'irripetibilità delle somme per assenza di malafede e la mancata prova dell'esistenza del credito.
1 Ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione inaudita altera parte, di dichiarare nulli, inefficaci e/o annullare gli avvisi impugnati, con vittoria di spese di lite da distrarre. CP_ L' costituito tempestivamente, ha, in via preliminare, eccepito il difetto di legittimazione passiva della e l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in quanto tardivamente CP_2 proposta. Nel merito ha dedotto: che nella fattispecie opera la prescrizione decennale, interrotta dalla notifica della comunicazione di indebito nonché dalle precedenti comunicazioni inviate entro il termine prescrizionale suddetto, decorrente dalla data dei rispettivi pagamenti e che, in ogni caso opererebbe la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.
8. c.c.; che le giornate di lavoro agricolo relative agli anni 2006, 2007, 2008 e 2011 risultano cancellate a seguito di sentenza della Corte D'appello di Catanzaro numero 262 del 22 febbraio 2016 mentre il disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura per l'anno 2013 è avvenuto con il DDL " ", notificato con pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di Controparte_3 variazione per il quale è maturata decadenza dall'impugnativa. L'istituto ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e di estromettere la nel merito, di rigettare la domanda perché inammissibile e/o Controparte_2 infondata, con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo restitutorio per cui è giudizio e al pagamento degli importi per cui è causa;
il tutto con vittoria di spese e competenze.
La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, il Giudicante decide la causa con sentenza sulla base delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate, per l'udienza sostituita del 05.11.2025, solo nell'interesse della ricorrente.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Tanto premesso si osserva che l'odierna domanda deve essere qualificata come di accertamento CP_ negativo del diritto dell' alla ripetizione di somme già corrisposte sul presupposto del carattere indebito del pagamento effettuato;
invero parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto in pagamento le somme di cui è chiesta la restituzione eccependo, infatti, la prescrizione. A tali rilievi consegue l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall' in quanto parte ricorrente non chiede una prestazione previdenziale ma reagisce ad CP_1 una pretesa restitutoria dell' medesimo. CP_1
Con riferimento alla eccepita decadenza, va evidenziato che la normativa richiamata da parte ricorrente è inconferente al caso che ci occupa. La disposizione, infatti, fa riferimento alla procedura esattoriale in vigore sino al dicembre 2010 che, in forza del D.Lgs.46/99, imponeva all'Istituto di iscrivere a ruolo i crediti contributivi ed all'Esattoria di emettere la relativa cartella esattoriale fino al 2011. Successivamente, invece, in base all'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010 la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente. E, infatti, l'atto che controparte impugna non è una cartella esattoriale, ma un avviso. Ne consegue che non vi è più alcuna iscrizione a ruolo né alcun termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
2 Ad ogni modo, si ricorda che la decadenza non ha natura sostanziale, ma meramente processuale, e dunque non estingue il diritto dell'ente creditore (per tutte Cass. 3486/16). Ne consegue che l'eventuale intervenuta decadenza comporterebbe l'annullamento della singola cartella, ma non inciderebbe sul diritto di credito dell' , che può essere riscosso con le ordinarie modalità CP_1 giudiziarie Ebbene, come noto, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione. In ragione di ciò, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è infondata, atteso che CP_ l' ha fornito prova sia della notifica (oltre che degli avvisi) delle precedenti comunicazioni con le quali parte ricorrente è stata resa edotta della circostanza del pagamento di somme indebite per gli anni in contestazione a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, sia della data in cui sono stati effettuati gli indebiti pagamenti (in nessun modo contestata dalla ricorrente). CP_ Invero in allegato alla memoria dell' è stata offerta idonea documentazione, in particolare (tenuto conto che tutti gli avvisi di addebito sono stati notificati il 06.02.2024):
- per l'avviso di addebito 334 2024 0000081514 000 (indebito dal 01/01/2011 al 31/12/2011) vi è prova del pagamento, avvenuto il 27.11.2015, nonché prova della notifica a mezzo raccomandata del precedente avviso di mora del 20.04.2017 ricevuto dalla ricorrente il 19.05.2017, quindi prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme;
ha fatto seguito al predetto atto l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto.
- per l'avviso di addebito 33420240000081312 000 (indebito dal 01/01/2007 al 31/12/2007) vi è prova del pagamento, avvenuto il 22.07.2008, nonché prova della notifica a mezzo raccomandata del precedente avviso di mora del 20.04.2017 ricevuto dalla ricorrente il 05.05.2017, quindi prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme;
ha fatto seguito al predetto atto l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto
- per l'avviso di addebito 334 2024 0000081211 000 (indebito dal 01/01/2008 al 31/12/2008) vi è prova del pagamento, avvenuto l'11.08.2009, nonché prova della notifica a mezzo raccomandata del precedente avviso di mora del 20.04.2017 ricevuto dalla ricorrente il 05.05.2017, quindi prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme;
ha fatto seguito al predetto atto l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto;
- per l'avviso di addebito 334 2024 0000085958 000 (indebito dal 01/01/2013 al 31/12/2013) vi è prova del pagamento, avvenuto il 19.11.2014 nonché prova della notifica a mezzo raccomandata del precedente avviso di mora del 01.10.2018 ricevuto dalla ricorrente il 22.10.2018, quindi prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme;
ha fatto seguito al predetto atto l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto,
- per l'avviso di addebito 334 2024 0000081413 000 (indebito dal 01/01/2006 al 31/12/2006) vi è prova del pagamento, avvenuto il 09.10.2007, nonché prova della notifica a mezzo
3 raccomandata del precedente avviso di mora del 20.04.2017 ricevuto dalla ricorrente il 05.05.2017 quindi prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme;
ha fatto seguito al predetto atto l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto Va, inoltre, evidenziato che parte ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento delle prestazioni oggetto degli avvisi di addebito impugnati non avendo né allegato né provato l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo oggetto di ripetizione.
CP_ E, anzi, l' ha prodotto agli atti del giudizio la sentenza della Corte D'appello di Catanzaro numero 262 del 22 febbraio 2016 che ha rigettato la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli nelle annualità 2006, 2007, 2008 e 2011 da cui era stata cancellata a seguito di accertamento ispettivo sulla effettività della prestazione lavorativa (vedi sentenza in atti). È indubbio, che la ricorrente non poteva che essere a conoscenza di tale sentenza per cui è da escludere la sua buona fede. Per ciò che concerne, invece, l'annualità 2013 anche qui parte ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento delle prestazioni oggetto degli avvisi di addebito impugnati. Inoltre, il disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura per l'anno 2013 è avvenuto con il DDL " ", notificato con pubblicazione telematica degli elenchi Controparte_3 CP_ trimestrali di variazione sul sito dell' dal 15.09.2017 al 16.10.2017, il tutto sulla scorta degli accertamenti di cui al verbale ispettivo del 04.04.2017 (vedi secondo elenco nominativo CP_ trimestrale 2017 prodotto dall' . CP_ L' al riguardo eccepisce maturata decadenza dall'impugnativa. L'eccezione coglie nel segno. Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato (a far data dal 21.12.2008) a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133 , - è stato in seguito ripristinato (a far data dal 06.07.2011) per effetto dell'art. 38 comma 5 del D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (cosìCass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813).
4 A tale orientamento è stata data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost. A seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura sorge, quindi, a carico CP_ dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata dall' mediante la proposizione di un ricorso amministrativo (nelle forme previste dall'art. 11, d.lgs. 375/1993), ovvero dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d.l. 7/1970, convertito nella l. 83/1970, secondo il quale “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Dalla documentazione allegata si evince che l'elenco nominativo relativo al secondo trimestre dell'anno 2017 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato è rimasto pubblicato sul CP_ sito internet dell' dal 15.09.2017 al 16.10.2017. Successivamente, con comunicazione del 1° ottobre 2018, ricevuta dalla ricorrente il 22.10.2018, CP_ l' avvisava quest'ultima che erano stati corrisposti trattamenti di famiglia e indennità di disoccupazione non spettanti per l'anno 2013, indicando l'importo delle prestazioni già corrisposte e divenute indebite. In data 06.02.2024 la ricorrente ha, inoltre, ricevuto la comunicazione di indebito, nella quale è stata specificata la ragione sottesa all'azione di recupero intrapresa dall' , ovvero la revoca della disoccupazione agricola e degli assegni al nucleo CP_1 familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con il II elenco di variazione del 15.09.2017. CP_ Ora, nel caso di specie, l' resistente ha documentato (vedi all. fasc. la cancellazione CP_1 della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità qui di interesse a seguito degli accertamenti ispettivi (vedi verbale in atti) dai quali è emersa la fittizietà del suo rapporto di lavoro. La ricorrente ha omesso di adire la Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) di prima istanza entro il termine di trenta giorni, decorrente dal 16.10.2017 (ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale) o, al massimo, dal 22.10.2018, né ha proposto l'azione giudiziaria nel successivo termine di 120 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970. Ne consegue che, alla data di deposito del ricorso (18.03.2024), il termine di legge era abbondantemente spirato.
5 L'omessa impugnazione della cancellazione determina l'incontestabilità dell'indebito previdenziale. Posto che in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970 (cfr. Cass. N. 6229/2019) la pretesa restitutoria dell' si rivela fondata. CP_1
Del resto, il principio di irripetibilità delle prestazioni percepite in buona fede opera soltanto per i trattamenti pensionistici e non anche per le altre prestazioni previdenziali e, quindi, non può CP_ essere utilmente invocato dalla ricorrente per trattenere, comunque, le indennità che l' assume di averle indebitamente erogato. Il rigetto del ricorso comporta il rigetto della domanda riconvenzionale con cui parte resistente ha chiesto la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo restitutorio per cui è giudizio e al pagamento degli importi per cui è causa, attesa la sopravvivenza dei titoli esecutivi impugnati. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Assunta Pacelli - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 25.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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