Art. 27.
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)
1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/ 2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell' 11 luglio 2009. 2. La classificazione di cui al comma 1 e' effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005. 3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. Le carcasse sono presentate secondo quanto previsto all'allegato V, lettera B, paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi all'obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale e' punito:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita' rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del 10 per cento; b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto l'autorizzazione ministeriale. 7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, puo' essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dell' autorizzazione. 8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 . 9. Il controllo per l'applicazione del presente articolo e' esercitato ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui all' articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213 . 10. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 27.
- Il regolamento 1234/2007 (CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.
- Il regolamento 1249/2008 (CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 dicembre 2008, n. L 337.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il testo del comma 3, dell'art. 3-ter, della legge 8 luglio 1997, n. 213 (Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari) cosi' recita:
«3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298 .».
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)
1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/ 2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell' 11 luglio 2009. 2. La classificazione di cui al comma 1 e' effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005. 3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. Le carcasse sono presentate secondo quanto previsto all'allegato V, lettera B, paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi all'obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale e' punito:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita' rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del 10 per cento; b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto l'autorizzazione ministeriale. 7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, puo' essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dell' autorizzazione. 8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 . 9. Il controllo per l'applicazione del presente articolo e' esercitato ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui all' articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213 . 10. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 27.
- Il regolamento 1234/2007 (CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.
- Il regolamento 1249/2008 (CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 dicembre 2008, n. L 337.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il testo del comma 3, dell'art. 3-ter, della legge 8 luglio 1997, n. 213 (Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari) cosi' recita:
«3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298 .».