Art. 4. Albo ed elenco speciale dei geologi
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.