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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.5528/2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
,rapp.ta e dif. dall'avv. Scarpato Antonio;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rapp e dif Controparte_1 dall'avv. Bevilacqua Valentina;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 06/12/2023 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alle prestazioni invocate con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in CP_1 giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva dapprima conferito incarico al CTU e, a seguito di accoglimento Per_1 della richiesta di revoca dell'incarico da parte di quest'ultimo, al dott. oggi Persona_2 la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito ( cfr prod ricorrente). La domanda va parzialmente accolta. In proposito si osserva che la consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo che quella espletata nel corso del presente procedimento hanno posto in rilievo l'infondatezza di parte della pretesa azionata in quanto entrambi i consulenti hanno evidenziato l'insussistenza di patologie tali da poter ritenere accoglibili le richieste di parte ricorrente in punto di inabilità lavorativa al 100% o, in subordine, invalidità al 75%, condizione di handicap con connotazione di gravità - articolo 3, comma 3, L. 104/1992 (cfr. CTU in atti). Nella nuova perizia, il CTU evidenzia comunque che le patologie di cui è affetta la sig.ra
, pur non essendo di gravità tale da giustificare la concessione di detti benefici, Parte_2 delineano un complesso patologico invalidante nella misura del 67% (sessantasette per cento) e lo status di Portatore di handicap (comma 1 art. 3) con decorrenza 25.1.24 Stante l'accoglimento della domanda solo parziale con decorrenza successiva al deposito del presente ricorso di merito le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti Spese di CTU (ivi comprese la fase di ATP) a carico dell' liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5528 2023 Accerta e dichiara che è invalida nella misura del 67 % con decorrenza dal Parte_1
25/01/2024. Compensa le spese di lite tra le parti Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore dei medici designati (Dott. CP_1
e Dott. in euro 290,00 ciascuno per compensi oltre Persona_3 Persona_2 accessori di legge. Nocera Inferiore, 15.5.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
,rapp.ta e dif. dall'avv. Scarpato Antonio;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rapp e dif Controparte_1 dall'avv. Bevilacqua Valentina;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 06/12/2023 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alle prestazioni invocate con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in CP_1 giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva dapprima conferito incarico al CTU e, a seguito di accoglimento Per_1 della richiesta di revoca dell'incarico da parte di quest'ultimo, al dott. oggi Persona_2 la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito ( cfr prod ricorrente). La domanda va parzialmente accolta. In proposito si osserva che la consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo che quella espletata nel corso del presente procedimento hanno posto in rilievo l'infondatezza di parte della pretesa azionata in quanto entrambi i consulenti hanno evidenziato l'insussistenza di patologie tali da poter ritenere accoglibili le richieste di parte ricorrente in punto di inabilità lavorativa al 100% o, in subordine, invalidità al 75%, condizione di handicap con connotazione di gravità - articolo 3, comma 3, L. 104/1992 (cfr. CTU in atti). Nella nuova perizia, il CTU evidenzia comunque che le patologie di cui è affetta la sig.ra
, pur non essendo di gravità tale da giustificare la concessione di detti benefici, Parte_2 delineano un complesso patologico invalidante nella misura del 67% (sessantasette per cento) e lo status di Portatore di handicap (comma 1 art. 3) con decorrenza 25.1.24 Stante l'accoglimento della domanda solo parziale con decorrenza successiva al deposito del presente ricorso di merito le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti Spese di CTU (ivi comprese la fase di ATP) a carico dell' liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5528 2023 Accerta e dichiara che è invalida nella misura del 67 % con decorrenza dal Parte_1
25/01/2024. Compensa le spese di lite tra le parti Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore dei medici designati (Dott. CP_1
e Dott. in euro 290,00 ciascuno per compensi oltre Persona_3 Persona_2 accessori di legge. Nocera Inferiore, 15.5.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale