della concorrenza e del mercato e dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni 1. I ruoli organici di cui all' articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e all'articolo 1, ((comma 17)) , della legge 31 luglio 1997, n. 249 , sono integrati di 15 unita' per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorita' possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unita' per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorita' del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.
2. Nell'ambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo' provvedere all'assunzione di 10 unita' di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall' articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.