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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
CA CO, Relatore
BUCCINI STEFANO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 632/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 392/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 2
e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. AAMS DGUD0037 2389 23-01-2023 ACCISE
ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 305/2025 depositato il
06/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama tutte le argomentazione proposte nell'appello
Resistente/Appellato: l'Ufficio si riporta a quanto prodotto nelle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. in liquidazione – P.Iva_1, con sede legale in Treviso, Indirizzo_1
, è una società che ha operato nel settore del commercio di energia elettrica svolgendo attività di vendita ai consumatori finali.
Nelle provincie di Treviso e Belluno, ha svolto l'attività di fornitura di energia elettrica come soggetto obbligato al versamento delle accise gravanti su tale prodotto, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 504/1995, e come soggetto obbligato alla presentazione, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, di una dichiarazione di consumo annuale ai sensi dell'art. 53, commi 8 e 9, e dell'art. 55 del D. Lgs. n.
504/1995 (di seguito T.U.A.).
Con il processo verbale di constatazione di violazione finanziaria amministrativa del 05/11/2021 (prot. n.
A/29761 del 05/11/2021), regolarmente notificato, l'Ufficio ha constatato l'omessa presentazione della
Dichiarazione Annuale di consumo Energia Elettrica relativa all'anno 2020 - da trasmettere obbligatoriamente in via telematica entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce (entro la scadenza prescritta dalla legge del 31/03/2021), senza ottemperare, nelle more, al versamento delle accise, il tutto in violazione del combinato disposto degli artt. 53, comma 8 e 9, 55, comma 1, e 56 comma 1 del D. Lgs.
504/1995.
Solo in data 15/06/2021 la Società ha presentato la dichiarazione di consumo, ed in data 16/06/2021 ha versato le accise dovute con il pagamento contestuale della sanzione di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/1997, commisurandola alla misura del 30% delle accise pagate con ritardo superiore a 90 giorni e del 15% delle accise versate entro 90 giorni dalla scadenza e quantificandola in euro € 1.624,51 su un totale di accisa ritardata di € 51.840,35.
Con il citato processo verbale di constatazione di violazione finanziaria amministrativa del 05/11/2021 l'Ufficio aveva qualificato la fattispecie constatata, sanzionata dall'art. 59 T.U.A. con una sanzione da un minimo del doppio ad un massimo del decuplo dell'imposta ed aveva espressamente invitato il contribuente a regolarizzare la violazione constatata avvalendosi del ravvedimento operoso.
A seguito della notifica del P.V.C., la Ricorrente_1 S.r.l. ha formulato memorie ed osservazioni con le quali ha contestato l'applicazione della sanzione di cui all'art. 59 del D. Lgs. 504/1995.
Ritenute non accoglibili le memorie e le osservazioni formulate dalla Parte e motivatone il rigetto, l'Ufficio ha emesso l'Atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria di € 102.056,19 determinata nella misura minima pari al doppio di € 51.840,35# (corrispondente all'imposta evasa o che si è tentato di evadere) ed al netto della somma già versata a titolo di ravvedimento operoso
(ossia € 103.680,70 - € 1.624,5 =€ 102.056,19#).
Avverso l'atto di contestazione, la Società ha dapprima prodotto deduzioni difensive nei termini di legge, che l'Ufficio non ha accolto confermando la legittimità dell'Atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni e successivamente, nei termini di legge, lo ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso chiedendone in via principale, previa sospensione del provvedimento, l'annullamento.
La Corte di giustizia adita ha dapprima rigettato l'istanza cautelare ritenendo non sussistere i presupposti di cui all'art. 47 D. Lgs. 546/92, e successivamente, con la Sentenza n. 392/2023 del 07.11.2023, depositata in data 24.11.2023, ritenuti infondati i motivi di ricorso ha rigettato il ricorso liquidando le spese di lite a carico della parte soccombente, comprensive anche della fase cautelare, in euro tremila”.
La Ricorrente_1 Srl, propone appello avverso la già menzionata Sentenza dolendosi:
.-1 Della violazione della procedura di irrogazione della sanzione.
.-2 Della mancata applicazione del ravvedimento operoso alla fattispecie e omessa motivazione sul punto della sentenza di primo grado.
.-3 Della violazione da parte dell'Ufficio del principio di buona fede del contribuente.
.-4 Della violazione delle regole della sussunzione dell'illecito amministrativo tributario che avrebbe dovuto adottare l'Ufficio. Omessa motivazione nella Sentenza impugnata.
.-5 Della violazione da parte dell'Agenzia del principio di proporzionalità della sanzione. Principi di diritto europeo.
Si costituisce l'Ufficio con proprie controdeduzioni eccependo il passaggio in giudicato della Sentenza di primo grado sul punto della qualificazione giuridica del fatto contestato la cui fattispecie concreta integra la violazione dell'art. 59, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 504/1995.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene le modalità di riscossione delle accise, questa Corte ritiene utile richiamare l'Ord. N.
25008 Cass. Civ. del 15.10.2019 della quale si riportano, di seguito, ampi stralci e precisamente:
“. -che il disposto dell'art 26 TUA, comma 8, prevede che l'accertamento dell'accisa sia effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta.
Al tempo stesso, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo;
.-che le particolari modalità di pagamento dell'accisa in esame, incentrata sul meccanismo degli acconti calcolati sui consumi del corrispondente periodo precedente fa sì che alla chiusura annuale di ciascun periodo si determina un nuovo saldo creditorio o debitorio;
la disposizione di cui all'art. 26 TUA, comma 13, sul punto, prevede che “l'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazioni si riferisce Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti in acconto. L'Amministrazione Finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni dell'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili
.-Il sistema, così ricostruito, risulta quindi da un lato tutelare l'interesse erariale alla costante e pronta riscossione del dovuto, salvo conguaglio o restituzione della differenza indebitamente percetta dall'Amministrazione; dall'altro permettere al contribuente la ripetizione di quanto versato indebitamente, ancorché l'indebito risulti sopravvenuto.
Precisato quanto sopra, questa Corte ritiene che i proposti motivi di doglianza vadano tutti disattesi per le motivazioni che seguono:
.- Il primo motivo è inammissibile perché non riporta alcun riferimento ai supposti vizi della sentenza e alle ragioni per cui si chiede la riforma della decisione. L'appellante, nel riproporre il primo motivo del ricorso di primo grado, sostiene che il verbale è stato elevato in ritardo ed in violazione dell'art. 14 della legge 689 del
1981. Come già precisato dal giudice di prime cure questa Corte non ritiene applicabile al caso l'art. 14 della
Legge 689/1981.
.Il secondo motivo è infondato in quanto l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni conteneva esplicito invito all'accesso all'istituto del ravvedimento operoso, con espressa formula enunciativa contenuta nel corpo del processo verbale e quantificazione della somma dovuta a titolo di ravvedimento al netto di quanto già versato.
.-Il terzo motivo è infondato in quanto la generica e tardiva comunicazione - dopo la scadenza dei termini per l'adempimento – non pone il contribuente in una condizione di “buona fede” tutelabile.
.- Il quarto motivo è infondato in quanto privo di specificità non deducendo un preciso vizio della sentenza impugnata o dell'azione amministrativa;
.-Il quinto ed ultimo motivo è altresì infondato in quanto, come affermato anche dal giudice di prime cure, è stata irrogata la sanzione “nella misura minima edittale, assicurando pertanto il rispetto della proporzionalità del trattamento sanzionatorio (Principio di diritto europeo)”. Di fatto la sanzione irrogata è legittima e proporzionata alla natura e gravità della condotta in quanto la disposizione di cui al citato art. 59 comma 1
T.U.A., prevendendo l'irrogazione di una sanzione da un minimo del doppio ad un massimo del decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, ha consentito di differenziare la gravità del comportamento tra chi, pur dichiarando il debito, non lo versa e chi non lo dichiara e non lo versa ovvero lo versa solo dopo averlo dichiarato.
Merita invece accoglimento l'eccezione proposta dall'Ufficio riguardo al passaggio in giudicato della Sentenza di primo grado sul punto non appellato della qualificazione giuridica del fatto contestato la cui fattispecie concreta integra la violazione dell'art. 59, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 504/1995.
L'appello proposto risulta pertanto infondato e deve essere conseguentemente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, questa Corte
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in euro tremila omnicomprensive.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
CA CO, Relatore
BUCCINI STEFANO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 632/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 392/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 2
e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. AAMS DGUD0037 2389 23-01-2023 ACCISE
ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 305/2025 depositato il
06/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama tutte le argomentazione proposte nell'appello
Resistente/Appellato: l'Ufficio si riporta a quanto prodotto nelle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. in liquidazione – P.Iva_1, con sede legale in Treviso, Indirizzo_1
, è una società che ha operato nel settore del commercio di energia elettrica svolgendo attività di vendita ai consumatori finali.
Nelle provincie di Treviso e Belluno, ha svolto l'attività di fornitura di energia elettrica come soggetto obbligato al versamento delle accise gravanti su tale prodotto, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 504/1995, e come soggetto obbligato alla presentazione, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, di una dichiarazione di consumo annuale ai sensi dell'art. 53, commi 8 e 9, e dell'art. 55 del D. Lgs. n.
504/1995 (di seguito T.U.A.).
Con il processo verbale di constatazione di violazione finanziaria amministrativa del 05/11/2021 (prot. n.
A/29761 del 05/11/2021), regolarmente notificato, l'Ufficio ha constatato l'omessa presentazione della
Dichiarazione Annuale di consumo Energia Elettrica relativa all'anno 2020 - da trasmettere obbligatoriamente in via telematica entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce (entro la scadenza prescritta dalla legge del 31/03/2021), senza ottemperare, nelle more, al versamento delle accise, il tutto in violazione del combinato disposto degli artt. 53, comma 8 e 9, 55, comma 1, e 56 comma 1 del D. Lgs.
504/1995.
Solo in data 15/06/2021 la Società ha presentato la dichiarazione di consumo, ed in data 16/06/2021 ha versato le accise dovute con il pagamento contestuale della sanzione di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/1997, commisurandola alla misura del 30% delle accise pagate con ritardo superiore a 90 giorni e del 15% delle accise versate entro 90 giorni dalla scadenza e quantificandola in euro € 1.624,51 su un totale di accisa ritardata di € 51.840,35.
Con il citato processo verbale di constatazione di violazione finanziaria amministrativa del 05/11/2021 l'Ufficio aveva qualificato la fattispecie constatata, sanzionata dall'art. 59 T.U.A. con una sanzione da un minimo del doppio ad un massimo del decuplo dell'imposta ed aveva espressamente invitato il contribuente a regolarizzare la violazione constatata avvalendosi del ravvedimento operoso.
A seguito della notifica del P.V.C., la Ricorrente_1 S.r.l. ha formulato memorie ed osservazioni con le quali ha contestato l'applicazione della sanzione di cui all'art. 59 del D. Lgs. 504/1995.
Ritenute non accoglibili le memorie e le osservazioni formulate dalla Parte e motivatone il rigetto, l'Ufficio ha emesso l'Atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria di € 102.056,19 determinata nella misura minima pari al doppio di € 51.840,35# (corrispondente all'imposta evasa o che si è tentato di evadere) ed al netto della somma già versata a titolo di ravvedimento operoso
(ossia € 103.680,70 - € 1.624,5 =€ 102.056,19#).
Avverso l'atto di contestazione, la Società ha dapprima prodotto deduzioni difensive nei termini di legge, che l'Ufficio non ha accolto confermando la legittimità dell'Atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni e successivamente, nei termini di legge, lo ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso chiedendone in via principale, previa sospensione del provvedimento, l'annullamento.
La Corte di giustizia adita ha dapprima rigettato l'istanza cautelare ritenendo non sussistere i presupposti di cui all'art. 47 D. Lgs. 546/92, e successivamente, con la Sentenza n. 392/2023 del 07.11.2023, depositata in data 24.11.2023, ritenuti infondati i motivi di ricorso ha rigettato il ricorso liquidando le spese di lite a carico della parte soccombente, comprensive anche della fase cautelare, in euro tremila”.
La Ricorrente_1 Srl, propone appello avverso la già menzionata Sentenza dolendosi:
.-1 Della violazione della procedura di irrogazione della sanzione.
.-2 Della mancata applicazione del ravvedimento operoso alla fattispecie e omessa motivazione sul punto della sentenza di primo grado.
.-3 Della violazione da parte dell'Ufficio del principio di buona fede del contribuente.
.-4 Della violazione delle regole della sussunzione dell'illecito amministrativo tributario che avrebbe dovuto adottare l'Ufficio. Omessa motivazione nella Sentenza impugnata.
.-5 Della violazione da parte dell'Agenzia del principio di proporzionalità della sanzione. Principi di diritto europeo.
Si costituisce l'Ufficio con proprie controdeduzioni eccependo il passaggio in giudicato della Sentenza di primo grado sul punto della qualificazione giuridica del fatto contestato la cui fattispecie concreta integra la violazione dell'art. 59, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 504/1995.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene le modalità di riscossione delle accise, questa Corte ritiene utile richiamare l'Ord. N.
25008 Cass. Civ. del 15.10.2019 della quale si riportano, di seguito, ampi stralci e precisamente:
“. -che il disposto dell'art 26 TUA, comma 8, prevede che l'accertamento dell'accisa sia effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta.
Al tempo stesso, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo;
.-che le particolari modalità di pagamento dell'accisa in esame, incentrata sul meccanismo degli acconti calcolati sui consumi del corrispondente periodo precedente fa sì che alla chiusura annuale di ciascun periodo si determina un nuovo saldo creditorio o debitorio;
la disposizione di cui all'art. 26 TUA, comma 13, sul punto, prevede che “l'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazioni si riferisce Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti in acconto. L'Amministrazione Finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni dell'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili
.-Il sistema, così ricostruito, risulta quindi da un lato tutelare l'interesse erariale alla costante e pronta riscossione del dovuto, salvo conguaglio o restituzione della differenza indebitamente percetta dall'Amministrazione; dall'altro permettere al contribuente la ripetizione di quanto versato indebitamente, ancorché l'indebito risulti sopravvenuto.
Precisato quanto sopra, questa Corte ritiene che i proposti motivi di doglianza vadano tutti disattesi per le motivazioni che seguono:
.- Il primo motivo è inammissibile perché non riporta alcun riferimento ai supposti vizi della sentenza e alle ragioni per cui si chiede la riforma della decisione. L'appellante, nel riproporre il primo motivo del ricorso di primo grado, sostiene che il verbale è stato elevato in ritardo ed in violazione dell'art. 14 della legge 689 del
1981. Come già precisato dal giudice di prime cure questa Corte non ritiene applicabile al caso l'art. 14 della
Legge 689/1981.
.Il secondo motivo è infondato in quanto l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni conteneva esplicito invito all'accesso all'istituto del ravvedimento operoso, con espressa formula enunciativa contenuta nel corpo del processo verbale e quantificazione della somma dovuta a titolo di ravvedimento al netto di quanto già versato.
.-Il terzo motivo è infondato in quanto la generica e tardiva comunicazione - dopo la scadenza dei termini per l'adempimento – non pone il contribuente in una condizione di “buona fede” tutelabile.
.- Il quarto motivo è infondato in quanto privo di specificità non deducendo un preciso vizio della sentenza impugnata o dell'azione amministrativa;
.-Il quinto ed ultimo motivo è altresì infondato in quanto, come affermato anche dal giudice di prime cure, è stata irrogata la sanzione “nella misura minima edittale, assicurando pertanto il rispetto della proporzionalità del trattamento sanzionatorio (Principio di diritto europeo)”. Di fatto la sanzione irrogata è legittima e proporzionata alla natura e gravità della condotta in quanto la disposizione di cui al citato art. 59 comma 1
T.U.A., prevendendo l'irrogazione di una sanzione da un minimo del doppio ad un massimo del decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, ha consentito di differenziare la gravità del comportamento tra chi, pur dichiarando il debito, non lo versa e chi non lo dichiara e non lo versa ovvero lo versa solo dopo averlo dichiarato.
Merita invece accoglimento l'eccezione proposta dall'Ufficio riguardo al passaggio in giudicato della Sentenza di primo grado sul punto non appellato della qualificazione giuridica del fatto contestato la cui fattispecie concreta integra la violazione dell'art. 59, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 504/1995.
L'appello proposto risulta pertanto infondato e deve essere conseguentemente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, questa Corte
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in euro tremila omnicomprensive.