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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13780 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21349/2022
Tribunale Ordinario di MA Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21349/2022
Oggi 7 ottobre 2025, alle ore 10.35, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia
HI, sono comparsi:
- l'Avv. Corrado Riggio, per la parte opponente, il quale si riporta a tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito in atti, ed in particolare alle memorie conclusive depositate telematicamente;
- l'Avv. Mariachiara Ameruso in sostituzione dell'Avv. Francesco Ferroni per
, la quale precisa le conclusioni come da note conclusive Controparte_1 depositate il 20/02/2025 alle quali si riporta e chiede la liquidazione delle spese come da nota depositata il 06/10/2025,
- Nessuno è comparso per Controparte_2
- Nessuno è comparso per . Controparte_3
Il giudice udita la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.. si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, alle ore 19,30, assenti i procuratori delle parti, dà lettura della seguente sentenza che provvede a depositare in cancelleria mediante
CONSOLLE del magistrato.
pagina 1 di 16 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia HI, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A (art. 281 sexies c.p.c ) nella controversia in primo grado iscritta al n° 21349/2022 del R.G.A.C.,
decisa all'udienza del 07/10/2025, vertente tra
e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2
in MA, Piazzale Jonio n. 54, presso lo studio dell'Avv. Corrado Riggio che li rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto introduttivo;
- parte attrice –
e
, elettivamente domiciliata Controparte_4
in Barano d'Ischia (Na) , Via Finestra n.18, presso lo studio dell'Avv.
pagina 2 di 16 CA VI che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta –
e
, in forma abbreviata Controparte_5
“ (già CP_6 Controparte_7
), quale mandatario e gestore, in RTI, del Fondo Pubblico di Garanzia in
[...]
favore delle PMI di cui alla Legge n. 662/96, in persona del suo
Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in MA, Via di San Valentino n. 24, presso lo studio dell'Avv.
UI MA ( , dal quale è rappresentato e difeso per Controparte_8
procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione;
-parte convenuta-
e
, elettivamente domiciliata in MA, Via Sabotino n. Controparte_9
46, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ferroni che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte chiamata in causa-
pagina 3 di 16 OGGETTO: opposizione a cartella ex art. 615 c.p.c. per recupero ex lege
662/96 .
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che la parte opponente e hanno precisato come da verbale e Controparte_1
le parti convenute hanno formulato in comparsa di costituzione e risposta..
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 097 2020
01538841 56 001 e n. 097 2020 01538841 56 002, rispettivamente notificate a a mezzo del servizio postale il 14/02/2022 e a Parte_2 Pt_1
a mezzo pec il 19/01/2022, ed al ruolo ad esse sotteso, emesso da
[...]
(d'ora in avanti Controparte_10
anche n. 2020/006979 "Entrate coattive anno 2020” con le CP_6
quali le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 41.898,83,
oltre oneri di riscossione e spese di notifica, dovuta a (già CP_6
) per il recupero di Controparte_7
contributi ex l. 662/1996 a seguito di surroga di per CP_6
escussione di garanzia sulla posizione n. 494671.
pagina 4 di 16 A tal fine ha dedotto: - la nullità della cartella n. 097 2020 01538841 56 002
per inesistenza della notifica eseguita a mezzo pec;
- l'illegittimità
dell'iscrizione a ruolo per mancanza di idoneo titolo esecutivo, avuto riguardo alla natura privatistica (e non pubblica) del credito derivante da surroga.
Ciò premesso, ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività delle cartelle di pagamento opposte, dichiararsi l'illegittimità delle cartelle e l'annullamento del ruolo.
2. Costituitasi ha contestato le Controparte_11
domande attoree chiedendone il rigetto per infondatezza.
3. Costituitasi tempestivamente Controparte_5
in forma abbreviata “ (già
[...] CP_6 [...]
), ha eccepito il proprio difetto di Controparte_7
legittimazione passiva con riferimento ai vizi e difetti dell'atto di riscossione e, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree;
ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti al fine di ripetere, nei confronti di quest'ultima, le Controparte_12
somme eventualmente riconosciute alla parte opponente a titolo di spese di lite e risarcitorie.
pagina 5 di 16 4. Costituitasi ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità e/o l'inammissibilità della chiamata in causa di Controparte_13
effettuata in assenza della necessaria autorizzazione del Giudice
[...]
prescritta dall'art. 269 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la decadenza del
dal diritto di Controparte_14
chiamare in causa in via ulteriormente preliminare: Controparte_13
accertare e dichiarare che l'atto di integrazione del contraddittorio è stato
notificato a senza osservare i termini a comparire Controparte_13
stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di
chiamata in causa, fissando nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire
come previsto dall'art. 164, comma 3, c.p.c.; in via ulteriormente preliminare:
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_13
[...]
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e
in diritto delle domande svolte da nei confronti di e, per Controparte_13
l'effetto, rigettarle integralmente.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese
forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA di legge”.
pagina 6 di 16 5. Con decreto del 14/10/2022, respinta l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio formulata da nei confronti CP_6
di , l'udienza di prima comparizione parti era differita ex art. Controparte_1
168 bis , co. 5, c.p.c., al 15/11/2022. Alla suddetta udienza, ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali opposte, non coltivata dalla parte attrice, la causa veniva rinviata, non essendo richiesti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., sull'evidenza documentale, per la precisazione delle conclusioni, quindi, dopo ulteriori rinvii per i medesimi incombenti, infine, discussa e decisa , all'odierna udienza, sulle conclusioni sopra epigrafate.
6. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - , seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), preliminarmente dev'essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di chiamata in causa proposta da nei confronti di , avuto riguardo alla mancata CP_6 CP_13 CP_1
autorizzazione all'integrazione del contraddittorio di cui al provvedimento del
14/10/2022.
pagina 7 di 16 Nel merito, premesso che la cartella esattoriale è del tutto equiparabile ad un atto di precetto ( cfr, da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011) quale necessario atto prodromico all'esecuzione forzata, avendo parte attrice contestato la sussistenza del c.d. ius in executivis, e cioè del potere di procedere nei propri confronti alla riscossione esattoriale per mancanza di idoneo titolo esecutivo, avuto riguardo alla natura privatistica (e non pubblica)
del credito derivante da surroga, la domanda introduttiva del presente procedimento è qualificabile, in parte qua, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co 1., mentre in relazione alla contestazione di vizi formali dell'atto e della dedotta inesistenza della notifica della cartella, in quanto eseguita a mezzo pec da indirizzo non certificato e non presente nei pubblici registri, l'azione è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. da proporsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione dell'atto di precetto.
Ciò posto, avendo l'opponente notificato l'atto di citazione ad
[...]
in data 21/03/2022, e, dunque, oltre il termine perentorio Controparte_4
di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. (notifica della cartella esattoriale a mezzo pec: 19/01/2022) deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità per tardività, ossia per intervenuta decadenza, in relazione pagina 8 di 16 alla contestazione della nullità della cartella per inesistenza della notifica eseguita nei confronti di a mezzo pec dall'indirizzo Parte_1
“ t”, a dire dell'opponente, non Email_1
certificato e non presente nei pubblici registri.
Proseguendo nell'esame delle questioni, in diritto, si osserva:
- l'art. 2, co.100, l. n. 662/1996 stabilisce che “Nell'ambito delle risorse di cui
al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di
cui ai commi 96 e 97, il può destinare: Per_1
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento
di un fondo di garanzia costituito presso il allo Controparte_7
scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli
istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. …(omissis)…”;
- il D.M. del 20/06/2005 emesso dal Ministro delle Attività Produttive per la
“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese”, all'art. 2, dispone che “1. La garanzia diretta
e' concessa alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385
ed alle di cui all'art. Controparte_15
pagina 9 di 16 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 2. La garanzia e' esplicita,
incondizionata ed irrevocabile ed e' concessa nella misura massima
variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna
operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna
operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80%
dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle
piccole e medie imprese.
3. La garanzia è inoltre diretta, nel senso che si
rivolge ad una singola esposizione.
4. In caso di inadempimento delle
piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo
per gli importi da esso garantiti, anziché' continuare a perseguire il
debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile,
nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi
sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del
Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui
all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46.”;
pagina 10 di 16 -l'art. 9, d. l.vo n. 123/1998 dispone, al comma 4 “Nei casi di restituzione
dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque
disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca
di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo
maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di
imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la
maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di
sconto.” e al comma 5 “ Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti
dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono
preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad
eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751- bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al
recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di
rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.”;
pagina 11 di 16 - a norma del comma 3 dell'art.
8-bis del d.l. 24/01/2015 n. 3, inserito dall'art. 1, co. 1, l. 24/03/2015 n. 33, in sede di conversione, il diritto alla restituzione è esteso nei confronti dei terzi prestatori di garanzia,
affermandosi:“ Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale
e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro
diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio
per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice
civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La
costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle
parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e
successive modificazioni.”.
- la giurisprudenza di legittimità, di recente, intervenuta in relazione all'applicabilità della norma di cui all'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del
2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, nei confronti dei garanti ha precisato, infine, che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in
forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di
pagina 12 di 16 garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha
soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio
di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di
diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a
riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza
che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti
cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei
terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del
2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima
dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di
interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e
confermativa del regime già vigente" (Rv. 670771-01) e "Il privilegio previsto,
dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la
restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per gli
interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia,
stante la finalità pubblicistica che connota il D.Lgs. n. 123 del 1998 e il
carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative
ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che,
a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non
pagina 13 di 16 originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di
somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di
credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del
solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della
concessione del finanziamento" (Rv. 670771-02).”(cfr. Cass., Sez. 3, sent. n.
n.32148 del 12/12/2024; conforme Cass., Sez. 3, n. 9657 del 10/04/2024).
Ciò posto, nel caso di specie, non contestato e, comunque, documentato dalla documentazione offerta in comunicazione da sin dal momento CP_6
della sua costituzione, in relazione alla quale nessun rilievo ha svolto la parte opponente, risulta l'inadempimento della società beneficiaria Approccio
Ortodontico Globale e la conseguente escussione della garanzia con richiesta del 09/10/2019 (cfr. dichiarazione esposizione debitoria, fascicolo Pt_3
) nonché l'erogazione da parte del Fondo ad della
[...] Controparte_1
somma di € 41.871,36 oltre interessi, corrispondente alla perdita (lettera liquidazione, fascicolo ) , in considerazione della quale è stato CP_6
acquisito il diritto alla surroga ex art. 1203 c.c. e art. 2 D.M. 20.06.2005 (cfr.
surroga, fascicolo ). CP_6
pagina 14 di 16 Corretta risulta, pertanto, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge,
come sopra riportati, l'iscrizione a ruolo da parte del Fondo delle restituzioni pretese ex l. n. 662/1996 e la successiva notifica della cartella di pagamento.
In conclusione, alla luce dei rilievi e delle considerazioni sopra formulate,
inequivocabile risulta la natura pubblicistica privilegiata del diritto restitutorio azionato e legittima deve ritenersi la procedura di riscossione intrapresa da
, quale Fondo di garanzia, avuto riguardo al potere in capo CP_6
all'amministrazione convenuta di procedere in via esecutiva nei confronti dei garanti a mezzo della cartella di pagamento opposta, cui consegue il rigetto dell'opposizione.
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico della parte attrice e liquidate in favore di e CP_6 Controparte_11
, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta ed all'esiguo
[...]
numero delle questioni controverse , in applicazione dei minimi tariffari con esclusione della fase istruttoria/trattazione neppure essendo stati richiesti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c, per l'importo complessivo di € 2.906,00
cadauno di cui € 851,00 per la fase studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
1453,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
pagina 15 di 16 Nel rapporto tra e le spese sono poste a carico di CP_6 Controparte_1
e liquidate in favore di , in applicazione dei CP_6 Controparte_1
minimi tariffari, avuto riguardo alla rinuncia alla domanda di rivalsa originariamente proposta e al riconoscimento dell'erronea chiamata in causa di
(cfr. note integrative del 14/11/2022) per Controparte_1 CP_6
l'importo complessivo di € 2.906,00 di cui € 851,00 per la fase studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 1453,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) rigetta l'opposizione proposta da parte attrice;
-) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di Pt_3
e liquidate, come in parte motiva,
[...] Controparte_11
nell'importo di € 2.906,00 cadauno, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
-) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_6 [...]
liquidate nell'importo di € 2.906,00 , oltre spese generali iva e cpa. CP_1
Il giudice
Emilia HI
pagina 16 di 16
Tribunale Ordinario di MA Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21349/2022
Oggi 7 ottobre 2025, alle ore 10.35, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia
HI, sono comparsi:
- l'Avv. Corrado Riggio, per la parte opponente, il quale si riporta a tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito in atti, ed in particolare alle memorie conclusive depositate telematicamente;
- l'Avv. Mariachiara Ameruso in sostituzione dell'Avv. Francesco Ferroni per
, la quale precisa le conclusioni come da note conclusive Controparte_1 depositate il 20/02/2025 alle quali si riporta e chiede la liquidazione delle spese come da nota depositata il 06/10/2025,
- Nessuno è comparso per Controparte_2
- Nessuno è comparso per . Controparte_3
Il giudice udita la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.. si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, alle ore 19,30, assenti i procuratori delle parti, dà lettura della seguente sentenza che provvede a depositare in cancelleria mediante
CONSOLLE del magistrato.
pagina 1 di 16 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia HI, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A (art. 281 sexies c.p.c ) nella controversia in primo grado iscritta al n° 21349/2022 del R.G.A.C.,
decisa all'udienza del 07/10/2025, vertente tra
e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2
in MA, Piazzale Jonio n. 54, presso lo studio dell'Avv. Corrado Riggio che li rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto introduttivo;
- parte attrice –
e
, elettivamente domiciliata Controparte_4
in Barano d'Ischia (Na) , Via Finestra n.18, presso lo studio dell'Avv.
pagina 2 di 16 CA VI che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta –
e
, in forma abbreviata Controparte_5
“ (già CP_6 Controparte_7
), quale mandatario e gestore, in RTI, del Fondo Pubblico di Garanzia in
[...]
favore delle PMI di cui alla Legge n. 662/96, in persona del suo
Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in MA, Via di San Valentino n. 24, presso lo studio dell'Avv.
UI MA ( , dal quale è rappresentato e difeso per Controparte_8
procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione;
-parte convenuta-
e
, elettivamente domiciliata in MA, Via Sabotino n. Controparte_9
46, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ferroni che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte chiamata in causa-
pagina 3 di 16 OGGETTO: opposizione a cartella ex art. 615 c.p.c. per recupero ex lege
662/96 .
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che la parte opponente e hanno precisato come da verbale e Controparte_1
le parti convenute hanno formulato in comparsa di costituzione e risposta..
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 097 2020
01538841 56 001 e n. 097 2020 01538841 56 002, rispettivamente notificate a a mezzo del servizio postale il 14/02/2022 e a Parte_2 Pt_1
a mezzo pec il 19/01/2022, ed al ruolo ad esse sotteso, emesso da
[...]
(d'ora in avanti Controparte_10
anche n. 2020/006979 "Entrate coattive anno 2020” con le CP_6
quali le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 41.898,83,
oltre oneri di riscossione e spese di notifica, dovuta a (già CP_6
) per il recupero di Controparte_7
contributi ex l. 662/1996 a seguito di surroga di per CP_6
escussione di garanzia sulla posizione n. 494671.
pagina 4 di 16 A tal fine ha dedotto: - la nullità della cartella n. 097 2020 01538841 56 002
per inesistenza della notifica eseguita a mezzo pec;
- l'illegittimità
dell'iscrizione a ruolo per mancanza di idoneo titolo esecutivo, avuto riguardo alla natura privatistica (e non pubblica) del credito derivante da surroga.
Ciò premesso, ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività delle cartelle di pagamento opposte, dichiararsi l'illegittimità delle cartelle e l'annullamento del ruolo.
2. Costituitasi ha contestato le Controparte_11
domande attoree chiedendone il rigetto per infondatezza.
3. Costituitasi tempestivamente Controparte_5
in forma abbreviata “ (già
[...] CP_6 [...]
), ha eccepito il proprio difetto di Controparte_7
legittimazione passiva con riferimento ai vizi e difetti dell'atto di riscossione e, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree;
ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti al fine di ripetere, nei confronti di quest'ultima, le Controparte_12
somme eventualmente riconosciute alla parte opponente a titolo di spese di lite e risarcitorie.
pagina 5 di 16 4. Costituitasi ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità e/o l'inammissibilità della chiamata in causa di Controparte_13
effettuata in assenza della necessaria autorizzazione del Giudice
[...]
prescritta dall'art. 269 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la decadenza del
dal diritto di Controparte_14
chiamare in causa in via ulteriormente preliminare: Controparte_13
accertare e dichiarare che l'atto di integrazione del contraddittorio è stato
notificato a senza osservare i termini a comparire Controparte_13
stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di
chiamata in causa, fissando nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire
come previsto dall'art. 164, comma 3, c.p.c.; in via ulteriormente preliminare:
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_13
[...]
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e
in diritto delle domande svolte da nei confronti di e, per Controparte_13
l'effetto, rigettarle integralmente.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese
forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA di legge”.
pagina 6 di 16 5. Con decreto del 14/10/2022, respinta l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio formulata da nei confronti CP_6
di , l'udienza di prima comparizione parti era differita ex art. Controparte_1
168 bis , co. 5, c.p.c., al 15/11/2022. Alla suddetta udienza, ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali opposte, non coltivata dalla parte attrice, la causa veniva rinviata, non essendo richiesti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., sull'evidenza documentale, per la precisazione delle conclusioni, quindi, dopo ulteriori rinvii per i medesimi incombenti, infine, discussa e decisa , all'odierna udienza, sulle conclusioni sopra epigrafate.
6. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - , seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), preliminarmente dev'essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di chiamata in causa proposta da nei confronti di , avuto riguardo alla mancata CP_6 CP_13 CP_1
autorizzazione all'integrazione del contraddittorio di cui al provvedimento del
14/10/2022.
pagina 7 di 16 Nel merito, premesso che la cartella esattoriale è del tutto equiparabile ad un atto di precetto ( cfr, da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011) quale necessario atto prodromico all'esecuzione forzata, avendo parte attrice contestato la sussistenza del c.d. ius in executivis, e cioè del potere di procedere nei propri confronti alla riscossione esattoriale per mancanza di idoneo titolo esecutivo, avuto riguardo alla natura privatistica (e non pubblica)
del credito derivante da surroga, la domanda introduttiva del presente procedimento è qualificabile, in parte qua, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co 1., mentre in relazione alla contestazione di vizi formali dell'atto e della dedotta inesistenza della notifica della cartella, in quanto eseguita a mezzo pec da indirizzo non certificato e non presente nei pubblici registri, l'azione è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. da proporsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione dell'atto di precetto.
Ciò posto, avendo l'opponente notificato l'atto di citazione ad
[...]
in data 21/03/2022, e, dunque, oltre il termine perentorio Controparte_4
di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. (notifica della cartella esattoriale a mezzo pec: 19/01/2022) deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità per tardività, ossia per intervenuta decadenza, in relazione pagina 8 di 16 alla contestazione della nullità della cartella per inesistenza della notifica eseguita nei confronti di a mezzo pec dall'indirizzo Parte_1
“ t”, a dire dell'opponente, non Email_1
certificato e non presente nei pubblici registri.
Proseguendo nell'esame delle questioni, in diritto, si osserva:
- l'art. 2, co.100, l. n. 662/1996 stabilisce che “Nell'ambito delle risorse di cui
al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di
cui ai commi 96 e 97, il può destinare: Per_1
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento
di un fondo di garanzia costituito presso il allo Controparte_7
scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli
istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. …(omissis)…”;
- il D.M. del 20/06/2005 emesso dal Ministro delle Attività Produttive per la
“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese”, all'art. 2, dispone che “1. La garanzia diretta
e' concessa alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385
ed alle di cui all'art. Controparte_15
pagina 9 di 16 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 2. La garanzia e' esplicita,
incondizionata ed irrevocabile ed e' concessa nella misura massima
variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna
operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna
operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80%
dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle
piccole e medie imprese.
3. La garanzia è inoltre diretta, nel senso che si
rivolge ad una singola esposizione.
4. In caso di inadempimento delle
piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo
per gli importi da esso garantiti, anziché' continuare a perseguire il
debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile,
nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi
sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del
Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui
all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46.”;
pagina 10 di 16 -l'art. 9, d. l.vo n. 123/1998 dispone, al comma 4 “Nei casi di restituzione
dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque
disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca
di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo
maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di
imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la
maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di
sconto.” e al comma 5 “ Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti
dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono
preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad
eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751- bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al
recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di
rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.”;
pagina 11 di 16 - a norma del comma 3 dell'art.
8-bis del d.l. 24/01/2015 n. 3, inserito dall'art. 1, co. 1, l. 24/03/2015 n. 33, in sede di conversione, il diritto alla restituzione è esteso nei confronti dei terzi prestatori di garanzia,
affermandosi:“ Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale
e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro
diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio
per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice
civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La
costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle
parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e
successive modificazioni.”.
- la giurisprudenza di legittimità, di recente, intervenuta in relazione all'applicabilità della norma di cui all'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del
2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, nei confronti dei garanti ha precisato, infine, che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in
forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di
pagina 12 di 16 garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha
soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio
di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di
diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a
riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza
che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti
cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei
terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del
2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima
dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di
interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e
confermativa del regime già vigente" (Rv. 670771-01) e "Il privilegio previsto,
dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la
restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per gli
interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia,
stante la finalità pubblicistica che connota il D.Lgs. n. 123 del 1998 e il
carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative
ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che,
a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non
pagina 13 di 16 originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di
somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di
credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del
solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della
concessione del finanziamento" (Rv. 670771-02).”(cfr. Cass., Sez. 3, sent. n.
n.32148 del 12/12/2024; conforme Cass., Sez. 3, n. 9657 del 10/04/2024).
Ciò posto, nel caso di specie, non contestato e, comunque, documentato dalla documentazione offerta in comunicazione da sin dal momento CP_6
della sua costituzione, in relazione alla quale nessun rilievo ha svolto la parte opponente, risulta l'inadempimento della società beneficiaria Approccio
Ortodontico Globale e la conseguente escussione della garanzia con richiesta del 09/10/2019 (cfr. dichiarazione esposizione debitoria, fascicolo Pt_3
) nonché l'erogazione da parte del Fondo ad della
[...] Controparte_1
somma di € 41.871,36 oltre interessi, corrispondente alla perdita (lettera liquidazione, fascicolo ) , in considerazione della quale è stato CP_6
acquisito il diritto alla surroga ex art. 1203 c.c. e art. 2 D.M. 20.06.2005 (cfr.
surroga, fascicolo ). CP_6
pagina 14 di 16 Corretta risulta, pertanto, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge,
come sopra riportati, l'iscrizione a ruolo da parte del Fondo delle restituzioni pretese ex l. n. 662/1996 e la successiva notifica della cartella di pagamento.
In conclusione, alla luce dei rilievi e delle considerazioni sopra formulate,
inequivocabile risulta la natura pubblicistica privilegiata del diritto restitutorio azionato e legittima deve ritenersi la procedura di riscossione intrapresa da
, quale Fondo di garanzia, avuto riguardo al potere in capo CP_6
all'amministrazione convenuta di procedere in via esecutiva nei confronti dei garanti a mezzo della cartella di pagamento opposta, cui consegue il rigetto dell'opposizione.
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico della parte attrice e liquidate in favore di e CP_6 Controparte_11
, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta ed all'esiguo
[...]
numero delle questioni controverse , in applicazione dei minimi tariffari con esclusione della fase istruttoria/trattazione neppure essendo stati richiesti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c, per l'importo complessivo di € 2.906,00
cadauno di cui € 851,00 per la fase studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
1453,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
pagina 15 di 16 Nel rapporto tra e le spese sono poste a carico di CP_6 Controparte_1
e liquidate in favore di , in applicazione dei CP_6 Controparte_1
minimi tariffari, avuto riguardo alla rinuncia alla domanda di rivalsa originariamente proposta e al riconoscimento dell'erronea chiamata in causa di
(cfr. note integrative del 14/11/2022) per Controparte_1 CP_6
l'importo complessivo di € 2.906,00 di cui € 851,00 per la fase studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 1453,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) rigetta l'opposizione proposta da parte attrice;
-) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di Pt_3
e liquidate, come in parte motiva,
[...] Controparte_11
nell'importo di € 2.906,00 cadauno, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
-) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_6 [...]
liquidate nell'importo di € 2.906,00 , oltre spese generali iva e cpa. CP_1
Il giudice
Emilia HI
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