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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2728/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2728/2024 promossa da:
- nata a [...]/SP (Brasile) il Parte_1
22/05/1988, residente a [...]de Janeiro/RJ (Brasile), in Avenida Lùcio Costa, 4350, Blocco
5, appto. 204, CAP: ; Controparte_1 P.IVA_1
- nato a [...]/SJ (Brasile) il Controparte_2
05/05/2022, residente a [...]de Janeiro/RJ (Brasile), in Avenida Lùcio Costa, 4350, Blocco
5, appto. 204, CAP: rappresentato ex lege in giudizio dai Controparte_1 P.IVA_2 genitori e;
CP_3 Persona_1 Persona_2
- nato a [...]/SP (Brasile) il 24/09/1989, residente a Controparte_4
Santos/SP (Brasile), in Rua Oscar Sampaio, 23, casa 2, Embarè, CAP: 11040-290;
- nato a [...]/SP (Brasile) il 22/07/2015, residente a Controparte_5
Santos/SP (Brasile), in Rua Oscar Sampaio, 23, casa 2, Embarè, CAP: 11040-290, minorenne, rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori Controparte_4
e Controparte_6
- nata a [...]/SP (Brasile) il 27/01/2017, residente a Controparte_7
Taubaté/SP (Brasile), in Rua Joaquim de Morais Filho, 255, Independecia, CAP: 12031-
570, minorenne, rappresentata ex lege in giudizio da sua madre Parte_2 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco Mantovani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Jesolo alla via Mameli n. 16, come da procura autentica e tradotta, nonché munita di apostilla in calce al ricorso
-ricorrenti- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_8 P.IVA_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria Oggetto:
ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini Controparte_8 italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_3
(alias , o ) nato a [...] - Persona_4 Persona_3 Persona_3
Comune in provincia di Reggio Calabria - il 13.04.1887 (cfr. doc. in atti n. 1), il quale era emigrato in Argentina ove aveva sposato, in data 12.02.1900, (cfr. doc. in Persona_5 atti n. 2). Dalla loro unione matrimoniale era nata la figlia a Buenos Aires Persona_6
(Argentina), in data 19.11.1912 (cfr. documento n. 04).
L'avo non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di : Persona_3
- in data 12.02.1900, egli aveva contratto matrimonio con e, dalla loro Persona_5 unione, era nata, in data 19.11.1912, la figlia;
Persona_6
- in data 06.07.1935, quest'ultima aveva contratto matrimonio con il cittadino brasiliano acquisendo anche il cognome del marito e, dalla loro unione, era Parte_3 nato, in data 15.07.1938, il figlio (cfr. doc. n. 6). Persona_7 - il 20.01.1962 quest'ultimo aveva contratto matrimonio con la Sig.ra (cfr. doc. Parte_4
n. 7) e da tale unione erano nati:
• nata in [...] il [...] (cfr. doc. n. 08) la quale aveva contratto Parte_5 matrimonio, in data 20.02.1988, con il cittadino brasiliano e da tali nozze CP_9 era nata, in data 22.05.1988, la figlia, odierna ricorrente, , che Parte_1 in data 12.12.2014 aveva contratto matrimonio con e dalla loro Persona_8 unione era nato, il 05.05.2022, l'odierno ricorrente . Controparte_2
• nato in [...] in data [...] (cfr. doc. n. 10), il quale ha contratto Parte_6 matrimonio, in data 23.12.2004, con (cfr. doc. n. 11) e da tale Controparte_10 unione erano nati i figli:
➢ odierno ricorrente, il quale era nato il [...] (cfr. doc. in atti Controparte_4
n. 12) ,e a seguito del matrimonio con era nato il CP_6 Controparte_6 figlio, odierno ricorrente, il 22.07.2015 (cfr. doc. 16) Controparte_5
➢ nata il [...] (cfr. doc. 13), la quale aveva avuto la figlia, Parte_2 odierna ricorrente, , nata il [...] (cfr. doc. 17); Controparte_7
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_8 CP_11 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
14.01.2025, eccependo in primis l'inammissibilità della domanda per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ed in secundis l'infondatezza nel merito della domanda.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 06.11.2024 il Giudice rilevava che il ricorso depositato in data 04.11.2024 non era completo di tutti gli avvertimenti di cui all'art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c., richiamato dall'art. 281undecies c. 1 c.p.c. e disponeva la rinnovazione del ricorso integrandolo.
In data 11.11.2024 la parte ricorrente depositava il ricorso rinnovato.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. depositata il
17.06.2025.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano alcune discrepanze sui nomi e cognomi attribuiti ai vari avi degli odierni ricorrenti, che potrebbero suscitare incertezza circa la loro discendenza dall'originario avo . Persona_3
In particolare, dall'atto di nascita dell'avo capostipite (doc. 1) emerge che egli sia nato a
Laureana di Borrello (RC) il 13.04.1887 da e Persona_9 CP_12
, mentre dall'atto di matrimonio (doc. allegato 2) emerge che (di
[...] Persona_3 anni ventiquattro), figlio di e , nato a [...], si Persona_9 Persona_10 sarebbe sposato nella capitale argentina con;
successivamente dalla loro Persona_5 unione sarebbe nata (doc. 4), nel cui atto di nascita si rinvengono i nomi corretti Persona_6 dei genitori, sebbene i nonni paterni siano individuati nelle persone di e Persona_9
. Persona_11
Nel successivo atto di matrimonio del 06.07.1935 (doc. 5) la figlia di viene Persona_3 identificata come , nata il [...], figlia di , nato il [...] Persona_12 Persona_4
e di sebbene, successivamente, detti dati siano stati rettificati in Persona_13 [...] figlia di , nato il [...], e . Persona_14 Persona_3 Persona_15
Dall'atto di nascita di (doc. 6), emerge che questi è figlio di Persona_7 Persona_16
e che i nonni materni sono e . Anche nell'atto di
[...] Persona_4 Persona_17 nascita di (all. n. 8) si rinviene un errore in riferimento al nome di Parte_5
, qui identificata come Gli atti successivi degli odierni Persona_6 Persona_14 ricorrenti non presentano, invece, anomalie rispetto ai precedenti atti con riferimento ai nomi degli avi.
Ciò posto, è evidente come vi siano stati negli anni degli errori di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile brasiliano, in parte certamente dovuti alla difficoltà di comprendere nomi e cognomi in altra lingua.
La leggera discrepanza tra i cognomi effettivi e quelli indicati negli atti redatti in Brasile
( è stato talvolta trascritto in e è diventato o ) e la Per_3 Per_4 CP_12 CP_12 CP_12 trasformazione del nome in , essendo i cognomi ed i nomi in questione CP_12 Per_10 molto simili a quelli italiani, considerata unitamente al fatto che le date di nascita sono effettivamente corrette, inducono a ritenere che si tratti delle stesse persone. A corroborare quest'ipotesi si pone il certificato di matrimonio di , ove i nomi Persona_6 vengono successivamente corretti e quindi viene rettificato in tant'è che in Per_4 Per_3 tutti gli altri atti il cognome si è tramandato senza errori.
Si ritiene, pertanto, che ci siano sufficienti elementi per ritenere che l'avo originario dei ricorrenti fosse , nato a [...] il [...], considerato che le Persona_3 discrepanze riscontrate sono verosimilmente addebitabili ad errori materiali commessi dagli ufficiali dello stato civile soprattutto a causa di problemi di comprensione della lingua italiana.
Si osserva, inoltre, che la linea di discendenza in questione dall'originario avo fino agli odierni ricorrenti trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
V'è però che dal compiuto esame dell'albero genealogico e dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
In proposito, pare opportuno rammentare che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Pertanto, l'emigrato italiano ha certamente trasmesso la cittadinanza italiana “iure Persona_3 sanguinis” alla figlia , nata in data [...], la quale, tuttavia, in data Persona_6
22.11.1935, ha contratto matrimonio con tale (cfr. doc. in atti n. 5) e Parte_3 dall'anzidetta unione coniugale è nato, in data 15.07.1938, (cfr. Persona_7 doc. in atti n. 6); Ciò significa che a partire dal passaggio generazionale tra e Persona_6 Persona_7 la cittadinanza possa essere stata trasmessa solo per linea femminile da ai suoi Persona_6 discendenti, ricorrenti inclusi.
Orbene, sulla scorta della normativa vigente all'epoca, in realtà, si sarebbe verificata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della
Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo è stato però sottoposto al vaglio di legittimità della Corte
Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina , sulla scorta del vecchio impianto normativo, non poteva dunque Persona_6 trasmettere il proprio status civitatis al figlio;
ciò, in quanto la Persona_7 menzionata legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che: “Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2.
Alla luce dei suesposti principi, non v'è dubbio che abbia trasmesso la Persona_6 cittadinanza italiana al figlio nato in [...] pre – costituzionale, in quanto il diritto di Per_7 cittadinanza è uno status permanente e quindi l'incostituzionalità della norma rileva anche per i figli nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, essendosi il loro diritto protratto anche dopo la detta entrata in vigore, il che comporta che anche nei loro confronti 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 abbia efficacia la norma come riformata dalla Corte Costituzionale, con la conseguenza per cui gli stessi hanno assunto lo status di cittadini italiani.
Ciò posto, appurato che i ricorrenti hanno assolto pienamente all'onere della prova di dimostrare la discendenza ininterrotta dall'originario avo italiano, occorre adesso vagliare l'ammissibilità della domanda, alla luce dell'eccezione sollevata dal , il quale CP_8 lamenta che i ricorrenti non abbiano preventivamente adito la via amministrativa.
In proposito si osserva che, in linea generale, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_8 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Pur tuttavia, l'omessa presentazione dell'istanza per via amministrativa assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Dunque, in linea di principio, l'odierna richiesta avrebbe dovuto essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice, che ricorre invece nel caso di diniego del diritto ovvero di impossibilità di ottenere il diritto per le più svariate ragioni (inaccessibilità del sito dedicato alla presentazione delle istanze, eccessivi tempi di attesa di evasione delle istanze), altrimenti risultando carente l'interesse ad agire.
Tanto premesso, si osserva che però nel caso di specie l'omessa preventiva richiesta amministrativa non esclude l'interesse ad agire dei ricorrenti, atteso che gli stessi vantano il diritto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto illegittimamente privati dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, sicchè sarebbe stato per loro inutile rivolgersi al in quanto la loro domanda sarebbe stata rigettata. Parte_7
Infatti, secondo l'orientamento dei Consolati, i discendenti degli emigrati italiani sono da considerarsi cittadini italiani iure sanguinis, purché nati dopo il primo gennaio 1948 se discendenti da una cittadina di sesso femminile. Tale principio si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta.
Ne consegue che l'unica via possibile affinché le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato è quella giudiziaria, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno accennato a inversioni Parte_8 di tendenza, avrebbe condotto ad un diniego.
Stabilito ciò, figlia di , ha avuto la cittadinanza italiana per Persona_6 Persona_3 trasmissione paterna e per il rapporto di maternità, questa l'ha trasmessa al proprio figlio nato in data [...], e così è stato da genitore in figlio fino alle Persona_7 generazioni più prossime rappresentate dai ricorrenti Persona_2
, , in
[...] Controparte_2 Controparte_4 proprio e per conto del figlio minorenne Controparte_5 CP_7
(rappresentata in giudizio dalla madre .
[...] Parte_2
Infine, per quanto attiene alla emigrazione di cittadini italiani in Brasile, in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d.
“Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che: “Sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di
Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un Paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, considerato peraltro che dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana:
“Non risulta, fino alla presente data registro di naturalizzazione in nome di o Persona_3
o , figlio di e di , Persona_3 Persona_4 Controparte_12 Persona_18 originário dell'ltalia, nato il [...]” (cfr. in atti doc. 3).
In definitiva, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, sicchè gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita, disponendosi l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_8
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che l'accoglimento della domanda è dipeso esclusivamente dall'adesione ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha sancito l'estensione dell'efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale alle nascite avvenute in epoca pre-costituzionale sulla base di valide argomentazioni, condivise da questo Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto alla cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti nato in data [...], in [...] e Parte_1 in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, sul figlio minore
[...]
, nato il [...], nato in [...] Controparte_2 Controparte_4
24.09.1989, in proprio e per conto del figlio minorenne nato il Controparte_5
22.07.2015, nata il [...], rappresentata in giudizio Controparte_7 dalla madre stante la sussistenza dei presupposti Parte_2 previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 16.07.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ibidem
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2728/2024 promossa da:
- nata a [...]/SP (Brasile) il Parte_1
22/05/1988, residente a [...]de Janeiro/RJ (Brasile), in Avenida Lùcio Costa, 4350, Blocco
5, appto. 204, CAP: ; Controparte_1 P.IVA_1
- nato a [...]/SJ (Brasile) il Controparte_2
05/05/2022, residente a [...]de Janeiro/RJ (Brasile), in Avenida Lùcio Costa, 4350, Blocco
5, appto. 204, CAP: rappresentato ex lege in giudizio dai Controparte_1 P.IVA_2 genitori e;
CP_3 Persona_1 Persona_2
- nato a [...]/SP (Brasile) il 24/09/1989, residente a Controparte_4
Santos/SP (Brasile), in Rua Oscar Sampaio, 23, casa 2, Embarè, CAP: 11040-290;
- nato a [...]/SP (Brasile) il 22/07/2015, residente a Controparte_5
Santos/SP (Brasile), in Rua Oscar Sampaio, 23, casa 2, Embarè, CAP: 11040-290, minorenne, rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori Controparte_4
e Controparte_6
- nata a [...]/SP (Brasile) il 27/01/2017, residente a Controparte_7
Taubaté/SP (Brasile), in Rua Joaquim de Morais Filho, 255, Independecia, CAP: 12031-
570, minorenne, rappresentata ex lege in giudizio da sua madre Parte_2 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco Mantovani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Jesolo alla via Mameli n. 16, come da procura autentica e tradotta, nonché munita di apostilla in calce al ricorso
-ricorrenti- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_8 P.IVA_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria Oggetto:
ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini Controparte_8 italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_3
(alias , o ) nato a [...] - Persona_4 Persona_3 Persona_3
Comune in provincia di Reggio Calabria - il 13.04.1887 (cfr. doc. in atti n. 1), il quale era emigrato in Argentina ove aveva sposato, in data 12.02.1900, (cfr. doc. in Persona_5 atti n. 2). Dalla loro unione matrimoniale era nata la figlia a Buenos Aires Persona_6
(Argentina), in data 19.11.1912 (cfr. documento n. 04).
L'avo non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di : Persona_3
- in data 12.02.1900, egli aveva contratto matrimonio con e, dalla loro Persona_5 unione, era nata, in data 19.11.1912, la figlia;
Persona_6
- in data 06.07.1935, quest'ultima aveva contratto matrimonio con il cittadino brasiliano acquisendo anche il cognome del marito e, dalla loro unione, era Parte_3 nato, in data 15.07.1938, il figlio (cfr. doc. n. 6). Persona_7 - il 20.01.1962 quest'ultimo aveva contratto matrimonio con la Sig.ra (cfr. doc. Parte_4
n. 7) e da tale unione erano nati:
• nata in [...] il [...] (cfr. doc. n. 08) la quale aveva contratto Parte_5 matrimonio, in data 20.02.1988, con il cittadino brasiliano e da tali nozze CP_9 era nata, in data 22.05.1988, la figlia, odierna ricorrente, , che Parte_1 in data 12.12.2014 aveva contratto matrimonio con e dalla loro Persona_8 unione era nato, il 05.05.2022, l'odierno ricorrente . Controparte_2
• nato in [...] in data [...] (cfr. doc. n. 10), il quale ha contratto Parte_6 matrimonio, in data 23.12.2004, con (cfr. doc. n. 11) e da tale Controparte_10 unione erano nati i figli:
➢ odierno ricorrente, il quale era nato il [...] (cfr. doc. in atti Controparte_4
n. 12) ,e a seguito del matrimonio con era nato il CP_6 Controparte_6 figlio, odierno ricorrente, il 22.07.2015 (cfr. doc. 16) Controparte_5
➢ nata il [...] (cfr. doc. 13), la quale aveva avuto la figlia, Parte_2 odierna ricorrente, , nata il [...] (cfr. doc. 17); Controparte_7
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_8 CP_11 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
14.01.2025, eccependo in primis l'inammissibilità della domanda per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ed in secundis l'infondatezza nel merito della domanda.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 06.11.2024 il Giudice rilevava che il ricorso depositato in data 04.11.2024 non era completo di tutti gli avvertimenti di cui all'art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c., richiamato dall'art. 281undecies c. 1 c.p.c. e disponeva la rinnovazione del ricorso integrandolo.
In data 11.11.2024 la parte ricorrente depositava il ricorso rinnovato.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. depositata il
17.06.2025.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano alcune discrepanze sui nomi e cognomi attribuiti ai vari avi degli odierni ricorrenti, che potrebbero suscitare incertezza circa la loro discendenza dall'originario avo . Persona_3
In particolare, dall'atto di nascita dell'avo capostipite (doc. 1) emerge che egli sia nato a
Laureana di Borrello (RC) il 13.04.1887 da e Persona_9 CP_12
, mentre dall'atto di matrimonio (doc. allegato 2) emerge che (di
[...] Persona_3 anni ventiquattro), figlio di e , nato a [...], si Persona_9 Persona_10 sarebbe sposato nella capitale argentina con;
successivamente dalla loro Persona_5 unione sarebbe nata (doc. 4), nel cui atto di nascita si rinvengono i nomi corretti Persona_6 dei genitori, sebbene i nonni paterni siano individuati nelle persone di e Persona_9
. Persona_11
Nel successivo atto di matrimonio del 06.07.1935 (doc. 5) la figlia di viene Persona_3 identificata come , nata il [...], figlia di , nato il [...] Persona_12 Persona_4
e di sebbene, successivamente, detti dati siano stati rettificati in Persona_13 [...] figlia di , nato il [...], e . Persona_14 Persona_3 Persona_15
Dall'atto di nascita di (doc. 6), emerge che questi è figlio di Persona_7 Persona_16
e che i nonni materni sono e . Anche nell'atto di
[...] Persona_4 Persona_17 nascita di (all. n. 8) si rinviene un errore in riferimento al nome di Parte_5
, qui identificata come Gli atti successivi degli odierni Persona_6 Persona_14 ricorrenti non presentano, invece, anomalie rispetto ai precedenti atti con riferimento ai nomi degli avi.
Ciò posto, è evidente come vi siano stati negli anni degli errori di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile brasiliano, in parte certamente dovuti alla difficoltà di comprendere nomi e cognomi in altra lingua.
La leggera discrepanza tra i cognomi effettivi e quelli indicati negli atti redatti in Brasile
( è stato talvolta trascritto in e è diventato o ) e la Per_3 Per_4 CP_12 CP_12 CP_12 trasformazione del nome in , essendo i cognomi ed i nomi in questione CP_12 Per_10 molto simili a quelli italiani, considerata unitamente al fatto che le date di nascita sono effettivamente corrette, inducono a ritenere che si tratti delle stesse persone. A corroborare quest'ipotesi si pone il certificato di matrimonio di , ove i nomi Persona_6 vengono successivamente corretti e quindi viene rettificato in tant'è che in Per_4 Per_3 tutti gli altri atti il cognome si è tramandato senza errori.
Si ritiene, pertanto, che ci siano sufficienti elementi per ritenere che l'avo originario dei ricorrenti fosse , nato a [...] il [...], considerato che le Persona_3 discrepanze riscontrate sono verosimilmente addebitabili ad errori materiali commessi dagli ufficiali dello stato civile soprattutto a causa di problemi di comprensione della lingua italiana.
Si osserva, inoltre, che la linea di discendenza in questione dall'originario avo fino agli odierni ricorrenti trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
V'è però che dal compiuto esame dell'albero genealogico e dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
In proposito, pare opportuno rammentare che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Pertanto, l'emigrato italiano ha certamente trasmesso la cittadinanza italiana “iure Persona_3 sanguinis” alla figlia , nata in data [...], la quale, tuttavia, in data Persona_6
22.11.1935, ha contratto matrimonio con tale (cfr. doc. in atti n. 5) e Parte_3 dall'anzidetta unione coniugale è nato, in data 15.07.1938, (cfr. Persona_7 doc. in atti n. 6); Ciò significa che a partire dal passaggio generazionale tra e Persona_6 Persona_7 la cittadinanza possa essere stata trasmessa solo per linea femminile da ai suoi Persona_6 discendenti, ricorrenti inclusi.
Orbene, sulla scorta della normativa vigente all'epoca, in realtà, si sarebbe verificata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della
Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo è stato però sottoposto al vaglio di legittimità della Corte
Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina , sulla scorta del vecchio impianto normativo, non poteva dunque Persona_6 trasmettere il proprio status civitatis al figlio;
ciò, in quanto la Persona_7 menzionata legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che: “Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2.
Alla luce dei suesposti principi, non v'è dubbio che abbia trasmesso la Persona_6 cittadinanza italiana al figlio nato in [...] pre – costituzionale, in quanto il diritto di Per_7 cittadinanza è uno status permanente e quindi l'incostituzionalità della norma rileva anche per i figli nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, essendosi il loro diritto protratto anche dopo la detta entrata in vigore, il che comporta che anche nei loro confronti 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 abbia efficacia la norma come riformata dalla Corte Costituzionale, con la conseguenza per cui gli stessi hanno assunto lo status di cittadini italiani.
Ciò posto, appurato che i ricorrenti hanno assolto pienamente all'onere della prova di dimostrare la discendenza ininterrotta dall'originario avo italiano, occorre adesso vagliare l'ammissibilità della domanda, alla luce dell'eccezione sollevata dal , il quale CP_8 lamenta che i ricorrenti non abbiano preventivamente adito la via amministrativa.
In proposito si osserva che, in linea generale, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_8 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Pur tuttavia, l'omessa presentazione dell'istanza per via amministrativa assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Dunque, in linea di principio, l'odierna richiesta avrebbe dovuto essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice, che ricorre invece nel caso di diniego del diritto ovvero di impossibilità di ottenere il diritto per le più svariate ragioni (inaccessibilità del sito dedicato alla presentazione delle istanze, eccessivi tempi di attesa di evasione delle istanze), altrimenti risultando carente l'interesse ad agire.
Tanto premesso, si osserva che però nel caso di specie l'omessa preventiva richiesta amministrativa non esclude l'interesse ad agire dei ricorrenti, atteso che gli stessi vantano il diritto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto illegittimamente privati dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, sicchè sarebbe stato per loro inutile rivolgersi al in quanto la loro domanda sarebbe stata rigettata. Parte_7
Infatti, secondo l'orientamento dei Consolati, i discendenti degli emigrati italiani sono da considerarsi cittadini italiani iure sanguinis, purché nati dopo il primo gennaio 1948 se discendenti da una cittadina di sesso femminile. Tale principio si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta.
Ne consegue che l'unica via possibile affinché le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato è quella giudiziaria, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno accennato a inversioni Parte_8 di tendenza, avrebbe condotto ad un diniego.
Stabilito ciò, figlia di , ha avuto la cittadinanza italiana per Persona_6 Persona_3 trasmissione paterna e per il rapporto di maternità, questa l'ha trasmessa al proprio figlio nato in data [...], e così è stato da genitore in figlio fino alle Persona_7 generazioni più prossime rappresentate dai ricorrenti Persona_2
, , in
[...] Controparte_2 Controparte_4 proprio e per conto del figlio minorenne Controparte_5 CP_7
(rappresentata in giudizio dalla madre .
[...] Parte_2
Infine, per quanto attiene alla emigrazione di cittadini italiani in Brasile, in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d.
“Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che: “Sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di
Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un Paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, considerato peraltro che dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana:
“Non risulta, fino alla presente data registro di naturalizzazione in nome di o Persona_3
o , figlio di e di , Persona_3 Persona_4 Controparte_12 Persona_18 originário dell'ltalia, nato il [...]” (cfr. in atti doc. 3).
In definitiva, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, sicchè gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita, disponendosi l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_8
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che l'accoglimento della domanda è dipeso esclusivamente dall'adesione ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha sancito l'estensione dell'efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale alle nascite avvenute in epoca pre-costituzionale sulla base di valide argomentazioni, condivise da questo Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto alla cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti nato in data [...], in [...] e Parte_1 in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, sul figlio minore
[...]
, nato il [...], nato in [...] Controparte_2 Controparte_4
24.09.1989, in proprio e per conto del figlio minorenne nato il Controparte_5
22.07.2015, nata il [...], rappresentata in giudizio Controparte_7 dalla madre stante la sussistenza dei presupposti Parte_2 previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 16.07.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ibidem