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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 20901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20901 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU RA -Presidente - Sent. n. 485 sez. MA AI LO IO CC GI NO FA UN - Relatore - UP – 19/03/2025 R.G.N. 38099/2024 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da KA EN nato in [...] il [...]; KA IM nato in [...] il [...]; NI ZZ nato a [...] il [...]; AV TR nato a [...] il [...]; RI GI nato a [...] il [...]; NO ON nato in [...] il [...]; GN ER nato a [...] il [...]; GN AN nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico dei medesimi;
avverso la sentenza del 13.03.2024 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GI NO;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Molino IE che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Udite le conclusioni dei difensori degli imputati, avv.ti Monteverde RI per AV TR e anche in sostituzione dell'avv.to Colciago Ivan per NI ZZ, ME RI per NO ON che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1. Con sentenza del 13.3.2024, la corte di appello di Torino riformava solo parzialmente la sentenza del tribunale di Novara del 27.4.2022 così Penale Sent. Sez. 3 Num. 20901 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/03/2025 confermandosi talune decisioni di condanna nei confronti, per quanto di interesse, degli odierni ricorrenti, i quali, con i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione prospettando i motivi di impugnazione di seguito illustrati. 1bis. Con l’unico motivo proposto LI IM e EN deducono in ordine ai capi 30 e 25 il vizio di violazione di legge processuale e di carenza di motivazione, per mancata risposta al motivo di gravame con il quale si era obiettato, riguardo al capo 25, che i viaggi di LI IM in Massa Carrara sarebbero avvenuti all'insaputa del cugino UR, con IM che avrebbe incassato a sua insaputa del denaro, trattenendolo per sé. Così da essere estraneo allo spaccio operato da UR, avendo egli per tale condotta litigato con il cugino. Si aggiunge, nel motivo citato, che non sarebbero emersi viaggi di EN LI a Massa Carrara e inoltre, la condotta di riscossione di danaro costituirebbe un post factum non punibile. La carenza di motivazione emergerebbe anche riguardo al capo 30. Si chiedeva al riguardo la assoluzione a favore dei due AT per mancanza di elementi probatori e in particolare per IM, la cui presenza all’incontro in una pizzeria di Novara, da cui il primo giudice avrebbe desunto il coinvolgimento dei AT LI in una transazione illecita, non sarebbe stata mai dimostrata. Quanto poi ai motivi della presenza di EN, si osserva che con il gravame si era rappresentato che sarebbe controversa e comunque neutra la presenza di EN. Non emergendo alcun ruolo di EN nell’incontro. Aggiungendosi che il dichiarante NO avrebbe escluso che EN si occupasse di cocaina. 2. NO ON, deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, rilevando di avere contestato il consistente aumento per la continuazione, avendo, nel medesimo contesto, detenuto e poi ceduto la stessa sostanza stupefacente. Come si ricaverebbe dai capi di imputazione, Così nel rapporto tra i capi 5 e 6 e tra il capo 8 e altri capi. Laddove poi, nel capo 11 si tratterebbe della cessione di stupefacenti di cui al capo 3 e 4. E nel capo 134 la cessione di stupefacenti di cui ai capi 1, 2, 3, 4. Vi sarebbero poi i capi 16, 18, 21, ove non si specificherebbe la provenienza della stupefacente ma sarebbe verosimile ritenere che fosse proveniente da quello indicato nei capi precedenti. Tutti casi che, secondo la difesa, sarebbero connotati da contiguità temporale e di luogo così da emergere una progressione criminosa. In via subordinata, ove si dovesse ritenere che la doglianza proposta in appello fosse stata limitata solo al profilo della pena, come ritenuto dalla corte di appello, si eccepisce la carenza di motivazione, atteso che a fronte di una richiesta di riduzione di pena con riguardo all’aumento per la continuazione, esso sarebbe stato effettuato indistintamente in misura di 3 mesi per ogni reato, senza distinguere le cessioni e detenzioni singole da quelle collegate ad altro capo di imputazione. 3. NI ZZ con il primo motivo deduce la mancanza e illogicità della motivazione e il vizio di violazione di legge in ordine all’art. 73 commi 1 e 1 bis del DPR 309/90. La Corte non avrebbe illustrato quali siano gli indici dimostrativi del fatto per cui gli incontri con il KO sarebbero stati giustificati dalla gestione di un sistema di spaccio e non da una mera reciproca conoscenza o, al più, una connivenza del ricorrente, rispetto a condotte criminali del coimputato. Non si sarebbe spiegato come le conversazioni captate deporrebbero per un contributo del ricorrente rispetto alla condotta di detenzione e spaccio, anche in assenza a suo carico di sequestri e perquisizioni. Né si sarebbe fatta applicazione dei principi in materia di valutazione della cd. droga parlata. Non si sarebbe spiegata la ragione del ritenuto riferimento delle conversazioni a traffici di cocaina e per ingenti quantità. Si sarebbe poi ritenuto di sovvertire l’onere probatorio richiedendo una prospettazione alternativa alla difesa. Si contesta, poi, la rilevazione di un tipo di colloquio estraneo a quello tipico tra pusher e cliente, e che sia mantenuta con coerenza la tesi che tale MI fosse il canale di approvvigionamento del KO. Sarebbe altresì contraddittoria la tesi della corte per cui non vi sarebbero elementi dimostrativi di un interesse dell’imputato all’acquisto o vendita di sostanza stupefacente, atteso che poi la stessa corte avrebbe concluso che il ricorrente sarebbe stato in contatto con il KO in reciproca “coordinazione in funzione o in occasione degli approvvigionamenti che il KO organizzava e/o effettuava”. Così da una parte escludendo che il ricorrente fosse un acquirente e dall’altra sostenendo che fosse organizzatore e curatore di cessioni a terzi. Trascurando poi la insussistenza di elementi a ciò funzionali, come l’interesse per i costi o per problemi legati all’approvvigionamento. 4. Con il secondo motivo proposto, NI ZZ ha sollevato il vizio di mancanza di motivazione e di violazione di legge in ordine all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90, a fronte sia del dato qualitativo e ponderale sia della personalità dell’imputato, dei mezzi e modalità di azione. Tanto in ragione della mancata emersione di elementi circa le eventuali cessioni di stupefacente e circa la qualificazione e quantificazione della droga, anche in assenza altresì di sequestri di sostanza. Mancherebbe ogni illustrazione a supporto del diniego della fattispecie e i giudici avrebbero fatto riferimento solo al dato ponderale teoricamente stimabile in base ad un singolo sequestro. Operato però a carico del KO. 5. IC AV con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per travisamento di prova decisiva ed il vizio di violazione di legge. Gli indizi valorizzati non sarebbero persuasivi né univoci, come il riferimento alla circostanza per cui “gli passava un sacchetto”, e si contesta la avvenuta dimostrazione di sostanze stupefacenti e per uso non personale. Mancherebbe anche la concordanza degli indizi, emergendo circostanze a-specifiche, né essi sarebbero gravi e precisi. Da qui una motivazione contraddittoria e la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. Si contesta il rilievo dato dai giudici ad un bigliettino con cifre e il loro elevato valore, siccome recante somme incomprensibili nel totale matematico. Così da mancare ogni precisione quale riconoscimento del debito verso il KO. Anche le intercettazioni considerate sarebbero prive di precisione e gravità, trattandosi di dialogo incomprensibile. Il quadro indiziario disponibile non avrebbe quindi potuto condurre ad una condanna. Le prove dunque sarebbero state travisate. Peraltro, si rimarca la necessità di particolare efficacia dimostrativa degli elementi disponibili, in presenza di droga parlata. Non vi sarebbe in questo quadro neppure prova della qualità e quantità del reato. 5. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge anche processuale, censurando la valorizzazione della mancata rappresentazione alternativa dei fatti da parte del ricorrente, laddove la corte avrebbe elevato il silenzio dell’imputato a prova, violando l’art. 192 cod. proc. pen. e il principio di presunzione di non colpevolezza. Oltre che il diritto a rimanere in silenzio. 6. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge processuale con travisamento della prova e quello di motivazione illogica e contraddittoria. Sostenendosi il risvolto negativo che il silenzio, per i motivi indicati nel precedente motivo, assumerebbe in ordine alla motivazione. 7. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale in ordine all’art. 438 cod. proc. pen. Si contesta la valorizzazione del richiamo ad altra sentenza con la quale è stata irrogata condanna al KO in concorso con NI ZZ, per avere entrambi detenuto quantitativi di stupefacente destinato alla cessione nei confronti di terzi, tra cui il AV. Trattandosi di richiamo improprio, per motivi processuali. 8. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente, atteso che non si illustrerebbe la ragione della rilevanza del richiamo alla sentenza già citata nel quarto motivo, ai fini del giudizio di responsabilità del ricorrente. 10. Con il sesto motivo deduce il vizio di violazione di legge con riguardo all’art. 99 cod. proc. pen., non avendo i giudici valutato se il tempo trascorso dal precedente spaccio del 2007 integri l’espressione di una identica volontà di delinquere. Laddove deporrebbero in senso contrario la giovane età, all’epoca, del ricorrente, e il tempo trascorso. 11. RI GI con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla sussistenza del reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 di cui al capo 41. La corte avrebbe travisato i fatti e avrebbe omesso ogni motivazione. Rispetto al motivi di gravame sarebbero altresì travisate le intercettazioni, ambientali e telefoniche, valorizzate dai giudici, e si osserva che dagli sms non emergerebbe alcun accordo illecito in tema di stupefacenti con coloro cui il ricorrente, secondo il capo di imputazione, avrebbe ceduto la droga in contestazione. Si sarebbe trattato di un mero incontro tra conoscenti per scopi lavorativi, e i giudici non avrebbero motivato sulla esistenza di elementi dimostrativi di un accordo per cedere stupefacente. E si evidenzia che il ricorrente avrebbe anche offerto una lettura alternativa, come non rilevato invece dai giudici. Segue la illustrazione dei fatti come dovrebbe emergere dalle conversazioni captate e si osserva come il RI, in occasione dell’ormai prossimo incontro a pranzo, avesse tenuto, sulla moto, una guida non pacata, quale circostanza che dimostrerebbe la sua estraneità ad ogni illecito, altrimenti avrebbe tenuto una condotta volta e passare inosservato. Dopo il pranzo poi, i tre risalivano rispettivamente in auto e in moto e non si coglieva alcun rumore di cofano o bagagliaio. RI riprendeva una guida poco consona della moto. Il successivo scambio poi di battute, tra i due complici del RI, dimostrerebbe la sussistenza di un sacchetto già presente in auto e nella parte posteriore. Così dovendosi escludere che si trattasse di qualcosa introdotto solo dopo pranzo. E sarebbe da escludere la ricostruzione della corte di appello nel senso di una collocazione della droga nel cofano dell’auto successivamente all’incontro con il ricorrente, anche per la mancata ricezione di un rumore in tal senso, nonostante l’intercettazione ambientale. Si ribadisce quindi la validità di tale ricostruzione alternativa, con emersione di motivazione apodittica nonché inesistente. 12. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in punto di determinazione della pena, bilanciamento delle circostanze e concessione dei benefici di legge. Eccessiva e sproporzionata rispetto al fatto sarebbe la pena comminata, Per la quale mancherebbe ogni motivazione. La corte di appello contraddirebbe la prima sentenza laddove valorizza la tipologia di droga e il peso. Si contesta la valorizzazione poi della condotta di guida del ricorrente a fini di pena, siccome non inerente alla stessa. Si contesta la considerazione della recidiva in base ad un solo precedente. Senza altra motivazione sulla condotta dell’imputato. Si contesta la mancata applicazione, altresì, delle attenuanti generiche, non motivata. Il riconoscimento imporrebbe poi un bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti. 13. GN ER deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo al capo 40, siccome la decisione sarebbe fondata su mere deduzioni operate in base ad intercettazioni. Sarebbe illogica anche la definizione del calibro di un’arma sulla base della sola intercettazione ambientale. Sarebbe poi viziata da carenza di motivazione la sentenza, laddove riconduce l’arma nell’ambito, senza riscontro, degli artt. 2 e 4 in relazione all’art. 7 della L. 895/67, senza alcun riferimento alla qualità dell’arma e delle sue parti, tali da ritenere il fatto di lieve entità. Non si spiega come si sia dato per scontato il funzionamento dell’arma, senza ipotizzare l’ipotesi lieve dell’art. 5 l. 895/67. Si deduce, in ordine al trattamento sanzionatorio, la violazione di legge e la motivazione illogica laddove si afferma, da una lato, la necessaria mitigazione della pena, dall’altra, si escludono le attenuanti generiche. Sarebbe illegittimo negarle solo per l’avvenuto esercizio del diritto al silenzio e/o la negazione dell’addebito. 14 Con il primo motivo di ricorso GN AN deduce vizi di violazione di legge e di motivazione. Si contesta la scelta dei giudici di valorizzare una intercettazione attestante il fatto che il BA e GN ER fossero diretti presso un garage nella disponibilità del ricorrente, ove poter ricoverare l’arma in un luogo sicuro, per desumere la responsabilità anche di costui. Trattandosi di captazione che fa emergere un dialogo estraneo al ricorrente, e evidenziandosi incertezze del BA sul luogo del box, sintomatiche della mancata precedente utilizzazione come deposito per armi o droga. In più si avrebbe, quale unico elemento ascrivibile al ricorrente, il saluto al cugino ER, che gli aveva accennato di volere scendere nel suo garage. Sarebbe poi rimasta assente ogni verifica sulla consapevolezza, da parte del ricorrente, della presenza di un’arma nella borsa depositata dai coimputati. E si contesta la individuazione del ricorrente quale colui che avrebbe aperto il box, siccome erroneamente identificato in foto, atteso che la foto in atti apparterrebbe a NT AN, fratello e non cugino di ER, quale sarebbe l’attuale ricorrente. Si contesta anche la condanna in ordine al capo 39, osservando come da una captazione valorizzata dai giudici emergerebbe, piuttosto, un ruolo proattivo ed esclusivo dei coimputati. E si ribadisce la presenza di evidenze processuali dimostrative della estraneità al reato dell’imputato. 15. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 99 e 62 bis cod. pen. per la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche . Non vi sarebbero a carico precedenti specifici e neppure tali da far propendere per una spiccata pericolosità sociale, e quanto alle attenuanti generiche, si sottolinea come non possa porsi a carico del ricorrente la mancanza di riconoscimento degli addebiti, reputandosi innocente. Si contesta il giudizio di bilanciamento tra le circostanze. 16. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge per l’eccessivo aumento sancito in relazione al reato di cui al capo 39 nel quadro della continuazione. 1. Deve distinguersi la posizione di LI IM da quella del fratello EN. Per il primo è intervenuto concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. ( cfr. pag. 36 della sentenza impugnata) con rinunzia ai motivi di appello sulla penale responsabilità, per cui il relativo ricorso deve dichiararsi inammissibile atteso che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01). Quanto al ricorso nell’interesse di LI EN, inammissibile, va osservato che riguardo al capo 25 la condanna si basa sulla valorizzazione di plurimi dati convergenti: si evidenzia il rilievo delle dichiarazioni del coimputato NO, che raggiungeva più volte in Massa Carrara IU OM per recuperare dallo stesso, nell’interesse di LI RT, somme di denaro dovute per l’acquisto da parte del IU di 20 kg. Di marjuana e 2 di cocaina con la specificazione per cui in tali occasioni egli prestava allo IU un cellulare non intercettabile, per consentire che colloquiasse con LI RT. Sempre NO aveva riferito di avere consegnato il predetto cellulare a LI EN perché comunicasse con LI RT, circostanza che sarebbe confermata alla luce di altra conversazione captata. Si valorizza altresì l’ulteriore dato emergente da informativa di polizia giudiziaria per cui il EN avrebbe consegnato il predetto cellulare a LI AN in occasione delle sue trasferte presso il IU, per lo scopo che logicamente si rinviene nell’assicurare contatti sicuri tra il IU e RT, e si evidenzia come dalla attività di captazione sarebbero emersi contatti tra EN e LI IM con il cooordinamento del primo sul secondo in funzione delle trasferte di quest’ultimo volte a raggiungere il IU e recuperare da costui denaro dovuto per l’acquisto di stupefacente prima citato (cfr. pag. 40). Ulteriore circostanza significativa riguarda l’episodio in cui LI AN, dopo avere incontrato il IU tornava a Novara e ivi, dopo avere maneggiato numerose banconote come osservato dagli operanti, incontrava LI EN cui consegnava le banconote posto che si captava, nell’ambito di una intercettazione ambientale, un rumore “prodotto da carta che viene maneggiata”, quale ritenuta prova di denaro consegnato da AN a EN previo conteggio in sua presenza. Da questi dati i giudici hanno ricostruito il coinvolgimento di EN nella raccolta del denaro dovuto dal IU per l’acquisto dello stupefacente prima citato, così da concorrere effettivamente e concretamente nel reato contestato mediante una attività di coordinamento delle trasferte desinate a reperire in Massa, presso il IU, il denaro da costui dovuto, anche nel contesto di un coordinamento, altresì, delle comunicazioni – non intercettabili – tra IU e LI RT. Si aggiunge da parte dei giudici anche il rilievo della sentenza irrevocabile di patteggiamento al riguardo intervenuta, per i medesimi fatti, a carico di LI RT, AN, Aliaj Giergji, IU OM e IE. Si tratta di una motivazione che sviluppa con coerenza i dati sopra riassunti e definisce in maniera più che logica il fattivo coinvolgimento del EN, così che le censure difensive innanzitutto non si confrontano pienamente con la sentenza, laddove si limitano a rilevare l’assenza di viaggi di EN a Massa nonostante il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamen fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Inoltre, si scontrano con una motivazione che non solo sussiste, e dunque non vi è alcuna carenza, ma è anche più che ragionevole, così che va ribadito che quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili – come nel caso di specie - con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Tale motivazione, nel valorizzare una condotta ritenuta essenziale nell’economia della vicenda, identificata nel coordinamento di trasferte presso gli acquirenti per la presa in consegna del corrispettivo della droga ceduta, quale la riscossione progressiva mediante trasferte in loco, nel quadro di un' operazione che vede la cessione a favore di soggetti presenti in Massa e tenuti a pagare rate progressive ai cedenti, operanti altrove, ossia a Novara, deve esaminarsi alla luce anche delle altre considerazioni dei giudici, emergenti dalla lettura della prima sentenza di merito conforme. In proposito, il giudice di prime cure ha evidenziato che NO aveva riferito precise indicazioni in sede di interrogatorio in ordine al preponderante ruolo di LI RT nella gestione di un consistente sistema di detenzione e spaccio di stupefacente e in questo ambito, aveva altresì aggiunto, tra le tante rivelazioni, quelle riguardanti il ruolo assunto da LI EN che provvedeva ad acquistare marijuana ( cfr. pag. 27), a detenerla tramite terzi, a riscuotere i crediti vantati nei confronti dei IU e a tale dato si aggiunge una specifica conversazione, n. 1194 del 6.12.2017, in cui il EN si lamentava degli scarsi stipendi che il cugino LI UR aveva riconosciuto a lui e al fratello IM per l’attività svolta a Massa Carrara (cfr. pag. 36). Quanto alla censura per cui vi sarebbe una carenza di motivazione anche con riguardo alla condanna per il capo 30, ribadita l’inammissibilità di tale censura per LI IM per le ragioni sopra esposte, quanto al EN si osserva che con riferimento alla fattispecie contestata la corte di appello evidenzia come secondo il coimputato NO l’incontro di cui alla contestazione avesse ad oggetto una consegna di stupefacente, che ritiene confermata sia alla luce della circospezione con cui i soggetti incontratisi nel luogo di appuntamento, tra cui il ricorrente, decisero di escludere ogni interlocuzione nelle auto con le quali erano sopraggiunti al ristorante, siccome ritenute non sicure, così da riunirsi prima nel ristorante e poi avvicinarsi, al termine, presso la vettura di EN, sia a fronte della dichiarazione intercettata con cui in quel momento KO NA riferiva al EN “ti do i soldi domani”, a ritenuta conferma della cessione effettuata. Si tratta anche in tal caso sia di una motivazione per nulla insussistente, sia di una motivazione ragionevole, e quindi per nulla “manifestamente” illogica. Nonché idonea a fornire chiara risposta alle deduzioni difensive dirette a definire l’assenza o comunque un ruolo irrilevante del EN, secondo il principio già prima riportato per cui in tema di vizio di motivazione il sindacato di legittimità deve vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili – come nel caso di specie - con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Va altresì ricordato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti, qui insussistenti per quanto rilevato complessivamente, della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.
3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 – 01). 2. Riguardo al ricorso di NO NA, esso è inammissibile. La censura per cui sarebbe stato erroneamente ristretto ad una mera critica in punto di pena il gravame proposto in appello, in realtà riguardante, secondo la difesa, anche i profili di responsabilità, non è altro che la riproposizione, altrettanto generica, del gravame respinto per a-specificità in punto di responsabilità dalla corte di appello, la quale ha correttamente evidenziato come una censura in punto di pena non possa estendersi anche ai profili di responsabilità ad essa correlati, a fronte di una assoluta genericità - che non è stata qui specificamente contestata, e anzi viene riproposta con il presente ricorso -, circa la coincidenza, almeno giuridica, di talune condotte di cui a distinti capi di imputazione che come tali determinerebbero taluni assorbimenti di alcuni reati in altri. Del resto, è emblematica, tra le altre, anche l’affermazione per cui l’assorbimento conseguirebbe alla ritenuta “evidenza” di quanto indicato nei vari capi di imputazione che si ritengono tra loro collegati e tali quindi da dar luogo all’evocato assorbimento, senza che si proceda ad alcuna precisa illustrazione delle ragioni di tale ritenuta "evidenza", sub specie, in particolare, della sussistenza di quei requisiti, cronologici, soggettivi e temporali che dovrebbero essere sottesi agli invocati assorbimenti. Ed invero, il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Quanto al dedotto vizio di motivazione, proposto in via subordinata, in ordine alla invocata riduzione di pena, nel minimo edittale, circa l’aumento per la continuazione, va premesso che in appello si è sollevato un motivo di contraddittorietà tra la valorizzazione del contributo investigativo offerto dal ricorrente e la mancata applicazione del minimo edittale in punto di pena, con riguardo alla pena base ( cfr. pagina 4 dell’atto di appello) che quindi, si osservava dalla difesa, non andava stabilita in anni 10. Il gravame poi prosegue lamentando la tematica della determinazione della pena in rapporto alla connotazione intrinseca di vari capi di imputazione nei termini di proposto assorbimento già sopra evidenziati, così che le ulteriori due righe secondo cui “per i diversi e contestati capi di imputazione però sono stati in ogni caso applicati degli aumenti di pena che se così fosse dovrebbero esser caso per caso vagliati” appaiono costituire il prosieguio del ragionamento critico, ma generico, sollevato con riguardo alla responsabilità e che la corte ha coerentemente definito del tutto a-specifico, così da doversi limitare la censura di appello al solo punto della pena per il reato più grave. Essendosi così articolato il gravame in ordine a tale ultima censura, è corretta la risposta dei giudici secondo cui il ricorrente, in punto di pena, avrebbe solo fatto riferimento alla riduzione della pena base. In ogni caso, la motivazione, laddove pur riconoscendo il contributo offerto evidenzia anche altresì l’impossibilità, in via generale, della mitigazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alle complessive vicende che hanno coinvolto il ricorrente e tenuto conto dei principi della funzione retributiva, rieducativa e special preventiva della pena, fornisce una adeguata risposta, seppur non dovuta, anche in punto di adeguatezza degli aumenti per la continuazione. 3. Il ricorso di NI ZZ è manifestamente infondato, laddove propone una critica della lettura operata dai giudici in ordine a conversazioni captate, a fronte di una ricostruzione delle medesime che non appare carente o “manifestamente” illogica o contraddittoria. Va qui ribadito che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.
3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 – 01). Tanto precisato, i giudici hanno valorizzato i costanti contatti tra il ricorrente e il KO, i comuni e continui riferimenti a tale MI, con l’interesse del NI volto a sapere se il KO lo avesse o lo avrebbe incontrato, i puntuali avvisi circa tali avvenuti incontri con il MI, effettuati dal KO al ricorrente, in coincidenza con incontri, riscontrati dagli operanti, del KO con due soggetti dediti allo spaccio, presso cui il KO acquistava stupefacenti, così da potere individuare il MI in uno di essi;
il rinvenimento, presso uno dei due predetti soggetti che il KO incontrava, di droga di tipo cocaina e di un biglietto con annotazione di un appuntamento con il KO;
l'emersione, dai messaggi, di una solida confidenza interpersonale tra il KO e il ricorrente, l'assenza di ordini di acquisto da parte del ricorrente, e, piuttosto, la molteplice attenzione del NI sui contatti tra il KO e il MI o anche un terzo soggetto denominato “pizza”, con fissazione di incontri. Da qui la ricostruzione, che appare coerente e non “manifestamente” illogica, di un comune interesse dei due soggetti in parola per la gestione di traffici di stupefacenti, stante la stretta correlazione tra i due, connotata da incontri e contatti reciproci e da attenzione del NI per incontri del KO con un soggetto quale il MI, identificabile, per i dati suesposti, in uno dei predetti trafficanti di stupefacenti, e atteso anche il rinvenimento presso il KO di cocaina e hashish (rinvenute al momento dell’arresto del KO), così da potersi anche ben spiegare la deduzione circa l’inerenza del traffico a tali tipologie di sostanza stupefacente. Consegue che la critica di cui al primo motivo è puramente rivalutativa e non riesce a indicare la sussistenza di un vizio motivazionale in termini di carenza, illogicità o contraddittorietà “manifesta”. Va aggiunto che emergendo una caso di doppia conforme, rileva ai fini di una valida ricostruzione accusatoria, conforme a quanto contestato, anche la considerazione del primo giudice per cui il ricorrente si sarebbe attivato anche per incontrare il KO, pur non potendo farlo perché agli arresti domiciliari e si sarebbe messo in contatto egli stesso con vari acquirenti, anche cedendo direttamente lo stupefacente come accaduto con tale ZA oppure cercando persino di recuperare un debito che un cliente aveva maturato con il KO. In tale quadro, rileva anche quello che il primo giudice rinviene come un vero e proprio “pressing” realizzato dal NI nei confronti di tal TR per ottenere il pagamento di un debito che costui aveva nei confronti del KO (cfr. pag. 51 della prima sentenza). 4. Quanto al secondo motivo del NI, è anche esso del tutto infondato, avendo i giudici escluso l’invocata fattispecie ex art. 73 comma 5 dpr 309/90 valorizzando l’intensità dei traffici, come evidentemente emergente dall’analisi dei contatti prima descritti, e anche il dato ponderale, laddove invero, al di là del calcolo approssimativo operato partendo dal mezzo chilo di cocaina rinvenuta, già quest’ultimo dato, accompagnato della predetta intensità di azione, depone coerentemente in senso negativo. E’ noto, invero, che quanto alla valutazione della predetta fattispecie, l’elaborazione della valutazione di tutti gli indici rilevanti ai fini in esame non esclude che uno di essi assuma in concreto valore assorbente. In altri termini, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa as ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all’esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 – 01) 5. Quanto al primo motivo sollevato da IC AV, ritenuto responsabile alla luce di plurimi contatti con il KO, in ragione altresì del rinvenimento di una nota del medesimo recante l’annotazione di cospicui debiti nei suoi confronti del AV stesso e dell’osservazione, in una occasione, di uno scambio di un pacchetto consegnato dal ricorrente al KO, esso è inammissibile, atteso che lungi dal confrontarsi con l’organica motivazione che valorizza i dati investigativi e captativi, raccolti nel quadro di una valutazione complessiva che come tale va affrontata dalla difesa, da una parte, opera una frammentazione dei medesimi, dall’altra, propone analisi di mero fatto (in questa sede inammissibile), come sui crediti vantati con apposite annotazioni manuali dal KO, senza allegarne peraltro i documenti di riferimento;
dall’altra ancora, volge ad una personale rivisitazione dei significati dei dati medesimi, senza rinvenire profili di “manifesta” illogicità o contraddittorietà di specifici passaggi motivazionali, e quindi indulgendo in una personale mera critica del senso affidato ai contenuti intercettati, sebbene sia noto che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.
3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 – 01). Non appare altresì adeguata la conclusione della difesa nel senso di un intervenuto travisamento degli indizi, in ragione della formulata critica circa la portata significativa da attribuire – a proprio giudizio - ai medesimi, atteso che si trascura il dato essenziale per cui, per parlare correttamente di una prova o indizio travisato, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di ogni altro dato dal significato cognitivo) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 Ud. (dep. 20/02/2018 ) Rv. 272406 – 01). Né il travisamento può essere opposto frammentando un ragionamento, quale quello formulato dai giudici a fronte di molteplici intercettazioni, che si compone della valorizzazione unitaria e organica di plurimi dati. Quanto poi alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. va evidenziato che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati e aggirati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Inoltre, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata. (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 02). Né è dato rinvenire alcun travisamento quanto alla valorizzazione, da parte dei giudici, della mancata prospettazione di una giustificazione difensiva rispetto agli elementi attribuiti a carico, trattandosi innanzitutto di un dato meramente aggiuntivo rispetto al più ampio ragionamento offerto dalla corte di appello, tanto che rispetto ad esso il ricorrente non prospetta neppure la decisività, sub specie della incidenza risolutivamente negativa sulla motivazione, in caso di erroneità del dato stesso o della sua valorizzazione. Neppure emerge, come sembra paventare il ricorso, un problema di dimostrazione e motivazione della finalità di spaccio: va ribadito che ricorre un caso di doppia conforme e, quindi, la complessiva motivazione emergente dalle due sentenze di merito porta a dover considerare anche quanto rilevato congruamente dal primo giudice, per cui la finalità di spaccio sarebbe dimostrata dal valore elevato del debiti del ricorrente nei confronti del KO per la azione di fornitore di costui;
valore così elevato da escludere che il ricorrente acquistasse solo per uso personale. E sul punto non si rinviene una specifica confutazione. Non appare di rilievo rispetto ai vizi dedotti nel motivo la questione sul tipo e quantità di stupefacente trattato a fronte della avvenuta riqualificazione del fatto ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90. 6. Il secondo motivo proposto dal AV è inammissibile sia per i principi già richiamati, quanto all’art. 192 cod. proc. pen., in occasione dell’analisi del primo motivo, sia, innanzitutto, perché generico, laddove non illustra la decisività della valorizzazione, da parte dei giudici, della mancata illustrazione di una lettura alternativa dei fatti, a fronte, lo si ripete, di un ragionamento motivazionale che non si fonda solo su tale rilievo ma si arricchisce della valorizzazione di plurimi elementi indiziari, quali le conversazioni captate. 7. Il terzo motivo è inammissibile dovendosi richiamare le medesime osservazioni formulate in ordine al secondo motivo. 8. Anche per il quarto motivo deve rilevarsi l’inammissibilità per carenza di specificità a fronte della mancata illustrazione della decisività del vizio rispetto alla economia ed equilibrio complessivo della sentenza. 9. Anche per il quinto motivo deve rilevarsi l’inammissibilità per carenza di specificità, a fronte della mancata illustrazione della decisività del vizio rispetto alla economia ed equilibrio complessivo della sentenza. 10. Il sesto motivo appare del tutto infondato in presenza di una risposta emergente dalla doppia sentenza conforme, laddove i giudici di merito hanno valorizzato, dato significativo, la prolungata condotta realizzata, e l’attuale e confermato disprezzo per le regole attestato dalla circostanza per cui in occasione del processo il ricorrente risultava sottoposto a misura cautelare per altra causa. 11. Quanto al primo motivo proposto dal RI, appare congrua la ricostruzione che evidenzia l'assenza di rapporti amicali o similari tra il ricorrente e i due complici, la singolarità (e quindi significatività) della citazione di un prossimo incontro con il ricorrente nel quadro di una discussione avente ad oggetto una perquisizione avvenuta in tema di droga, la preoccupazione di uno dei due complici, con tono allarmato adeguatamente evidenziato dai giudici come “enfatica disapprovazione …che non pare trovare altra spiegazione non nella preoccupazione …per i rischi di un eventuale controllo di polizia nel momento in cui il RI stava detenendo qualcosa di illecito”, in ordine alla condotta di guida spericolata del ricorrente, la emersione della esistenza della droga da un colloquio avviato tra i due complici, in auto, solo dopo l’avvenuto incontro con il ricorrente, e il rinvenimento della droga stessa nel cofano della auto di seguito ad un colloquio successivo teso proprio alla migliore sistemazione dello stupefacente. Ciò che rileva in tale quadro e’ la elaborazione di una costruzione accusatoria che appare ragionevole, e comunque non manifestamente illogica come si richiede per la rilevanza dei vizi motivazionali ex art. 606 cod. proc. pen. alla luce dei principi al riguardo già formulati. Tanto più che si fornisce una spiegazione non irrazionale circa il motivo della mancata percezione di rumori al momento della collocazione della droga nel cofano, laddove poi, il rilievo difensivo circa la irragionevolezza della guida spericolata del RI ove avesse previamente posseduto lui la droga poi rinvenuta nell’auto dei due complici, non fa i conti con i dati di fatto delle frequenti condotte poco accorte non di rado tenute dai criminali. 12. Anche il secondo motivo è inammissibile. I giudici hanno escluso ogni mitigazione del trattamento sanzionatorio in ordine a plurimi rilievi, quali la gravità del fatto a fronte di ben 56 grammi di cocaina, la spregiudicatezza del prevenuto, spavaldo e privo di timore in ordine ad eventuali controlli, il precedente specifico a carico, l’assenza di ogni merito processuale o extraprocessuale. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è alcuna assenza di motivazione. Nessuna contraddizione può esistere poi con la prima sentenza, atteso che appare del tutto fisiologico che in secondo grado si rielaborino i dati disponibili anche diversamente da come elaborati in primo grado. Neppure è eccentrica rispetto al piano della dosimetria della pena la valorizzazione poi, della condotta di giuda del ricorrente, atteso che essa è stata congruamente considerata quale modalità dell’azione sintomatica della personalità dell’uomo in un contesto di azione illegale. Quanto alla contestazione della recidiva, va rilevata la genericità della corrispondente deduzione di appello - che come tale è rilevabile anche in questa sede e si riverbera in sede di ricorso, come noto, precludendo la reiterazione della censura -, tradottasi nel mero rilievo difensivo della mancata motivazione in relazione alla condotta di ogni imputato, con assenza di ogni altra deduzione circa le ragioni della assenza della recidiva per il ricorrente Peraltro, dalle due sentenze conformi emerge motivazione adeguata, fondata su precedente specifico e sulla spregiudicatezza mostrata quale sintomo chiaro di pericolosità Mentre è spiegata correttamente la esclusione delle attenuanti per mancanza di elementi positivi e in assenza di una specifica censura in senso contrario, così facendosi corretta applicazione del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017 ) Rv. 270986 - 01). 13. In ordine alla censura di GN ER, va premesso che alle rubriche inerenti i vizi dedotti fa seguito, quale specificazione delle stesse, la affermazione per cui con riguardo al capo 40, inerente la detenzione e porto di arma, la decisione sarebbe fondata su mere deduzioni operate in base ad intercettazioni e sarebbe illogica anche la definizione del calibro di un’arma sulla base della sola intercettazione ambientale oltre ad essere viziata da carenza di motivazione la sentenza laddove riconduca l’arma nell’ambito, senza riscontro, degli artt. 2 e 4 in relazione all’art. 7 della L. 895/67, senza alcun riferimento alla qualità dell’arma e delle sue parti che possano esser tali da ritenere il fatto di lieve entità, non spiegandosi altresì come si sia dato per scontato il funzionamento dell’arma, senza ipotizzare l’ipotesi lieve dell’art. 5 l. 895/67. In proposito si evidenzia che trattasi di censura del tutto generica oltre ad essere priva di ogni confronto con la sentenza sul tema: che si connota per la congrua valorizzazione di intercettazioni, da cui emerge sia la tipologia del calibro dell’arma ascritta sia il suo funzionamento come risultante dalla emersione del rumore indicativo del meccanismo di scatto. Quanto poi alla deduzione relativa al trattamento sanzionatorio e inerente i vizi di violazione di legge e di motivazione illogica laddove si afferma, da una lato, la necessaria mitigazione della pena, e dall’altra si escludono le attenuanti generiche, va osservato che i giudici nel mitigare la pena in ordine al capo 40 hanno coerentemente altresì escluso le generiche, in ragione della ritenuta assenza di meriti processuali o extraprocessuali, quale affermazione sul punto non specificamente contrastata, senza che possa rinvenirsi alcuna incompatibilità tra tali due determinazioni. E del resto, si tratta di decisione, quest'ultima, in linea con il principio per cui, lo si ripete anche per tale caso, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017 ) Rv. 270986 - 01). Laddove l’evidenziazione della mancata ammissione degli addebiti o di mancata resipiscenza viene operata in via eminentemente semplificativa così da non intaccare, né ciò lo prospetta la difesa, la validità della complessiva affermazione della assenza di elementi positivi. Va altresì anche qui ribadito, in ordine alla citazione, in rubrica, della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati e aggirati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Inoltre, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata. (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 02). 13. Quanto al primo motivo proposto da GN AN, esso è manifestamente infondato. Siccome meramente rivalutativo e non pienamente contrastante la motivazione di cui in sentenza con la quale, alla luce anche della conforme sentenza di primo grado ( cfr. pag. 42 e ss.) si valorizza non solo la messa a disposizione del garage da parte del ricorrente in favore dei due complici, anche per depositare l’arma, ma anche l’avviso del ricorrente al cugino ER, il giorno dopo, della perquisizione fatta dai carabinieri presso la sua casa, con invito rivolto al ER a rimuovere subito dal garage quanto depositato il giorno prima per portarlo nel deposito di San IE OS: dati che invero paiono coerentemente valorizzati nel senso di una consapevole detenzione dell’arma già detenuta dai due complici GN ER e BA. Si valorizza anche l’allarmata rapidità con cui i due complici all’indomani della perquisizione di GN AN si precipitano al deposito di San IE OS e si preoccupano di assicurarsi dello stato, altresì, dei sacchi di stupefacente ivi già depositati. 15 . Il secondo motivo proposto da GN AN è inammissibile perché generico, riducendosi ad una personale affermazione della assenza di recidiva e della necessità di applicare le attenuanti generiche senza alcun pieno confronto, ancorché critico, con le ragioni di cui alla sentenza su tali punti. Laddove non è illegittimo, per i principi già riportati, escludere le attenuanti generiche per assenza di elementi positivi che, nel caso di specie, neppure la difesa deduce. 16. Per le medesime ragioni di cui sopra ovvero per il carattere eminentemente rivalutativo del motivo, anche l'ultimo è inammissibile. 17. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende 19.3.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente GI NO LU RA
avverso la sentenza del 13.03.2024 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GI NO;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Molino IE che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Udite le conclusioni dei difensori degli imputati, avv.ti Monteverde RI per AV TR e anche in sostituzione dell'avv.to Colciago Ivan per NI ZZ, ME RI per NO ON che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1. Con sentenza del 13.3.2024, la corte di appello di Torino riformava solo parzialmente la sentenza del tribunale di Novara del 27.4.2022 così Penale Sent. Sez. 3 Num. 20901 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/03/2025 confermandosi talune decisioni di condanna nei confronti, per quanto di interesse, degli odierni ricorrenti, i quali, con i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione prospettando i motivi di impugnazione di seguito illustrati. 1bis. Con l’unico motivo proposto LI IM e EN deducono in ordine ai capi 30 e 25 il vizio di violazione di legge processuale e di carenza di motivazione, per mancata risposta al motivo di gravame con il quale si era obiettato, riguardo al capo 25, che i viaggi di LI IM in Massa Carrara sarebbero avvenuti all'insaputa del cugino UR, con IM che avrebbe incassato a sua insaputa del denaro, trattenendolo per sé. Così da essere estraneo allo spaccio operato da UR, avendo egli per tale condotta litigato con il cugino. Si aggiunge, nel motivo citato, che non sarebbero emersi viaggi di EN LI a Massa Carrara e inoltre, la condotta di riscossione di danaro costituirebbe un post factum non punibile. La carenza di motivazione emergerebbe anche riguardo al capo 30. Si chiedeva al riguardo la assoluzione a favore dei due AT per mancanza di elementi probatori e in particolare per IM, la cui presenza all’incontro in una pizzeria di Novara, da cui il primo giudice avrebbe desunto il coinvolgimento dei AT LI in una transazione illecita, non sarebbe stata mai dimostrata. Quanto poi ai motivi della presenza di EN, si osserva che con il gravame si era rappresentato che sarebbe controversa e comunque neutra la presenza di EN. Non emergendo alcun ruolo di EN nell’incontro. Aggiungendosi che il dichiarante NO avrebbe escluso che EN si occupasse di cocaina. 2. NO ON, deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, rilevando di avere contestato il consistente aumento per la continuazione, avendo, nel medesimo contesto, detenuto e poi ceduto la stessa sostanza stupefacente. Come si ricaverebbe dai capi di imputazione, Così nel rapporto tra i capi 5 e 6 e tra il capo 8 e altri capi. Laddove poi, nel capo 11 si tratterebbe della cessione di stupefacenti di cui al capo 3 e 4. E nel capo 134 la cessione di stupefacenti di cui ai capi 1, 2, 3, 4. Vi sarebbero poi i capi 16, 18, 21, ove non si specificherebbe la provenienza della stupefacente ma sarebbe verosimile ritenere che fosse proveniente da quello indicato nei capi precedenti. Tutti casi che, secondo la difesa, sarebbero connotati da contiguità temporale e di luogo così da emergere una progressione criminosa. In via subordinata, ove si dovesse ritenere che la doglianza proposta in appello fosse stata limitata solo al profilo della pena, come ritenuto dalla corte di appello, si eccepisce la carenza di motivazione, atteso che a fronte di una richiesta di riduzione di pena con riguardo all’aumento per la continuazione, esso sarebbe stato effettuato indistintamente in misura di 3 mesi per ogni reato, senza distinguere le cessioni e detenzioni singole da quelle collegate ad altro capo di imputazione. 3. NI ZZ con il primo motivo deduce la mancanza e illogicità della motivazione e il vizio di violazione di legge in ordine all’art. 73 commi 1 e 1 bis del DPR 309/90. La Corte non avrebbe illustrato quali siano gli indici dimostrativi del fatto per cui gli incontri con il KO sarebbero stati giustificati dalla gestione di un sistema di spaccio e non da una mera reciproca conoscenza o, al più, una connivenza del ricorrente, rispetto a condotte criminali del coimputato. Non si sarebbe spiegato come le conversazioni captate deporrebbero per un contributo del ricorrente rispetto alla condotta di detenzione e spaccio, anche in assenza a suo carico di sequestri e perquisizioni. Né si sarebbe fatta applicazione dei principi in materia di valutazione della cd. droga parlata. Non si sarebbe spiegata la ragione del ritenuto riferimento delle conversazioni a traffici di cocaina e per ingenti quantità. Si sarebbe poi ritenuto di sovvertire l’onere probatorio richiedendo una prospettazione alternativa alla difesa. Si contesta, poi, la rilevazione di un tipo di colloquio estraneo a quello tipico tra pusher e cliente, e che sia mantenuta con coerenza la tesi che tale MI fosse il canale di approvvigionamento del KO. Sarebbe altresì contraddittoria la tesi della corte per cui non vi sarebbero elementi dimostrativi di un interesse dell’imputato all’acquisto o vendita di sostanza stupefacente, atteso che poi la stessa corte avrebbe concluso che il ricorrente sarebbe stato in contatto con il KO in reciproca “coordinazione in funzione o in occasione degli approvvigionamenti che il KO organizzava e/o effettuava”. Così da una parte escludendo che il ricorrente fosse un acquirente e dall’altra sostenendo che fosse organizzatore e curatore di cessioni a terzi. Trascurando poi la insussistenza di elementi a ciò funzionali, come l’interesse per i costi o per problemi legati all’approvvigionamento. 4. Con il secondo motivo proposto, NI ZZ ha sollevato il vizio di mancanza di motivazione e di violazione di legge in ordine all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90, a fronte sia del dato qualitativo e ponderale sia della personalità dell’imputato, dei mezzi e modalità di azione. Tanto in ragione della mancata emersione di elementi circa le eventuali cessioni di stupefacente e circa la qualificazione e quantificazione della droga, anche in assenza altresì di sequestri di sostanza. Mancherebbe ogni illustrazione a supporto del diniego della fattispecie e i giudici avrebbero fatto riferimento solo al dato ponderale teoricamente stimabile in base ad un singolo sequestro. Operato però a carico del KO. 5. IC AV con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per travisamento di prova decisiva ed il vizio di violazione di legge. Gli indizi valorizzati non sarebbero persuasivi né univoci, come il riferimento alla circostanza per cui “gli passava un sacchetto”, e si contesta la avvenuta dimostrazione di sostanze stupefacenti e per uso non personale. Mancherebbe anche la concordanza degli indizi, emergendo circostanze a-specifiche, né essi sarebbero gravi e precisi. Da qui una motivazione contraddittoria e la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. Si contesta il rilievo dato dai giudici ad un bigliettino con cifre e il loro elevato valore, siccome recante somme incomprensibili nel totale matematico. Così da mancare ogni precisione quale riconoscimento del debito verso il KO. Anche le intercettazioni considerate sarebbero prive di precisione e gravità, trattandosi di dialogo incomprensibile. Il quadro indiziario disponibile non avrebbe quindi potuto condurre ad una condanna. Le prove dunque sarebbero state travisate. Peraltro, si rimarca la necessità di particolare efficacia dimostrativa degli elementi disponibili, in presenza di droga parlata. Non vi sarebbe in questo quadro neppure prova della qualità e quantità del reato. 5. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge anche processuale, censurando la valorizzazione della mancata rappresentazione alternativa dei fatti da parte del ricorrente, laddove la corte avrebbe elevato il silenzio dell’imputato a prova, violando l’art. 192 cod. proc. pen. e il principio di presunzione di non colpevolezza. Oltre che il diritto a rimanere in silenzio. 6. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge processuale con travisamento della prova e quello di motivazione illogica e contraddittoria. Sostenendosi il risvolto negativo che il silenzio, per i motivi indicati nel precedente motivo, assumerebbe in ordine alla motivazione. 7. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale in ordine all’art. 438 cod. proc. pen. Si contesta la valorizzazione del richiamo ad altra sentenza con la quale è stata irrogata condanna al KO in concorso con NI ZZ, per avere entrambi detenuto quantitativi di stupefacente destinato alla cessione nei confronti di terzi, tra cui il AV. Trattandosi di richiamo improprio, per motivi processuali. 8. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente, atteso che non si illustrerebbe la ragione della rilevanza del richiamo alla sentenza già citata nel quarto motivo, ai fini del giudizio di responsabilità del ricorrente. 10. Con il sesto motivo deduce il vizio di violazione di legge con riguardo all’art. 99 cod. proc. pen., non avendo i giudici valutato se il tempo trascorso dal precedente spaccio del 2007 integri l’espressione di una identica volontà di delinquere. Laddove deporrebbero in senso contrario la giovane età, all’epoca, del ricorrente, e il tempo trascorso. 11. RI GI con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla sussistenza del reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 di cui al capo 41. La corte avrebbe travisato i fatti e avrebbe omesso ogni motivazione. Rispetto al motivi di gravame sarebbero altresì travisate le intercettazioni, ambientali e telefoniche, valorizzate dai giudici, e si osserva che dagli sms non emergerebbe alcun accordo illecito in tema di stupefacenti con coloro cui il ricorrente, secondo il capo di imputazione, avrebbe ceduto la droga in contestazione. Si sarebbe trattato di un mero incontro tra conoscenti per scopi lavorativi, e i giudici non avrebbero motivato sulla esistenza di elementi dimostrativi di un accordo per cedere stupefacente. E si evidenzia che il ricorrente avrebbe anche offerto una lettura alternativa, come non rilevato invece dai giudici. Segue la illustrazione dei fatti come dovrebbe emergere dalle conversazioni captate e si osserva come il RI, in occasione dell’ormai prossimo incontro a pranzo, avesse tenuto, sulla moto, una guida non pacata, quale circostanza che dimostrerebbe la sua estraneità ad ogni illecito, altrimenti avrebbe tenuto una condotta volta e passare inosservato. Dopo il pranzo poi, i tre risalivano rispettivamente in auto e in moto e non si coglieva alcun rumore di cofano o bagagliaio. RI riprendeva una guida poco consona della moto. Il successivo scambio poi di battute, tra i due complici del RI, dimostrerebbe la sussistenza di un sacchetto già presente in auto e nella parte posteriore. Così dovendosi escludere che si trattasse di qualcosa introdotto solo dopo pranzo. E sarebbe da escludere la ricostruzione della corte di appello nel senso di una collocazione della droga nel cofano dell’auto successivamente all’incontro con il ricorrente, anche per la mancata ricezione di un rumore in tal senso, nonostante l’intercettazione ambientale. Si ribadisce quindi la validità di tale ricostruzione alternativa, con emersione di motivazione apodittica nonché inesistente. 12. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in punto di determinazione della pena, bilanciamento delle circostanze e concessione dei benefici di legge. Eccessiva e sproporzionata rispetto al fatto sarebbe la pena comminata, Per la quale mancherebbe ogni motivazione. La corte di appello contraddirebbe la prima sentenza laddove valorizza la tipologia di droga e il peso. Si contesta la valorizzazione poi della condotta di guida del ricorrente a fini di pena, siccome non inerente alla stessa. Si contesta la considerazione della recidiva in base ad un solo precedente. Senza altra motivazione sulla condotta dell’imputato. Si contesta la mancata applicazione, altresì, delle attenuanti generiche, non motivata. Il riconoscimento imporrebbe poi un bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti. 13. GN ER deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo al capo 40, siccome la decisione sarebbe fondata su mere deduzioni operate in base ad intercettazioni. Sarebbe illogica anche la definizione del calibro di un’arma sulla base della sola intercettazione ambientale. Sarebbe poi viziata da carenza di motivazione la sentenza, laddove riconduce l’arma nell’ambito, senza riscontro, degli artt. 2 e 4 in relazione all’art. 7 della L. 895/67, senza alcun riferimento alla qualità dell’arma e delle sue parti, tali da ritenere il fatto di lieve entità. Non si spiega come si sia dato per scontato il funzionamento dell’arma, senza ipotizzare l’ipotesi lieve dell’art. 5 l. 895/67. Si deduce, in ordine al trattamento sanzionatorio, la violazione di legge e la motivazione illogica laddove si afferma, da una lato, la necessaria mitigazione della pena, dall’altra, si escludono le attenuanti generiche. Sarebbe illegittimo negarle solo per l’avvenuto esercizio del diritto al silenzio e/o la negazione dell’addebito. 14 Con il primo motivo di ricorso GN AN deduce vizi di violazione di legge e di motivazione. Si contesta la scelta dei giudici di valorizzare una intercettazione attestante il fatto che il BA e GN ER fossero diretti presso un garage nella disponibilità del ricorrente, ove poter ricoverare l’arma in un luogo sicuro, per desumere la responsabilità anche di costui. Trattandosi di captazione che fa emergere un dialogo estraneo al ricorrente, e evidenziandosi incertezze del BA sul luogo del box, sintomatiche della mancata precedente utilizzazione come deposito per armi o droga. In più si avrebbe, quale unico elemento ascrivibile al ricorrente, il saluto al cugino ER, che gli aveva accennato di volere scendere nel suo garage. Sarebbe poi rimasta assente ogni verifica sulla consapevolezza, da parte del ricorrente, della presenza di un’arma nella borsa depositata dai coimputati. E si contesta la individuazione del ricorrente quale colui che avrebbe aperto il box, siccome erroneamente identificato in foto, atteso che la foto in atti apparterrebbe a NT AN, fratello e non cugino di ER, quale sarebbe l’attuale ricorrente. Si contesta anche la condanna in ordine al capo 39, osservando come da una captazione valorizzata dai giudici emergerebbe, piuttosto, un ruolo proattivo ed esclusivo dei coimputati. E si ribadisce la presenza di evidenze processuali dimostrative della estraneità al reato dell’imputato. 15. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 99 e 62 bis cod. pen. per la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche . Non vi sarebbero a carico precedenti specifici e neppure tali da far propendere per una spiccata pericolosità sociale, e quanto alle attenuanti generiche, si sottolinea come non possa porsi a carico del ricorrente la mancanza di riconoscimento degli addebiti, reputandosi innocente. Si contesta il giudizio di bilanciamento tra le circostanze. 16. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge per l’eccessivo aumento sancito in relazione al reato di cui al capo 39 nel quadro della continuazione. 1. Deve distinguersi la posizione di LI IM da quella del fratello EN. Per il primo è intervenuto concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. ( cfr. pag. 36 della sentenza impugnata) con rinunzia ai motivi di appello sulla penale responsabilità, per cui il relativo ricorso deve dichiararsi inammissibile atteso che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01). Quanto al ricorso nell’interesse di LI EN, inammissibile, va osservato che riguardo al capo 25 la condanna si basa sulla valorizzazione di plurimi dati convergenti: si evidenzia il rilievo delle dichiarazioni del coimputato NO, che raggiungeva più volte in Massa Carrara IU OM per recuperare dallo stesso, nell’interesse di LI RT, somme di denaro dovute per l’acquisto da parte del IU di 20 kg. Di marjuana e 2 di cocaina con la specificazione per cui in tali occasioni egli prestava allo IU un cellulare non intercettabile, per consentire che colloquiasse con LI RT. Sempre NO aveva riferito di avere consegnato il predetto cellulare a LI EN perché comunicasse con LI RT, circostanza che sarebbe confermata alla luce di altra conversazione captata. Si valorizza altresì l’ulteriore dato emergente da informativa di polizia giudiziaria per cui il EN avrebbe consegnato il predetto cellulare a LI AN in occasione delle sue trasferte presso il IU, per lo scopo che logicamente si rinviene nell’assicurare contatti sicuri tra il IU e RT, e si evidenzia come dalla attività di captazione sarebbero emersi contatti tra EN e LI IM con il cooordinamento del primo sul secondo in funzione delle trasferte di quest’ultimo volte a raggiungere il IU e recuperare da costui denaro dovuto per l’acquisto di stupefacente prima citato (cfr. pag. 40). Ulteriore circostanza significativa riguarda l’episodio in cui LI AN, dopo avere incontrato il IU tornava a Novara e ivi, dopo avere maneggiato numerose banconote come osservato dagli operanti, incontrava LI EN cui consegnava le banconote posto che si captava, nell’ambito di una intercettazione ambientale, un rumore “prodotto da carta che viene maneggiata”, quale ritenuta prova di denaro consegnato da AN a EN previo conteggio in sua presenza. Da questi dati i giudici hanno ricostruito il coinvolgimento di EN nella raccolta del denaro dovuto dal IU per l’acquisto dello stupefacente prima citato, così da concorrere effettivamente e concretamente nel reato contestato mediante una attività di coordinamento delle trasferte desinate a reperire in Massa, presso il IU, il denaro da costui dovuto, anche nel contesto di un coordinamento, altresì, delle comunicazioni – non intercettabili – tra IU e LI RT. Si aggiunge da parte dei giudici anche il rilievo della sentenza irrevocabile di patteggiamento al riguardo intervenuta, per i medesimi fatti, a carico di LI RT, AN, Aliaj Giergji, IU OM e IE. Si tratta di una motivazione che sviluppa con coerenza i dati sopra riassunti e definisce in maniera più che logica il fattivo coinvolgimento del EN, così che le censure difensive innanzitutto non si confrontano pienamente con la sentenza, laddove si limitano a rilevare l’assenza di viaggi di EN a Massa nonostante il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamen fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Inoltre, si scontrano con una motivazione che non solo sussiste, e dunque non vi è alcuna carenza, ma è anche più che ragionevole, così che va ribadito che quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili – come nel caso di specie - con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Tale motivazione, nel valorizzare una condotta ritenuta essenziale nell’economia della vicenda, identificata nel coordinamento di trasferte presso gli acquirenti per la presa in consegna del corrispettivo della droga ceduta, quale la riscossione progressiva mediante trasferte in loco, nel quadro di un' operazione che vede la cessione a favore di soggetti presenti in Massa e tenuti a pagare rate progressive ai cedenti, operanti altrove, ossia a Novara, deve esaminarsi alla luce anche delle altre considerazioni dei giudici, emergenti dalla lettura della prima sentenza di merito conforme. In proposito, il giudice di prime cure ha evidenziato che NO aveva riferito precise indicazioni in sede di interrogatorio in ordine al preponderante ruolo di LI RT nella gestione di un consistente sistema di detenzione e spaccio di stupefacente e in questo ambito, aveva altresì aggiunto, tra le tante rivelazioni, quelle riguardanti il ruolo assunto da LI EN che provvedeva ad acquistare marijuana ( cfr. pag. 27), a detenerla tramite terzi, a riscuotere i crediti vantati nei confronti dei IU e a tale dato si aggiunge una specifica conversazione, n. 1194 del 6.12.2017, in cui il EN si lamentava degli scarsi stipendi che il cugino LI UR aveva riconosciuto a lui e al fratello IM per l’attività svolta a Massa Carrara (cfr. pag. 36). Quanto alla censura per cui vi sarebbe una carenza di motivazione anche con riguardo alla condanna per il capo 30, ribadita l’inammissibilità di tale censura per LI IM per le ragioni sopra esposte, quanto al EN si osserva che con riferimento alla fattispecie contestata la corte di appello evidenzia come secondo il coimputato NO l’incontro di cui alla contestazione avesse ad oggetto una consegna di stupefacente, che ritiene confermata sia alla luce della circospezione con cui i soggetti incontratisi nel luogo di appuntamento, tra cui il ricorrente, decisero di escludere ogni interlocuzione nelle auto con le quali erano sopraggiunti al ristorante, siccome ritenute non sicure, così da riunirsi prima nel ristorante e poi avvicinarsi, al termine, presso la vettura di EN, sia a fronte della dichiarazione intercettata con cui in quel momento KO NA riferiva al EN “ti do i soldi domani”, a ritenuta conferma della cessione effettuata. Si tratta anche in tal caso sia di una motivazione per nulla insussistente, sia di una motivazione ragionevole, e quindi per nulla “manifestamente” illogica. Nonché idonea a fornire chiara risposta alle deduzioni difensive dirette a definire l’assenza o comunque un ruolo irrilevante del EN, secondo il principio già prima riportato per cui in tema di vizio di motivazione il sindacato di legittimità deve vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili – come nel caso di specie - con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Va altresì ricordato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti, qui insussistenti per quanto rilevato complessivamente, della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.
3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 – 01). 2. Riguardo al ricorso di NO NA, esso è inammissibile. La censura per cui sarebbe stato erroneamente ristretto ad una mera critica in punto di pena il gravame proposto in appello, in realtà riguardante, secondo la difesa, anche i profili di responsabilità, non è altro che la riproposizione, altrettanto generica, del gravame respinto per a-specificità in punto di responsabilità dalla corte di appello, la quale ha correttamente evidenziato come una censura in punto di pena non possa estendersi anche ai profili di responsabilità ad essa correlati, a fronte di una assoluta genericità - che non è stata qui specificamente contestata, e anzi viene riproposta con il presente ricorso -, circa la coincidenza, almeno giuridica, di talune condotte di cui a distinti capi di imputazione che come tali determinerebbero taluni assorbimenti di alcuni reati in altri. Del resto, è emblematica, tra le altre, anche l’affermazione per cui l’assorbimento conseguirebbe alla ritenuta “evidenza” di quanto indicato nei vari capi di imputazione che si ritengono tra loro collegati e tali quindi da dar luogo all’evocato assorbimento, senza che si proceda ad alcuna precisa illustrazione delle ragioni di tale ritenuta "evidenza", sub specie, in particolare, della sussistenza di quei requisiti, cronologici, soggettivi e temporali che dovrebbero essere sottesi agli invocati assorbimenti. Ed invero, il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Quanto al dedotto vizio di motivazione, proposto in via subordinata, in ordine alla invocata riduzione di pena, nel minimo edittale, circa l’aumento per la continuazione, va premesso che in appello si è sollevato un motivo di contraddittorietà tra la valorizzazione del contributo investigativo offerto dal ricorrente e la mancata applicazione del minimo edittale in punto di pena, con riguardo alla pena base ( cfr. pagina 4 dell’atto di appello) che quindi, si osservava dalla difesa, non andava stabilita in anni 10. Il gravame poi prosegue lamentando la tematica della determinazione della pena in rapporto alla connotazione intrinseca di vari capi di imputazione nei termini di proposto assorbimento già sopra evidenziati, così che le ulteriori due righe secondo cui “per i diversi e contestati capi di imputazione però sono stati in ogni caso applicati degli aumenti di pena che se così fosse dovrebbero esser caso per caso vagliati” appaiono costituire il prosieguio del ragionamento critico, ma generico, sollevato con riguardo alla responsabilità e che la corte ha coerentemente definito del tutto a-specifico, così da doversi limitare la censura di appello al solo punto della pena per il reato più grave. Essendosi così articolato il gravame in ordine a tale ultima censura, è corretta la risposta dei giudici secondo cui il ricorrente, in punto di pena, avrebbe solo fatto riferimento alla riduzione della pena base. In ogni caso, la motivazione, laddove pur riconoscendo il contributo offerto evidenzia anche altresì l’impossibilità, in via generale, della mitigazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alle complessive vicende che hanno coinvolto il ricorrente e tenuto conto dei principi della funzione retributiva, rieducativa e special preventiva della pena, fornisce una adeguata risposta, seppur non dovuta, anche in punto di adeguatezza degli aumenti per la continuazione. 3. Il ricorso di NI ZZ è manifestamente infondato, laddove propone una critica della lettura operata dai giudici in ordine a conversazioni captate, a fronte di una ricostruzione delle medesime che non appare carente o “manifestamente” illogica o contraddittoria. Va qui ribadito che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.
3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 – 01). Tanto precisato, i giudici hanno valorizzato i costanti contatti tra il ricorrente e il KO, i comuni e continui riferimenti a tale MI, con l’interesse del NI volto a sapere se il KO lo avesse o lo avrebbe incontrato, i puntuali avvisi circa tali avvenuti incontri con il MI, effettuati dal KO al ricorrente, in coincidenza con incontri, riscontrati dagli operanti, del KO con due soggetti dediti allo spaccio, presso cui il KO acquistava stupefacenti, così da potere individuare il MI in uno di essi;
il rinvenimento, presso uno dei due predetti soggetti che il KO incontrava, di droga di tipo cocaina e di un biglietto con annotazione di un appuntamento con il KO;
l'emersione, dai messaggi, di una solida confidenza interpersonale tra il KO e il ricorrente, l'assenza di ordini di acquisto da parte del ricorrente, e, piuttosto, la molteplice attenzione del NI sui contatti tra il KO e il MI o anche un terzo soggetto denominato “pizza”, con fissazione di incontri. Da qui la ricostruzione, che appare coerente e non “manifestamente” illogica, di un comune interesse dei due soggetti in parola per la gestione di traffici di stupefacenti, stante la stretta correlazione tra i due, connotata da incontri e contatti reciproci e da attenzione del NI per incontri del KO con un soggetto quale il MI, identificabile, per i dati suesposti, in uno dei predetti trafficanti di stupefacenti, e atteso anche il rinvenimento presso il KO di cocaina e hashish (rinvenute al momento dell’arresto del KO), così da potersi anche ben spiegare la deduzione circa l’inerenza del traffico a tali tipologie di sostanza stupefacente. Consegue che la critica di cui al primo motivo è puramente rivalutativa e non riesce a indicare la sussistenza di un vizio motivazionale in termini di carenza, illogicità o contraddittorietà “manifesta”. Va aggiunto che emergendo una caso di doppia conforme, rileva ai fini di una valida ricostruzione accusatoria, conforme a quanto contestato, anche la considerazione del primo giudice per cui il ricorrente si sarebbe attivato anche per incontrare il KO, pur non potendo farlo perché agli arresti domiciliari e si sarebbe messo in contatto egli stesso con vari acquirenti, anche cedendo direttamente lo stupefacente come accaduto con tale ZA oppure cercando persino di recuperare un debito che un cliente aveva maturato con il KO. In tale quadro, rileva anche quello che il primo giudice rinviene come un vero e proprio “pressing” realizzato dal NI nei confronti di tal TR per ottenere il pagamento di un debito che costui aveva nei confronti del KO (cfr. pag. 51 della prima sentenza). 4. Quanto al secondo motivo del NI, è anche esso del tutto infondato, avendo i giudici escluso l’invocata fattispecie ex art. 73 comma 5 dpr 309/90 valorizzando l’intensità dei traffici, come evidentemente emergente dall’analisi dei contatti prima descritti, e anche il dato ponderale, laddove invero, al di là del calcolo approssimativo operato partendo dal mezzo chilo di cocaina rinvenuta, già quest’ultimo dato, accompagnato della predetta intensità di azione, depone coerentemente in senso negativo. E’ noto, invero, che quanto alla valutazione della predetta fattispecie, l’elaborazione della valutazione di tutti gli indici rilevanti ai fini in esame non esclude che uno di essi assuma in concreto valore assorbente. In altri termini, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa as ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all’esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 – 01) 5. Quanto al primo motivo sollevato da IC AV, ritenuto responsabile alla luce di plurimi contatti con il KO, in ragione altresì del rinvenimento di una nota del medesimo recante l’annotazione di cospicui debiti nei suoi confronti del AV stesso e dell’osservazione, in una occasione, di uno scambio di un pacchetto consegnato dal ricorrente al KO, esso è inammissibile, atteso che lungi dal confrontarsi con l’organica motivazione che valorizza i dati investigativi e captativi, raccolti nel quadro di una valutazione complessiva che come tale va affrontata dalla difesa, da una parte, opera una frammentazione dei medesimi, dall’altra, propone analisi di mero fatto (in questa sede inammissibile), come sui crediti vantati con apposite annotazioni manuali dal KO, senza allegarne peraltro i documenti di riferimento;
dall’altra ancora, volge ad una personale rivisitazione dei significati dei dati medesimi, senza rinvenire profili di “manifesta” illogicità o contraddittorietà di specifici passaggi motivazionali, e quindi indulgendo in una personale mera critica del senso affidato ai contenuti intercettati, sebbene sia noto che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.
3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 – 01). Non appare altresì adeguata la conclusione della difesa nel senso di un intervenuto travisamento degli indizi, in ragione della formulata critica circa la portata significativa da attribuire – a proprio giudizio - ai medesimi, atteso che si trascura il dato essenziale per cui, per parlare correttamente di una prova o indizio travisato, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di ogni altro dato dal significato cognitivo) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 Ud. (dep. 20/02/2018 ) Rv. 272406 – 01). Né il travisamento può essere opposto frammentando un ragionamento, quale quello formulato dai giudici a fronte di molteplici intercettazioni, che si compone della valorizzazione unitaria e organica di plurimi dati. Quanto poi alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. va evidenziato che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati e aggirati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Inoltre, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata. (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 02). Né è dato rinvenire alcun travisamento quanto alla valorizzazione, da parte dei giudici, della mancata prospettazione di una giustificazione difensiva rispetto agli elementi attribuiti a carico, trattandosi innanzitutto di un dato meramente aggiuntivo rispetto al più ampio ragionamento offerto dalla corte di appello, tanto che rispetto ad esso il ricorrente non prospetta neppure la decisività, sub specie della incidenza risolutivamente negativa sulla motivazione, in caso di erroneità del dato stesso o della sua valorizzazione. Neppure emerge, come sembra paventare il ricorso, un problema di dimostrazione e motivazione della finalità di spaccio: va ribadito che ricorre un caso di doppia conforme e, quindi, la complessiva motivazione emergente dalle due sentenze di merito porta a dover considerare anche quanto rilevato congruamente dal primo giudice, per cui la finalità di spaccio sarebbe dimostrata dal valore elevato del debiti del ricorrente nei confronti del KO per la azione di fornitore di costui;
valore così elevato da escludere che il ricorrente acquistasse solo per uso personale. E sul punto non si rinviene una specifica confutazione. Non appare di rilievo rispetto ai vizi dedotti nel motivo la questione sul tipo e quantità di stupefacente trattato a fronte della avvenuta riqualificazione del fatto ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90. 6. Il secondo motivo proposto dal AV è inammissibile sia per i principi già richiamati, quanto all’art. 192 cod. proc. pen., in occasione dell’analisi del primo motivo, sia, innanzitutto, perché generico, laddove non illustra la decisività della valorizzazione, da parte dei giudici, della mancata illustrazione di una lettura alternativa dei fatti, a fronte, lo si ripete, di un ragionamento motivazionale che non si fonda solo su tale rilievo ma si arricchisce della valorizzazione di plurimi elementi indiziari, quali le conversazioni captate. 7. Il terzo motivo è inammissibile dovendosi richiamare le medesime osservazioni formulate in ordine al secondo motivo. 8. Anche per il quarto motivo deve rilevarsi l’inammissibilità per carenza di specificità a fronte della mancata illustrazione della decisività del vizio rispetto alla economia ed equilibrio complessivo della sentenza. 9. Anche per il quinto motivo deve rilevarsi l’inammissibilità per carenza di specificità, a fronte della mancata illustrazione della decisività del vizio rispetto alla economia ed equilibrio complessivo della sentenza. 10. Il sesto motivo appare del tutto infondato in presenza di una risposta emergente dalla doppia sentenza conforme, laddove i giudici di merito hanno valorizzato, dato significativo, la prolungata condotta realizzata, e l’attuale e confermato disprezzo per le regole attestato dalla circostanza per cui in occasione del processo il ricorrente risultava sottoposto a misura cautelare per altra causa. 11. Quanto al primo motivo proposto dal RI, appare congrua la ricostruzione che evidenzia l'assenza di rapporti amicali o similari tra il ricorrente e i due complici, la singolarità (e quindi significatività) della citazione di un prossimo incontro con il ricorrente nel quadro di una discussione avente ad oggetto una perquisizione avvenuta in tema di droga, la preoccupazione di uno dei due complici, con tono allarmato adeguatamente evidenziato dai giudici come “enfatica disapprovazione …che non pare trovare altra spiegazione non nella preoccupazione …per i rischi di un eventuale controllo di polizia nel momento in cui il RI stava detenendo qualcosa di illecito”, in ordine alla condotta di guida spericolata del ricorrente, la emersione della esistenza della droga da un colloquio avviato tra i due complici, in auto, solo dopo l’avvenuto incontro con il ricorrente, e il rinvenimento della droga stessa nel cofano della auto di seguito ad un colloquio successivo teso proprio alla migliore sistemazione dello stupefacente. Ciò che rileva in tale quadro e’ la elaborazione di una costruzione accusatoria che appare ragionevole, e comunque non manifestamente illogica come si richiede per la rilevanza dei vizi motivazionali ex art. 606 cod. proc. pen. alla luce dei principi al riguardo già formulati. Tanto più che si fornisce una spiegazione non irrazionale circa il motivo della mancata percezione di rumori al momento della collocazione della droga nel cofano, laddove poi, il rilievo difensivo circa la irragionevolezza della guida spericolata del RI ove avesse previamente posseduto lui la droga poi rinvenuta nell’auto dei due complici, non fa i conti con i dati di fatto delle frequenti condotte poco accorte non di rado tenute dai criminali. 12. Anche il secondo motivo è inammissibile. I giudici hanno escluso ogni mitigazione del trattamento sanzionatorio in ordine a plurimi rilievi, quali la gravità del fatto a fronte di ben 56 grammi di cocaina, la spregiudicatezza del prevenuto, spavaldo e privo di timore in ordine ad eventuali controlli, il precedente specifico a carico, l’assenza di ogni merito processuale o extraprocessuale. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è alcuna assenza di motivazione. Nessuna contraddizione può esistere poi con la prima sentenza, atteso che appare del tutto fisiologico che in secondo grado si rielaborino i dati disponibili anche diversamente da come elaborati in primo grado. Neppure è eccentrica rispetto al piano della dosimetria della pena la valorizzazione poi, della condotta di giuda del ricorrente, atteso che essa è stata congruamente considerata quale modalità dell’azione sintomatica della personalità dell’uomo in un contesto di azione illegale. Quanto alla contestazione della recidiva, va rilevata la genericità della corrispondente deduzione di appello - che come tale è rilevabile anche in questa sede e si riverbera in sede di ricorso, come noto, precludendo la reiterazione della censura -, tradottasi nel mero rilievo difensivo della mancata motivazione in relazione alla condotta di ogni imputato, con assenza di ogni altra deduzione circa le ragioni della assenza della recidiva per il ricorrente Peraltro, dalle due sentenze conformi emerge motivazione adeguata, fondata su precedente specifico e sulla spregiudicatezza mostrata quale sintomo chiaro di pericolosità Mentre è spiegata correttamente la esclusione delle attenuanti per mancanza di elementi positivi e in assenza di una specifica censura in senso contrario, così facendosi corretta applicazione del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017 ) Rv. 270986 - 01). 13. In ordine alla censura di GN ER, va premesso che alle rubriche inerenti i vizi dedotti fa seguito, quale specificazione delle stesse, la affermazione per cui con riguardo al capo 40, inerente la detenzione e porto di arma, la decisione sarebbe fondata su mere deduzioni operate in base ad intercettazioni e sarebbe illogica anche la definizione del calibro di un’arma sulla base della sola intercettazione ambientale oltre ad essere viziata da carenza di motivazione la sentenza laddove riconduca l’arma nell’ambito, senza riscontro, degli artt. 2 e 4 in relazione all’art. 7 della L. 895/67, senza alcun riferimento alla qualità dell’arma e delle sue parti che possano esser tali da ritenere il fatto di lieve entità, non spiegandosi altresì come si sia dato per scontato il funzionamento dell’arma, senza ipotizzare l’ipotesi lieve dell’art. 5 l. 895/67. In proposito si evidenzia che trattasi di censura del tutto generica oltre ad essere priva di ogni confronto con la sentenza sul tema: che si connota per la congrua valorizzazione di intercettazioni, da cui emerge sia la tipologia del calibro dell’arma ascritta sia il suo funzionamento come risultante dalla emersione del rumore indicativo del meccanismo di scatto. Quanto poi alla deduzione relativa al trattamento sanzionatorio e inerente i vizi di violazione di legge e di motivazione illogica laddove si afferma, da una lato, la necessaria mitigazione della pena, e dall’altra si escludono le attenuanti generiche, va osservato che i giudici nel mitigare la pena in ordine al capo 40 hanno coerentemente altresì escluso le generiche, in ragione della ritenuta assenza di meriti processuali o extraprocessuali, quale affermazione sul punto non specificamente contrastata, senza che possa rinvenirsi alcuna incompatibilità tra tali due determinazioni. E del resto, si tratta di decisione, quest'ultima, in linea con il principio per cui, lo si ripete anche per tale caso, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017 ) Rv. 270986 - 01). Laddove l’evidenziazione della mancata ammissione degli addebiti o di mancata resipiscenza viene operata in via eminentemente semplificativa così da non intaccare, né ciò lo prospetta la difesa, la validità della complessiva affermazione della assenza di elementi positivi. Va altresì anche qui ribadito, in ordine alla citazione, in rubrica, della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati e aggirati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Inoltre, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata. (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 02). 13. Quanto al primo motivo proposto da GN AN, esso è manifestamente infondato. Siccome meramente rivalutativo e non pienamente contrastante la motivazione di cui in sentenza con la quale, alla luce anche della conforme sentenza di primo grado ( cfr. pag. 42 e ss.) si valorizza non solo la messa a disposizione del garage da parte del ricorrente in favore dei due complici, anche per depositare l’arma, ma anche l’avviso del ricorrente al cugino ER, il giorno dopo, della perquisizione fatta dai carabinieri presso la sua casa, con invito rivolto al ER a rimuovere subito dal garage quanto depositato il giorno prima per portarlo nel deposito di San IE OS: dati che invero paiono coerentemente valorizzati nel senso di una consapevole detenzione dell’arma già detenuta dai due complici GN ER e BA. Si valorizza anche l’allarmata rapidità con cui i due complici all’indomani della perquisizione di GN AN si precipitano al deposito di San IE OS e si preoccupano di assicurarsi dello stato, altresì, dei sacchi di stupefacente ivi già depositati. 15 . Il secondo motivo proposto da GN AN è inammissibile perché generico, riducendosi ad una personale affermazione della assenza di recidiva e della necessità di applicare le attenuanti generiche senza alcun pieno confronto, ancorché critico, con le ragioni di cui alla sentenza su tali punti. Laddove non è illegittimo, per i principi già riportati, escludere le attenuanti generiche per assenza di elementi positivi che, nel caso di specie, neppure la difesa deduce. 16. Per le medesime ragioni di cui sopra ovvero per il carattere eminentemente rivalutativo del motivo, anche l'ultimo è inammissibile. 17. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende 19.3.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente GI NO LU RA