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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 869/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
09/05/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 05/04/2025 da e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. CERRETO ALESSANDRA, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) in data 09/09/1995; rilevato che, in costanza di matrimonio, le parti divenivano genitori di nata il Persona_1
15/08/2005, maggiorenne economicamente autosufficiente;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito sentenza passata in giudicato del 05/04/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il nove settembre 1995 nel Comune di Capua (anno 1995 Numero 50 Parte II Serie A Ufficio 2); 1 2) Nulla disporsi, in ordine al diritto di visita della LA oramai maggiorenne nonché Per_1 autonoma economicamente, in quanto titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'azienda Social School srls;
3) Revoca dell'assegno di mantenimento mensile in favore della LA;
Persona_1
4) Il sig. conferma tutte le statuizioni patrimoniali in favore della IA, che Parte_2 ivi si ripetono, nonché quelle di godimento di immobile nel periodo estivo, in favore della ex coniuge, di cui al punto n. 6 e 7 della separazione consensuale. Il sig. nella Parte_2 qualità di proprietario di un appartamento in Sardegna, facente parte del complesso residenziale , denominato “ Le Vele di Porto San Paolo” sito nel comune di Loiri Porto San Paolo, composto da 4 vani e descritto catastalmente, al foglio n. 235, particella 1614, subalterno 42, come riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Loiri Porto San Paolo, riconosce il diritto alla signora di poter dimorare nello stesso, nel solo mese di luglio di ogni anno. Parte_1
La signora avrà la responsabilità di ordinaria amministrazione del bene, Parte_1 limitatamente al solo mese di luglio, ovvero dal primo giorno del mese fino all'ultimo, se effettivamente lo avrà occupato. Alcuna limitazione temporale viene disposta nei confronti della IA , la quale potrà restare con il padre anche per tutto il mese di agosto. Per Persona_1
l'effetto, escluso il periodo che va dal primo al trentuno luglio, l'immobile che ci occupa sarà nel godimento del sig. ; Parte_2
5) Il sig. dichiara di confermare tutte le statuizioni patrimoniali già Parte_2 formalizzate ex art 2645 ter c.c., inerenti la destinazione dei suoi beni immobili in favore della IA (si allega atto di destinazione beni per fini meritevoli di tutela) rogito avente Per_1 numero di repertorio 7715 raccolta 6127, del 04/08/2021 redatto innanzi al Notaio Avv. Oreste
De Nicola - Santa Maria Capua Vetere. La ratio del rogito viene nuovamente convalidata dal ricorrente, al fine di consentire alla IA l'utilizzo di ogni reddito prodotto dagli immobili Per_1 per i suoi bisogni di crescita professionale e lavorativa, pertanto, né la parte destinante né la parte beneficiaria potranno utilizzare gli immobili e i loro frutti, con modalità e finalità diverse da quelle stabilite nell'atto notarile (si produce atto notarile);
6) I ricorrenti rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa di natura economica e dichiarano di aver disciplinato, già in precedenza, ogni questione di natura patrimoniale e quindi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA (CE) il
09/09/1995 da , nata a [...] il Parte_1
26/02/1969, e da , nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 50, parte II, serie A, anno 1995);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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