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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/08/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 75 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Caterina Bivona (cod. C.F._1 fisc. ), ed elettivamente domiciliato in Salemi (TP), nella Via CodiceFiscale_2
Marsala n°56, numero di fax 0924982395, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
[...]
CONTRO
, nata a [...] il [...], e residente in S. Eusanio Forconese frazione CP_1
Casentino SP 36, cod. fisc. , rapp.ta e difesa dagli avvocati Maria CodiceFiscale_3
Teresa Di Rocco e Francesca Marrelli del Foro di L'Aquila.
-APPELLATA –
P.G. in sede
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 660/24 pubblicata in data
16.10.2024.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento dei motivi tutti contenuti nell'atto di gravame introduttivo del presente giudizio, riformare la sentenza del Tribunale di
1 L'Aquila n. 660/2024, e specificatamente dichiarare che la SI.ra non ha CP_1 diritto alla erogazione dell'assegno divorzile;
condannare la stessa a restituire quanto percepito a titolo di assegno divorzile dall'appellante. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello e nello specifico: "A)
Ammettere l'interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti articolati: 1) CP_1
Vero è che abito nella casa familiare di Sant'Eusanio Forconese, frazione Casentino SP 36. 2)
Vero è che dopo la separazione dal SI. non ho più provveduto Parte_1 al pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di Sant'Eusanio
Forconese, frazione Casentino SP 36. 3) Vero è che mia figlia lavora fin Testimone_1 dal 2015, risiede a L'Aquila dove ha costituito il suo nucleo familiare ed ha una stabile convivenza con il SI. fin dal 2015. 4) Vero è che mia figlia Controparte_2 [...]
lavora fin dal 2018, risiede a Paglieta ed ha costituito il suo nucleo familiare Tes_2 sposando il SI. il 2/7/2022, dopo una stabile convivenza iniziata nel Persona_1
2018. - 1) Vero è che ho non ho conseguito il diploma magistrale. 2) Vero è che mio marito non mi ha mai impedito di lavorare e mi ha aiutato a trovare lavoro. B) Ammettere la prova testimoniale della SI.ra nata a [...] il [...], residente a [...], per riferire sui seguenti articolati: 1) Vero è che conosco il SI.
[...]
fin dal 2008 perché ho prestato assistenza ad entrambi i suoi genitori, Parte_1 presso il loro domicilio a Salemi, nella via Veneziano n.27, dal gennaio del 2008 fino al
17/7/2009, data in cui è morto il padre del SI. . 2) Vero è dopo la morte del padre Parte_1 del SI. ho ospitato presso la mia casa, ubicata a Salemi nella Parte_1 via Oliveto n.66, la madre dello stesso, assistendola fino alla sua morte avvenuta il 13/1/2017.
3) Vero è che dal Gennaio 2020 all'Agosto del 2022, presso la mia casa ubicata a Salemi nella via Oliveto n. 66, ho ospitato e prestato assistenza al SI. , che a Parte_1 causa di gravi patologie al cuore ed ai reni non può vivere da solo, ha bisogno di cure continue, e non aveva nessun familiare che si occupava di lui. 4) Vero è che nell'Agosto del
2022 il SI. è andato a vivere in una casa di sua proprietà a Parte_1
con personale che lo assiste sia di giorno che di notte. 5) Vero è che ho conosciuto Parte_2 la SI.ra quando la stessa veniva a trovare i suoceri a Salemi. 6) Vero è che CP_1 nei lunghi pomeriggi estivi in cui la SI.ra era in visita dai suoceri a Salemi CP_1
(dal 2008 al 2012) abbiamo parlato a lungo delle nostre rispettive esperienze di vita, e la
2 stessa mi ha riferito che era stata una sua scelta non lavorare in quanto il marito aveva un buono stipendio, ed in ragione di ciò aveva preferito occuparsi delle figlie. 7) Vero è che dopo alcuni anni la SI.ra mi disse che aveva deciso di lavorare e che grazie
CP_1 all'interessamento di suo marito aveva trovato lavoro e poi aveva ottenuto dal datore di lavoro un contratto come operaia addetta alle pulizie a tempo indeterminato. 8) Vero è che la SI.ra mi disse che con il suo titolo di studi poteva solo svolgere lavori manuali, e che era
CP_1 contenta perché era assunta con un regolare contratto di lavoro e veniva retribuita per il lavoro che effettivamente svolgeva. 9) Vero è che la SI.ra mi disse che il marito l'aveva
CP_1 sempre invogliata a lavorare, ma che era stata una sua scelta dedicarsi completamente alla cura ed alla educazione delle figlie. 10) Vero è che la SI.ra mi disse che aveva
CP_1 deciso di lavorare fuori casa perché con il marito avevano deciso di comprare una casa più grande e più bella di quella in cui vivevano ed avevano contratto un oneroso mutuo. C)
Ammettere la prova testimoniale della SI.ra nata a [...] il Testimone_4
3/6/2001, residente a [...], per riferire sui seguenti Parte_2 articolati: 1) Vero è che conosco il SI. ed allo stesso presto Parte_1 assistenza, sia di giorno che di notte, dall'Agosto del 2022, presso la sua casa ubicata a nel viale Giovanni Gentile n.6. 2) Vero è che il SI. Parte_2 Parte_1 non è in grado di compiere da solo nessun atto quotidiano della vita. 3) Vero è che lo accompagno in bagno. 4) Vero è che mi occupo della sua pulizia personale. 5) Vero è che gli preparo e gli somministro il cibo. 6) Vero è che gli somministro le medicine. 7) Vero è che lo accompagno a fare la dialisi. 8) Vero è che il SI. non ha Parte_1 parenti che lo vengono a trovare. Prova diretta e contraria con la teste , Testimone_5 residente a [...], per riferire sul seguente capitolato: 1) Vero è che il SI.
[...]
dal dicembre del 2021 non vive presso la casa di abitazione della SI.ra Parte_1
2) Vero è che io stessa nel Dicembre del 2021 ho trovato una casa al SI. Testimone_3
a Salemi affinchè lui ci vivesse. 3) Vero è che il SI. Parte_1 [...] aveva deciso nel Febbraio del 2022 di andare a vivere con la figlia Parte_1
in Abruzzo ed aveva dato incarico alla stessa di locargli una casa. 4) Vero Testimone_1
è che il SI. a tal fine ha inviato alla figlia , nel mese di Parte_1 Tes_1
Febbraio del 2022, la somma di € 1.500,00. 5) Vero è che il SI. Parte_1 non si è trasferito in Abruzzo dalla figlia nel mese di aprile del 2022 in
[...] Tes_1 quanto non poteva interrompere la dialisi ed ebbe per tale ragione un diverbio con la figlia. 6)
Vero è che dall'aprile del 2022 non frequento il SI. e non so Parte_1 dove vive e con chi. Prova diretta e contraria con la teste residente a Testimone_1
3 L'Aquila per riferire sul seguente articolato: 1) Vero è che mia madre ha frequentato solo le prime tre classi dell'istituto magistrale e non ha conseguito il diploma. 2) Vero è che mio padre ha aiutato mia madre a trovare lavoro distribuendo i suoi curricula e chiedendo lavoro per la stessa. 3) Vero è che è stato mio padre a trovare lavoro a mia madre. 4) Vero è che mia madre dal 2010 e fino ad oggi ha sempre lavorato. 5) Vero è che mio padre nel Febbraio del
2022 aveva deciso di trasferirsi in Abruzzo. 6) Vero è che mio padre con un vaglia postale del
21-2-2022 mi ha mandato la somma di € 1.500,00 per locargli una casa. 7) Vero è che ho avuto un acceso diverbio con mio padre e non ho rapporti con lui dall'Aprile del 2022."
Per l'appellata :
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- ritenuta la totale infondatezza giuridica e fattuale dell'appello proposto dal SI.
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n.660/2024 depositata il Parte_1
16.10.2024 e non notificata, rigettarlo integralmente, per l'effetto confermando la sentenza di primo grado;
-condannare il SI. a rifondere alla appellata le spese e Parte_1 competenze del grado, oltre accessori come per Legge”.
Per il P.G.:
Si chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata (nr. 660/2024 pubbl. il
16/10/2024 emessa da Tribunale di L'Aquila) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 660/2024 il Tribunale di L'Aquila decidendo, all'esito della pronuncia sullo status, sulle residue domande proposte da volte ad ottenere la Parte_1 revoca del mantenimento delle due figlie nate in costanza di matrimonio, in considerazione del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte loro e la declaratoria di non debenza di assegno divorzile in favore della moglie (beneficiaria, in seguito alla pronuncia della Corte di Appello resa nel giudizio di separazione di assegno di mantenimento di €200,00 mensili), dichiarava inammissibile la prima domanda per difetto di legittimazione concorrente della resistente essendo le figlie già da tempo non più coabitanti con la madre e disponeva che con decorrenza dalla data del provvedimento presidenziale il ricorrente versasse in favore della resistente un assegno mensile rivalutabile ISTAT (FOI) di € 300,00 a titolo di assegno
4 divorzile, rigettando ogni altra diversa domanda e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
1.1.A fondamento della decisione ribaditi i principi applicabili alla materia a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU.n.18287/2018 valorizzava ai fini del riconoscimento di assegno divorzile in favore della moglie, già rideterminato nel medesimo importo in via provvisoria con i provvedimenti temporanei ed urgenti, quanto appresso:
a) l'obbiettiva sperequazione tra i redditi degli ex coniugi;
b) la durata significativa del vincolo matrimoniale, nel corso del quale le figlie hanno trovato obbiettivamente nella madre il loro unico punto di riferimento (il ricorrente sostiene al riguardo di “essere stato abbandonato, ma al riguardo non offre elementi di valutazione, né essi possono ricavarsi dalla sentenza di separazione, che non ha indagato tale aspetto); c) l'obbiettiva dedizione alle figlie che ha verosimilmente comportato sacrifici in capo alla sig. per riuscire a CP_1 sostenere le esigenze della prole (con il contributo economico imposto al ricorrente dalla sentenza di separazione), da cui è lecito desumere che, anche in ragione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente (brigadiere dei carabinieri) le scelte lavorative della famiglia e della stessa abbiano risentito di tali esigenze, cristallizzandosi della situazione che si CP_1 evidenzia dall'esame delle dichiarazioni dei redditi;
d) le dichiarazioni dei redditi prodotte da cui emergeva che he la SI.ra gode di redditi da lavoro dipendente quantificati in € CP_1
10.361,00 annui, ed è proprietaria di un immobile (casa di civile abitazione a Rocca di
Mezzo), mentre il SI. gode di un reddito annuo di € 30.992,00, ed è pensionato;
i Parte_1 beni immobili che ha in proprietà (due terreni in Salemi) sono stati ereditati dai genitori, e la casa di civile abitazione dove oggi risiede, ubicata a Gibellina (TP), è stata dallo stesso acquistata, nel giugno del 2022, con il denaro proveniente dalla vendita della casa di famiglia ereditata dai genitori;
e) la resistente ha perso la disponibilità della ex casa coniugale ed ha documentato la stipula di un contratto di locazione in L'Aquila (€ 350 mensili).
Il tutto a conferma di quanto già affermato in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti sulla rilevata precarietà dell'uso della casa coniugale e sulla insussistenza di modifica delle condizioni economiche del ricorrente, il quale aveva percepito anche il TFR e non era più onerato del mantenimento delle figlie.
2. Nel proprio atto di appello il contesta la decisione nelle parti in cui, in parziale Parte_1 accoglimento della domanda della SI.ra ha disposto che, con decorrenza CP_1 dalla data del provvedimento presidenziale, il ricorrente versi a favore della resistente un assegno mensile rivalutabile ISTAT di € 300,00 a titolo di assegno divorzile e sono state integralmente compensate le spese di lite.
5 2.1 Lamenta al riguardo che il Tribunale si sia limitati a a prendere atto della oggettiva disparità reddituale tra i coniugi ( 30.992,00 euro – 10.361,00 euro , Parte_1 CP_1 della durata del matrimonio (24 anni) e della perdita della proprietà della casa familiare
(venduta all'asta solo il 20/3/2024) disponendo in ragione di ciò in favore della un CP_1 assegno divorzile di € 300,00 ma operando una erronea ricostruzione dei fatti acclarati nel giudizio di primo grado, nelle parti in cui:
- ha ritenuto che l'unico punto di riferimento delle figlie fosse stata la madre (pur avendo egli convissuto nel nucleo familiare per più di 20 anni - sì da costituire anch'egli uno stabile punto di riferimento per le figlie prima della separazione- ed avendo in seguito continuato a prestare il suo sostegno economico per le esigenze della prole sino al 2022);
-ha ritenuto che l'indimostrata dedizione della madre alla cura delle figlie abbia limitato le sue possibilità lavorative e dunque comportato un sacrificio in termini di sviluppo della sua professionalità, laddove egli non svolgeva un lavoro (brigadiere della Guardia di Finanza e non dei Carabinieri come riportato in sentenza) che comportava particolari sacrifici familiari cui dovesse attendere la moglie che, dal canto suo, non aveva fatto alcuna rinuncia per consentire al marito di svolgere la sua ordinaria attività lavorativa;
-non ha considerato poi che l'unico lavoro che la SI.ra aveva sempre fatto, sia in CP_1 costanza di matrimonio, che dopo la separazione, tenuto conto del suo titolo di studi, era quello di operaia addetta alle pulizie e tale lavoro ancora svolge e le garantisce un reddito che le assicura una vita onorevole;
-non ha tenuto in alcun conto che la situazione reddituale dei due coniugi non era mutata dalla sentenza di separazione, per cui non era comprensibile l'attribuzione di assegno divorzile, che comunque non era e non è dovuto, quantificato in una misura maggiore rispetto a quanto stabilito in sede di separazione ed essendo sul punto ininfluente la perdita della disponibilità dell'abitazione familiare, diretta a garantire solo la conservazione per i figli dell'ambiente domestico;
-non ha considerato il notevole peggioramento delle sue condizioni di salute tali da renderlo invalido al 100% e bisognevole di costante accudimento per la gestione delle più elementari esigenze vitali.
2.2 Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.
Per tale versante, riepilogati i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito che la constatazione della disparità di reddito tra i coniugi non può assurgere a criterio per l'attribuzione dell'assegno a prescindere dalla puntuale dimostrazione dell'impossibilità del coniuge economicamente più debole di procurarsi i mezzi per il proprio
6 sostentamento e del contributo economico e personale dato da ciascuno alla vita familiare in applicazione di tali principi, rappresenta che tale dimostrazione non è stata offerta nel giudizio di primo grado dalla SI.ra CP_1
3. Nella sua comparsa di costituzione l'appellata contesta la fondatezza dell'appello di cui chiede il rigetto, anche alla luce della ulteriore contrazione dei propri redditi lavorativi.
4. All'esito dell'udienza del 10.6.2025 tenuta con modalità cartolari, la causa è stata trattenuta a decisione ex art. 473 bis 34 c.p.c.,sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note tempestivamente depositate.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
5.1 Preliminarmente si ritiene superflua la concessione di termini per note conclusionali richiesta dall'appellante, avuto riguardo alla natura meramente giuridica delle questioni da trattare, rispetto alle quali peraltro alcun tema di indagine nuovo è stato introdotto dalla controparte dopo il deposito della sua costituzione in giudizio, atto cui l'appellante ha potuto replicare nelle note di udienza.
5.2 Sempre in via preliminare deve ritenersi inammissibile la reiterazione della richiesta di prove orali formulata dall'appellante nell'atto di gravame in via istruttoria, in quanto non vertenti su aspetti nuovi rispetto alla vicenda fattuale già esaminata in prime cure e non già preventivamente riformulata all'atto della precisazione delle conclusioni in primo grado.
Ferma restando la piena condivisibilità delle ragioni che hanno portato il Tribunale a negare ingresso all'istruttoria orale, consacrate nell'ordinanza resa in data 21.6.2023, qui da intendersi per riportata e trascritta.
5.3 Nel merito le doglianze esposte nell'atto di appello che possono essere congiuntamente esaminate, in quanto in ultima analisi volte a contestare la debenza e la quantificazione dell'assegno divorzile, appaiono infondate, essendo la decisione gravata corretta e conforme a diritto, nonché ai principi ormai consolidati affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Sotto tale profilo è ben vero che già le Sezioni Unite la sentenza sopra citata n.18287/2018, premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, evidenziano che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
7 Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità, considerando che tale contributo è frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed è espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e 29
Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Evidenziano le Sezioni Unite che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacità del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se (come nel caso di specie) di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Il criterio attributivo e quello determinativo vanno pertanto coniugati nel criterio assistenziale
– compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Tenuto conto della natura composita, tanto assistenziale, quanto perequativa-compensativa,
l'assegno di divorzio va attribuito e determinato alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
Anche più di recente è stato ribadito (Cass.31354/24) che “In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune,
8 ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità”.
Posto che non è in discussione lo squilibrio reddituale tra i coniugi, né la rispettiva disponibilità patrimoniale, l'indagine non può che vertere sulla riconducibilità del diverso assetto delle consistenze economiche , anche in via di mero fatto ed anche avvalendosi di presunzioni, all'organizzazione concordata della famiglia durante la vita in comune e sulla incidenza della scelta familiare di “dividersi i compiti”.
Sotto il primo profilo la concorde volontà dei coniugi di attribuirsi reciproche incombenze - domestiche e di produzione di redditi mediante esercizio di attività lavorativa - può essere desunta dal mero protrarsi della conduzione di tale modello di vita, per lungo tempo, pari quasi alla convivenza coniugale, protrattasi per più di 20 anni).
Né è oggetto di contestazione ad opera dell'attuale appellante che per determinati periodi anche di durata pluriennale, egli abbia prestato servizio anche lontano dal domicilio domestico (Bologna e Roma), come affermato dall'appellata, con conseguente impossibilità oggettiva di occuparsi della cura quotidiana della famiglia .
Sicché a prescindere dalla partecipazione del marito alle dinamiche familiari e dall'espletamento del suo ruolo di padre, in tempo di convivenza, non è discutibile che il suo impegno sia stato indirizzato prevalentemente all'esercizio di attività lavorativa e conseguente produzione di redditi, agevolato in tal senso proprio dalla cura delle incombenze domestiche e familiari da parte della moglie.
E' quindi innegabile che l'impegno profuso dalla moglie nello svolgimento dei compiti familiari abbia favorito la serena conduzione della vita lavorativa e progressione in carriera del marito (andato in pensione come brigadiere della Guardia di Finanza) posta la maggiore disponibilità di tempo e di energia della stessa, da destinare ad essi.
Né (per quanto poco rilevi ai fini che occupano, in cui i dati fattuali vanno contestualizzati al tempo della convivenza matrimoniale) può sostenersi che l'impegno della madre sia venuto meno al momento della separazione, in quanto supplito dalla dazione del contributo per il mantenimento delle figlie disposto nel relativo giudizio.
Passando all'esame del secondo aspetto contestato (ossia se l'impegno nella gestione della famiglia abbia comportato per la una rinuncia ad occasioni lavorative, con CP_1 conseguente sacrificio delle proprie aspettative professionali) rileva la Corte che risulta provato che quest'ultima non ha mai lavorato dall'inizio della vita coniugale (1988), in cui rispettivamente nel 1990 e nel 1994 sono venute alla luce due figlie, sino al terzo trimestre
2010, come evincibile dall'estratto INS della posizione contributiva dalla stessa prodotto in
9 primo grado, momento in cui aveva circa 41 anni e le figlie delle parti rispettivamente 20 e 16 anni.
Ciò ha determinato sicuramente una deteriore condizione economica della (che CP_1 peraltro lungi dal godere in modo parassitario del mantenimento da parte del coniuge sia in costanza di convivenza sia dopo la separazione, ha iniziato e proseguito il proprio lavoro presso imprese di pulizie percependo pur modesti redditi) considerato che ella verosimilmente, essendo entrata tardi nel mondo del lavoro, non godrà neppure di trattamento pensionistico.
Inoltre quel rischio di perdere il godimento della ex casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, paventato nel corso del giudizio di primo grado, si è tradotto in realtà essendo stata l'abitazione venduta all'asta ed essendo stato provato che la moglie paga ora un canone di locazione per un appartamento in L'Aquila, con conseguente innegabile mutamento, in peggio delle sue condizioni economiche, che non può non essere apprezzata come negativa sopravvenienza, rispetto al momento della separazione, incidente sulle già modeste disponibilità da destinare al proprio sostentamento, gravate da tale ulteriore spesa.
Al contrario l'appellante pur avendo documentato le proprie deteriori condizioni di salute, rispetto al tempo della separazione, non ha provato alcun esborso né per esigenze di cura, né per assistenza alla sua persona, il che impedisce di valutare proprio i risvolti economici, in senso peggiorativo, delle sua mutate condizioni fisiche.
Dunque la sentenza appellata, contrariamente a quanto dedotto nei due motivi di gravame, non si è limitata a prendere atto delle differenze reddituali, della durata del matrimonio e dello svolgimento del ruolo di madre della attuale appellata ma, facendo saggia applicazione dei principi regolatori della materia, ha valorizzato le implicazioni delle scelte familiari (da ricondurre, si ribadisce, alla tacita concorde volontà dei coniugi anche solo per essersi protratte per circa 20 anni) sulle condizioni attuali del coniuge richiedente assegno divorzile, calibrandole anche alla luce dei mutamenti di fatto intervenuti ed alle prove offerte dalle parti.
6.. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto ed al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria non svolta.
7.Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto
10 un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, che liquida in complessivi Euro 3966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 08.08.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 75 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Caterina Bivona (cod. C.F._1 fisc. ), ed elettivamente domiciliato in Salemi (TP), nella Via CodiceFiscale_2
Marsala n°56, numero di fax 0924982395, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
[...]
CONTRO
, nata a [...] il [...], e residente in S. Eusanio Forconese frazione CP_1
Casentino SP 36, cod. fisc. , rapp.ta e difesa dagli avvocati Maria CodiceFiscale_3
Teresa Di Rocco e Francesca Marrelli del Foro di L'Aquila.
-APPELLATA –
P.G. in sede
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 660/24 pubblicata in data
16.10.2024.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento dei motivi tutti contenuti nell'atto di gravame introduttivo del presente giudizio, riformare la sentenza del Tribunale di
1 L'Aquila n. 660/2024, e specificatamente dichiarare che la SI.ra non ha CP_1 diritto alla erogazione dell'assegno divorzile;
condannare la stessa a restituire quanto percepito a titolo di assegno divorzile dall'appellante. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello e nello specifico: "A)
Ammettere l'interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti articolati: 1) CP_1
Vero è che abito nella casa familiare di Sant'Eusanio Forconese, frazione Casentino SP 36. 2)
Vero è che dopo la separazione dal SI. non ho più provveduto Parte_1 al pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di Sant'Eusanio
Forconese, frazione Casentino SP 36. 3) Vero è che mia figlia lavora fin Testimone_1 dal 2015, risiede a L'Aquila dove ha costituito il suo nucleo familiare ed ha una stabile convivenza con il SI. fin dal 2015. 4) Vero è che mia figlia Controparte_2 [...]
lavora fin dal 2018, risiede a Paglieta ed ha costituito il suo nucleo familiare Tes_2 sposando il SI. il 2/7/2022, dopo una stabile convivenza iniziata nel Persona_1
2018. - 1) Vero è che ho non ho conseguito il diploma magistrale. 2) Vero è che mio marito non mi ha mai impedito di lavorare e mi ha aiutato a trovare lavoro. B) Ammettere la prova testimoniale della SI.ra nata a [...] il [...], residente a [...], per riferire sui seguenti articolati: 1) Vero è che conosco il SI.
[...]
fin dal 2008 perché ho prestato assistenza ad entrambi i suoi genitori, Parte_1 presso il loro domicilio a Salemi, nella via Veneziano n.27, dal gennaio del 2008 fino al
17/7/2009, data in cui è morto il padre del SI. . 2) Vero è dopo la morte del padre Parte_1 del SI. ho ospitato presso la mia casa, ubicata a Salemi nella Parte_1 via Oliveto n.66, la madre dello stesso, assistendola fino alla sua morte avvenuta il 13/1/2017.
3) Vero è che dal Gennaio 2020 all'Agosto del 2022, presso la mia casa ubicata a Salemi nella via Oliveto n. 66, ho ospitato e prestato assistenza al SI. , che a Parte_1 causa di gravi patologie al cuore ed ai reni non può vivere da solo, ha bisogno di cure continue, e non aveva nessun familiare che si occupava di lui. 4) Vero è che nell'Agosto del
2022 il SI. è andato a vivere in una casa di sua proprietà a Parte_1
con personale che lo assiste sia di giorno che di notte. 5) Vero è che ho conosciuto Parte_2 la SI.ra quando la stessa veniva a trovare i suoceri a Salemi. 6) Vero è che CP_1 nei lunghi pomeriggi estivi in cui la SI.ra era in visita dai suoceri a Salemi CP_1
(dal 2008 al 2012) abbiamo parlato a lungo delle nostre rispettive esperienze di vita, e la
2 stessa mi ha riferito che era stata una sua scelta non lavorare in quanto il marito aveva un buono stipendio, ed in ragione di ciò aveva preferito occuparsi delle figlie. 7) Vero è che dopo alcuni anni la SI.ra mi disse che aveva deciso di lavorare e che grazie
CP_1 all'interessamento di suo marito aveva trovato lavoro e poi aveva ottenuto dal datore di lavoro un contratto come operaia addetta alle pulizie a tempo indeterminato. 8) Vero è che la SI.ra mi disse che con il suo titolo di studi poteva solo svolgere lavori manuali, e che era
CP_1 contenta perché era assunta con un regolare contratto di lavoro e veniva retribuita per il lavoro che effettivamente svolgeva. 9) Vero è che la SI.ra mi disse che il marito l'aveva
CP_1 sempre invogliata a lavorare, ma che era stata una sua scelta dedicarsi completamente alla cura ed alla educazione delle figlie. 10) Vero è che la SI.ra mi disse che aveva
CP_1 deciso di lavorare fuori casa perché con il marito avevano deciso di comprare una casa più grande e più bella di quella in cui vivevano ed avevano contratto un oneroso mutuo. C)
Ammettere la prova testimoniale della SI.ra nata a [...] il Testimone_4
3/6/2001, residente a [...], per riferire sui seguenti Parte_2 articolati: 1) Vero è che conosco il SI. ed allo stesso presto Parte_1 assistenza, sia di giorno che di notte, dall'Agosto del 2022, presso la sua casa ubicata a nel viale Giovanni Gentile n.6. 2) Vero è che il SI. Parte_2 Parte_1 non è in grado di compiere da solo nessun atto quotidiano della vita. 3) Vero è che lo accompagno in bagno. 4) Vero è che mi occupo della sua pulizia personale. 5) Vero è che gli preparo e gli somministro il cibo. 6) Vero è che gli somministro le medicine. 7) Vero è che lo accompagno a fare la dialisi. 8) Vero è che il SI. non ha Parte_1 parenti che lo vengono a trovare. Prova diretta e contraria con la teste , Testimone_5 residente a [...], per riferire sul seguente capitolato: 1) Vero è che il SI.
[...]
dal dicembre del 2021 non vive presso la casa di abitazione della SI.ra Parte_1
2) Vero è che io stessa nel Dicembre del 2021 ho trovato una casa al SI. Testimone_3
a Salemi affinchè lui ci vivesse. 3) Vero è che il SI. Parte_1 [...] aveva deciso nel Febbraio del 2022 di andare a vivere con la figlia Parte_1
in Abruzzo ed aveva dato incarico alla stessa di locargli una casa. 4) Vero Testimone_1
è che il SI. a tal fine ha inviato alla figlia , nel mese di Parte_1 Tes_1
Febbraio del 2022, la somma di € 1.500,00. 5) Vero è che il SI. Parte_1 non si è trasferito in Abruzzo dalla figlia nel mese di aprile del 2022 in
[...] Tes_1 quanto non poteva interrompere la dialisi ed ebbe per tale ragione un diverbio con la figlia. 6)
Vero è che dall'aprile del 2022 non frequento il SI. e non so Parte_1 dove vive e con chi. Prova diretta e contraria con la teste residente a Testimone_1
3 L'Aquila per riferire sul seguente articolato: 1) Vero è che mia madre ha frequentato solo le prime tre classi dell'istituto magistrale e non ha conseguito il diploma. 2) Vero è che mio padre ha aiutato mia madre a trovare lavoro distribuendo i suoi curricula e chiedendo lavoro per la stessa. 3) Vero è che è stato mio padre a trovare lavoro a mia madre. 4) Vero è che mia madre dal 2010 e fino ad oggi ha sempre lavorato. 5) Vero è che mio padre nel Febbraio del
2022 aveva deciso di trasferirsi in Abruzzo. 6) Vero è che mio padre con un vaglia postale del
21-2-2022 mi ha mandato la somma di € 1.500,00 per locargli una casa. 7) Vero è che ho avuto un acceso diverbio con mio padre e non ho rapporti con lui dall'Aprile del 2022."
Per l'appellata :
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- ritenuta la totale infondatezza giuridica e fattuale dell'appello proposto dal SI.
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n.660/2024 depositata il Parte_1
16.10.2024 e non notificata, rigettarlo integralmente, per l'effetto confermando la sentenza di primo grado;
-condannare il SI. a rifondere alla appellata le spese e Parte_1 competenze del grado, oltre accessori come per Legge”.
Per il P.G.:
Si chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata (nr. 660/2024 pubbl. il
16/10/2024 emessa da Tribunale di L'Aquila) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 660/2024 il Tribunale di L'Aquila decidendo, all'esito della pronuncia sullo status, sulle residue domande proposte da volte ad ottenere la Parte_1 revoca del mantenimento delle due figlie nate in costanza di matrimonio, in considerazione del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte loro e la declaratoria di non debenza di assegno divorzile in favore della moglie (beneficiaria, in seguito alla pronuncia della Corte di Appello resa nel giudizio di separazione di assegno di mantenimento di €200,00 mensili), dichiarava inammissibile la prima domanda per difetto di legittimazione concorrente della resistente essendo le figlie già da tempo non più coabitanti con la madre e disponeva che con decorrenza dalla data del provvedimento presidenziale il ricorrente versasse in favore della resistente un assegno mensile rivalutabile ISTAT (FOI) di € 300,00 a titolo di assegno
4 divorzile, rigettando ogni altra diversa domanda e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
1.1.A fondamento della decisione ribaditi i principi applicabili alla materia a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU.n.18287/2018 valorizzava ai fini del riconoscimento di assegno divorzile in favore della moglie, già rideterminato nel medesimo importo in via provvisoria con i provvedimenti temporanei ed urgenti, quanto appresso:
a) l'obbiettiva sperequazione tra i redditi degli ex coniugi;
b) la durata significativa del vincolo matrimoniale, nel corso del quale le figlie hanno trovato obbiettivamente nella madre il loro unico punto di riferimento (il ricorrente sostiene al riguardo di “essere stato abbandonato, ma al riguardo non offre elementi di valutazione, né essi possono ricavarsi dalla sentenza di separazione, che non ha indagato tale aspetto); c) l'obbiettiva dedizione alle figlie che ha verosimilmente comportato sacrifici in capo alla sig. per riuscire a CP_1 sostenere le esigenze della prole (con il contributo economico imposto al ricorrente dalla sentenza di separazione), da cui è lecito desumere che, anche in ragione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente (brigadiere dei carabinieri) le scelte lavorative della famiglia e della stessa abbiano risentito di tali esigenze, cristallizzandosi della situazione che si CP_1 evidenzia dall'esame delle dichiarazioni dei redditi;
d) le dichiarazioni dei redditi prodotte da cui emergeva che he la SI.ra gode di redditi da lavoro dipendente quantificati in € CP_1
10.361,00 annui, ed è proprietaria di un immobile (casa di civile abitazione a Rocca di
Mezzo), mentre il SI. gode di un reddito annuo di € 30.992,00, ed è pensionato;
i Parte_1 beni immobili che ha in proprietà (due terreni in Salemi) sono stati ereditati dai genitori, e la casa di civile abitazione dove oggi risiede, ubicata a Gibellina (TP), è stata dallo stesso acquistata, nel giugno del 2022, con il denaro proveniente dalla vendita della casa di famiglia ereditata dai genitori;
e) la resistente ha perso la disponibilità della ex casa coniugale ed ha documentato la stipula di un contratto di locazione in L'Aquila (€ 350 mensili).
Il tutto a conferma di quanto già affermato in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti sulla rilevata precarietà dell'uso della casa coniugale e sulla insussistenza di modifica delle condizioni economiche del ricorrente, il quale aveva percepito anche il TFR e non era più onerato del mantenimento delle figlie.
2. Nel proprio atto di appello il contesta la decisione nelle parti in cui, in parziale Parte_1 accoglimento della domanda della SI.ra ha disposto che, con decorrenza CP_1 dalla data del provvedimento presidenziale, il ricorrente versi a favore della resistente un assegno mensile rivalutabile ISTAT di € 300,00 a titolo di assegno divorzile e sono state integralmente compensate le spese di lite.
5 2.1 Lamenta al riguardo che il Tribunale si sia limitati a a prendere atto della oggettiva disparità reddituale tra i coniugi ( 30.992,00 euro – 10.361,00 euro , Parte_1 CP_1 della durata del matrimonio (24 anni) e della perdita della proprietà della casa familiare
(venduta all'asta solo il 20/3/2024) disponendo in ragione di ciò in favore della un CP_1 assegno divorzile di € 300,00 ma operando una erronea ricostruzione dei fatti acclarati nel giudizio di primo grado, nelle parti in cui:
- ha ritenuto che l'unico punto di riferimento delle figlie fosse stata la madre (pur avendo egli convissuto nel nucleo familiare per più di 20 anni - sì da costituire anch'egli uno stabile punto di riferimento per le figlie prima della separazione- ed avendo in seguito continuato a prestare il suo sostegno economico per le esigenze della prole sino al 2022);
-ha ritenuto che l'indimostrata dedizione della madre alla cura delle figlie abbia limitato le sue possibilità lavorative e dunque comportato un sacrificio in termini di sviluppo della sua professionalità, laddove egli non svolgeva un lavoro (brigadiere della Guardia di Finanza e non dei Carabinieri come riportato in sentenza) che comportava particolari sacrifici familiari cui dovesse attendere la moglie che, dal canto suo, non aveva fatto alcuna rinuncia per consentire al marito di svolgere la sua ordinaria attività lavorativa;
-non ha considerato poi che l'unico lavoro che la SI.ra aveva sempre fatto, sia in CP_1 costanza di matrimonio, che dopo la separazione, tenuto conto del suo titolo di studi, era quello di operaia addetta alle pulizie e tale lavoro ancora svolge e le garantisce un reddito che le assicura una vita onorevole;
-non ha tenuto in alcun conto che la situazione reddituale dei due coniugi non era mutata dalla sentenza di separazione, per cui non era comprensibile l'attribuzione di assegno divorzile, che comunque non era e non è dovuto, quantificato in una misura maggiore rispetto a quanto stabilito in sede di separazione ed essendo sul punto ininfluente la perdita della disponibilità dell'abitazione familiare, diretta a garantire solo la conservazione per i figli dell'ambiente domestico;
-non ha considerato il notevole peggioramento delle sue condizioni di salute tali da renderlo invalido al 100% e bisognevole di costante accudimento per la gestione delle più elementari esigenze vitali.
2.2 Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.
Per tale versante, riepilogati i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito che la constatazione della disparità di reddito tra i coniugi non può assurgere a criterio per l'attribuzione dell'assegno a prescindere dalla puntuale dimostrazione dell'impossibilità del coniuge economicamente più debole di procurarsi i mezzi per il proprio
6 sostentamento e del contributo economico e personale dato da ciascuno alla vita familiare in applicazione di tali principi, rappresenta che tale dimostrazione non è stata offerta nel giudizio di primo grado dalla SI.ra CP_1
3. Nella sua comparsa di costituzione l'appellata contesta la fondatezza dell'appello di cui chiede il rigetto, anche alla luce della ulteriore contrazione dei propri redditi lavorativi.
4. All'esito dell'udienza del 10.6.2025 tenuta con modalità cartolari, la causa è stata trattenuta a decisione ex art. 473 bis 34 c.p.c.,sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note tempestivamente depositate.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
5.1 Preliminarmente si ritiene superflua la concessione di termini per note conclusionali richiesta dall'appellante, avuto riguardo alla natura meramente giuridica delle questioni da trattare, rispetto alle quali peraltro alcun tema di indagine nuovo è stato introdotto dalla controparte dopo il deposito della sua costituzione in giudizio, atto cui l'appellante ha potuto replicare nelle note di udienza.
5.2 Sempre in via preliminare deve ritenersi inammissibile la reiterazione della richiesta di prove orali formulata dall'appellante nell'atto di gravame in via istruttoria, in quanto non vertenti su aspetti nuovi rispetto alla vicenda fattuale già esaminata in prime cure e non già preventivamente riformulata all'atto della precisazione delle conclusioni in primo grado.
Ferma restando la piena condivisibilità delle ragioni che hanno portato il Tribunale a negare ingresso all'istruttoria orale, consacrate nell'ordinanza resa in data 21.6.2023, qui da intendersi per riportata e trascritta.
5.3 Nel merito le doglianze esposte nell'atto di appello che possono essere congiuntamente esaminate, in quanto in ultima analisi volte a contestare la debenza e la quantificazione dell'assegno divorzile, appaiono infondate, essendo la decisione gravata corretta e conforme a diritto, nonché ai principi ormai consolidati affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Sotto tale profilo è ben vero che già le Sezioni Unite la sentenza sopra citata n.18287/2018, premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, evidenziano che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
7 Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità, considerando che tale contributo è frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed è espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e 29
Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Evidenziano le Sezioni Unite che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacità del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se (come nel caso di specie) di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Il criterio attributivo e quello determinativo vanno pertanto coniugati nel criterio assistenziale
– compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Tenuto conto della natura composita, tanto assistenziale, quanto perequativa-compensativa,
l'assegno di divorzio va attribuito e determinato alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
Anche più di recente è stato ribadito (Cass.31354/24) che “In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune,
8 ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità”.
Posto che non è in discussione lo squilibrio reddituale tra i coniugi, né la rispettiva disponibilità patrimoniale, l'indagine non può che vertere sulla riconducibilità del diverso assetto delle consistenze economiche , anche in via di mero fatto ed anche avvalendosi di presunzioni, all'organizzazione concordata della famiglia durante la vita in comune e sulla incidenza della scelta familiare di “dividersi i compiti”.
Sotto il primo profilo la concorde volontà dei coniugi di attribuirsi reciproche incombenze - domestiche e di produzione di redditi mediante esercizio di attività lavorativa - può essere desunta dal mero protrarsi della conduzione di tale modello di vita, per lungo tempo, pari quasi alla convivenza coniugale, protrattasi per più di 20 anni).
Né è oggetto di contestazione ad opera dell'attuale appellante che per determinati periodi anche di durata pluriennale, egli abbia prestato servizio anche lontano dal domicilio domestico (Bologna e Roma), come affermato dall'appellata, con conseguente impossibilità oggettiva di occuparsi della cura quotidiana della famiglia .
Sicché a prescindere dalla partecipazione del marito alle dinamiche familiari e dall'espletamento del suo ruolo di padre, in tempo di convivenza, non è discutibile che il suo impegno sia stato indirizzato prevalentemente all'esercizio di attività lavorativa e conseguente produzione di redditi, agevolato in tal senso proprio dalla cura delle incombenze domestiche e familiari da parte della moglie.
E' quindi innegabile che l'impegno profuso dalla moglie nello svolgimento dei compiti familiari abbia favorito la serena conduzione della vita lavorativa e progressione in carriera del marito (andato in pensione come brigadiere della Guardia di Finanza) posta la maggiore disponibilità di tempo e di energia della stessa, da destinare ad essi.
Né (per quanto poco rilevi ai fini che occupano, in cui i dati fattuali vanno contestualizzati al tempo della convivenza matrimoniale) può sostenersi che l'impegno della madre sia venuto meno al momento della separazione, in quanto supplito dalla dazione del contributo per il mantenimento delle figlie disposto nel relativo giudizio.
Passando all'esame del secondo aspetto contestato (ossia se l'impegno nella gestione della famiglia abbia comportato per la una rinuncia ad occasioni lavorative, con CP_1 conseguente sacrificio delle proprie aspettative professionali) rileva la Corte che risulta provato che quest'ultima non ha mai lavorato dall'inizio della vita coniugale (1988), in cui rispettivamente nel 1990 e nel 1994 sono venute alla luce due figlie, sino al terzo trimestre
2010, come evincibile dall'estratto INS della posizione contributiva dalla stessa prodotto in
9 primo grado, momento in cui aveva circa 41 anni e le figlie delle parti rispettivamente 20 e 16 anni.
Ciò ha determinato sicuramente una deteriore condizione economica della (che CP_1 peraltro lungi dal godere in modo parassitario del mantenimento da parte del coniuge sia in costanza di convivenza sia dopo la separazione, ha iniziato e proseguito il proprio lavoro presso imprese di pulizie percependo pur modesti redditi) considerato che ella verosimilmente, essendo entrata tardi nel mondo del lavoro, non godrà neppure di trattamento pensionistico.
Inoltre quel rischio di perdere il godimento della ex casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, paventato nel corso del giudizio di primo grado, si è tradotto in realtà essendo stata l'abitazione venduta all'asta ed essendo stato provato che la moglie paga ora un canone di locazione per un appartamento in L'Aquila, con conseguente innegabile mutamento, in peggio delle sue condizioni economiche, che non può non essere apprezzata come negativa sopravvenienza, rispetto al momento della separazione, incidente sulle già modeste disponibilità da destinare al proprio sostentamento, gravate da tale ulteriore spesa.
Al contrario l'appellante pur avendo documentato le proprie deteriori condizioni di salute, rispetto al tempo della separazione, non ha provato alcun esborso né per esigenze di cura, né per assistenza alla sua persona, il che impedisce di valutare proprio i risvolti economici, in senso peggiorativo, delle sua mutate condizioni fisiche.
Dunque la sentenza appellata, contrariamente a quanto dedotto nei due motivi di gravame, non si è limitata a prendere atto delle differenze reddituali, della durata del matrimonio e dello svolgimento del ruolo di madre della attuale appellata ma, facendo saggia applicazione dei principi regolatori della materia, ha valorizzato le implicazioni delle scelte familiari (da ricondurre, si ribadisce, alla tacita concorde volontà dei coniugi anche solo per essersi protratte per circa 20 anni) sulle condizioni attuali del coniuge richiedente assegno divorzile, calibrandole anche alla luce dei mutamenti di fatto intervenuti ed alle prove offerte dalle parti.
6.. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto ed al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria non svolta.
7.Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto
10 un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, che liquida in complessivi Euro 3966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 08.08.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
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