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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 264 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 400/2023, pubblicata in data 19.6.2023, in punto:
responsabilità extracontrattuale;
causa vertente
TRA
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni
Massanzana per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE NONCHÉ
rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Collovini, giusta procura speciale CP_2
estesa su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Nel merito: in parziale riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda svolta dalla Parte_1 [...]
nei confronti di e, per Parte_1 CP_1 Controparte_1
l'effetto, condannare il terzo chiamato a tener indenne e Controparte_1
manlevare la sia per il pagamento del danno in quanto Parte_1
riconosciuto ad sia, ex art. 1917, 3 comma, c.c., per le spese legali CP_2
sopportate dalla convenuta al fine di resistere alla azione del danneggiato. Con
conseguente riforma delle spese del primo grado di giudizio, vittoria di quelle della causa di appello e condanna alla restituzione di quanto eventualmente versato dalla odierna appellante alla parte attrice sulla base della sentenza oggi CP_2
impugnata.”
Per “conclude affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Trieste adita, contrariis reiectis, voglia così provvedere: in via preliminare con riferimento all'appello proposto, 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342
e 348 bis c.p.c., con ogni conseguenza di rito, per tutti i gravi, rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
2) rigettare l'appello proposto nel merito poiché
infondato. Con riferimento all'appello incidentale condizionato: 3) accogliere l'appello
2 incidentale condizionato e rigettare la domanda attorea;
4) con la vittoria di spese,
onorari, IVA, CPA e spese forfetarie come per legge di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere alla 5) emettere ogni altro provvedimento Controparte_1
del caso.”
Per ER IN: “In via principale: rigettare l'appello incidentale condizionato promosso da e respingere tutte le domande ed i motivi di Controparte_1
appello proposti da parte appellante in quanto inammissibili ed infondati in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Pordenone n. 400/2023. Condannarsi la società appellante a rifondere le spese di lite della fase di appello, oltre spese generali e accessori come per legge. In via subordinata:
respingersi l'appello incidentale condizionato promosso da Controparte_1
in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto per le
[...]
ragioni di cui in narrativa e accertarsi e dichiararsi, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità di per la caduta Parte_1
occorsa al sig. (già ) in data 12.07.2012, presso i locali CP_2 Controparte_3
della condannarsi quest'ultima, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni patiti e patendi dall'attore derivanti dal sinistro predetto come quantificati nella sentenza di primo grado;
oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice Iatat dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. Con ogni eventuale statuizione in ordine alla condanna del terzo chiamato a tener indenne Controparte_1
e manlevare la per il pagamento del danno in quanto Parte_1
riconosciuto ad In via istruttoria: si insiste per la richiesta di ammissione CP_2
a prova contraria formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc, a firma di
3 questo patrocinio, e segnatamente per essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze: 1) dica il teste se, nella mattinata del 12.07.2012 la signora Parte_2
si trovava presso i locali dell' di Pordenone;
2) vero che in Parte_1
data 2.7.2012 la signora assisteva ad un infortunio occorso al signor Parte_2
(all'epoca ); 3) vero che in data 29.5.2015, la signora CP_2 Controparte_3
sottoscriveva la dichiarazione dimessa sub doc. 35 allegato alla Parte_2
memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 di parte attrice, che si rammostra al teste;
Si indicano i seguenti testimoni a prova contraria: rag. avv. Luisa Visentin Tes_1
di Fontanafredda, signora di Cittadella;
in ogni caso: spese e compensi Parte_2
integralmente rifusi, oltre accessori come per legge, sia del primo grado di giudizio che della fase di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.11.2019 aveva convenuto innanzi CP_2
al Tribunale di Pordenone la società Parte_1
chiedendone la condanna ex artt. 2051 e 2043 cod. civ. al risarcimento
[...]
dei danni conseguenti alla caduta verificatasi presso i locali della convenuta in data
12.7.2012 a causa del cavo di un aspirapolvere lasciato incustodito in una zona di passaggio.
La convenuta si era costituita resistendo alla pretesa attorea e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa, a titolo di manleva per la responsabilità civile, la propria compagnia di assicurazioni Controparte_4
Quest'ultima si era costituita contestando la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore ed eccependo la prescrizione del diritto di manleva, nonché la perdita e la riduzione del diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di cooperazione da parte
4 dell'assicurata.
Radicatosi il contraddittorio, era stato assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta nonché la prova testi per delega al Tribunale di
Treviso ed era stata disposta c.t.u. medico legale;
successivamente, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data19.6.2023, con la quale era stato statuito quanto segue: “accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta per l'infortunio occorso all'attore in data 12.7.2012, la condanna al pagamento all'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 19.066,03, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
rigetta le domande proposte da parte convenuta nei confronti di parte terza chiamata;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida negli importi di euro 5.000,00
per compenso di avvocato e di euro 786,00 per spese anticipate, oltre rimborso forfetario
15%, Iva e Cna se ed in quanto dovute per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parte convenuta e parte terza chiamata;
pone le spese di c.t.u., già
liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.”
Con tale decisione erano stati ritenuti sussistenti nei confronti della convenuta i presupposti della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sulla base della confessione resa in sede di interrogatorio formale dal sig. legale rappresentante della Parte_1
stessa, il quale aveva ammesso che in data 12.7.2012 l'attore, mentre si accingeva ad uscire dalla propria agenzia, era inciampato sul filo elettrico dell'aspirapolvere lasciato incustodito lungo il corridoio e che nella caduta aveva urtato il ginocchio sinistro,
lamentando dolore alla gamba;
il sig. aveva inoltre confermato di aver Parte_1
segnalato l'evento alla propria assicurazione e di aver redatto in proposito dichiarazione a sua firma.
5 In ordine al quantum debeatur, preso atto della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, era stato ritenuto provato un danno patrimoniale per la dedotta rottura di occhiali e telefono cellulare e un danno non patrimoniale afferente alla sfera del biologico, sia temporaneo che permanente, in misura corrispondente alle indicazioni desumibili dall'accertamento medico legale.
Nel mentre, la domanda di manleva era stata respinta sul rilievo che la prova dell'evento poggiava unicamente sulle dichiarazioni confessorie rese dal legale rappresentante della società convenuta, aventi valore di prova legale nei confronti del confitente ma non di terze persone, ed era inoltre stato rilevato che dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste assunta per delega, erano emersi elementi di segno contrastante. Pt_2
La predetta teste, infatti, sentita sulle circostanze della memoria istruttoria della terza chiamata (v. che il 2/07/2012 il sig. a subito un infortunio accidentale al ginocchio CP_2
sinistro; v. che il sig. entre passeggiava con il cane in Pordenone alla Via Oberdan CP_2
ove risiede la madre di lui urtava contro un dissuasore stradale cosiddetto panettone stradale?) aveva dichiarato: “confermo la circostanza, non ero presente, però il fatto mi
è stato raccontato subito dal signor Preciso che il signor era un CP_2 CP_2
mio amico e gli avevo chiesto se potesse, visto che era disoccupato in quel momento,
essere presente a casa mia per accudire mia zia ustionata al 40% per cento, pagandolo ovviamente. Tornando al capitolo, quel giorno mi chiamò al telefono e mi disse CP_2
che era andato giù con il cane e che aveva sbattuto contro questo “panettone” stradale e mi aveva chiesto di condurlo al pronto soccorso;
mi pare fosse intorno all'ora di pranzo.”
Se ne era quindi dedotto che, anche apprezzando liberamente nei confronti della terza chiamata le dichiarazioni del legale rappresentante della società convenuta, non poteva ritenersi raggiunta una prova sufficiente, attesa la mancanza di ulteriori elementi
6 convergenti.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 20.7.2023 l' Parte_1
aveva interposto gravame nei confronti del capo con il quale
[...]
era stata respinta la propria domanda di garanzia;
si era Controparte_1
costituita eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione principale e chiedendo in via di appello incidentale condizionato il rigetto della pretesa attorea;
si era costituito rilevando di non essere stato direttamente attinto CP_2
dall'impugnazione principale, nonché eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità
dell'appello incidentale condizionato, in quanto rivolto nei confronti di capi della decisione già coperti dal giudicato.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante principale ha lamentato che la terza chiamata non aveva chiesto il rigetto della domanda di manleva, essendosi limitata ad eccepire la prescrizione del diritto azionato dalla parte convenuta, né aveva eccepito l'inoperatività
nei propri confronti della confessione del legale rappresentante di quest'ultima, e che parimenti non aveva contestato l'operatività della polizza assicurativa.
Il giudice di primo grado era quindi andato al di là di quanto richiesto dalle parti nel momento in cui aveva respinto la domanda di manleva pur non essendo stato investito di tale questione.
Con il secondo motivo è stato censurato il capo con il quale era stato statuito che la
7 confessione del legale rappresentante della convenuta non poteva avere valore di prova legale nei confronti della compagnia di assicurazioni chiamata in garanzia, dovendo invece il sinistro ritenersi provato anche nei confronti di quest'ultima, essendo i rapporti tra assicuratore e assicurato autonomamente disciplinati dalle regole convenzionali del contratto, basate sulla denuncia del sinistro e sulla garanzia del rischio assicurato.
Con il terzo motivo è stato evidenziato che nei confronti della terza chiamata la prova poteva ritenersi raggiunta anche apprezzando liberamente le dichiarazioni del legale rappresentante della società convenuta, atteso che alla confessione si aggiungevano le risultanze dell'accertamento medico legale, nel quale si affermava essere “del tutto compatibile, in funzione della dinamica dell'evento, che il sig. in data 12.07.2012 CP_2
abbia subito un trauma distorsivo della caviglia sinistra ed un trauma contusivo del ginocchio sinistro.”
Con il quarto motivo è stata censurata la statuizione relativa al regolamento delle spese processuali sul rilievo che l'obbligo di indennizzo si estendeva anche a queste ultime,
essendo l'assicurata stata costretta ad agire e a difendersi in una controversia relativa a situazioni rientranti nell'ambito della garanzia assicurativa.
* * *
ha a sua volta proposto appello incidentale condizionato Controparte_1
all'accoglimento dell'appello principale eccependo, con il primo motivo, che la decisione di primo grado aveva erroneamente accolto la domanda proposta dal danneggiato in primo luogo perché non poteva ritenersi attendibile la confessione giudiziale del convenuto, in quanto resa da un soggetto legato da un rapporto di amicizia o conoscenza con il danneggiato nella consapevolezza di non sopportare alcun pregiudizio economico per aver azionato la polizza assicurativa, e perché doveva invece
8 ritenersi attendibile la confessione stragiudiziale resa dall'attore nell'immediatezza del fatto alla teste e in secondo luogo perché il fatto doveva ritenersi ascrivibile al Pt_2
caso fortuito ovvero all'imperizia dell'istante.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale ha lamentato l'erroneo riconoscimento del danno patrimoniale relativo agli occhiali e al telefono cellulare, per non essere stati offerti in proposito elementi oggettivi di riscontro quali le fotografie raffiguranti gli oggetti danneggiati o fatture attestanti l'acquisto di tali oggetti.
Con il terzo motivo si è lamentato che il giudice di prime cure aveva acriticamente aderito alle conclusioni rassegnate nella relazione medico legale omettendo di considerare la proprie osservazioni in ordine alla nullità della documentazione sanitaria per difetto di forma scritta ad substantiam.
Con il quarto motivo si è da ultimo lamentato che al rigetto della domanda di manleva doveva conseguire la rifusione in proprio favore delle spese processuali.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con ragionevole certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in tal modo consentendo sia di comprendere il contenuto delle censure proposte, sia un effettivo esercizio del diritto di difesa.
Nel merito l'impugnazione principale è nondimeno infondata.
Va infatti esclusa la sussistenza del vizio di ultrapetizione denunciato con il primo motivo, che va per l'effetto respinto, dovendo essere osservato, in termini generali, che il giudice è in ogni caso tenuto a pronunciare sulla fondatezza della domanda attorea senza essere vincolato ad una espressa richiesta di rigetto proveniente dalla parte
9 convenuta e, quanto al caso concreto, che la terza chiamata si era in ogni caso costituita nel presente giudizio eccependo espressamente che non risultavano provati né la responsabilità risarcitoria della propria assicurata, né l'obbligo risarcitorio del sinistro
(pag. 4 della comparsa di risposta in primo grado).
Va inoltre ricordato, quanto al secondo motivo, che secondo la giurisprudenza di legittimità (n. 22753/2004) “l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità
di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e ad esclusivo favore del soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, da una parte ad un'altra, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo soggetto, diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, dell'interrogato alle domande rivoltegli. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.”
Nei giudizi con pluralità di parti, la confessione produce, in altri termini, il suo effetto di prova legale soltanto rispetto al confitente e alla parte che l'ha provocata, mentre non può vincolare persone diverse, non potendo il confitente stesso disporre di situazioni giuridiche che fanno capo ad altri e distinti soggetti del medesimo rapporto processuale
(si vedano, in tal senso, Cass. Sez. 3, n. 4486 del 24/02/2011; Sez. 6 - 3, n. 20476 del
10 12/10/2015; Sez. 6 - 2, n. 38626 del 06/12/2021).
Sono per l'effetto infondati anche il secondo e il terzo motivo, non avendo la confessione dell'assicurato valore di prova legale nei confronti della compagnia di assicurazioni e non essendo stati offerti ulteriori elementi di riscontro a supporto di una valutazione probatoria basata sul libero apprezzamento delle dichiarazioni del legale rappresentante della società convenuta.
Quanto alla relazione medico legale, va infatti evidenziato che dalla stessa può essere bensì desunta una valutazione di compatibilità tra le lesioni e la caduta, ma non anche una sicura conferma del fatto storico specificamente ricadente nell'ambito del rischio assicurato.
Anche il quarto e ultimo motivo di appello principale è infondato, dovendo essere rilevato che l'obbligo di indennizzo rientrante nell'ambito del contratto di assicurazione si riferisce alle spese di soccombenza, cioè quelle la cui rifusione è dovuta alla parte avversa vittoriosa in conseguenza dell'accertamento giudiziale della responsabilità per l'evento dannoso, e alle spese di resistenza, cioè quelle sostenute allo scopo di resistere alla pretesa attorea.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, diversamente, non costituiscono conseguenze del rischio assicurato, trattandosi di comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Tali spese debbono pertanto essere regolate secondo il principio della soccombenza relativamente alla domanda di manleva assicurativa, posta alla base della chiamata in causa.
* * *
A seguito del rigetto dell'appello principale deve ritenersi venuta meno la necessità di
11 procedere ad una disamina meritale delle questioni proposte in via di appello incidentale condizionato, con conseguente superamento anche della questione di inammissibilità
del mezzo sollevata dalla difesa della parte appellata.
* * *
L'impugnata sentenza andrà per l'effetto confermata, con condanna dell'appellante principale alla rifusione del le spese del grado nei confronti dell'appellata compagnia di assicurazioni;
andranno nel mentre compensate le spese processuali nei confronti dell'altro appellato e dovrà inoltre darsi atto, a carico dell'appellante principale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 400/2023, pubblicata CP_2
il 19.06.2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
provvede:
Rigetta l'appello principale, dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante principale alla rifusione delle spese del grado in favore di
[...]
spese che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro Controparte_1
4.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Compensa le spese del grado nei confronti dell'appellato CP_2
Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante principale, dei presupposti per il
12 raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.
115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 264 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 400/2023, pubblicata in data 19.6.2023, in punto:
responsabilità extracontrattuale;
causa vertente
TRA
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni
Massanzana per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE NONCHÉ
rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Collovini, giusta procura speciale CP_2
estesa su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Nel merito: in parziale riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda svolta dalla Parte_1 [...]
nei confronti di e, per Parte_1 CP_1 Controparte_1
l'effetto, condannare il terzo chiamato a tener indenne e Controparte_1
manlevare la sia per il pagamento del danno in quanto Parte_1
riconosciuto ad sia, ex art. 1917, 3 comma, c.c., per le spese legali CP_2
sopportate dalla convenuta al fine di resistere alla azione del danneggiato. Con
conseguente riforma delle spese del primo grado di giudizio, vittoria di quelle della causa di appello e condanna alla restituzione di quanto eventualmente versato dalla odierna appellante alla parte attrice sulla base della sentenza oggi CP_2
impugnata.”
Per “conclude affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Trieste adita, contrariis reiectis, voglia così provvedere: in via preliminare con riferimento all'appello proposto, 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342
e 348 bis c.p.c., con ogni conseguenza di rito, per tutti i gravi, rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
2) rigettare l'appello proposto nel merito poiché
infondato. Con riferimento all'appello incidentale condizionato: 3) accogliere l'appello
2 incidentale condizionato e rigettare la domanda attorea;
4) con la vittoria di spese,
onorari, IVA, CPA e spese forfetarie come per legge di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere alla 5) emettere ogni altro provvedimento Controparte_1
del caso.”
Per ER IN: “In via principale: rigettare l'appello incidentale condizionato promosso da e respingere tutte le domande ed i motivi di Controparte_1
appello proposti da parte appellante in quanto inammissibili ed infondati in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Pordenone n. 400/2023. Condannarsi la società appellante a rifondere le spese di lite della fase di appello, oltre spese generali e accessori come per legge. In via subordinata:
respingersi l'appello incidentale condizionato promosso da Controparte_1
in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto per le
[...]
ragioni di cui in narrativa e accertarsi e dichiararsi, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità di per la caduta Parte_1
occorsa al sig. (già ) in data 12.07.2012, presso i locali CP_2 Controparte_3
della condannarsi quest'ultima, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni patiti e patendi dall'attore derivanti dal sinistro predetto come quantificati nella sentenza di primo grado;
oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice Iatat dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. Con ogni eventuale statuizione in ordine alla condanna del terzo chiamato a tener indenne Controparte_1
e manlevare la per il pagamento del danno in quanto Parte_1
riconosciuto ad In via istruttoria: si insiste per la richiesta di ammissione CP_2
a prova contraria formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc, a firma di
3 questo patrocinio, e segnatamente per essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze: 1) dica il teste se, nella mattinata del 12.07.2012 la signora Parte_2
si trovava presso i locali dell' di Pordenone;
2) vero che in Parte_1
data 2.7.2012 la signora assisteva ad un infortunio occorso al signor Parte_2
(all'epoca ); 3) vero che in data 29.5.2015, la signora CP_2 Controparte_3
sottoscriveva la dichiarazione dimessa sub doc. 35 allegato alla Parte_2
memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 di parte attrice, che si rammostra al teste;
Si indicano i seguenti testimoni a prova contraria: rag. avv. Luisa Visentin Tes_1
di Fontanafredda, signora di Cittadella;
in ogni caso: spese e compensi Parte_2
integralmente rifusi, oltre accessori come per legge, sia del primo grado di giudizio che della fase di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.11.2019 aveva convenuto innanzi CP_2
al Tribunale di Pordenone la società Parte_1
chiedendone la condanna ex artt. 2051 e 2043 cod. civ. al risarcimento
[...]
dei danni conseguenti alla caduta verificatasi presso i locali della convenuta in data
12.7.2012 a causa del cavo di un aspirapolvere lasciato incustodito in una zona di passaggio.
La convenuta si era costituita resistendo alla pretesa attorea e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa, a titolo di manleva per la responsabilità civile, la propria compagnia di assicurazioni Controparte_4
Quest'ultima si era costituita contestando la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore ed eccependo la prescrizione del diritto di manleva, nonché la perdita e la riduzione del diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di cooperazione da parte
4 dell'assicurata.
Radicatosi il contraddittorio, era stato assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta nonché la prova testi per delega al Tribunale di
Treviso ed era stata disposta c.t.u. medico legale;
successivamente, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data19.6.2023, con la quale era stato statuito quanto segue: “accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta per l'infortunio occorso all'attore in data 12.7.2012, la condanna al pagamento all'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 19.066,03, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
rigetta le domande proposte da parte convenuta nei confronti di parte terza chiamata;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida negli importi di euro 5.000,00
per compenso di avvocato e di euro 786,00 per spese anticipate, oltre rimborso forfetario
15%, Iva e Cna se ed in quanto dovute per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parte convenuta e parte terza chiamata;
pone le spese di c.t.u., già
liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.”
Con tale decisione erano stati ritenuti sussistenti nei confronti della convenuta i presupposti della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sulla base della confessione resa in sede di interrogatorio formale dal sig. legale rappresentante della Parte_1
stessa, il quale aveva ammesso che in data 12.7.2012 l'attore, mentre si accingeva ad uscire dalla propria agenzia, era inciampato sul filo elettrico dell'aspirapolvere lasciato incustodito lungo il corridoio e che nella caduta aveva urtato il ginocchio sinistro,
lamentando dolore alla gamba;
il sig. aveva inoltre confermato di aver Parte_1
segnalato l'evento alla propria assicurazione e di aver redatto in proposito dichiarazione a sua firma.
5 In ordine al quantum debeatur, preso atto della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, era stato ritenuto provato un danno patrimoniale per la dedotta rottura di occhiali e telefono cellulare e un danno non patrimoniale afferente alla sfera del biologico, sia temporaneo che permanente, in misura corrispondente alle indicazioni desumibili dall'accertamento medico legale.
Nel mentre, la domanda di manleva era stata respinta sul rilievo che la prova dell'evento poggiava unicamente sulle dichiarazioni confessorie rese dal legale rappresentante della società convenuta, aventi valore di prova legale nei confronti del confitente ma non di terze persone, ed era inoltre stato rilevato che dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste assunta per delega, erano emersi elementi di segno contrastante. Pt_2
La predetta teste, infatti, sentita sulle circostanze della memoria istruttoria della terza chiamata (v. che il 2/07/2012 il sig. a subito un infortunio accidentale al ginocchio CP_2
sinistro; v. che il sig. entre passeggiava con il cane in Pordenone alla Via Oberdan CP_2
ove risiede la madre di lui urtava contro un dissuasore stradale cosiddetto panettone stradale?) aveva dichiarato: “confermo la circostanza, non ero presente, però il fatto mi
è stato raccontato subito dal signor Preciso che il signor era un CP_2 CP_2
mio amico e gli avevo chiesto se potesse, visto che era disoccupato in quel momento,
essere presente a casa mia per accudire mia zia ustionata al 40% per cento, pagandolo ovviamente. Tornando al capitolo, quel giorno mi chiamò al telefono e mi disse CP_2
che era andato giù con il cane e che aveva sbattuto contro questo “panettone” stradale e mi aveva chiesto di condurlo al pronto soccorso;
mi pare fosse intorno all'ora di pranzo.”
Se ne era quindi dedotto che, anche apprezzando liberamente nei confronti della terza chiamata le dichiarazioni del legale rappresentante della società convenuta, non poteva ritenersi raggiunta una prova sufficiente, attesa la mancanza di ulteriori elementi
6 convergenti.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 20.7.2023 l' Parte_1
aveva interposto gravame nei confronti del capo con il quale
[...]
era stata respinta la propria domanda di garanzia;
si era Controparte_1
costituita eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione principale e chiedendo in via di appello incidentale condizionato il rigetto della pretesa attorea;
si era costituito rilevando di non essere stato direttamente attinto CP_2
dall'impugnazione principale, nonché eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità
dell'appello incidentale condizionato, in quanto rivolto nei confronti di capi della decisione già coperti dal giudicato.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante principale ha lamentato che la terza chiamata non aveva chiesto il rigetto della domanda di manleva, essendosi limitata ad eccepire la prescrizione del diritto azionato dalla parte convenuta, né aveva eccepito l'inoperatività
nei propri confronti della confessione del legale rappresentante di quest'ultima, e che parimenti non aveva contestato l'operatività della polizza assicurativa.
Il giudice di primo grado era quindi andato al di là di quanto richiesto dalle parti nel momento in cui aveva respinto la domanda di manleva pur non essendo stato investito di tale questione.
Con il secondo motivo è stato censurato il capo con il quale era stato statuito che la
7 confessione del legale rappresentante della convenuta non poteva avere valore di prova legale nei confronti della compagnia di assicurazioni chiamata in garanzia, dovendo invece il sinistro ritenersi provato anche nei confronti di quest'ultima, essendo i rapporti tra assicuratore e assicurato autonomamente disciplinati dalle regole convenzionali del contratto, basate sulla denuncia del sinistro e sulla garanzia del rischio assicurato.
Con il terzo motivo è stato evidenziato che nei confronti della terza chiamata la prova poteva ritenersi raggiunta anche apprezzando liberamente le dichiarazioni del legale rappresentante della società convenuta, atteso che alla confessione si aggiungevano le risultanze dell'accertamento medico legale, nel quale si affermava essere “del tutto compatibile, in funzione della dinamica dell'evento, che il sig. in data 12.07.2012 CP_2
abbia subito un trauma distorsivo della caviglia sinistra ed un trauma contusivo del ginocchio sinistro.”
Con il quarto motivo è stata censurata la statuizione relativa al regolamento delle spese processuali sul rilievo che l'obbligo di indennizzo si estendeva anche a queste ultime,
essendo l'assicurata stata costretta ad agire e a difendersi in una controversia relativa a situazioni rientranti nell'ambito della garanzia assicurativa.
* * *
ha a sua volta proposto appello incidentale condizionato Controparte_1
all'accoglimento dell'appello principale eccependo, con il primo motivo, che la decisione di primo grado aveva erroneamente accolto la domanda proposta dal danneggiato in primo luogo perché non poteva ritenersi attendibile la confessione giudiziale del convenuto, in quanto resa da un soggetto legato da un rapporto di amicizia o conoscenza con il danneggiato nella consapevolezza di non sopportare alcun pregiudizio economico per aver azionato la polizza assicurativa, e perché doveva invece
8 ritenersi attendibile la confessione stragiudiziale resa dall'attore nell'immediatezza del fatto alla teste e in secondo luogo perché il fatto doveva ritenersi ascrivibile al Pt_2
caso fortuito ovvero all'imperizia dell'istante.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale ha lamentato l'erroneo riconoscimento del danno patrimoniale relativo agli occhiali e al telefono cellulare, per non essere stati offerti in proposito elementi oggettivi di riscontro quali le fotografie raffiguranti gli oggetti danneggiati o fatture attestanti l'acquisto di tali oggetti.
Con il terzo motivo si è lamentato che il giudice di prime cure aveva acriticamente aderito alle conclusioni rassegnate nella relazione medico legale omettendo di considerare la proprie osservazioni in ordine alla nullità della documentazione sanitaria per difetto di forma scritta ad substantiam.
Con il quarto motivo si è da ultimo lamentato che al rigetto della domanda di manleva doveva conseguire la rifusione in proprio favore delle spese processuali.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con ragionevole certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in tal modo consentendo sia di comprendere il contenuto delle censure proposte, sia un effettivo esercizio del diritto di difesa.
Nel merito l'impugnazione principale è nondimeno infondata.
Va infatti esclusa la sussistenza del vizio di ultrapetizione denunciato con il primo motivo, che va per l'effetto respinto, dovendo essere osservato, in termini generali, che il giudice è in ogni caso tenuto a pronunciare sulla fondatezza della domanda attorea senza essere vincolato ad una espressa richiesta di rigetto proveniente dalla parte
9 convenuta e, quanto al caso concreto, che la terza chiamata si era in ogni caso costituita nel presente giudizio eccependo espressamente che non risultavano provati né la responsabilità risarcitoria della propria assicurata, né l'obbligo risarcitorio del sinistro
(pag. 4 della comparsa di risposta in primo grado).
Va inoltre ricordato, quanto al secondo motivo, che secondo la giurisprudenza di legittimità (n. 22753/2004) “l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità
di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e ad esclusivo favore del soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, da una parte ad un'altra, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo soggetto, diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, dell'interrogato alle domande rivoltegli. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.”
Nei giudizi con pluralità di parti, la confessione produce, in altri termini, il suo effetto di prova legale soltanto rispetto al confitente e alla parte che l'ha provocata, mentre non può vincolare persone diverse, non potendo il confitente stesso disporre di situazioni giuridiche che fanno capo ad altri e distinti soggetti del medesimo rapporto processuale
(si vedano, in tal senso, Cass. Sez. 3, n. 4486 del 24/02/2011; Sez. 6 - 3, n. 20476 del
10 12/10/2015; Sez. 6 - 2, n. 38626 del 06/12/2021).
Sono per l'effetto infondati anche il secondo e il terzo motivo, non avendo la confessione dell'assicurato valore di prova legale nei confronti della compagnia di assicurazioni e non essendo stati offerti ulteriori elementi di riscontro a supporto di una valutazione probatoria basata sul libero apprezzamento delle dichiarazioni del legale rappresentante della società convenuta.
Quanto alla relazione medico legale, va infatti evidenziato che dalla stessa può essere bensì desunta una valutazione di compatibilità tra le lesioni e la caduta, ma non anche una sicura conferma del fatto storico specificamente ricadente nell'ambito del rischio assicurato.
Anche il quarto e ultimo motivo di appello principale è infondato, dovendo essere rilevato che l'obbligo di indennizzo rientrante nell'ambito del contratto di assicurazione si riferisce alle spese di soccombenza, cioè quelle la cui rifusione è dovuta alla parte avversa vittoriosa in conseguenza dell'accertamento giudiziale della responsabilità per l'evento dannoso, e alle spese di resistenza, cioè quelle sostenute allo scopo di resistere alla pretesa attorea.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, diversamente, non costituiscono conseguenze del rischio assicurato, trattandosi di comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Tali spese debbono pertanto essere regolate secondo il principio della soccombenza relativamente alla domanda di manleva assicurativa, posta alla base della chiamata in causa.
* * *
A seguito del rigetto dell'appello principale deve ritenersi venuta meno la necessità di
11 procedere ad una disamina meritale delle questioni proposte in via di appello incidentale condizionato, con conseguente superamento anche della questione di inammissibilità
del mezzo sollevata dalla difesa della parte appellata.
* * *
L'impugnata sentenza andrà per l'effetto confermata, con condanna dell'appellante principale alla rifusione del le spese del grado nei confronti dell'appellata compagnia di assicurazioni;
andranno nel mentre compensate le spese processuali nei confronti dell'altro appellato e dovrà inoltre darsi atto, a carico dell'appellante principale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 400/2023, pubblicata CP_2
il 19.06.2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
provvede:
Rigetta l'appello principale, dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante principale alla rifusione delle spese del grado in favore di
[...]
spese che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro Controparte_1
4.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Compensa le spese del grado nei confronti dell'appellato CP_2
Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante principale, dei presupposti per il
12 raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.
115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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