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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 68 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. PASSALACQUA MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato in VI XXX
GENNAIO N.40 ,TRAPANI ,
-ricorrente- contro
Controparte_1
( (c.f. ), rappresentato e difeso
[...] CP_2 P.IVA_1
dall'Avv.DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: danno biologico da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 26/062025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso depositato in data 16/01/2024 ha evocato in giudizio l' e, premesso di aver prestato attività lavorativa quale CP_2
conduttore di pala meccanica dal dal 2001 e fino al 28/10/2022. ha dedotto di aver contratto la malattia professionale “ERNIA DISCALE LOMBARE” a causa e nell'espletamento della propria attività, lamentando che l , in esito alla CP_2
procedura amministrativa, non ha riconosciuto l'indennizzabilità della patologia
1 che ha determinato un'inabilità del 12% di danno biologico.
L convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato l'assunto CP_1
della ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con produzione di documenti, espletamento di prove orali e c.t.u..
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto infra.
Tutti i testi escusso hanno confermato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di conduttore di pala meccanica in luoghi che presentavamo terreni sconnessi.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. , ha concluso la sua relazione Persona_1
affermando “lo scrivente C.T.U. dall'esame del paziente eseguito durante le operazioni peritali e dall'analisi della documentazione e dall'anamnesi asserisco che esiste nesso di causa tra le lesioni patite dal ricorrente e l'attività lavorativa dallo stesso , la stessa patologia è riconducibile alla voce 193 del D.L 38/2000 , e si attribuisce ed in ragione della limitazione funzionale che è presente ai gradi estremi una percentuale dell'8% .
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(vedasi relazione del 29/3/2025 non seguita da osservazioni ).
La domanda va dunque accolta con condanna dell' al pagamento CP_2
dell'indennizzo sussistendo un danno biologico nella misura accertata.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell CP_2
P.Q.M.
-condanna l' al pagamento dell'indennizzo come in motivazione;
CP_2
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 2.500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione al procuratore.
2 -Pone definitivamente a carico dell liquidate.
Trapani, 25/07/2025
le spese di consulenza tecnica, già CP_2
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 68 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. PASSALACQUA MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato in VI XXX
GENNAIO N.40 ,TRAPANI ,
-ricorrente- contro
Controparte_1
( (c.f. ), rappresentato e difeso
[...] CP_2 P.IVA_1
dall'Avv.DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: danno biologico da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 26/062025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso depositato in data 16/01/2024 ha evocato in giudizio l' e, premesso di aver prestato attività lavorativa quale CP_2
conduttore di pala meccanica dal dal 2001 e fino al 28/10/2022. ha dedotto di aver contratto la malattia professionale “ERNIA DISCALE LOMBARE” a causa e nell'espletamento della propria attività, lamentando che l , in esito alla CP_2
procedura amministrativa, non ha riconosciuto l'indennizzabilità della patologia
1 che ha determinato un'inabilità del 12% di danno biologico.
L convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato l'assunto CP_1
della ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con produzione di documenti, espletamento di prove orali e c.t.u..
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto infra.
Tutti i testi escusso hanno confermato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di conduttore di pala meccanica in luoghi che presentavamo terreni sconnessi.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. , ha concluso la sua relazione Persona_1
affermando “lo scrivente C.T.U. dall'esame del paziente eseguito durante le operazioni peritali e dall'analisi della documentazione e dall'anamnesi asserisco che esiste nesso di causa tra le lesioni patite dal ricorrente e l'attività lavorativa dallo stesso , la stessa patologia è riconducibile alla voce 193 del D.L 38/2000 , e si attribuisce ed in ragione della limitazione funzionale che è presente ai gradi estremi una percentuale dell'8% .
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(vedasi relazione del 29/3/2025 non seguita da osservazioni ).
La domanda va dunque accolta con condanna dell' al pagamento CP_2
dell'indennizzo sussistendo un danno biologico nella misura accertata.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell CP_2
P.Q.M.
-condanna l' al pagamento dell'indennizzo come in motivazione;
CP_2
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 2.500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione al procuratore.
2 -Pone definitivamente a carico dell liquidate.
Trapani, 25/07/2025
le spese di consulenza tecnica, già CP_2
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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