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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2566/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2566/2025 promossa da:
c.f. , con l'Avv. Daniele Lunghi;
Parte_1 C.F._1
e c.f. con l'Avv. Daniele Lunghi;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) il 13.05.2012 e che dalla loro unione è nato il figlio in data 29.9.2011. Per_1
Con provvedimento in data 05/08/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino (LI) di procedere CP_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) il 13.05.2012 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 17 P. 1 anno 2012.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, gli Per_1 indirizzi scolastici e le attività ricreative che il figlio dovrà e vorrà affrontare.
3) Il figlio continuerà ad essere residente con la madre e il padre lo terrà con sé una settimana due giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, dall'uscita di scuola fino alle 21,00 e il week end da sabato alle 11 alla domenica alle 21; la settimana successiva tre giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori , dall'uscita di scuola fino alle 21,00 con la possibilità di pernotto. Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e tenuto conto dei desideri del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori.
4) I coniugi stabiliscono che per quanto concerne le festività natalizie, starà il Per_1 giorno di Natale e Santo Stefano, ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore e così il giorno di Capodanno ed Epifania;
nei giorni di Pasqua e Pasquetta trascorrerà una intera giornata con la madre ed una intera giornata con il padre ad anni alterni. Tutte le altre festività da calendario saranno trascorse dal minore con ciascun genitore ad anni alterni. Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e tenuto conto dei desideri del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori.
5) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
6) Il signor corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio , entro il giorno 20 di ogni mese l'importo di € 450,00, Per_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
il pagamento verrà eseguito alle coordinate bancarie della sigra conto corrente n. 385154 presso Credem Parte_1 filiale di Piombino. Solo per i mesi di luglio, agosto e settembre 2025 il signor CP_1 verserà quale contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 540,00,
[...] Per_1 mentre da ottobre 2025 l'importo versato sarà quello concordato di € 450,00.
7) L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito dalla signora Per_1
Parte_1
8) Le spese straordinarie scolastiche, ludiche e mediche necessarie per il figlio saranno a carico dei genitori per il 50% rifacendosi al protocollo del CNF.
9) I coniugi provvederanno entro settembre 2025 a chiudere il conto corrente cointestato n 292 acceso presso il Credem e conseguentemente il pagamento della rata del mutuo fondiario Notaio 19.9.2013 Rep. 69.795 Racc. 27.360 sarà dirottato sul conto Persona_2 corrente n 385154 sempre Credem intestato alla sola signora Parte_1
10) La casa coniugale sita in Piombino Via Pertini n 19 di proprietà della sig.ra
[...]
rimane nella esclusiva disponibilità della proprietaria, unitamente ai mobili Pt_1 costituenti l'arredo della stessa per abitarvi con il figlio;
il signor da tempo CP_1 risiede nell'immobile in comproprietà con la sorella posto in Piombino (LI) Lungomare Marconi n 136 presso il quale ha già la propria residenza anagrafica.
11) I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore del minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2566/2025 promossa da:
c.f. , con l'Avv. Daniele Lunghi;
Parte_1 C.F._1
e c.f. con l'Avv. Daniele Lunghi;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) il 13.05.2012 e che dalla loro unione è nato il figlio in data 29.9.2011. Per_1
Con provvedimento in data 05/08/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino (LI) di procedere CP_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) il 13.05.2012 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 17 P. 1 anno 2012.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, gli Per_1 indirizzi scolastici e le attività ricreative che il figlio dovrà e vorrà affrontare.
3) Il figlio continuerà ad essere residente con la madre e il padre lo terrà con sé una settimana due giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, dall'uscita di scuola fino alle 21,00 e il week end da sabato alle 11 alla domenica alle 21; la settimana successiva tre giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori , dall'uscita di scuola fino alle 21,00 con la possibilità di pernotto. Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e tenuto conto dei desideri del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori.
4) I coniugi stabiliscono che per quanto concerne le festività natalizie, starà il Per_1 giorno di Natale e Santo Stefano, ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore e così il giorno di Capodanno ed Epifania;
nei giorni di Pasqua e Pasquetta trascorrerà una intera giornata con la madre ed una intera giornata con il padre ad anni alterni. Tutte le altre festività da calendario saranno trascorse dal minore con ciascun genitore ad anni alterni. Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e tenuto conto dei desideri del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori.
5) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
6) Il signor corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio , entro il giorno 20 di ogni mese l'importo di € 450,00, Per_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
il pagamento verrà eseguito alle coordinate bancarie della sigra conto corrente n. 385154 presso Credem Parte_1 filiale di Piombino. Solo per i mesi di luglio, agosto e settembre 2025 il signor CP_1 verserà quale contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 540,00,
[...] Per_1 mentre da ottobre 2025 l'importo versato sarà quello concordato di € 450,00.
7) L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito dalla signora Per_1
Parte_1
8) Le spese straordinarie scolastiche, ludiche e mediche necessarie per il figlio saranno a carico dei genitori per il 50% rifacendosi al protocollo del CNF.
9) I coniugi provvederanno entro settembre 2025 a chiudere il conto corrente cointestato n 292 acceso presso il Credem e conseguentemente il pagamento della rata del mutuo fondiario Notaio 19.9.2013 Rep. 69.795 Racc. 27.360 sarà dirottato sul conto Persona_2 corrente n 385154 sempre Credem intestato alla sola signora Parte_1
10) La casa coniugale sita in Piombino Via Pertini n 19 di proprietà della sig.ra
[...]
rimane nella esclusiva disponibilità della proprietaria, unitamente ai mobili Pt_1 costituenti l'arredo della stessa per abitarvi con il figlio;
il signor da tempo CP_1 risiede nell'immobile in comproprietà con la sorella posto in Piombino (LI) Lungomare Marconi n 136 presso il quale ha già la propria residenza anagrafica.
11) I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore del minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra