Articolo 4 della Legge 8 aprile 1983, n. 110
Articolo 3
Versione
27 aprile 1983
Art. 4.
L'accoglimento della domanda di riattivazione o di dissequestro dell'impianto e' subordinato all'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno provocato i disturbi di cui all'articolo 1 ed e' adottato non oltre trenta giorni dalla domanda stessa.
Trascorso il predetto termine senza che si sia avuta la pronuncia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quest'ultima provvede al dissequestro dell'impianto e ne autorizza la riattivazione.
Nel caso di sequestro l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta a consentire l'accesso all'impianto ai soli fini dell'adeguamento tecnico per la rimozione delle cause dei disturbi.

Entrata in vigore il 27 aprile 1983