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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN IN Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 12615/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. ALBIERO EMANUELA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. TINTI CAROLINA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1)affido condiviso del figlio minore AN ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Resta inteso che i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio stesso, mentre separatamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
2) i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative e di cura nel prioritario interesse del figlio minore garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
1 3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio AN per tre giorni settimanali, comprensivi di 2 pernottamenti che verranno concordemente stabiliti dai ricorrenti in base alle rispettive turnazioni lavorative compresivi del giorno di riposo settimanale del padre. A tal fine i ricorrenti si impegnano a inoltrarsi ad inizio di ogni mese i rispettivi calendari lavorativi in modo da organizzare mensilmente la gestione del minore;
sul punto si evidenzia che la sig.ra ha turni lavorativi settimanali, pertanto, la stessa comunicherà i propri turni Pt_1 settimanalmente.
3) durante il periodo scolastico, nel primo giorno di competenza del padre, il figlio verrà ritirato all'uscita dalla scuola direttamente dal padre o dai nonni paterni, per poi essere riaccompagnato alla scuola nell'ultimo giorno di sua competenza. Se il giorno di inizio e/o fine della permanenza del minore col padre cade in una giornata non scolastica il minore verrà ritirato da casa della madre entro le ore 11:00 e poi da quest'ultima ritirato a casa del padre sempre entro le ore 11:00. I ricorrenti si impegnano al rispetto dell'orario così pattuito, salvo imprevisti o eccezioni che dovranno essere per tempo comunicate all'altro genitore;
4) Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie da trascorrere con il figlio minore, il padre si accorderà con la RA , con congruo anticipo, per stabilire i periodi prescelti, compatibilmente ai Pt_1 desideri, agli impegni ed alle possibilità dei genitori e del figlio stesso.
Durante le festività natalizie, in ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore per la metà delle festività
(compatibilmente con le proprie esigenze lavorative), alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno.
Durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé il figlio, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
Il figlio minore, inoltre, trascorrerà con i rispettivi genitori le festività infrannuali, con il criterio dell'alternanza e,
a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno, il figlio trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. e analogamente avverrà per la festa della Pt_2 mamma e il compleanno della RA . Pt_1
I compleanni del minore li trascorrerà con entrambi i genitori, salvo diversi accordi.
Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio quindici giorni anche non consecutivi;
entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi, con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio, sul periodo prescelto.
5) Il signor corrisponderà alla RA a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 350,00#; tale importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato dalla sig.ra , entro il giorno 16 di ogni mese Pt_1
e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Ciò a decorrere dal deposito del presente ricorso.
6) Il signor concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno Parte_2 necessarie per il figlio, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, così come meglio identificate e concordate:
Spese per la salute:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2 b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione: spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) traporto pubblico.
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso
3 della quota di spettanza entro quindici giorni, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
7) Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche in relazione al figlio minore, obbligandosi espressamente a concordare preventivamente e specificatamente tra di loro ogni viaggio o vacanza all'estero con il minore.
8) Le detrazioni fiscali sul reddito delle persone fisiche, per i figli a carico, saranno nella misura del 50% per ciascun genitore;
la madre continuerà a percepire l'assegno unico erogato dall'Inps nella misura del 100%.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di AN (nato il [...] a [...]) e, con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AN IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN IN Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 12615/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. ALBIERO EMANUELA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. TINTI CAROLINA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1)affido condiviso del figlio minore AN ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Resta inteso che i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio stesso, mentre separatamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
2) i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative e di cura nel prioritario interesse del figlio minore garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
1 3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio AN per tre giorni settimanali, comprensivi di 2 pernottamenti che verranno concordemente stabiliti dai ricorrenti in base alle rispettive turnazioni lavorative compresivi del giorno di riposo settimanale del padre. A tal fine i ricorrenti si impegnano a inoltrarsi ad inizio di ogni mese i rispettivi calendari lavorativi in modo da organizzare mensilmente la gestione del minore;
sul punto si evidenzia che la sig.ra ha turni lavorativi settimanali, pertanto, la stessa comunicherà i propri turni Pt_1 settimanalmente.
3) durante il periodo scolastico, nel primo giorno di competenza del padre, il figlio verrà ritirato all'uscita dalla scuola direttamente dal padre o dai nonni paterni, per poi essere riaccompagnato alla scuola nell'ultimo giorno di sua competenza. Se il giorno di inizio e/o fine della permanenza del minore col padre cade in una giornata non scolastica il minore verrà ritirato da casa della madre entro le ore 11:00 e poi da quest'ultima ritirato a casa del padre sempre entro le ore 11:00. I ricorrenti si impegnano al rispetto dell'orario così pattuito, salvo imprevisti o eccezioni che dovranno essere per tempo comunicate all'altro genitore;
4) Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie da trascorrere con il figlio minore, il padre si accorderà con la RA , con congruo anticipo, per stabilire i periodi prescelti, compatibilmente ai Pt_1 desideri, agli impegni ed alle possibilità dei genitori e del figlio stesso.
Durante le festività natalizie, in ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore per la metà delle festività
(compatibilmente con le proprie esigenze lavorative), alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno.
Durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé il figlio, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
Il figlio minore, inoltre, trascorrerà con i rispettivi genitori le festività infrannuali, con il criterio dell'alternanza e,
a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno, il figlio trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. e analogamente avverrà per la festa della Pt_2 mamma e il compleanno della RA . Pt_1
I compleanni del minore li trascorrerà con entrambi i genitori, salvo diversi accordi.
Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio quindici giorni anche non consecutivi;
entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi, con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio, sul periodo prescelto.
5) Il signor corrisponderà alla RA a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 350,00#; tale importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato dalla sig.ra , entro il giorno 16 di ogni mese Pt_1
e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Ciò a decorrere dal deposito del presente ricorso.
6) Il signor concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno Parte_2 necessarie per il figlio, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, così come meglio identificate e concordate:
Spese per la salute:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2 b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione: spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) traporto pubblico.
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso
3 della quota di spettanza entro quindici giorni, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
7) Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche in relazione al figlio minore, obbligandosi espressamente a concordare preventivamente e specificatamente tra di loro ogni viaggio o vacanza all'estero con il minore.
8) Le detrazioni fiscali sul reddito delle persone fisiche, per i figli a carico, saranno nella misura del 50% per ciascun genitore;
la madre continuerà a percepire l'assegno unico erogato dall'Inps nella misura del 100%.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di AN (nato il [...] a [...]) e, con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
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