Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 15.01.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 18383/ 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dell'avv. Diana De Parte_1
Gregorio presso il cui studio in Napoli alla via Carlo De Cesare n.64 elett.te domicilia, in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di esser stata già titolare di assegno mensile di invalidità parziale;
che tale misura è stata revocata all'esito di visita di revisione del 18.04.2023 disposta dall' ; di aver proposto ricorso per A.T.P. rg 19708/2023 ai sensi dell'art. CP_1 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno di invalidità parziale, riconoscendo una percentuale di invalidità pari all' 66%. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario per il diritto all'assegno mensile di invalidità parziale, dalla data della visita di revisione ovvero, in subordine, da quella successiva accertata in corso di causa, con condanna al pagamento dei relativi ratei. L' ha chiesto dichiararsi la tardività e /o l'inammissibilità della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc.
1
“➢Morbo di Chron ileocolico da circa 20 anni con disturbi ed irregolarità intestinali, acuzie ricorrenti e duplice pregresso intervento chirurgico di resezione ileocolica nel 2005
e nel 2018, in follow up ed in terapia con farmaci biologici, attualmente in fase di remissione clinica
➢Artralgie poliarticolari diffuse a lieve incidenza funzionale
➢Note ansiose con spunti depressivi reattive alla propria condizione organica per le quali riferisce assumere solo saltuariamente terapia psicofarmacologico e di non sottoporsi a seriati controlli clinici specialistici
➢Cisti epatiche multiple note da oltre 10 anni al momento prive di incidenza funzionale e litiasi coledocica nota da anni
➢Deficit visivo completamente corretto con lenti” Con riferimento alla valutazione delle singole patologie:
- malattia cronica intestinale è stata ricondotta dall'ausiliare alla voce tabellare 6460 con attribuzione della percentuale massima ivi tabellata del 50 %;
- note ansiose con spunti depressivi valutate, sulla base del rilievo clinico diretto e della documentazione agli atti, mediante applicazione del codice 2207 con attribuzione della percentuale ivi tabellata del 15 %;
- artralgie poliarticolari diffuse a lieve incidenza funzionale, valutata nella sua globalità, mediante applicazione, per analogia valutativa, del codice 7010 ed attribuzione della percentuale massima ivi tabellata, ridotta della metà e dunque pari al 20 %. Il Ctu ha, poi, rappresentato che “le altre patologie elencate in diagnosi, perché solo riferite e non documentate o perché comunque ad attuale blanda o assente ricaduta funzionale, assumono scarsa rilevanza nella valutazione medico legale globale e non vengono inserite nel computo finale. La valutazione globale delle singole infermità è stata effettuata con riferimento alle voci tabellari in vigore per il giudizio in corso e/o mediante criterio analogico diretto od indiretto;
le minorazioni accertate inscritte tra lo 0 ed il 11 % non sono state inserite nella valutazione globale, ottenuta mediante calcolo riduzionistico (formula di Balthazar).” Tutto ciò premesso, l'ausiliare ha concluso ritenendo che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità, avendo verificato la sussistenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 66 % a decorrere dalla data della visita di revisione. L'istante, con l'opposizione, ha sostanzialmente richiamato quanto già rappresentato in sede di osservazioni alla bozza di consulenza in fase di atp e quanto riportato nell'allegato denominato “note tecniche”, rilevando che “ La Cardiopatia ipertensiva in Il classe NYHA a cui si deve attribuire il codice tabellare 6442 con un range tabellare dal 41 al 50%
(41%) che è stata diagnosticata e considerata dalla Commissione IC dell'ASL; Il morbo di
CH che ha determinato una resezione ileo-colicaa, deve essere inquadrato, sebbene
2 venga considerato di remissione, anche in IV classe e non in III classe in quanto patologia cronica (la paziente potrebbe con facilità avere altri episodi di acuzie e quindi ricorrere a nuovi interventi chirurgici) per cui tale affesione deve essere ascritta al codice 6461 con un range di valutazione del 61-70%; la patologia bronchiale non è stata valutata, anche questa inserita nella diagnosi della Commissione di prima istanza, deve fare riferimento per mera analogia al codite tabellare 6417 con valutazione del 45%.” Ha inoltre dedotto un'omessa valutazione da parte del CTU della depressione grave, come emergerebbe dalla documentazione in atti, invocando per detta patologia l'applicazione del codice 2206 – con grado di invalidità compreso tra il 31 ed il 40% - in luogo del codice
2207 applicato dal consulente. Ha poi condiviso la valutazione della degenerazione osteoarticolare operata dal CTU, individuando un complessivo tasso invalidante a carico della ricorrente pari al 93%.
Con riferimento alle suindicate doglianze, occorre evidenziare che il CTU, in sede di riscontro alle osservazioni attoree alla bozza di consulenza, preliminarmente ha rappresentato che i rilievi formulati non sono volti a contestare la diagnosi operata, ma propongono esclusivamente una differente valutazione della percentuale delle patologie, senza richiamo ad evidenze cliniche “ma al più richiamandosi ai codici applicati dalla Commissione IC nell'ottobre 2019 (punto 1 della DS) e non confermati nella visita collegiale della CML nell'aprile 2023 (punto 15 della DS).” CP_1 Ha poi rappresentato che “Ad eccezione della citata visita della CSIC del 2019, in documentazione, ed in anamnesi stessa come riferito dalla paziente, non si fa cenno alcuno alla presenza di una cardiopatia ipertensiva, né sono riportati in diagnosi segni strumentali documentati di riverbero emodinamico;
inoltre, all'esame clinico obiettivo diretto il CTU non ha rilevato alcun segno riconducibile ad uno scompenso emodinamico.” Per tale motivo, l'ausiliare ha ritenuto che tale condizione, perché solo riferita e non documentata o perché comunque ad attuale assente ricaduta funzionale, “assume scarsa rilevanza nella valutazione medico legale globale e non viene inserita nel computo finale, così come non sussiste significativa ricaduta funzionale né clinica, né strumentale documentata delle citate broncopatia cronica in tabagista cronico (punto 3 delle osservazioni) con riferite acuzie ricorrenti e sindrome depressiva (punto 4 delle osservazioni);”. Con riferimento in particolare allo stato psichico della ricorrente, il consulente ha precisato che “sulla base dell'esame clinico diretto ed in assenza di una “storia documentale”, il CTU abbia descritto la condizione psichica con evidenza di note ansiose con spunti depressivi reattive alla propria condizione organica”. Invero, in sede di esame obiettivo, il consulente ha verificato che trattasi di soggetto
“disponibile e partecipe, presenta un contenuto psichico apparentemente adeguato all'età ed al contesto socioculturale ed ambientale, senza evidenza di deficit cognitivo / mnesico od attentivo (risponde con prontezza e coerentemente alle domande poste), eloquio fluido;
curata nell'abbigliamento e nell'igiene personale, ideazione apparentemente congrua, eumimica, critica e giudizio apparentemente conservate. Non riferiti fenomeni dispercettivi”. Dalla osservazione dell'ausiliare non sono, dunque, emersi i tipici sintomi della sindrome depressiva endoreattiva grave, tabellata con l'invocato codice 2206, avendo il CTU riscontrato esclusivamente la presenza di note ansiose con spunti depressivi, per le quali l'istante ha riferito, tra l'altro, di non assumere terapia farmacologica continua e di non effettuare regolari controlli clinici. Infine, per la patologia colica, l'ausiliare ha verificato che la ricorrente “ha subito una duplice resezione nel 2005 e nel 2018; da allora appare in fase di stabilità clinica e si
3 ritiene quindi congruamente valutata dal CTU, per i motivi esposti in Diagnosi e Discussione”, conclusivamente confermando le risultanze espresse nella bozza peritale. Va inoltre osservato che, in sede di consulenza, il CTU ha rappresentato che “In sede di OP era stato chiesto alla paziente di produrre una visita gastroenterologica relazionata;
al contrario ella ha prodotto solo una ecografia intestinale non richiesta e peraltro non dirimente perché sostanzialmente sovrapponibile a quella in atti del 19.12.22”. Va poi per completezza ricordato che tutte le affezioni con grado invalidante del 10% non concorrenti con le altre minorazioni, secondo l'art. 5 D.L.509/1988, non vengono considerate nel calcolo complessivo dell'invalidità. Quanto, infine, alla documentazione medica sopravvenuta e depositata nel presente giudizio di opposizione, deve rilevarsi con particolare riferimento al certificato (nominato dalla ricorrente come “certificato classe nyha”) attestante la presenza di “cardiopatia ipertensiva e valvulopatia mitralica generante insufficienza mitralica lieve/moderata con danno d'organo in 2 classe funzionale NYHA”, a firma del dott. , che detto Persona_2 certificato risulta privo di data;
diversamente, il certificato redatto dal medesimo medico datato 17.07.2024 - e nominato dalla ricorrente come “certificato 17.07.24” - non dà atto della presenza di un danno d'organo in 2 classe funzionale NYHA. Ad ogni modo, se anche dovesse ritenersi che – in ipotesi - trattasi del medesimo documento composto da due pagine (seppur non evidenziato dalla parte ricorrente che ha nominato in modo diverso i due documenti), va osservato che il CTU ha già avuto modo di chiarire di non aver rilevato dall'esame clinico obiettivo “alcun segno riconducibile ad uno scompenso emodinamico”; per tale motivo, ha ritenuto che tale condizione, “ad attuale assente ricaduta funzionale, assume scarsa rilevanza nella valutazione medico legale globale”. Dall'ecocardiografia del 17.7.24, d'altronde, non è emerso un aggravamento. L'istante con l'opposizione non ha dimostrato una più grave incidenza della suddetta patologia sul complessivo quadro clinico, tale da giustificare l'attribuzione di una percentuale invalidante del 41% prevista dall'invocato codice 6442 e riferita a valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata.
Tanto non è neppure riscontrabile nel citato certificato del 17.07.24, che evidenzia al contrario l'assenza di “angor a riposo, né dispnea a riposo”. Dall'analisi poi degli ulteriori certificati prodotti nella presente fase di opposizione, non sono emerse patologie nuove o più gravi, idonee a determinare un mutamento delle conclusioni del CTU.
In particolare, quanto al certificato del 28.6.24, il ctu ha già rilevato la spondiloartrite ai sensi della Copia visita reumatologica AOU Federico II, Dr. R. del 15.03.23; quanto Per_3 alla prescrizione del 10.6.24 non vi è una diagnosi e quindi non vi sono elementi per sconfessare il giudizio del ctu sullo stato psichico. Parte ricorrente, con l'opposizione, dunque, non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate che condurrebbe al raggiungimento della percentuale necessaria al riconoscimento dell'assegno di invalidità secondo una diversa e più grave prospettazione. Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico, le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate. Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni della parte ricorrente.
4 Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
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Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
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La parte ricorrente non ha dimostrato di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c., in difetto di dichiarazione sottoscritta sul reddito del nucleo familiare. Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Quanto alle spese di ctu, “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. 28094/2009). Sulla base di tali CP_ principi, le spese di ctu sono poste a carico della parte ricorrente e dell' in solido nella misura indicata nel separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte opponente al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico della parte CP_ ricorrente e dell' in solido.
5 NAPOLI, 16.01.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante
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