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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 617/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARACCIOLO Parte_1 C.F._1
FILOMENA, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO VIVENZIO, 17 80035 NOLA presso il difensore avv. CARACCIOLO FILOMENA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVATO Controparte_3 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA DE GOMBRUTI 16 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LOVATO ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
OSSERVA
Con atto di citazione depositato in data 21 gennaio 2022 il sig. conveniva in giudizio Parte_2
avanti il Tribunale di Bologna la soc. nonché i signori Controparte_4 Controparte_2
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1
contrariis reiectis, così provvedere:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei sig.ri e Controparte_2 Controparte_1 nella rispettiva qualità di proprietaria e conducente dell'autocarro Fiat IV tg. CW944EG in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto ai sensi degli artt. 144-148 del Lgs. 209/2005, condannare la - in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di Controparte_3
tutti i danni subiti dal sig. a titolo esemplificativo qui di seguito indicati: Parte_1 [...]
, I.T.P. spese mediche nella misura che risulterà all'esito della ctu medico legale che CP_5 CP_6 sin d'ora espressamente si richiede;
- condannare altresì la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. previa accertamento da eseguirsi in sede di ctu medico legale che sin d'ora si richiede;
- condannare altresì la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
risarcimento del danno del danno morale e del danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- condannare altresì la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3
rifusione delle spese e compensi professionali di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
pagina 2 di 12 Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate dalla data del sinistro alla liquidazione.
L'attore esponeva che :
• In data 1 marzo 2011, mentre si trovava in via Nazionale delle Puglie a Nola (NA) sul camion
IV tg DX076TN e stava manovrando un sollevatore elettrico di pedane pieno di sacchi di mangime, veniva urtato dal veicolo Fiat IV tg CW944EG di proprietà della sig.ra CP_2
e condotto in retromarcia dal sig. ;
[...] Controparte_1
• a causa dell'urto perdeva l'equilibrio cadendo a terra dal cassone su cui stava lavorando rimanendo schiacciato da alcuni sacchi di mangime;
veniva quindi urgentemente trasportato dal
118 al Pronto Soccorso e ricoverato presso l'ospedale di Nola dove gli venivano riscontrate fratture in diverse parti del corpo;
• si sottoponeva, in seguito, ad un lungo periodo di cure, terapie riabilitative e visite specialistiche al termine del quale veniva dichiarato clinicamente guarito in data 22 agosto
2011;
• in data 13 febbraio 2013 avanzava richiesta risarcitoria nei confronti dei responsabili civili e della Compagnia di assicurazione.
• Infine, rimasti privi di riscontro sia le formali richieste di risarcimento che l'invito alla negoziazione assistita, l'attore chiedeva in via giudiziale il risarcimento di tutti i danni patiti.
I convenuti signori e rimanevano contumaci, nonostante la rituale notifica dell'atto CP_2 CP_1
di citazione, mentre la convenuta si costituiva in data 25.5.2022 Controparte_4
contestando innanzitutto che il riferito sinistro stradale si fosse effettivamente verificato e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, In via principale
RESPINGERE le domande attoree per quanto infondate e/o non provate;
in via subordinata
RIDURRE l'entità del risarcimento a quanto risulterà di giustizia, con l'esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione se non nei limiti di cui alla nota Sentenza n.19987 del 06 ottobre 2016 della
Suprema Corte di Cassazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre ad accessori”
In particolare, la compagnia dubitava della veridicità dei fatti così come esposti da controparte e sottolineava che:
• la richiesta di risarcimento danni era stata inviata quasi due anni dopo il giorno in cui il sinistro si sarebbe verificato;
pagina 3 di 12 • non risultava che i signori e avessero inviato una denuncia del riferito CP_1 CP_2
sinistro;
• l'attore aveva riferito che il mezzo assicurato era un camion quando, in realtà, era un furgone.
• visto che il transpallet avrebbe operato proprio all'interno della pedana, non era chiaro come abbia potuto entrare in contatto diretto con il furgone, tanto da danneggiarsi;
• il signor non aveva fornito chiarimenti, né i convenuti avevano messo a disposizione il CP_1
furgone per le verifiche del caso;
• nelle richieste di risarcimento danni l'attore aveva dichiarato di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di , mentre poi in citazione veniva dato atto che si è trattato di un CP_7 infortunio in itinere e dell'intervento dell' . CP_8
• dal verbale di accettazione al PS risultava che l'attore fosse rimasto coinvolto in un “infortunio sul lavoro” e che non sia stato neppure soccorso dal 118.
Veniva così instaurata la causa in epigrafe e il Giudice, in sede di prima udienza, concedeva i termini di legge per la rinotifica dell'atto di citazione e rinvia all'udienza in forma cartolare del 15 dicembre 2022 con termine per il deposito di sintetici preverbali entro cinque giorni prima.
Successivamente, previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti signori e e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 CP_2 CP_1
comma 6 cpc, a cui le parti provvedevano tempestivamente.
All'udienza del 4.5.2023, in seguito alla discussione sui mezzi di prova, il Giudice ammetteva le prove per testi richieste dalle parti, riservandosi all'esito di disporre la CTU medico-legale; inoltre visto l'art. 213 c.p.c. ordinava a di fornire tutta la documentazione inerente all'infortunio. CP_7
In data 1.6.2023 parte convenuta depositava: 1) PEC inviata a con ordine di CP_3 CP_7
esibizione e provvedimento del Tribunale;
2) PEC ricevute da di riscontro. CP_7
Alle udienze del 14.6.2023 e 20.9.2023 venivano escussi i testi , Testimone_1
e ed in seguito il Giudice ammetteva ctu Testimone_2 Testimone_3
medico-legale sulla persona dell'attore.
In data 22.2.2024 il presente procedimento veniva assegnato alla scrivente subentrata al precedente giudicante, come da decreto del Presidente del Tribunale di Bologna.
Il ctu nominato, dott. provvedeva al deposito dell'elaborato peritale in data 23.3.2024 , Persona_1
e alla successiva udienza del 28.5.2024 la scrivente formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc “abbandono della causa con compensazione delle spese di lite;
spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta e parte attrice nella misura già corrisposta al ctu”.
pagina 4 di 12 All'udienza del 11.7.2024 parte attrice dichiarava di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice, mentre parte convenuta dichiarava di accettarla. CP_3
All'udienza del 28.11.2024, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, i procuratori delle parti, previa revoca dell'ordinanza, precisavano le conclusioni come da fogli depositati rispettivamente in data 9.11.2024 e 8.11.2024 e dichiaravano di rinunciare alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Giudice pertanto tratteneva la causa in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
******
1.1. Ciò posto, il Tribunale ritiene che, alla luce del materiale istruttorio raccolto nel corso del processo, la domanda attorea vada respinta per insussistenza della prova - del cui onere l'attore era gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. ciò non vuol dire che egli sia sostanzialmente esonerato dalla prova anche dei primi due elementi, i quali, anzi, devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione1, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà del convenuto. A sostegno della propria domanda parte attrice ha prodotto il cd. modello CAI, apparentemente compilato dalla medesima mano (non è chiaro da quale dei due indicati conducenti o ): Pt_1 CP_1
il documento reca la data del 01.03.2011 ore 18.00, il luogo del sinistro è Nola Via Nazionale delle
Puglie, ed è stata apposta la sottoscrizione da (conducente e non proprietario del Controparte_1
Fiat Ducato); nel modulo al punto 13 “ grafico dell'incidente al momento dell'urto”' è stato scritto “ facendo retromarcia urtavo il camion IV tag DX076TN sul quale stava lavorando il sig. con il Pt_1
sollevatore di pedane pieno di sacchi di mangimi. Nasti cade e su di lui finirono alcuni sacchi di mangimi. mi sono fermato e subito ho prestato soccorsi. Si fecero parecchie …….e poi venne
l'ambulanza”.
Viene dunque in esame il cd. modello CAI: come noto, per giurisprudenza costante "L'articolo 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade - come nel caso di specie - quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata" (cfr. Cass. n. 4010/18) e tale ultimo è il caso di specie.
Inoltre, "Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale di cui all'art. 5 d.l. n. 867 del
1976 (conv. dalla l. n. 39 del 1977), oggi abrogato e trasfuso nell'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del
2005, se sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte rappresenta una presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto con le modalità ivi indicate. Come tutte le presunzioni semplici esso - comunque - è superabile dalla prova contraria, che può essere rappresentata anche da un'altra presunzione semplice, ex art. 2727 c.c." (cfr. Cass. n. 4285/14 e Cass.
n. 15431/24); in particolare, "Le valutazioni sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto modello CAI) devono ritenersi precluse dall'esistenza di un'incompatibilità oggettiva ed accertata tra il fatto così come descritto in tale documento e le conseguenze dell'incidente così come accertate in giudizio" (cfr. Cass. n. 8451/19, Cass. n.
20300/19 e Cass. n. 2438/24).
Nel caso di specie, il contenuto del modulo di constatazione amichevole appare poco dettagliato e scarsamente esaustivo circa la ricostruzione della dinamica del sinistro, e non è sottoscritto da
[...]
Pt_1 pagina 6 di 12 La laconica nota del punto 13 del modello CAI non può certo dirsi di per sé sola utile a ricostruire la dinamica del sinistro, né a rappresentare una piena ed esclusiva assunzione di responsabilità da parte del convenuto contumace.
A tali carenze intrinseche del CAI, si accompagna peraltro la circostanza che non sono stati prodotti dall'attore ulteriori elementi istruttori idonei a corroborare la ricostruzione della dinamica del sinistro così come prospettata.
Non sono state prodotte fotografie dei luoghi al momento del sinistro, né dei veicoli.
In particolare, non costituiscono prove idonee a ricostruire il fatto storico idoneo a cagionare l'evento di danno lamentato gli altri documenti prodotti in giudizio dall'attore.
A tal proposito, non fornisce alcuna informazione utile per parte attorea il Verbale – centrale operativa
118 Napoli Est (sub doc. 7 del fascicolo attoreo), dal quale si desume solo che gli operatori sono intervenuti in via Nazionale delle Puglie in località Nola in data 01.03.11 alle ore 18.23 (ora allertamento 18.13) per paziente con Politrauma da incidente sul lavoro.
Neppure determinante appare la denuncia di sinistro prodotto in atti (doc. 3), in realtà si tratta di una dichiarazione di scienze, scritta con grafia non comprensibile e di non facile interpretazione, da
[...]
e indirizzata alla 2 Pt_1 CP_3
Inoltre la denuncia di infortunio n. 6315706, la cui documentazione è stata acquisita dalla CP_7
compagnia su ordine del giudice e prodotta in atti, risulta contraddire la ricostruzione del CP_10
sinistro descritta dall'attore, posto che all' il datore di lavoro avrebbe riferito "ho perso CP_7
l'equilibrio", “caduto al suolo” mentre “era intento alle operazioni di carico/scarico-movimentazione merci sul cassone dell'autocarro, nel deposito della ditta Mangificio-US-Nola” ed “usava il transpallets”.
pagina 7 di 12 Parimenti irrilevante in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro appare anche il resto della documentazione medica, nonché il verbale di accettazione di pronto soccorso dal quale si legge nel rigo
Note “cooperativa Nasti ….Riferisce incidente sul lavoro”.
Non appaiono esaustive neanche le dichiarazioni fornite dal teste attoreo, , Testimone_1
cognato dell'attore, sentito all'udienza del 27.09.2018, per la scarsa credibilità del teste, che ha fornito dichiarazioni poco chiare e in aperto contrasto con altre evidenze istruttorie assunte nel corso del procedimento, nonché con le dichiarazioni dello stesso attore (vd atto di citazione )
Va premesso che il teste ha dichiarato di aver assistito all'incidente, ed ha riferito, tra l'altro con la risposta “ si è vero” alle domande “ e) “vero è che mentre il sig. era impegnato nella Parte_1 predetta operazione di sistemazione dei sacchi di mangime all'interno del cassone del camion, quest'ultimo veniva urtato dal veicolo Fiat IV tg. CW944EG, tipo furgonato, condotto nell'occasione da tal sig. che, nell'effettuare manovra di retromarcia, urtava la Controparte_1 pedana mobile del camion sul quale si trovava il sig. ”; Parte_1
f) “vero è che nel momento in cui il camion sul quale operava il sig. veniva urtato lateralmente Pt_1 alla pedana, quest'ultimo si trovava in piedi sulla pedana sulla quale vi erano anche dei sacchi di mangime e che il sig. stava utilizzando il transpallet manuale; Pt_1
g) “vero è che a causa dell'urto tra il veicolo furgonato Fiat IV e la pedana del camion sulla quale operava il quest'ultimo perdeva l'equilibrio e cadeva dalla pedana, terminando a terra”;” Pt_1 che il avrebbe perso l'equilibrio poiché il camion sarebbe stato urtato “alla pedana”; Pt_1
Il teste ha più volte precisato che “non si trattava di un Fiat IV ma era un UR se non sbaglio tipo AT (verbale udienza del 14.6.2023).
Egli ha invece riferito che “ il UR tipo DU effettuava manovra di retromarcia e toccava la pedana dietro al camion che serve per caricare e scaricare. L'incidente si è verificato vicino al cancello del mangimificio, all'esterno della fabbrica. Io mi trovavo parcheggiato a circa 10 metri e il sig. era di fronte a me.” (verbale udienza del 14.6.2023). Pt_1
L'altro teste attoreo ha riferito di aver assistito ai fatti e di trovarsi all'uscita Testimone_2
del distributore di gas che è adiacente alla US IM. Ha inoltre riferito che il “ furgone bianco, non ricordo la marca, andava in marcia indietro e nell'effettuare la manovra ha urtato la pedana” – cfr verbale della citata udienza) . Ha aggiunto che “l'incidente si è verificato fuori dal cancello, lungo
pagina 8 di 12 il muro di pertinenza dell'azienda. Il camion era nel mio stesso senso di marcia” (cfr verbale della citata udienza).
Un'analisi attenta delle dichiarazioni dei testi evidenziano notevoli incongruenze.
In primo luogo, è poco credibile che il teste si trovasse a quell'ora Testimone_1 all'esterno della società US IM (si ricorda che il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 17.30 ) nello stesso posto ove il cognato si trovava. Anche, la presenza del teste in Testimone_2
quel luogo, per puro caso e a quell'ora appare poco credibile.
In secondo luogo, tali affermazioni non sono congruenti con la dichiarazione dello stesso attore resa nell'atto di citazione, il quale ha riferito che il veicolo Fiat IV “nell'effettuare manovra di retromarcia urtava il cassone del contenitore ……………” (ved. Pag. 1 atto di citazione).
I due testi attorei hanno descritto la dinamica riferendo l'urto della pedana.
Invero per “pedana” s'intende quella parte necessaria a caricare un camion: pertanto la larghezza deve essere adeguata al cassone, deve poter entrare nello stesso, mentre per “cassone” s'intende la parte destinata al contenimento del carico.
La prova testimoniale assunta nel corso del processo, deve essere valutata con particolare rigore, per una pluralità di ragioni: - trattasi di due testimoni di cui uno è il cognato;
- il nominativo di testimoni non appare nell'apposito spazio del modulo c.a.i. né è stato indicato nelle plurime richieste risarcitorie;
- sul luogo del sinistro non intervenivano le FF.OO..
Ciò posto, effettivamente i testimoni attorei nulla di più preciso hanno riferito se non che con le circostanze di tempo e di luogo di cui in citazione è avvenuto il sinistro, riferendo di trovarsi lì per caso, a circa 10 metri dal punto della manovra. Nulla è stato riferito sulla posizione del Pt_1
Posto che la valutazione sull'attendibilità dei testi afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021,
n. 15818 nonché Cass., 9 agosto 2019, n. 21239), alla luce del contenuto delle deposizioni testimoniali stesse è lecito dubitare della loro attendibilità, non avendo i testimoni precisato che tipo di visuale avessero al momento del sinistro e se, quindi, fosse verosimile che loro avessero contezza dei danni pagina 9 di 12 riportati dai veicoli (se dei danni sono stati riportati in quanto nessun riferimento agli stessi è mai stato indicato nell'atto di citazione e nella documentazione prodotta in atti dall'attore).
Inoltre, non appare verosimile che l'attore non abbia, prima nel processo, indicato i dati dei testimoni alla compagnia di assicurazione durante la dichiarazione resa in data 13.4.2023 (doc. 3 attoreo).
Infine, tale ricostruzione è incongruente con quanto è dato leggere nelle lettere di richiesta risarcimento, circa le modalità di accadimento dei fatti.
Le contraddittorietà fin qui rilevate non consentono dunque di considerare pienamente affidabili le dichiarazioni dei testi, i quali peraltro non gettano luce sulla dinamica del fatto contestato, essendosi i testi limitati a riferire le modalità del sinistro ma non la posizione del al momento della caduta;
Pt_1
Non si comprende se il sia caduto all'interno del furgone/camion o fuori dal furgone;
inoltre, da Pt_1
quale posizione il manovrava il transpallet e dove venivano posizionati i sacchi di mangime?; Pt_1
La genericità della dichiarazione dei testi oculari, che nulla aggiungono o dettagliano rispetto alla dinamica già prospettata nell'atto di citazione, porta a dubitare della loro reale presenza sul luogo del sinistro al momento dell'evento. In particolare, dalle dichiarazioni non emergono ulteriori elementi descrittivi, che possano delineare maggiormente la situazione fattuale effettiva (a titolo esemplificativo: comportamenti del prima e a seguito dell'impatto, descrizione dei luoghi del sinistro, posizione e Pt_1
condizioni dei due veicoli all'esito dell'impatto).
A quanto fin qui osservato in merito alla insufficienza ed inadeguatezza degli elementi istruttori forniti dall'attore, su cui - si ricorda - gravava l'onere di provare il fatto storico contestato, si aggiungono ulteriori argomenti, desumibili dagli atti acquisiti al giudizio, che gettano ulteriori dubbi sulla ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di causa, che l'attore non è riuscito a dissipare.
In primo luogo, come si è già accennato, lo stesso danneggiato ha riferito di aver perso l'equilibrio e di essere caduto a terra.
A tal proposito si vedano sia le dichiarazioni rese dall'attore all'investigatore privato, ingaggiato dalla
Compagnia assicuratrice convenuta, di cui al doc. 3 del fascicolo di parte attrice, documento che non ha certo valenza di confessione stragiudiziale, trattandosi di dichiarazioni rilasciate dall'attore a terzi, pur restando acquisito al processo e liberamente valutabile dal giudice.
pagina 10 di 12 Orbene se è vero che e hanno assistito Testimone_2 Testimone_1
all'infortunio perché i loro dati non sono stati indicati nel CAI e all'assicurazione.
Ancora, dal laconico contenuto del CAI sembra emergere che la dinamica del sinistro avrebbe visto il cadere a seguito dell'urto della pedana. Pt_1
A rigore, nemmeno la ctu medico legale espletata può confermare la dinamica del sinistro descritta dall'attore. Il ctu ha stabilito che “Queste lesioni sono compatibili con la dinamica descritta in atto di citazione e confermata dal periziando in occasione della visita, poiché è plausibile che una persona che cade improvvisamente dall'alto, per di più venendo poi schiacciata da oggetti pesanti, come sacchi di mangime, possa subire una siffatta lesività, che è sostanzialmente di origine contusiva.” (vd pag. 10 rel med.leg.)
A rigore tale affermazione conferma che l'attore è caduto a terra riportando un politraumatismo produttivo di frattura del sacro con impegno della sacro-iliaca sinistra, frattura della branca ileo- ed ischio-pubica di destra con diastasi della sinfisi pubica, lussazione della spalla destra con frattura del trochite omerale, trauma chiuso del torace con frattura della quarta e quinta costa di sinistra, ma non prova che la sua caduta sia avvenuta a causa dell'urto del camion/furgone.
Si aggiunga che quanto rilevato appare maggiormente coerente con la dichiarazione fornita all CP_7
circa la dinamica della caduta, piuttosto che alla prospettazione fornita in citazione.
A tal proposito, solo nelle dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato assunto dalla Compagnia
AXA ASSICURAZIONI SPA (doc. 3 fascicolo dell'attore, sulla cui libera valutabilità da parte del
Giudice si è già detto in precedenza), l'attore spiega che un camion ha urtato la pedana provocando la caduta a terra.
Ora, una simile descrizione - contenuta in un documento peraltro contestato dallo stesso attore nella sua credibilità intrinseca, - non viene riportata altrove negli atti di causa, né l'attore si è messo in concreto in prova sulla dinamica del sinistro, ad esempio formulando un'istanza di CTU tecnica al fine di accertare se i danni riportati dal veicolo di siano compatibili con la dinamica Controparte_1
pagina 11 di 12 descritta ovvero semplicemente fornendo prova fotografica dello stato del mezzo, venendo così in tal modo meno al proprio onere probatorio.
Tutto ciò premesso, il mancato assolvimento da parte dell'attore del proprio onere di idonea ed esaustiva prova in merito alla condotta imputata al danneggiante ed al rapporto di causalità materiale tra questa e il danno-evento lamentato determina inevitabilmente il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite comprese quelle già liquidate in separato decreto per il CTU medico legale, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore; le stesse si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Nulla va disposto per le spese in favore di e , in quanto Controparte_1 Controparte_2
contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA le domande di parte attrice;
- CONDANNA altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per
[...]
spese generali.
- PONE le spese di ctu medico legale a carico di parte attrice;
Parte_1
- RIGETTA ogni altra domanda;
- NULLA per le spese di lite nei confronti di Controparte_11
stante la contumacia.
[...]
Sentenza esecutiva ex lege.
Bologna, 1 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 1 atto di citazione “ 1) il sig. il giorno 1 marzo 2011 verso le ore 18.00, in Nola alla via Parte_1 Nazionale delle Puglie, all'altezza della “US IM”, (civico 1), si trovava sul camion IV tg. DX076TN e, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, stava operando con il sollevatore elettrico di pedane pieno di sacchi di mangime;
2) nel mentre il era intento a svolgere le suddette operazioni, il veicolo Fiat IV tg. CW944EG di proprietà della Pt_1 sig.ra e condotto nell'occasione dal sig. (assicurato per la RCA con la Controparte_2 Controparte_1 CP_9
- adesso - con polizza n. 30158706239), nell'effettuare manovra di retromarcia urtava il
[...] Controparte_3 cassone del contenitore dove operava il il quale, a causa dell'urto perdeva l'equilibrio e cadeva a terra e, di Pt_1 conseguenza, veniva colpito da alcuni dei sacchi di mangime che lo schiacciavano sotto il loro peso. pagina 5 di 12 2 Dichiarazione attorea doc. 3 “….. mi trovavo a manovrare il transpallet elettrico………del camion. ……mentre sistemavo i sacchi di mangime un camion faceva retromarcia e urtava la pedana …..perdevo l'equilibrio e successivamente rovinavo al suolo faceva cadere sopra di me i sacchi di mangime………….. Il sinistro avveniva alle 17:30 circa….”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARACCIOLO Parte_1 C.F._1
FILOMENA, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO VIVENZIO, 17 80035 NOLA presso il difensore avv. CARACCIOLO FILOMENA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVATO Controparte_3 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA DE GOMBRUTI 16 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LOVATO ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
OSSERVA
Con atto di citazione depositato in data 21 gennaio 2022 il sig. conveniva in giudizio Parte_2
avanti il Tribunale di Bologna la soc. nonché i signori Controparte_4 Controparte_2
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1
contrariis reiectis, così provvedere:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei sig.ri e Controparte_2 Controparte_1 nella rispettiva qualità di proprietaria e conducente dell'autocarro Fiat IV tg. CW944EG in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto ai sensi degli artt. 144-148 del Lgs. 209/2005, condannare la - in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di Controparte_3
tutti i danni subiti dal sig. a titolo esemplificativo qui di seguito indicati: Parte_1 [...]
, I.T.P. spese mediche nella misura che risulterà all'esito della ctu medico legale che CP_5 CP_6 sin d'ora espressamente si richiede;
- condannare altresì la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. previa accertamento da eseguirsi in sede di ctu medico legale che sin d'ora si richiede;
- condannare altresì la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
risarcimento del danno del danno morale e del danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- condannare altresì la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3
rifusione delle spese e compensi professionali di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
pagina 2 di 12 Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate dalla data del sinistro alla liquidazione.
L'attore esponeva che :
• In data 1 marzo 2011, mentre si trovava in via Nazionale delle Puglie a Nola (NA) sul camion
IV tg DX076TN e stava manovrando un sollevatore elettrico di pedane pieno di sacchi di mangime, veniva urtato dal veicolo Fiat IV tg CW944EG di proprietà della sig.ra CP_2
e condotto in retromarcia dal sig. ;
[...] Controparte_1
• a causa dell'urto perdeva l'equilibrio cadendo a terra dal cassone su cui stava lavorando rimanendo schiacciato da alcuni sacchi di mangime;
veniva quindi urgentemente trasportato dal
118 al Pronto Soccorso e ricoverato presso l'ospedale di Nola dove gli venivano riscontrate fratture in diverse parti del corpo;
• si sottoponeva, in seguito, ad un lungo periodo di cure, terapie riabilitative e visite specialistiche al termine del quale veniva dichiarato clinicamente guarito in data 22 agosto
2011;
• in data 13 febbraio 2013 avanzava richiesta risarcitoria nei confronti dei responsabili civili e della Compagnia di assicurazione.
• Infine, rimasti privi di riscontro sia le formali richieste di risarcimento che l'invito alla negoziazione assistita, l'attore chiedeva in via giudiziale il risarcimento di tutti i danni patiti.
I convenuti signori e rimanevano contumaci, nonostante la rituale notifica dell'atto CP_2 CP_1
di citazione, mentre la convenuta si costituiva in data 25.5.2022 Controparte_4
contestando innanzitutto che il riferito sinistro stradale si fosse effettivamente verificato e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, In via principale
RESPINGERE le domande attoree per quanto infondate e/o non provate;
in via subordinata
RIDURRE l'entità del risarcimento a quanto risulterà di giustizia, con l'esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione se non nei limiti di cui alla nota Sentenza n.19987 del 06 ottobre 2016 della
Suprema Corte di Cassazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre ad accessori”
In particolare, la compagnia dubitava della veridicità dei fatti così come esposti da controparte e sottolineava che:
• la richiesta di risarcimento danni era stata inviata quasi due anni dopo il giorno in cui il sinistro si sarebbe verificato;
pagina 3 di 12 • non risultava che i signori e avessero inviato una denuncia del riferito CP_1 CP_2
sinistro;
• l'attore aveva riferito che il mezzo assicurato era un camion quando, in realtà, era un furgone.
• visto che il transpallet avrebbe operato proprio all'interno della pedana, non era chiaro come abbia potuto entrare in contatto diretto con il furgone, tanto da danneggiarsi;
• il signor non aveva fornito chiarimenti, né i convenuti avevano messo a disposizione il CP_1
furgone per le verifiche del caso;
• nelle richieste di risarcimento danni l'attore aveva dichiarato di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di , mentre poi in citazione veniva dato atto che si è trattato di un CP_7 infortunio in itinere e dell'intervento dell' . CP_8
• dal verbale di accettazione al PS risultava che l'attore fosse rimasto coinvolto in un “infortunio sul lavoro” e che non sia stato neppure soccorso dal 118.
Veniva così instaurata la causa in epigrafe e il Giudice, in sede di prima udienza, concedeva i termini di legge per la rinotifica dell'atto di citazione e rinvia all'udienza in forma cartolare del 15 dicembre 2022 con termine per il deposito di sintetici preverbali entro cinque giorni prima.
Successivamente, previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti signori e e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 CP_2 CP_1
comma 6 cpc, a cui le parti provvedevano tempestivamente.
All'udienza del 4.5.2023, in seguito alla discussione sui mezzi di prova, il Giudice ammetteva le prove per testi richieste dalle parti, riservandosi all'esito di disporre la CTU medico-legale; inoltre visto l'art. 213 c.p.c. ordinava a di fornire tutta la documentazione inerente all'infortunio. CP_7
In data 1.6.2023 parte convenuta depositava: 1) PEC inviata a con ordine di CP_3 CP_7
esibizione e provvedimento del Tribunale;
2) PEC ricevute da di riscontro. CP_7
Alle udienze del 14.6.2023 e 20.9.2023 venivano escussi i testi , Testimone_1
e ed in seguito il Giudice ammetteva ctu Testimone_2 Testimone_3
medico-legale sulla persona dell'attore.
In data 22.2.2024 il presente procedimento veniva assegnato alla scrivente subentrata al precedente giudicante, come da decreto del Presidente del Tribunale di Bologna.
Il ctu nominato, dott. provvedeva al deposito dell'elaborato peritale in data 23.3.2024 , Persona_1
e alla successiva udienza del 28.5.2024 la scrivente formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc “abbandono della causa con compensazione delle spese di lite;
spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta e parte attrice nella misura già corrisposta al ctu”.
pagina 4 di 12 All'udienza del 11.7.2024 parte attrice dichiarava di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice, mentre parte convenuta dichiarava di accettarla. CP_3
All'udienza del 28.11.2024, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, i procuratori delle parti, previa revoca dell'ordinanza, precisavano le conclusioni come da fogli depositati rispettivamente in data 9.11.2024 e 8.11.2024 e dichiaravano di rinunciare alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Giudice pertanto tratteneva la causa in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
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1.1. Ciò posto, il Tribunale ritiene che, alla luce del materiale istruttorio raccolto nel corso del processo, la domanda attorea vada respinta per insussistenza della prova - del cui onere l'attore era gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. ciò non vuol dire che egli sia sostanzialmente esonerato dalla prova anche dei primi due elementi, i quali, anzi, devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione1, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà del convenuto. A sostegno della propria domanda parte attrice ha prodotto il cd. modello CAI, apparentemente compilato dalla medesima mano (non è chiaro da quale dei due indicati conducenti o ): Pt_1 CP_1
il documento reca la data del 01.03.2011 ore 18.00, il luogo del sinistro è Nola Via Nazionale delle
Puglie, ed è stata apposta la sottoscrizione da (conducente e non proprietario del Controparte_1
Fiat Ducato); nel modulo al punto 13 “ grafico dell'incidente al momento dell'urto”' è stato scritto “ facendo retromarcia urtavo il camion IV tag DX076TN sul quale stava lavorando il sig. con il Pt_1
sollevatore di pedane pieno di sacchi di mangimi. Nasti cade e su di lui finirono alcuni sacchi di mangimi. mi sono fermato e subito ho prestato soccorsi. Si fecero parecchie …….e poi venne
l'ambulanza”.
Viene dunque in esame il cd. modello CAI: come noto, per giurisprudenza costante "L'articolo 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade - come nel caso di specie - quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata" (cfr. Cass. n. 4010/18) e tale ultimo è il caso di specie.
Inoltre, "Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale di cui all'art. 5 d.l. n. 867 del
1976 (conv. dalla l. n. 39 del 1977), oggi abrogato e trasfuso nell'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del
2005, se sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte rappresenta una presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto con le modalità ivi indicate. Come tutte le presunzioni semplici esso - comunque - è superabile dalla prova contraria, che può essere rappresentata anche da un'altra presunzione semplice, ex art. 2727 c.c." (cfr. Cass. n. 4285/14 e Cass.
n. 15431/24); in particolare, "Le valutazioni sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto modello CAI) devono ritenersi precluse dall'esistenza di un'incompatibilità oggettiva ed accertata tra il fatto così come descritto in tale documento e le conseguenze dell'incidente così come accertate in giudizio" (cfr. Cass. n. 8451/19, Cass. n.
20300/19 e Cass. n. 2438/24).
Nel caso di specie, il contenuto del modulo di constatazione amichevole appare poco dettagliato e scarsamente esaustivo circa la ricostruzione della dinamica del sinistro, e non è sottoscritto da
[...]
Pt_1 pagina 6 di 12 La laconica nota del punto 13 del modello CAI non può certo dirsi di per sé sola utile a ricostruire la dinamica del sinistro, né a rappresentare una piena ed esclusiva assunzione di responsabilità da parte del convenuto contumace.
A tali carenze intrinseche del CAI, si accompagna peraltro la circostanza che non sono stati prodotti dall'attore ulteriori elementi istruttori idonei a corroborare la ricostruzione della dinamica del sinistro così come prospettata.
Non sono state prodotte fotografie dei luoghi al momento del sinistro, né dei veicoli.
In particolare, non costituiscono prove idonee a ricostruire il fatto storico idoneo a cagionare l'evento di danno lamentato gli altri documenti prodotti in giudizio dall'attore.
A tal proposito, non fornisce alcuna informazione utile per parte attorea il Verbale – centrale operativa
118 Napoli Est (sub doc. 7 del fascicolo attoreo), dal quale si desume solo che gli operatori sono intervenuti in via Nazionale delle Puglie in località Nola in data 01.03.11 alle ore 18.23 (ora allertamento 18.13) per paziente con Politrauma da incidente sul lavoro.
Neppure determinante appare la denuncia di sinistro prodotto in atti (doc. 3), in realtà si tratta di una dichiarazione di scienze, scritta con grafia non comprensibile e di non facile interpretazione, da
[...]
e indirizzata alla 2 Pt_1 CP_3
Inoltre la denuncia di infortunio n. 6315706, la cui documentazione è stata acquisita dalla CP_7
compagnia su ordine del giudice e prodotta in atti, risulta contraddire la ricostruzione del CP_10
sinistro descritta dall'attore, posto che all' il datore di lavoro avrebbe riferito "ho perso CP_7
l'equilibrio", “caduto al suolo” mentre “era intento alle operazioni di carico/scarico-movimentazione merci sul cassone dell'autocarro, nel deposito della ditta Mangificio-US-Nola” ed “usava il transpallets”.
pagina 7 di 12 Parimenti irrilevante in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro appare anche il resto della documentazione medica, nonché il verbale di accettazione di pronto soccorso dal quale si legge nel rigo
Note “cooperativa Nasti ….Riferisce incidente sul lavoro”.
Non appaiono esaustive neanche le dichiarazioni fornite dal teste attoreo, , Testimone_1
cognato dell'attore, sentito all'udienza del 27.09.2018, per la scarsa credibilità del teste, che ha fornito dichiarazioni poco chiare e in aperto contrasto con altre evidenze istruttorie assunte nel corso del procedimento, nonché con le dichiarazioni dello stesso attore (vd atto di citazione )
Va premesso che il teste ha dichiarato di aver assistito all'incidente, ed ha riferito, tra l'altro con la risposta “ si è vero” alle domande “ e) “vero è che mentre il sig. era impegnato nella Parte_1 predetta operazione di sistemazione dei sacchi di mangime all'interno del cassone del camion, quest'ultimo veniva urtato dal veicolo Fiat IV tg. CW944EG, tipo furgonato, condotto nell'occasione da tal sig. che, nell'effettuare manovra di retromarcia, urtava la Controparte_1 pedana mobile del camion sul quale si trovava il sig. ”; Parte_1
f) “vero è che nel momento in cui il camion sul quale operava il sig. veniva urtato lateralmente Pt_1 alla pedana, quest'ultimo si trovava in piedi sulla pedana sulla quale vi erano anche dei sacchi di mangime e che il sig. stava utilizzando il transpallet manuale; Pt_1
g) “vero è che a causa dell'urto tra il veicolo furgonato Fiat IV e la pedana del camion sulla quale operava il quest'ultimo perdeva l'equilibrio e cadeva dalla pedana, terminando a terra”;” Pt_1 che il avrebbe perso l'equilibrio poiché il camion sarebbe stato urtato “alla pedana”; Pt_1
Il teste ha più volte precisato che “non si trattava di un Fiat IV ma era un UR se non sbaglio tipo AT (verbale udienza del 14.6.2023).
Egli ha invece riferito che “ il UR tipo DU effettuava manovra di retromarcia e toccava la pedana dietro al camion che serve per caricare e scaricare. L'incidente si è verificato vicino al cancello del mangimificio, all'esterno della fabbrica. Io mi trovavo parcheggiato a circa 10 metri e il sig. era di fronte a me.” (verbale udienza del 14.6.2023). Pt_1
L'altro teste attoreo ha riferito di aver assistito ai fatti e di trovarsi all'uscita Testimone_2
del distributore di gas che è adiacente alla US IM. Ha inoltre riferito che il “ furgone bianco, non ricordo la marca, andava in marcia indietro e nell'effettuare la manovra ha urtato la pedana” – cfr verbale della citata udienza) . Ha aggiunto che “l'incidente si è verificato fuori dal cancello, lungo
pagina 8 di 12 il muro di pertinenza dell'azienda. Il camion era nel mio stesso senso di marcia” (cfr verbale della citata udienza).
Un'analisi attenta delle dichiarazioni dei testi evidenziano notevoli incongruenze.
In primo luogo, è poco credibile che il teste si trovasse a quell'ora Testimone_1 all'esterno della società US IM (si ricorda che il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 17.30 ) nello stesso posto ove il cognato si trovava. Anche, la presenza del teste in Testimone_2
quel luogo, per puro caso e a quell'ora appare poco credibile.
In secondo luogo, tali affermazioni non sono congruenti con la dichiarazione dello stesso attore resa nell'atto di citazione, il quale ha riferito che il veicolo Fiat IV “nell'effettuare manovra di retromarcia urtava il cassone del contenitore ……………” (ved. Pag. 1 atto di citazione).
I due testi attorei hanno descritto la dinamica riferendo l'urto della pedana.
Invero per “pedana” s'intende quella parte necessaria a caricare un camion: pertanto la larghezza deve essere adeguata al cassone, deve poter entrare nello stesso, mentre per “cassone” s'intende la parte destinata al contenimento del carico.
La prova testimoniale assunta nel corso del processo, deve essere valutata con particolare rigore, per una pluralità di ragioni: - trattasi di due testimoni di cui uno è il cognato;
- il nominativo di testimoni non appare nell'apposito spazio del modulo c.a.i. né è stato indicato nelle plurime richieste risarcitorie;
- sul luogo del sinistro non intervenivano le FF.OO..
Ciò posto, effettivamente i testimoni attorei nulla di più preciso hanno riferito se non che con le circostanze di tempo e di luogo di cui in citazione è avvenuto il sinistro, riferendo di trovarsi lì per caso, a circa 10 metri dal punto della manovra. Nulla è stato riferito sulla posizione del Pt_1
Posto che la valutazione sull'attendibilità dei testi afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021,
n. 15818 nonché Cass., 9 agosto 2019, n. 21239), alla luce del contenuto delle deposizioni testimoniali stesse è lecito dubitare della loro attendibilità, non avendo i testimoni precisato che tipo di visuale avessero al momento del sinistro e se, quindi, fosse verosimile che loro avessero contezza dei danni pagina 9 di 12 riportati dai veicoli (se dei danni sono stati riportati in quanto nessun riferimento agli stessi è mai stato indicato nell'atto di citazione e nella documentazione prodotta in atti dall'attore).
Inoltre, non appare verosimile che l'attore non abbia, prima nel processo, indicato i dati dei testimoni alla compagnia di assicurazione durante la dichiarazione resa in data 13.4.2023 (doc. 3 attoreo).
Infine, tale ricostruzione è incongruente con quanto è dato leggere nelle lettere di richiesta risarcimento, circa le modalità di accadimento dei fatti.
Le contraddittorietà fin qui rilevate non consentono dunque di considerare pienamente affidabili le dichiarazioni dei testi, i quali peraltro non gettano luce sulla dinamica del fatto contestato, essendosi i testi limitati a riferire le modalità del sinistro ma non la posizione del al momento della caduta;
Pt_1
Non si comprende se il sia caduto all'interno del furgone/camion o fuori dal furgone;
inoltre, da Pt_1
quale posizione il manovrava il transpallet e dove venivano posizionati i sacchi di mangime?; Pt_1
La genericità della dichiarazione dei testi oculari, che nulla aggiungono o dettagliano rispetto alla dinamica già prospettata nell'atto di citazione, porta a dubitare della loro reale presenza sul luogo del sinistro al momento dell'evento. In particolare, dalle dichiarazioni non emergono ulteriori elementi descrittivi, che possano delineare maggiormente la situazione fattuale effettiva (a titolo esemplificativo: comportamenti del prima e a seguito dell'impatto, descrizione dei luoghi del sinistro, posizione e Pt_1
condizioni dei due veicoli all'esito dell'impatto).
A quanto fin qui osservato in merito alla insufficienza ed inadeguatezza degli elementi istruttori forniti dall'attore, su cui - si ricorda - gravava l'onere di provare il fatto storico contestato, si aggiungono ulteriori argomenti, desumibili dagli atti acquisiti al giudizio, che gettano ulteriori dubbi sulla ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di causa, che l'attore non è riuscito a dissipare.
In primo luogo, come si è già accennato, lo stesso danneggiato ha riferito di aver perso l'equilibrio e di essere caduto a terra.
A tal proposito si vedano sia le dichiarazioni rese dall'attore all'investigatore privato, ingaggiato dalla
Compagnia assicuratrice convenuta, di cui al doc. 3 del fascicolo di parte attrice, documento che non ha certo valenza di confessione stragiudiziale, trattandosi di dichiarazioni rilasciate dall'attore a terzi, pur restando acquisito al processo e liberamente valutabile dal giudice.
pagina 10 di 12 Orbene se è vero che e hanno assistito Testimone_2 Testimone_1
all'infortunio perché i loro dati non sono stati indicati nel CAI e all'assicurazione.
Ancora, dal laconico contenuto del CAI sembra emergere che la dinamica del sinistro avrebbe visto il cadere a seguito dell'urto della pedana. Pt_1
A rigore, nemmeno la ctu medico legale espletata può confermare la dinamica del sinistro descritta dall'attore. Il ctu ha stabilito che “Queste lesioni sono compatibili con la dinamica descritta in atto di citazione e confermata dal periziando in occasione della visita, poiché è plausibile che una persona che cade improvvisamente dall'alto, per di più venendo poi schiacciata da oggetti pesanti, come sacchi di mangime, possa subire una siffatta lesività, che è sostanzialmente di origine contusiva.” (vd pag. 10 rel med.leg.)
A rigore tale affermazione conferma che l'attore è caduto a terra riportando un politraumatismo produttivo di frattura del sacro con impegno della sacro-iliaca sinistra, frattura della branca ileo- ed ischio-pubica di destra con diastasi della sinfisi pubica, lussazione della spalla destra con frattura del trochite omerale, trauma chiuso del torace con frattura della quarta e quinta costa di sinistra, ma non prova che la sua caduta sia avvenuta a causa dell'urto del camion/furgone.
Si aggiunga che quanto rilevato appare maggiormente coerente con la dichiarazione fornita all CP_7
circa la dinamica della caduta, piuttosto che alla prospettazione fornita in citazione.
A tal proposito, solo nelle dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato assunto dalla Compagnia
AXA ASSICURAZIONI SPA (doc. 3 fascicolo dell'attore, sulla cui libera valutabilità da parte del
Giudice si è già detto in precedenza), l'attore spiega che un camion ha urtato la pedana provocando la caduta a terra.
Ora, una simile descrizione - contenuta in un documento peraltro contestato dallo stesso attore nella sua credibilità intrinseca, - non viene riportata altrove negli atti di causa, né l'attore si è messo in concreto in prova sulla dinamica del sinistro, ad esempio formulando un'istanza di CTU tecnica al fine di accertare se i danni riportati dal veicolo di siano compatibili con la dinamica Controparte_1
pagina 11 di 12 descritta ovvero semplicemente fornendo prova fotografica dello stato del mezzo, venendo così in tal modo meno al proprio onere probatorio.
Tutto ciò premesso, il mancato assolvimento da parte dell'attore del proprio onere di idonea ed esaustiva prova in merito alla condotta imputata al danneggiante ed al rapporto di causalità materiale tra questa e il danno-evento lamentato determina inevitabilmente il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite comprese quelle già liquidate in separato decreto per il CTU medico legale, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore; le stesse si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Nulla va disposto per le spese in favore di e , in quanto Controparte_1 Controparte_2
contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA le domande di parte attrice;
- CONDANNA altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per
[...]
spese generali.
- PONE le spese di ctu medico legale a carico di parte attrice;
Parte_1
- RIGETTA ogni altra domanda;
- NULLA per le spese di lite nei confronti di Controparte_11
stante la contumacia.
[...]
Sentenza esecutiva ex lege.
Bologna, 1 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 1 atto di citazione “ 1) il sig. il giorno 1 marzo 2011 verso le ore 18.00, in Nola alla via Parte_1 Nazionale delle Puglie, all'altezza della “US IM”, (civico 1), si trovava sul camion IV tg. DX076TN e, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, stava operando con il sollevatore elettrico di pedane pieno di sacchi di mangime;
2) nel mentre il era intento a svolgere le suddette operazioni, il veicolo Fiat IV tg. CW944EG di proprietà della Pt_1 sig.ra e condotto nell'occasione dal sig. (assicurato per la RCA con la Controparte_2 Controparte_1 CP_9
- adesso - con polizza n. 30158706239), nell'effettuare manovra di retromarcia urtava il
[...] Controparte_3 cassone del contenitore dove operava il il quale, a causa dell'urto perdeva l'equilibrio e cadeva a terra e, di Pt_1 conseguenza, veniva colpito da alcuni dei sacchi di mangime che lo schiacciavano sotto il loro peso. pagina 5 di 12 2 Dichiarazione attorea doc. 3 “….. mi trovavo a manovrare il transpallet elettrico………del camion. ……mentre sistemavo i sacchi di mangime un camion faceva retromarcia e urtava la pedana …..perdevo l'equilibrio e successivamente rovinavo al suolo faceva cadere sopra di me i sacchi di mangime………….. Il sinistro avveniva alle 17:30 circa….”