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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4867/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palagonia - Piazza Municipio, 1 95046 Palagonia CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3881 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Palagonia il 12.03.2024 per omesso versamento TARI relativo all'anno 2015. Ne chiede l'annullamento lamentando decadenza e prescrizione, mancata attestazione sull'avviso di accertamento che la copia consegnata al ricorrente è conforme all'originale, inesistenza della notifica tramite operatore privato. Il comune, intimato come in atti, non si è costituito. All'odierna udienza del 12/01/2026 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, non essendo pervenuta in atti dall'ente impositore prova della notifica di un atto con valenza interruttiva entro il 31.12.2020. Pur tenendo conto dell'artt. 67 del dl n. 18/2020 (sospensione di 85 giorni), alla data di notifica dell'atto impugnato (12.03.2024) è certamente spirato il termine quinquennale di prescrizione. Le spese, liquidate in euro 250,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti e refusione del CUT, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Le spese, liquidate in euro 250,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti e refusione del CUT, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Catania, 12/01/2026 firma digitale
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4867/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palagonia - Piazza Municipio, 1 95046 Palagonia CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3881 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Palagonia il 12.03.2024 per omesso versamento TARI relativo all'anno 2015. Ne chiede l'annullamento lamentando decadenza e prescrizione, mancata attestazione sull'avviso di accertamento che la copia consegnata al ricorrente è conforme all'originale, inesistenza della notifica tramite operatore privato. Il comune, intimato come in atti, non si è costituito. All'odierna udienza del 12/01/2026 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, non essendo pervenuta in atti dall'ente impositore prova della notifica di un atto con valenza interruttiva entro il 31.12.2020. Pur tenendo conto dell'artt. 67 del dl n. 18/2020 (sospensione di 85 giorni), alla data di notifica dell'atto impugnato (12.03.2024) è certamente spirato il termine quinquennale di prescrizione. Le spese, liquidate in euro 250,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti e refusione del CUT, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Le spese, liquidate in euro 250,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti e refusione del CUT, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Catania, 12/01/2026 firma digitale