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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3517/2024 (al quale è riunito il 3569/2024 N.R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri di ruolo sopra riportati promosse da:
C.F. e P. Iva rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Paola Desideri Zanardelli e dall'avv. Rosa Maria D'Agostino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano alla Via Giulini n. 2;
APPELLANTE nel giudizio n. 3517/2024 R.G.
cod. fisc. e p. iva n. domiciliata in Parte_1 P.IVA_2 Pavia, corso Mazzini 3, presso lo Studio dell'avv. Luca Angeleri che la rappresenta e difende;
APPELLATO e APPELLANTE nel giudizio n. 3569/2024 R.G.
CONTRO
.F. e P. IVA rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Paolo Controparte_2 P.IVA_3 Patron (C.F. ) e dall'avv. Elisabetta Fantini (C.F. ) C.F._1 C.F._2 entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il primo con studio in Milano, Galleria del Corso 1;
APPELLATA e APPELLANTE in VIA INCIDENTALE CONDIZIONATO
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre:
- riformare la sentenza n. 5023/2024 pubblicata il 14 maggio 2024 dal Tribunale Civile di Milano Giudice Dott.ssa Palo, nel giudizio RGN 3706/2022, non notificata, relativamente alle somme per cui è stata condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute Controparte_1 indebitamente versare da interessi e spese di lite, per le Parte_1 motivazioni di cui in premessa, rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con Controparte_1 restituzione in capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
- con vittoria delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio”.
Per l' Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli, respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o infondato per i Controparte_1 motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta 9 aprile 2025, così confermando le statuizioni assunte con la sentenza gravata. Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Quanto all'appello interposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
:
[...] Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, premesse le declaratorie anche incidentali più favorevoli del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in riforma della sentenza gravata, accogliere, per tutti i motivi di cui all'atto di citazione in appello 13 dicembre 2024, il proposto appello, e, per l'effetto:
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, per contrasto con l'art. 1, comma 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società favore di on Parte_1 Controparte_2 era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare: a restituire a la somma di Controparte_2 Parte_1 euro 17.239,17, ovvero quella diversa che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo;
Con il favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto e per Parte_1 l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- in via di subordine, in accoglimento dei motivi di appello incidentale condizionato, comunque rigettare ogni domanda proposta da contro in Parte_1 Controparte_2 quanto infondata in fatto, comunque prescritta, e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a per i titoli dedotti in giudizio. CP_2 Parte_1 Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge”.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno impugnato, con separati atti di citazione CP_1 Parte_1 regolarmente notificati, la sentenza n. 5023/2024, pubblicata in data 14.5.2024 e non notificata, con la quale il Tribunale di Milano, definendo il giudizio introdotto in primo grado dall'
[...] Cont nei confronti – per quanto qui di interesse - di e di Parte_1 Controparte_2 ha:
- dichiarato che il pagamento a favore di da parte dell' Controparte_1 Parte_1
per rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, era avvenuto
[...] Cont indebitamente, in quanto senza titolo, e, per l'effetto, ha condannato a restituire all'attrice, ex art. 2033 c.c., la somma di € 24.518,22 comprensiva di quanto versato a titolo di IVA, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dalla costituzione in mora alla data del deposito del ricorso e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dal giorno successivo alla data del deposito del ricorso sino al saldo effettivo;
- accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell' Parte_1 limitatamente ai crediti sorti in capo all' Controparte_3
- rigettato la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di .; Controparte_2
- compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel giudizio di primo grado l' ha formulato una domanda di ripetizione Parte_1 Cont d'indebito nei confronti di e di - per le somme meglio indicate in ricorso - CP_2 deducendo di aver pagato a favore delle convenute i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica nel biennio 2010-2011, inclusivi delle somme oggetto di domanda di restituzione pagate per
“addizionale provinciale”, rectius, per rivalsa dell'imposta addizionale provinciale. Ha chiesto la condanna delle convenute alla restituzione di tali somme assumendo la natura indebita dei relativi pagamenti per contrasto tra l'art. 6 D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'imposta addizionale provinciale, e le direttive comunitarie in materia di armonizzazione dell'accisa sui consumi energetici, in particolare la direttiva n. 118/2008/CE. Il Tribunale non ha accolto la domanda di sospensione del processo per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., e, nel merito, ha ritenuto di dover disapplicare la norma interna per contrasto con i principi vigenti nel diritto unionale e non per contrasto diretto con la direttiva 2008/118 CE. Nello specifico, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, ha così motivato: “non pare discutibile che i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art. 6 DL 511/88 si pongano in contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE affinché lo Stato Italiano, quale membro dell'Unione Europea, potesse applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, difettando in particolare la previsione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare: in questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione” (Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198), secondo cui “né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”, questa essendo l'interpretazione data alla disposizione della Direttiva dalla Corte di Giustizia UE (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97
3 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12 , punto 23)”. Persona_1 Ha poi richiamato alcune pronunce rese dalla Corte di Giustizia per arrivare ad affermare che “l'art. 6 dl. n. 511/88 si pone in contrasto con la direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia, cosicché se alla prima non può essere riconosciuta efficacia self- executing (per non essere sufficientemente dettagliata nei propri contenuti così da non necessitare di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro e potendo incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo), “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è invece immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”. Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come rilevato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio:
“L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità ” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019). Con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr. Cass. n.22434/20; Cass. n. 16142/20; Cass n. 10691/20; Cass. n. 27101/19; Cass. n. 15198/19). Tali principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 7959 del 10/05/23 con cui ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Verona. Per quanto rilevato, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 si impone per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE”. Il Tribunale ha spiegato in forza di quale meccanismo – sempre derivante dalla ritenuta efficacia anche “orizzontale” delle pronunce della Corte di Giustizia relative alla direttiva 2008/118/CE – il consumatore finale poteva ritenersi legittimato ad agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare le somme versate a titolo di addizionale provinciale (pp. 10 e 11 della sentenza impugnata). Il giudice ha inoltre disatteso l'eccezione di in merito alla natura meramente CP_2 accessoria e non autonoma dell'addizionale all'accisa e ha così concluso: “sulla scorta dei principi di diritto da applicare e del pagamento ad opera dell' delle somme Parte_1 indebitamente richieste a titolo di addizionali provinciali da per i periodi indicati CP_1 dall'attrice in atti, venendo meno la fonte normativa su cui si fondava l'addebito di tale imposta contenuta nelle fatture di attesa la necessaria disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988, ne discende il diritto dell'attrice di vedersi restituire da le somme pagate a tale titolo. CP_1 La domanda va quindi accolta, con condanna di al pagamento della somma di € Controparte_1 24.518,22 in favore dell' , somma comprensiva di quanto versato Parte_1 dall'attrice a titolo di IVA”.
4 Quanto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti, il giudice di primo grado ha ritenuto pacifica la quantificazione del credito operata dall' nei confronti della convenuta Parte_1 e ha disatteso l'eccezione avanzata in via subordinata da quest'ultima secondo Controparte_1 cui il diritto alla restituzione vantato dalla ricorrente si era “esaurito” a far data dal 1.04.2020, ovvero dal momento in cui - ai sensi dell'art. 46 della Direttiva 2008/118/CE - gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla citata direttiva. Il Tribunale ha così motivato il rigetto dell'eccezione: “il diritto di ripetizione è riconosciuto per la contrarietà della norma dell'art. 6 D.L. 511/1988 al diritto unionale e non per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, per cui non deriva dalla ricezione della direttiva da parte dello Stato Italiano, con conseguente irrilevanza del momento in cui la direttiva in discussione è stata attuata (cfr., in motivazione, sent. Corte di Appello di Milano n. 329 del 01.02.2022)”.
Il giudice ha invece accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta osservando che “non è emersa la legittimazione attiva dell' Controparte_2 Parte_1 con riferimento alle fatture emesse dall' Ed invero, il doc. 1
[...] Controparte_3 prodotto dalla difesa attorea è la visura storica dell' dalla quale Parte_1 si desume che l'attrice ha incorporato la società “ ”, con Controparte_4 la conseguenza che priva di alcun rilievo giuridico è l'affermazione attorea circa la fusione per incorporazione dell' con l' , poi fusosi con Controparte_3 Controparte_5
l' , che a sua volta si è fuso per incorporazione dando vita all' Controparte_3 [...]
, posto che da tale allegazione non è possibile inferire la legittimazione
Parte_1 attiva dell'odierna attrice sulla base delle “avvenute fusioni”, né è possibile, dalla visura storica versata in atti (doc. 1 fasc. attoreo), ritenere sorta la legittimazione attiva dell' Va,
Parte_1 dunque, dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell' limitatamente ai crediti
Parte_1 sorti in capo all' ”. Controparte_3 Ha poi aggiunto, sul quantum, che “l' non ha provato il fatto del pagamento della
Parte_1 fattura n. 1100255314 emessa da per la fornitura di energia elettrica alla società Controparte_2
“ ”, atteso che non ha dimesso la contabile bancaria Controparte_4 attestante il pagamento della citata fattura. Inoltre, dal “prospetto riepilogativo addizionali provinciali pagate” prodotto dall'attrice sub doc. 9, manca la penultima fattura”. In conseguenza di ciò il Tribunale ha respinto integralmente la domanda di ripetizione proposta dall' nei confronti di Parte_1 Controparte_2
Infine, in merito alla debenza dell'IVA, ha ritenuto il Tribunale di aderire “all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, per il quale in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva. Conseguentemente il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020 e recentissima Ord. del 22.9.2021 n. 25741)” e ha riconosciuto gli interessi legali sulla somma come sopra quantificata Cont dalla domanda al saldo effettivo, così motivando “l'obbligo restitutorio in capo alla convenuta nasce ed è correlato alla fonte nel contratto di somministrazione di energia elettrica concluso da Cont
con l'odierna attrice e, in relazione al quale, quest'ultima ha effettuato i pagamenti delle Cont addizionali alle accise non dovute, con conseguente debenza da parte della convenuta degli interessi legali che, facendo puntuale applicazione del dettato dell'art. 2033 c.c., sono dovuti dalla costituzione in mora al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. sino alla domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Gli interessi non sono
5 dovuti dal giorno del pagamento stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di fornitore e soggetto passivo d'imposta, era tenuta al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente “trasferito” sull'utente l'effetto dell'imposta stessa”.
2. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello, con separati atti di impugnazione, sia
[...] sia e i distinti procedimenti, portanti rispettivamente i nn. CP_1 Parte_1 3517/2024 e 3569/2024 R.G., sono stati riuniti all'udienza del 27.5.2025. A2A articola otto motivi di censura: con i primi sei contesta l'accoglimento, nel merito, della domanda di ripetizione formulata nei suoi confronti da deducendo Parte_1 l'erronea interpretazione da parte del Tribunale delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, la non applicabilità “orizzontale” delle direttive comunitarie nei rapporti tra privati, e la non debenza, in ogni caso, delle somme dovute per le mensilità antecedenti al 1° aprile 2010. Con il settimo motivo di appello (sub. E) lamenta erroneità della sentenza di primo grado in merito al riconoscimento dell'importo richiesto a titolo di rimborso dell'IVA, mentre con l'ottavo motivo (sub. F) contesta la decisione del Tribunale nella parte relativa agli interessi riconosciuti, assumendo che sarebbero dovuti solo quelli al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal momento della domanda giudiziale. Chiede pertanto la riforma integrale della sentenza impugnata formulando le conclusioni esposte in premessa. si è costituito con comparsa depositata il 10.4.2025, chiedendo il rigetto Parte_1 dell'appello proposto nei suoi confronti da CP_1
3. Con l'impugnazione separatamente proposta, censura il rigetto della Parte_1 domanda formulata in primo grado nei confronti della convenuta articolando Controparte_2 un unico motivo rubricato “violazione e/o errata e/o omessa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c.: erronea valutazione dei presupposti in base ai quali il giudice di prime cure ha accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo a limitatamente ai crediti Parte_1 sorti in capo all' . Controparte_3 Assume l'appellante che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato quanto da essa dedotto, nei propri scritti difensivi finali, in replica all'eccezione di , e richiama i vari passaggi societari CP_2 che avrebbero portato – nel mese di luglio 2010 – la società a fondersi Controparte_3 con che poi, in data 27.9.2010, avrebbe cambiato denominazione Controparte_4 in Soggetto giuridico, quest'ultimo, che nel dicembre Controparte_4 del 2014 si era fuso per incorporazione in come documentato con Parte_1 la visura societaria prodotta sub. n. 1), allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. L'appellante, a sostegno della censura proposta, ha depositato in questo giudizio i documenti di cui agli allegati B) e C), ovvero ulteriori visure societarie che attesterebbero la sua piena legittimazione
“ad agire in giudizio per ottenere la ripetizione delle somme riversate dal fornitore Controparte_2 nelle fatture intestate a a titolo di addizionale provinciale alle
[...] Controparte_3 accise sull'energia elettrica per i consumi riferiti all'anno 2010”. Nel merito e a sostegno della domanda svolta, l'appellante richiama le argomentazioni spese in primo grado;
sul quantum osserva di aver assolto ai propri oneri probatori producendo tutte le fatture e gli estratti conto “da cui risultano i pagamenti, in virtù di autorizzazione permanente ad incasso diretto sul conto corrente di delle fatture per cui è causa (doc. nn. 3 e 6 del fascicolo Controparte_2 di primo grado)”. Chiede quindi che, in riforma della sentenza di primo grado, venga condannata al pagamento CP_2 della somma di euro 17.239,17.
6 4. si è regolarmente costituita in data 2.5.2025 nel giudizio di appello instaurato Controparte_2 da nei suoi confronti, chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta Parte_1 da controparte. Deduce in particolare la correttezza della decisione gravata in punto di ritenuta carenza di legittimazione attiva della ricorrente ed eccepisce la tardività, e quindi l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c., delle visure camerali prodotte per la prima volta in questo grado di giudizio.
formula altresì tre motivi di “appello incidentale condizionato”. CP_2 Con il primo motivo, eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito fatto valere dalla ricorrente per la totalità delle somme richieste, sostenendo non esservi mai stato valido atto di costituzione in mora antecedente alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
sostiene poi che “la domanda avversaria, in punto quantum, non è chiaramente e fondatamente proposta, atteso che i singoli importi delle addizionali indicati nel prospetto sub doc. 9 avversario non coincidono con gli importi per addizionali rinvenibili nelle fatture citate in detto prospetto. Si rileva inoltre che non è prodotta la fattura per il mese di fornitura novembre 2010 e pertanto l'importo di Euro 1.327,93 non è dovuto”. Con il secondo motivo ripropone le proprie contestazioni e argomentazioni in punto di diritto che, a suo dire, impedirebbero l'accoglimento nel merito della domanda di Parte_1 Con il terzo motivo assume infine non essere dovuto alla ricorrente il rimborso dell'Iva e, in punto di interessi sulle somme eventualmente liquidate, ne chiede il riconoscimento nella sola misura di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale.
5. All'udienza del 21.10.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso entrambe le cause riunite al Collegio per la decisione.
6. L'appello proposto da nei confronti di è infondato e va CP_1 Parte_1 rigettato. Oggetto del giudizio è la domanda di ripetizione di indebito di somme versate dall'utente finale al fornitore di energia elettrica a titolo di imposta addizionale provinciale sulle accise. Il tema oggetto di discussione è se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE; se dunque ai rapporti contrattuali tra privati, svoltisi negli anni dal 2010 al 2011, quale quello di specie, sia applicabile la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e se sussista contrasto dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988 con il diritto unionale. Può brevemente ricordarsi, a fini di completezza, che tra i giudici di merito si erano sviluppati due orientamenti. Un primo filone richiamava l'indirizzo secondo cui non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla Corte di giustizia. Vi si contrapponeva un diverso orientamento, il quale faceva leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla Corte di giustizia. Questa Corte di Appello, facendo seguito a costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, da tempo aderiva al secondo orientamento, accogliendo le domande restitutorie. Era stato infatti chiarito dalla Corte che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere a una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, con conseguente disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, della disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza
7 di bilancio degli enti locali, e conseguente non debenza delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101). Più in particolare, nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l' Controparte_6 avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale alle
[...] accise sull'energia elettrica, la Sezione Tributaria della Suprema Corte, sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. La Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise –, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609). Nello stesso senso, con decreto n. 7959 in data 9.5.2023, si era espresso il Primo Presidente della S.C. di Cassazione, che dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c.. Aveva ritenuto questa Corte che tali argomentazioni non si ponessero in contrasto con i princìpi espressi dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita, osservando come, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE, risultasse indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, in grado di rivolgere la propria azione recuperatoria nei confronti dello Stato (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4 D.Lgs. n. 504/1995 cit.) una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna. Ancora, e da ultimo, aveva questa Corte osservato come le sentenze della sezione Tributaria della Suprema Corte nn. 21154/2024 e 24373/2024, che consentivano l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dello Stato, non imponessero tale opzione in via esclusiva, ma individuassero un
“doppio binario”, e dunque non precludessero le azioni nei confronti del fornitore (da ultimo, sent. n. 334/25 in data 3.12.2024-11.2.2025).
Tanto premesso al fine di riassumere i punti essenziali del dibattito sviluppatosi in giurisprudenza, deve darsi atto che - nelle more del giudizio - è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 15/4/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c) e 2 del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
8 La Corte Costituzionale, richiamando l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nelle sopra citate sentenze, ha osservato che gli Stati membri possono introdurre imposte indirette, ulteriori rispetto alle accise, a condizione che: 1) le addizionali abbiano una finalità specifica e 2) le imposte addizionali rispettino le regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, e ha statuito che l'art. 6 al comma 1, lettera c), che prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale in favore delle Province, non rispettava le dette condizioni, che dovevano trovare applicazione congiunta. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in discussione ne comporta l'estromissione dall'ordinamento ex tunc. A ciò consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata da Parte_1 la domanda oggi in esame sono indebiti e devono essere integralmente restituiti, non assumendo più Cont
– a maggior ragione – alcuna rilevanza la distinzione effettuata dall'appellante (con il motivo di appello sub C) tra somme dovute per mensilità antecedenti al 1.4.2010 e somme dovute per mensilità successive. In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore, ha dettato il seguente principio di diritto: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" (Cass. n. 13742/2025). Tale diritto, secondo la Corte, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto eurounitario, in quanto la norma prevedeva soltanto una generica destinazione del gettito in favore delle province, senza specificare alcuna finalità particolare. La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito di tutti pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale. L'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione. Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali correttamente sono stati dal Tribunale computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, in risposta alle infondate deduzioni di (ottavo motivo di CP_1 appello), che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi,
9 in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
Cont Altresì correttamente il Tribunale ha condannato al rimborso di quanto versato dall'attrice a titolo di IVA: questa Corte aderisce infatti all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'IVA, restano privi di fondamento sia il pagamento dell'imposta da parte del cedente, sia la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario sia, infine, la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA. Ne consegue che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass. civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020 e recentissima Ord. del 22.9.2021 n. 25741). Applicando tale principio al caso di specie, l'appellata ha diritto - come correttamente ritenuto dal Tribunale - di ottenere la restituzione di tutte le somme versate ad senza distinzione tra CP_1 sorte capitale e oneri accessori. Cont In definitiva l'appello di va integralmente rigettato, non essendovi ulteriori contestazioni sul quantum liquidato dal Tribunale.
7. Va rigettato anche l'appello proposto da nei confronti della convenuta Parte_1
Controparte_2 La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di di difetto CP_2 di legittimazione attiva per le somme portate dalle fatture emesse dalla convenuta nei confronti di ciò in quanto, secondo l'appellante, dalla documentazione prodotta in Controparte_3 primo grado e dalle deduzioni svolte negli scritti difensivi finali può evincersi che Parte_1 e sono in realtà lo stesso soggetto giuridico.
[...] Controparte_3 A riprova di quanto dedotto l'appellante ha depositato in questo giudizio documentazione ulteriore – ovvero visure camerali non prodotte in primo grado – comprovante i vari passaggi societari (fusioni per incorporazioni) che avrebbero portato – nel mese di luglio 2010 – la società Controparte_3 a fondersi con che poi, in data 27.9.2010, avrebbe
[...] Controparte_4 cambiato denominazione in e soggetto infine che nel Controparte_4 Controparte_3 dicembre 2014 si è fuso per incorporazione con la ricorrente Parte_1 chiede il rigetto di tale unico motivo di doglianza, rilevando, tra l'altro, CP_2 l'inammissibilità per tardività delle indicate produzioni documentali, mai versate in atti in primo grado.
Rileva la Corte che la questione in esame non si pone in termini di legittimazione ad agire o
“legitimatio ad causam” della ricorrente come dedotto dalle parti ed erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma sul diverso piano concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità in capo ad del rapporto fatto valere in giudizio, ovvero del diritto ad ottenere Parte_1 dalla convenuta la ripetizione delle somme che assume di aver indebitamente versato a titolo di accise. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la “legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, perché la contestazione della titolarità
10 del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire e contraddire, quale condizione dell'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio …” (Cass., sez. 3, sent. n. 14468/2008, nonché SU, sent. n. 2951/2016 e, da ultimo, ord. n. 10435/2025). La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è pertanto un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla. Nella vicenda in esame non è in discussione la legittimazione attiva della ricorrente (
[...] ha sostanzialmente dedotto, nel ricorso introduttivo in primo grado, che siano Parte_1 ad essa riconducibili i pagamenti effettuati nel 2010 da in favore di , Controparte_3 CP_2 inclusi quelli a titolo di accise, sicché essa è senz'altro legittimata dal lato attivo, essendosi qualificata come avente causa dell'originario solvens a seguito di una serie di operazioni societarie), bensì la titolarità del credito restitutorio: ciò in quanto, fin dal giudizio di primo grado e prima ancora con le missive scambiate tra le parti in fase stragiudiziale, la convenuta-fornitrice ha sempre invitato il preteso creditore a dare adeguata dimostrazione del diritto vantato, posto che la società
[...] è – pacificamente – sorta nel dicembre del 2014 a seguito di fusione per Parte_1 incorporazione della società mentre il pagamento Controparte_4 indebito è stato effettuato circa quattro anni prima, quando tale società ancora non esisteva e da parte di soggetto giuridico diverso.
Ebbene, la domanda della ricorrente è rimasta sfornita di prova sul punto, in quanto a sostegno delle proprie allegazioni essa ha prodotto in primo grado fatture emesse da nei confronti di CP_2 [...]
, mentre il documento di cui al n. 1 non assume valore probatorio, trattandosi della Controparte_3 visura camerale storica dell' comprovante soltanto la fusione per Parte_1 incorporazione in ”. Controparte_4 Come osservato in premessa e come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 9253/2025 in fattispecie analoga a quella in esame, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, “così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (v. anche Cass., sent. n. 16904/2018); ancora, “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass., sent. n. 30713/2018). Quindi, proprio perchè la questione in esame non si pone in termini di sussistenza o meno di una condizione dell'azione (legitimatio ad causam), la stessa non era affatto rilevabile dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, come sostiene erroneamente l'appellante; al contrario, avendo sollevato la relativa eccezione tempestivamente con la comparsa di costituzione e CP_2 risposta in primo grado, la ricorrente avrebbe dovuto provare, entro i limiti delle preclusioni istruttorie maturate in quella fase, la titolarità del diritto azionato. In proposito rileva la Corte che, con ordinanza emessa all'udienza del 14.9.2022, il Tribunale, dato atto che “le difese ed eccezioni delle parti ricorrente e convenute richiedono un'istruzione non sommaria”, ha disposto la conversione del rito, ma, ciò nonostante, la ricorrente non ha chiesto i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. per replicare all'eccezione di e depositare documentazione CP_2 a supporto della titolarità del diritto azionato, ma ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, affrontando la questione in esame solo con alcune argomentazioni spese nella memoria di replica.
11 Di conseguenza nei confronti della ricorrente sono maturate le preclusioni assertive e istruttorie del giudizio di primo grado, mentre la documentazione prodotta per la prima volta in questo grado di giudizio è inammissibile ex art. 345 c.p.c. (trattandosi di visure camerali che potevano essere prodotte tempestivamente innanzi al Tribunale). Infine va rilevato che le uniche due fatture emesse da nei confronti di CP_2 Parte_1 nell'anno 2012, prodotte in primo grado, non sono oggetto di domanda da parte della
[...] ricorrente (si veda anche il prospetto di cui al doc. n. 9). Ne consegue in definitiva il rigetto dell'appello proposto da nei confronti Parte_1 di , con conseguente assorbimento delle questioni poste dall'appellata con i motivi di CP_2 appello incidentale condizionato.
8. Le spese del presente grado di giudizio sono così regolate. Cont Va disposta l'integrale compensazione tra e delle spese del giudizio Parte_1 di appello n. 3517/2024 R.G. per le stesse ragioni evidenziate dal Tribunale, in quanto l'unica questione di merito trattata con il gravame è stata oggetto di ripetuti interventi, tra loro non sempre conformi, sia della giurisprudenza di merito sia di quella di legittimità, fino all'intervento da ultimo della Corte Costituzionale, la cui pronuncia è stata emessa proprio nelle more del giudizio di impugnazione. Le spese del giudizio n. 3569/2024 R.G. vanno invece poste a carico integrale dell'appellante
[...]
soccombente sull'unico motivo di gravame proposto. Parte_1 Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 17.239,17 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti nn. 3517/2024 e 3569/2024 R.G. sugli appelli proposti da e Controparte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5023/2024, pubblicata in data
[...] 14.5.2024 e non notificata, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
[...]
2) RIGETTA l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_2
3) DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio n. 3517/2024 R.G. tra
[...]
e CP_1 Parte_1
4) CONDANNA alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado (giudizio n. 3569/2024 R.G.), liquidate in complessivi
[...] euro 4.888,00, di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fare di trattazione, ed euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a.;
5) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, CP_1 art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012;
12 6) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. Parte_1
n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri di ruolo sopra riportati promosse da:
C.F. e P. Iva rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Paola Desideri Zanardelli e dall'avv. Rosa Maria D'Agostino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano alla Via Giulini n. 2;
APPELLANTE nel giudizio n. 3517/2024 R.G.
cod. fisc. e p. iva n. domiciliata in Parte_1 P.IVA_2 Pavia, corso Mazzini 3, presso lo Studio dell'avv. Luca Angeleri che la rappresenta e difende;
APPELLATO e APPELLANTE nel giudizio n. 3569/2024 R.G.
CONTRO
.F. e P. IVA rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Paolo Controparte_2 P.IVA_3 Patron (C.F. ) e dall'avv. Elisabetta Fantini (C.F. ) C.F._1 C.F._2 entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il primo con studio in Milano, Galleria del Corso 1;
APPELLATA e APPELLANTE in VIA INCIDENTALE CONDIZIONATO
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre:
- riformare la sentenza n. 5023/2024 pubblicata il 14 maggio 2024 dal Tribunale Civile di Milano Giudice Dott.ssa Palo, nel giudizio RGN 3706/2022, non notificata, relativamente alle somme per cui è stata condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute Controparte_1 indebitamente versare da interessi e spese di lite, per le Parte_1 motivazioni di cui in premessa, rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con Controparte_1 restituzione in capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
- con vittoria delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio”.
Per l' Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli, respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o infondato per i Controparte_1 motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta 9 aprile 2025, così confermando le statuizioni assunte con la sentenza gravata. Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Quanto all'appello interposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
:
[...] Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, premesse le declaratorie anche incidentali più favorevoli del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in riforma della sentenza gravata, accogliere, per tutti i motivi di cui all'atto di citazione in appello 13 dicembre 2024, il proposto appello, e, per l'effetto:
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, per contrasto con l'art. 1, comma 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società favore di on Parte_1 Controparte_2 era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare: a restituire a la somma di Controparte_2 Parte_1 euro 17.239,17, ovvero quella diversa che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo;
Con il favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto e per Parte_1 l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- in via di subordine, in accoglimento dei motivi di appello incidentale condizionato, comunque rigettare ogni domanda proposta da contro in Parte_1 Controparte_2 quanto infondata in fatto, comunque prescritta, e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a per i titoli dedotti in giudizio. CP_2 Parte_1 Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge”.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno impugnato, con separati atti di citazione CP_1 Parte_1 regolarmente notificati, la sentenza n. 5023/2024, pubblicata in data 14.5.2024 e non notificata, con la quale il Tribunale di Milano, definendo il giudizio introdotto in primo grado dall'
[...] Cont nei confronti – per quanto qui di interesse - di e di Parte_1 Controparte_2 ha:
- dichiarato che il pagamento a favore di da parte dell' Controparte_1 Parte_1
per rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, era avvenuto
[...] Cont indebitamente, in quanto senza titolo, e, per l'effetto, ha condannato a restituire all'attrice, ex art. 2033 c.c., la somma di € 24.518,22 comprensiva di quanto versato a titolo di IVA, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dalla costituzione in mora alla data del deposito del ricorso e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dal giorno successivo alla data del deposito del ricorso sino al saldo effettivo;
- accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell' Parte_1 limitatamente ai crediti sorti in capo all' Controparte_3
- rigettato la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di .; Controparte_2
- compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel giudizio di primo grado l' ha formulato una domanda di ripetizione Parte_1 Cont d'indebito nei confronti di e di - per le somme meglio indicate in ricorso - CP_2 deducendo di aver pagato a favore delle convenute i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica nel biennio 2010-2011, inclusivi delle somme oggetto di domanda di restituzione pagate per
“addizionale provinciale”, rectius, per rivalsa dell'imposta addizionale provinciale. Ha chiesto la condanna delle convenute alla restituzione di tali somme assumendo la natura indebita dei relativi pagamenti per contrasto tra l'art. 6 D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'imposta addizionale provinciale, e le direttive comunitarie in materia di armonizzazione dell'accisa sui consumi energetici, in particolare la direttiva n. 118/2008/CE. Il Tribunale non ha accolto la domanda di sospensione del processo per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., e, nel merito, ha ritenuto di dover disapplicare la norma interna per contrasto con i principi vigenti nel diritto unionale e non per contrasto diretto con la direttiva 2008/118 CE. Nello specifico, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, ha così motivato: “non pare discutibile che i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art. 6 DL 511/88 si pongano in contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE affinché lo Stato Italiano, quale membro dell'Unione Europea, potesse applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, difettando in particolare la previsione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare: in questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione” (Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198), secondo cui “né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”, questa essendo l'interpretazione data alla disposizione della Direttiva dalla Corte di Giustizia UE (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97
3 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12 , punto 23)”. Persona_1 Ha poi richiamato alcune pronunce rese dalla Corte di Giustizia per arrivare ad affermare che “l'art. 6 dl. n. 511/88 si pone in contrasto con la direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia, cosicché se alla prima non può essere riconosciuta efficacia self- executing (per non essere sufficientemente dettagliata nei propri contenuti così da non necessitare di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro e potendo incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo), “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è invece immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”. Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come rilevato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio:
“L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità ” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019). Con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr. Cass. n.22434/20; Cass. n. 16142/20; Cass n. 10691/20; Cass. n. 27101/19; Cass. n. 15198/19). Tali principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 7959 del 10/05/23 con cui ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Verona. Per quanto rilevato, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 si impone per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE”. Il Tribunale ha spiegato in forza di quale meccanismo – sempre derivante dalla ritenuta efficacia anche “orizzontale” delle pronunce della Corte di Giustizia relative alla direttiva 2008/118/CE – il consumatore finale poteva ritenersi legittimato ad agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare le somme versate a titolo di addizionale provinciale (pp. 10 e 11 della sentenza impugnata). Il giudice ha inoltre disatteso l'eccezione di in merito alla natura meramente CP_2 accessoria e non autonoma dell'addizionale all'accisa e ha così concluso: “sulla scorta dei principi di diritto da applicare e del pagamento ad opera dell' delle somme Parte_1 indebitamente richieste a titolo di addizionali provinciali da per i periodi indicati CP_1 dall'attrice in atti, venendo meno la fonte normativa su cui si fondava l'addebito di tale imposta contenuta nelle fatture di attesa la necessaria disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988, ne discende il diritto dell'attrice di vedersi restituire da le somme pagate a tale titolo. CP_1 La domanda va quindi accolta, con condanna di al pagamento della somma di € Controparte_1 24.518,22 in favore dell' , somma comprensiva di quanto versato Parte_1 dall'attrice a titolo di IVA”.
4 Quanto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti, il giudice di primo grado ha ritenuto pacifica la quantificazione del credito operata dall' nei confronti della convenuta Parte_1 e ha disatteso l'eccezione avanzata in via subordinata da quest'ultima secondo Controparte_1 cui il diritto alla restituzione vantato dalla ricorrente si era “esaurito” a far data dal 1.04.2020, ovvero dal momento in cui - ai sensi dell'art. 46 della Direttiva 2008/118/CE - gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla citata direttiva. Il Tribunale ha così motivato il rigetto dell'eccezione: “il diritto di ripetizione è riconosciuto per la contrarietà della norma dell'art. 6 D.L. 511/1988 al diritto unionale e non per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, per cui non deriva dalla ricezione della direttiva da parte dello Stato Italiano, con conseguente irrilevanza del momento in cui la direttiva in discussione è stata attuata (cfr., in motivazione, sent. Corte di Appello di Milano n. 329 del 01.02.2022)”.
Il giudice ha invece accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta osservando che “non è emersa la legittimazione attiva dell' Controparte_2 Parte_1 con riferimento alle fatture emesse dall' Ed invero, il doc. 1
[...] Controparte_3 prodotto dalla difesa attorea è la visura storica dell' dalla quale Parte_1 si desume che l'attrice ha incorporato la società “ ”, con Controparte_4 la conseguenza che priva di alcun rilievo giuridico è l'affermazione attorea circa la fusione per incorporazione dell' con l' , poi fusosi con Controparte_3 Controparte_5
l' , che a sua volta si è fuso per incorporazione dando vita all' Controparte_3 [...]
, posto che da tale allegazione non è possibile inferire la legittimazione
Parte_1 attiva dell'odierna attrice sulla base delle “avvenute fusioni”, né è possibile, dalla visura storica versata in atti (doc. 1 fasc. attoreo), ritenere sorta la legittimazione attiva dell' Va,
Parte_1 dunque, dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell' limitatamente ai crediti
Parte_1 sorti in capo all' ”. Controparte_3 Ha poi aggiunto, sul quantum, che “l' non ha provato il fatto del pagamento della
Parte_1 fattura n. 1100255314 emessa da per la fornitura di energia elettrica alla società Controparte_2
“ ”, atteso che non ha dimesso la contabile bancaria Controparte_4 attestante il pagamento della citata fattura. Inoltre, dal “prospetto riepilogativo addizionali provinciali pagate” prodotto dall'attrice sub doc. 9, manca la penultima fattura”. In conseguenza di ciò il Tribunale ha respinto integralmente la domanda di ripetizione proposta dall' nei confronti di Parte_1 Controparte_2
Infine, in merito alla debenza dell'IVA, ha ritenuto il Tribunale di aderire “all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, per il quale in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva. Conseguentemente il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020 e recentissima Ord. del 22.9.2021 n. 25741)” e ha riconosciuto gli interessi legali sulla somma come sopra quantificata Cont dalla domanda al saldo effettivo, così motivando “l'obbligo restitutorio in capo alla convenuta nasce ed è correlato alla fonte nel contratto di somministrazione di energia elettrica concluso da Cont
con l'odierna attrice e, in relazione al quale, quest'ultima ha effettuato i pagamenti delle Cont addizionali alle accise non dovute, con conseguente debenza da parte della convenuta degli interessi legali che, facendo puntuale applicazione del dettato dell'art. 2033 c.c., sono dovuti dalla costituzione in mora al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. sino alla domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Gli interessi non sono
5 dovuti dal giorno del pagamento stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di fornitore e soggetto passivo d'imposta, era tenuta al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente “trasferito” sull'utente l'effetto dell'imposta stessa”.
2. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello, con separati atti di impugnazione, sia
[...] sia e i distinti procedimenti, portanti rispettivamente i nn. CP_1 Parte_1 3517/2024 e 3569/2024 R.G., sono stati riuniti all'udienza del 27.5.2025. A2A articola otto motivi di censura: con i primi sei contesta l'accoglimento, nel merito, della domanda di ripetizione formulata nei suoi confronti da deducendo Parte_1 l'erronea interpretazione da parte del Tribunale delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, la non applicabilità “orizzontale” delle direttive comunitarie nei rapporti tra privati, e la non debenza, in ogni caso, delle somme dovute per le mensilità antecedenti al 1° aprile 2010. Con il settimo motivo di appello (sub. E) lamenta erroneità della sentenza di primo grado in merito al riconoscimento dell'importo richiesto a titolo di rimborso dell'IVA, mentre con l'ottavo motivo (sub. F) contesta la decisione del Tribunale nella parte relativa agli interessi riconosciuti, assumendo che sarebbero dovuti solo quelli al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal momento della domanda giudiziale. Chiede pertanto la riforma integrale della sentenza impugnata formulando le conclusioni esposte in premessa. si è costituito con comparsa depositata il 10.4.2025, chiedendo il rigetto Parte_1 dell'appello proposto nei suoi confronti da CP_1
3. Con l'impugnazione separatamente proposta, censura il rigetto della Parte_1 domanda formulata in primo grado nei confronti della convenuta articolando Controparte_2 un unico motivo rubricato “violazione e/o errata e/o omessa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c.: erronea valutazione dei presupposti in base ai quali il giudice di prime cure ha accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo a limitatamente ai crediti Parte_1 sorti in capo all' . Controparte_3 Assume l'appellante che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato quanto da essa dedotto, nei propri scritti difensivi finali, in replica all'eccezione di , e richiama i vari passaggi societari CP_2 che avrebbero portato – nel mese di luglio 2010 – la società a fondersi Controparte_3 con che poi, in data 27.9.2010, avrebbe cambiato denominazione Controparte_4 in Soggetto giuridico, quest'ultimo, che nel dicembre Controparte_4 del 2014 si era fuso per incorporazione in come documentato con Parte_1 la visura societaria prodotta sub. n. 1), allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. L'appellante, a sostegno della censura proposta, ha depositato in questo giudizio i documenti di cui agli allegati B) e C), ovvero ulteriori visure societarie che attesterebbero la sua piena legittimazione
“ad agire in giudizio per ottenere la ripetizione delle somme riversate dal fornitore Controparte_2 nelle fatture intestate a a titolo di addizionale provinciale alle
[...] Controparte_3 accise sull'energia elettrica per i consumi riferiti all'anno 2010”. Nel merito e a sostegno della domanda svolta, l'appellante richiama le argomentazioni spese in primo grado;
sul quantum osserva di aver assolto ai propri oneri probatori producendo tutte le fatture e gli estratti conto “da cui risultano i pagamenti, in virtù di autorizzazione permanente ad incasso diretto sul conto corrente di delle fatture per cui è causa (doc. nn. 3 e 6 del fascicolo Controparte_2 di primo grado)”. Chiede quindi che, in riforma della sentenza di primo grado, venga condannata al pagamento CP_2 della somma di euro 17.239,17.
6 4. si è regolarmente costituita in data 2.5.2025 nel giudizio di appello instaurato Controparte_2 da nei suoi confronti, chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta Parte_1 da controparte. Deduce in particolare la correttezza della decisione gravata in punto di ritenuta carenza di legittimazione attiva della ricorrente ed eccepisce la tardività, e quindi l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c., delle visure camerali prodotte per la prima volta in questo grado di giudizio.
formula altresì tre motivi di “appello incidentale condizionato”. CP_2 Con il primo motivo, eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito fatto valere dalla ricorrente per la totalità delle somme richieste, sostenendo non esservi mai stato valido atto di costituzione in mora antecedente alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
sostiene poi che “la domanda avversaria, in punto quantum, non è chiaramente e fondatamente proposta, atteso che i singoli importi delle addizionali indicati nel prospetto sub doc. 9 avversario non coincidono con gli importi per addizionali rinvenibili nelle fatture citate in detto prospetto. Si rileva inoltre che non è prodotta la fattura per il mese di fornitura novembre 2010 e pertanto l'importo di Euro 1.327,93 non è dovuto”. Con il secondo motivo ripropone le proprie contestazioni e argomentazioni in punto di diritto che, a suo dire, impedirebbero l'accoglimento nel merito della domanda di Parte_1 Con il terzo motivo assume infine non essere dovuto alla ricorrente il rimborso dell'Iva e, in punto di interessi sulle somme eventualmente liquidate, ne chiede il riconoscimento nella sola misura di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale.
5. All'udienza del 21.10.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso entrambe le cause riunite al Collegio per la decisione.
6. L'appello proposto da nei confronti di è infondato e va CP_1 Parte_1 rigettato. Oggetto del giudizio è la domanda di ripetizione di indebito di somme versate dall'utente finale al fornitore di energia elettrica a titolo di imposta addizionale provinciale sulle accise. Il tema oggetto di discussione è se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE; se dunque ai rapporti contrattuali tra privati, svoltisi negli anni dal 2010 al 2011, quale quello di specie, sia applicabile la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e se sussista contrasto dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988 con il diritto unionale. Può brevemente ricordarsi, a fini di completezza, che tra i giudici di merito si erano sviluppati due orientamenti. Un primo filone richiamava l'indirizzo secondo cui non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla Corte di giustizia. Vi si contrapponeva un diverso orientamento, il quale faceva leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla Corte di giustizia. Questa Corte di Appello, facendo seguito a costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, da tempo aderiva al secondo orientamento, accogliendo le domande restitutorie. Era stato infatti chiarito dalla Corte che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere a una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, con conseguente disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, della disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza
7 di bilancio degli enti locali, e conseguente non debenza delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101). Più in particolare, nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l' Controparte_6 avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale alle
[...] accise sull'energia elettrica, la Sezione Tributaria della Suprema Corte, sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. La Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise –, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609). Nello stesso senso, con decreto n. 7959 in data 9.5.2023, si era espresso il Primo Presidente della S.C. di Cassazione, che dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c.. Aveva ritenuto questa Corte che tali argomentazioni non si ponessero in contrasto con i princìpi espressi dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita, osservando come, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE, risultasse indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, in grado di rivolgere la propria azione recuperatoria nei confronti dello Stato (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4 D.Lgs. n. 504/1995 cit.) una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna. Ancora, e da ultimo, aveva questa Corte osservato come le sentenze della sezione Tributaria della Suprema Corte nn. 21154/2024 e 24373/2024, che consentivano l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dello Stato, non imponessero tale opzione in via esclusiva, ma individuassero un
“doppio binario”, e dunque non precludessero le azioni nei confronti del fornitore (da ultimo, sent. n. 334/25 in data 3.12.2024-11.2.2025).
Tanto premesso al fine di riassumere i punti essenziali del dibattito sviluppatosi in giurisprudenza, deve darsi atto che - nelle more del giudizio - è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 15/4/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c) e 2 del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
8 La Corte Costituzionale, richiamando l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nelle sopra citate sentenze, ha osservato che gli Stati membri possono introdurre imposte indirette, ulteriori rispetto alle accise, a condizione che: 1) le addizionali abbiano una finalità specifica e 2) le imposte addizionali rispettino le regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, e ha statuito che l'art. 6 al comma 1, lettera c), che prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale in favore delle Province, non rispettava le dette condizioni, che dovevano trovare applicazione congiunta. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in discussione ne comporta l'estromissione dall'ordinamento ex tunc. A ciò consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata da Parte_1 la domanda oggi in esame sono indebiti e devono essere integralmente restituiti, non assumendo più Cont
– a maggior ragione – alcuna rilevanza la distinzione effettuata dall'appellante (con il motivo di appello sub C) tra somme dovute per mensilità antecedenti al 1.4.2010 e somme dovute per mensilità successive. In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore, ha dettato il seguente principio di diritto: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" (Cass. n. 13742/2025). Tale diritto, secondo la Corte, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto eurounitario, in quanto la norma prevedeva soltanto una generica destinazione del gettito in favore delle province, senza specificare alcuna finalità particolare. La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito di tutti pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale. L'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione. Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali correttamente sono stati dal Tribunale computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, in risposta alle infondate deduzioni di (ottavo motivo di CP_1 appello), che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi,
9 in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
Cont Altresì correttamente il Tribunale ha condannato al rimborso di quanto versato dall'attrice a titolo di IVA: questa Corte aderisce infatti all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'IVA, restano privi di fondamento sia il pagamento dell'imposta da parte del cedente, sia la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario sia, infine, la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA. Ne consegue che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass. civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020 e recentissima Ord. del 22.9.2021 n. 25741). Applicando tale principio al caso di specie, l'appellata ha diritto - come correttamente ritenuto dal Tribunale - di ottenere la restituzione di tutte le somme versate ad senza distinzione tra CP_1 sorte capitale e oneri accessori. Cont In definitiva l'appello di va integralmente rigettato, non essendovi ulteriori contestazioni sul quantum liquidato dal Tribunale.
7. Va rigettato anche l'appello proposto da nei confronti della convenuta Parte_1
Controparte_2 La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di di difetto CP_2 di legittimazione attiva per le somme portate dalle fatture emesse dalla convenuta nei confronti di ciò in quanto, secondo l'appellante, dalla documentazione prodotta in Controparte_3 primo grado e dalle deduzioni svolte negli scritti difensivi finali può evincersi che Parte_1 e sono in realtà lo stesso soggetto giuridico.
[...] Controparte_3 A riprova di quanto dedotto l'appellante ha depositato in questo giudizio documentazione ulteriore – ovvero visure camerali non prodotte in primo grado – comprovante i vari passaggi societari (fusioni per incorporazioni) che avrebbero portato – nel mese di luglio 2010 – la società Controparte_3 a fondersi con che poi, in data 27.9.2010, avrebbe
[...] Controparte_4 cambiato denominazione in e soggetto infine che nel Controparte_4 Controparte_3 dicembre 2014 si è fuso per incorporazione con la ricorrente Parte_1 chiede il rigetto di tale unico motivo di doglianza, rilevando, tra l'altro, CP_2 l'inammissibilità per tardività delle indicate produzioni documentali, mai versate in atti in primo grado.
Rileva la Corte che la questione in esame non si pone in termini di legittimazione ad agire o
“legitimatio ad causam” della ricorrente come dedotto dalle parti ed erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma sul diverso piano concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità in capo ad del rapporto fatto valere in giudizio, ovvero del diritto ad ottenere Parte_1 dalla convenuta la ripetizione delle somme che assume di aver indebitamente versato a titolo di accise. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la “legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, perché la contestazione della titolarità
10 del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire e contraddire, quale condizione dell'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio …” (Cass., sez. 3, sent. n. 14468/2008, nonché SU, sent. n. 2951/2016 e, da ultimo, ord. n. 10435/2025). La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è pertanto un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla. Nella vicenda in esame non è in discussione la legittimazione attiva della ricorrente (
[...] ha sostanzialmente dedotto, nel ricorso introduttivo in primo grado, che siano Parte_1 ad essa riconducibili i pagamenti effettuati nel 2010 da in favore di , Controparte_3 CP_2 inclusi quelli a titolo di accise, sicché essa è senz'altro legittimata dal lato attivo, essendosi qualificata come avente causa dell'originario solvens a seguito di una serie di operazioni societarie), bensì la titolarità del credito restitutorio: ciò in quanto, fin dal giudizio di primo grado e prima ancora con le missive scambiate tra le parti in fase stragiudiziale, la convenuta-fornitrice ha sempre invitato il preteso creditore a dare adeguata dimostrazione del diritto vantato, posto che la società
[...] è – pacificamente – sorta nel dicembre del 2014 a seguito di fusione per Parte_1 incorporazione della società mentre il pagamento Controparte_4 indebito è stato effettuato circa quattro anni prima, quando tale società ancora non esisteva e da parte di soggetto giuridico diverso.
Ebbene, la domanda della ricorrente è rimasta sfornita di prova sul punto, in quanto a sostegno delle proprie allegazioni essa ha prodotto in primo grado fatture emesse da nei confronti di CP_2 [...]
, mentre il documento di cui al n. 1 non assume valore probatorio, trattandosi della Controparte_3 visura camerale storica dell' comprovante soltanto la fusione per Parte_1 incorporazione in ”. Controparte_4 Come osservato in premessa e come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 9253/2025 in fattispecie analoga a quella in esame, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, “così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (v. anche Cass., sent. n. 16904/2018); ancora, “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass., sent. n. 30713/2018). Quindi, proprio perchè la questione in esame non si pone in termini di sussistenza o meno di una condizione dell'azione (legitimatio ad causam), la stessa non era affatto rilevabile dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, come sostiene erroneamente l'appellante; al contrario, avendo sollevato la relativa eccezione tempestivamente con la comparsa di costituzione e CP_2 risposta in primo grado, la ricorrente avrebbe dovuto provare, entro i limiti delle preclusioni istruttorie maturate in quella fase, la titolarità del diritto azionato. In proposito rileva la Corte che, con ordinanza emessa all'udienza del 14.9.2022, il Tribunale, dato atto che “le difese ed eccezioni delle parti ricorrente e convenute richiedono un'istruzione non sommaria”, ha disposto la conversione del rito, ma, ciò nonostante, la ricorrente non ha chiesto i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. per replicare all'eccezione di e depositare documentazione CP_2 a supporto della titolarità del diritto azionato, ma ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, affrontando la questione in esame solo con alcune argomentazioni spese nella memoria di replica.
11 Di conseguenza nei confronti della ricorrente sono maturate le preclusioni assertive e istruttorie del giudizio di primo grado, mentre la documentazione prodotta per la prima volta in questo grado di giudizio è inammissibile ex art. 345 c.p.c. (trattandosi di visure camerali che potevano essere prodotte tempestivamente innanzi al Tribunale). Infine va rilevato che le uniche due fatture emesse da nei confronti di CP_2 Parte_1 nell'anno 2012, prodotte in primo grado, non sono oggetto di domanda da parte della
[...] ricorrente (si veda anche il prospetto di cui al doc. n. 9). Ne consegue in definitiva il rigetto dell'appello proposto da nei confronti Parte_1 di , con conseguente assorbimento delle questioni poste dall'appellata con i motivi di CP_2 appello incidentale condizionato.
8. Le spese del presente grado di giudizio sono così regolate. Cont Va disposta l'integrale compensazione tra e delle spese del giudizio Parte_1 di appello n. 3517/2024 R.G. per le stesse ragioni evidenziate dal Tribunale, in quanto l'unica questione di merito trattata con il gravame è stata oggetto di ripetuti interventi, tra loro non sempre conformi, sia della giurisprudenza di merito sia di quella di legittimità, fino all'intervento da ultimo della Corte Costituzionale, la cui pronuncia è stata emessa proprio nelle more del giudizio di impugnazione. Le spese del giudizio n. 3569/2024 R.G. vanno invece poste a carico integrale dell'appellante
[...]
soccombente sull'unico motivo di gravame proposto. Parte_1 Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 17.239,17 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti nn. 3517/2024 e 3569/2024 R.G. sugli appelli proposti da e Controparte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5023/2024, pubblicata in data
[...] 14.5.2024 e non notificata, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
[...]
2) RIGETTA l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_2
3) DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio n. 3517/2024 R.G. tra
[...]
e CP_1 Parte_1
4) CONDANNA alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado (giudizio n. 3569/2024 R.G.), liquidate in complessivi
[...] euro 4.888,00, di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fare di trattazione, ed euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a.;
5) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, CP_1 art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012;
12 6) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. Parte_1
n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
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